I 3 motivi per scegliere me
Lo studio offre assistenza penale per ogni ipotesi delittuosa e tipo di procedimento penale.
In questa pagina troverai le principali aree di attività in cui sono specializzato.
Tuttavia, l’elenco è meramente indicativo, essendo le aree del diritto penale molteplici e difficilmente classificabili.
Reati informatici
I reati informatici, sono quei reati compiuti per mezzo o nei confronti di un sistema informatico, cioè un personal computer, ovvero di un sistema telematico, cioè una rete di computer.
Il computer, infatti, può essere il bersaglio di un reato, ed in questo caso l’obiettivo di colui che commette l’illecito si ravvisa nel sottrarre o distruggere le informazioni contenute nella memoria dello stesso personal computer; in altri casi, invece, il computer può costituire un mezzo per la commissione di reati, ad esempio nel caso di chi utilizzi lo stesso per la realizzazione di frodi.
Rispetto ai reati informatici, il legislatore è intervenuto con la lg. n. 547/93, per introdurre nuove figure di reato nel codice penale; con la lg. 269/98 e 38/2000 per punire la pedopornografia; con il d.lgs 196/2003 per punire la violazione della privacy; con la lg 128/2004 per la tutela del diritto d’autore; con due d.lg, nel 2001 e nel 2005, poi convertiti, per prevenire e contrastare il terrorismo internazionale; altre fonti sono riscontrabili per la regolamentazione dell’e-commerce, della proprietà industriale, e delle scommesse online.
Delitti contro il patrimonio
I delitti contro il patrimonio sono disciplinati nel titolo XIII, libro secondo, del codice penale (artt. 624-648 quater c.p.) e rispondono all’esigenza politico-criminale di repressione di condotte lesive degli altrui assetti patrimoniali. Si tratta di delitti che offendono, in via esclusiva o prevalente, diritti soggettivi o facoltà a contenuto economico-patrimoniale in capo a persone fisiche o giuridiche.
Le fattispecie delittuose contro il patrimonio sono fortemente diversificate tra loro e possono configurarsi con molteplici modalità.
Vi sono delitti che si realizzano mediante la sola aggressione unilaterale dell’altrui patrimonio da parte di un soggetto/agente come ad esempio nelle ipotesi di furto, di rapina o di appropriazione indebita.
Tali fattispecie hanno in comune l’altruista della cosa quale oggetto materiale della condotta punita.
In altri casi, ai fini della configurazione dei reati contro il patrimonio, il legislatore richiede la sussistenza di elementi ulteriori rispetto alla condotta tipica dell’agente – soggetto astrattamente destinatario della pena.
Invero, ai fini della configurazione di altre fattispecie criminose contro il patrimonio, si rende necessaria la cooperazione della vittima nella causazione materiale dell’illecito, ossia, il compimento da parte di questa di un atto, negoziale o materiale, ovvero, di un’omissione, ricollegabile agli artifizi o raggiri, minacce o violenza, perpetrati dall’autore del reato e tali da viziare la formazione della volontà della stessa persona offesa.
Infine, ulteriori fattispecie di reato contro il patrimonio si realizzano attraverso la messa in circolazione e/o il reimpiego di beni o capitali illeciti, in quanto provenienti dalla commissione di una pregressa e specifica condotta costituente delitto (ad es. ricettazione o riciclaggio).
Sostanze stupefacenti
Si tratta dei reati previsti e puniti dal D.P.R. n. 309/1990 (c.d. T.U. Stupefacenti). In estrema sintesi, vengono punite le condotte di cessione, produzione, coltivazione, trasporto e commercio di sostanze qualificate come stupefacenti da apposite tabelle ministeriali.
La pena può essere graduata, tra l’altro e soprattutto, in ragione della maggiore o minore quantità di sostanza rinvenuta. Peraltro, il fatto della semplice detenzione non è considerato reato, ma solo illecito amministrativo, qualora la sostanza sia detenuta o acquistata per “uso esclusivamente personale”.
Il T.U., oltre a prevedere sanzioni penali ad amministrative, contiene altresì una normativa finalizzata a consentire agli imputati o condannati tossicodipendenti o alcooldipendenti l’espiazione della pena o della custodia cautelare con modalità tali da permetterne il trattamento terapeutico.
Esecuzione penale
Terminato il procedimento penale, inizia la c.d. fase dell’esecuzione. In poche parole, si tratta di dare, appunto, esecuzione, all’ordine contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile. Ad esempio, si traduce in un istituto penitenziario il soggetto condannato ad una pena detentiva.
A differenza di quel che si potrebbe pensare, anche dopo la sentenza definitiva si possono promuovere una serie di iniziative difensive al fine di verificare la legittimità dell’ordine di esecuzione o, ad esempio, per ottenere una diminuzione della pena da espiare mediante il riconoscimento della continuazione fra più reati ritenuti in sentenze diverse.
Inoltre, molteplici sono i benefici previsti dall’Ordinamento Penitenziario, quali i permessi, la liberazione anticipata e le misure alternative alla detenzione.
Redazione di denunce e querele
Chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che costituisce reato può presentare denuncia del fatto, ovvero può esporre ad un pubblico ufficiale o direttamente al Pubblico Ministero gli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.
Più completa è la denuncia più facile sarà, per l’autorità giudiziaria, agire; pertanto, se è possibile, è bene indicare le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare la persona che ha cagionato il fatto oggetto di reato, se vi è persona offesa e se vi sono persone che hanno assistito ai fatti e /o che possono riferirne (art. 332 c.p.p.).
Qualora il reato che si riscontra in denuncia rientri fra quelli c.d. procedibili d’ufficio (art. 50 comma 2 c.p.p.) sarà sufficiente la semplice esposizione dei fatti di cui alla denuncia affinché l’autorità giudiziaria sia legittimata ad esercitare l’azione penale.
Vi sono, invece, dei reati procedibili solo a querela di parte, ovvero solo qualora vi sia l’espressa volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).
Reati contro la persona
I delitti contro la persona – la cui disciplina è posta a tutela di diritti fondamentali quali la vita, l’incolumità personale, l’onore, la libertà personale e sessuale – rinvengono la propria disciplina nel Titolo XII del Libro II del codice penale.
Relativamente alla tutela della vita, la normativa penale ruota intorno alle fattispecie di “omicidio” (doloso e colposo), graduando la pena in presenze di particolari circostanze obiettive (quali ad esempio il consenso della vittima).
La tutela dell’integrità fisica, invece, è affidata essenzialmente alle fattispecie di “lesione personale” (anch’esse punite sia a titolo di dolo che a titolo di colpa) e, in caso di aggressioni lievi all’incolumità, al reato di “percosse”.
Sempre nell’ambito dei delitti contro la persona, seguono quelli posti a tutela dell’onore (“diffamazione”), della libertà individuale (dalla “riduzione in schiavitù” al “sequestro di persona”, dai reati in materia sessuale a quelli a tutela della inviolabilità del domicilio).