assegno di inclusione e condanne penali

Assegno di inclusione e condanne penali: la guida definitiva

In passato hai commesso una sciocchezza e sei stato condannato penalmente.
Oggi, a distanza di qualche anno dalla fine del processo, non trovi lavoro e vorresti chiedere l’assegno di inclusione.
Lo sai che a causa della tua vecchia condanna penale, molto probabilmente, non hai diritto all’assegno di inclusione?
Continua a leggere l’articolo per capire quali condanne penali ostacolano l’ottenimento dell’A.d.I.

Assegno di inclusione e condanne penali il video

Che cosa è l’Assegno di Inclusione?

L’assegno di inclusione, definito anche A.d.I., è un aiuto economico introdotto dal legislatore nel 2023 e reso operativo dal 1° gennaio 20241, il quale ha sostituito il Reddito di Cittadinanza2.

In questo articolo non ti spiegherò come funziona l’assegno di inclusione, quali sono le soglie reddituali o i requisiti per ottenerlo, ti confesso che non lo so e non mi interessa.

La mia attenzione, invece, andrà unicamente sul rapporto tra problemi penali e assegno di inclusione.

O detto in altre parole, risponderò a una delle domande più frequenti su tale argomento: si può avere l’assegno di inclusione con condanne penali?

La cattiva o scarsa informazione dei siti ufficiali

La risposta alla domanda “si può avere l’assegno di inclusione con condanne penali?” dovrebbe essere semplice e chiara, ma in realtà gli siti ufficiali, I.N.P.S. e Ministero del Lavoro, complicano la ricerca della verità.

Mi spiego meglio, se vai sul sito dell’I.N.P.S., oggi in data 11.09.2024, trovi questa indicazione sui requisiti soggettivi dell’A.d.I.:

Requisiti ulteriori (misure cautelari, misure di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione):

non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta.

inps assegno di inclusione

Oppure, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi in data 11.09.2024, c’è tale indicazione:

Requisiti soggettivi

non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione;
non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’articolo 444 e seguenti del Codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

ministero lavoro assegno di inclusione

Pertanto, leggendo i siti istituzionali parrebbe che qualsiasi condanna, per qualsiasi pena e per qualsiasi reato, intervenuta nei 10 anni antecedenti alla richiesta del beneficio, sia ostativa al concessione dell’assegno di inclusione.

Peccato, che non sia così.

Assegno di Inclusione e condanne penali: la ricerca della verità

La ricerca della verità parte dalle fonte, ossia il decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023, diventato poi legge n. 85 del 3 luglio 2023.

Nella norma, fortunatamente, troviamo la risposta a tutte, o quasi, le domande attinenti il rapporto tra l’assegno di inclusione e le condanne penali.

Nel dettagli, l’art. 2, comma n. 2, lettera d, del decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 ci dice qualcosa di simile rispetto ai citati siti istituzionali, ossia:

Art. 2 – Beneficiari

2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

d) per il beneficiario dell’Assegno di inclusione, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale o a misura di prevenzione, nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, come indicate nell’articolo 8, commi 3 e 3-bis.

Seguendo, tuttavia, il percorso normativo suggerito dalla norma, cioè l’articolo 8, commi 3 e 3 bis, scopriamo la verità, ossia che solo alcuni reati e solo specifiche pene determinano l’impossibilità di accedere all’assegno di inclusione:

Art. 8 – Sanzioni

Comma 3

Alla condanna in via definitiva del beneficiario per i reati di cui ai commi 1 e 2 o per un delitto non colposo che comporti l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, anche se sostituita da una delle pene indicate nell’articolo 20-bis, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice penale, nonché all’applicazione con provvedimento definitivo di una misura di prevenzione da parte dell’autorità giudiziaria, consegue, di diritto, l’immediata decadenza dal beneficio e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

La disposizione di cui al primo periodo si applica anche in caso di sentenza adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice. La decadenza è comunicata al beneficiario dall’INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla definitività della sentenza oppure dalla revoca, o, comunque, dalla perdita o cessazione degli effetti del decreto di applicazione della misura di prevenzione.

Comma 3 bis

Alla condanna in via definitiva del beneficiario per il reato di cui all’articolo 570-ter del codice penale, nonché alla sentenza definitiva adottata ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, in deroga alle previsioni dell’articolo 445, comma 1-bis, del medesimo codice, consegue la sospensione del beneficio fino alla ripresa della regolare frequenza scolastica del minore documentata con certificazione rilasciata dal dirigente scolastico, ovvero, in mancanza di tale certificazione, per un periodo di due anni.

Per trasparenza e corretta preciso che sul sito dell’I.N.P.S. è comunque presente una circolare che chiarisce tale aspetto3, tuttavia la pagina principale dell’assegno di inclusione resta tutt’oggi generica e priva di tale specificazione in tema di condanne penale.

Quali problemi penali negano l’assegno di inclusione?

Leggere la norma ha così svelato il mistero ma comprendo anche che sia noioso e per tale motivo, ti semplifico il lavoro.

Non potranno ottenere l’assegno di inclusione i beneficiari che sono stati condannati in via definitiva nei 10 anni antecedenti la richiesta del beneficio:

  • per un delitto doloso, cioè commesso volontariamente (o che sia un reato blando come un furto4, o che sia un reato grave come una rapina5, non fa differenza);
  • la cui condanna definitiva abbia punito il beneficiario dell’A.d.I. con la reclusione pari o superiore ad un anno (anche se poi convertita con in semilibertà sostitutiva, detenzione domiciliare sostitutiva o lavoro di pubblica utilità sostitutivo);
  • sarà, inoltre, irrilevante il rito scelto: o che sia patteggiamento6, giudizio abbreviato o rito ordinario, la condanna avente i predetti requisiti sarà ostativa per l’ottenimento dell’assegno di inclusione.

Allo stesso modo, non potranno ottenere l’assegno di inclusione i beneficiari che sono sottoposti ad una misure di prevenzione7, sia personale che patrimoniale, come ad esempio la sorveglianza la sorveglianza speciale (cosiddetto libretto rosso), nei 10 anni antecedenti la richiesta del beneficio.

Inoltre, non potranno ottenere l’assegno di inclusione coloro che sono sottoposti ad una misura cautelare personale8.

Le misure cautelari personali sono numerose, a titolo esemplificativo ti indico agli arresti domiciliari, la custodia cautelare in carcere o l’obbligo di firma.

Infine, a prescindere dai limite di pena prima indicato (condanne pari o superiori ad un anno) in caso di condanna definitiva per il nuovo reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori9, anche con patteggiamento, non si potrà ottenere l’assegno di inclusione, salvo che il minore non riprenda a frequentare la scuola.

Assegno di inclusione e condanne penali: esempi pratici

Alla luce di quanto detto prima, avrai capito che non sarà un ostacolo all’ottenimento dell’assegno di inclusione:

  • la condanna per qualsiasi reato di natura colposa, a prescindere dalla pena irrogata.
    Ad esempio, una condanna per lesioni colpose10 o una condanna per omicidio stradale11 saranno entrambe compatibili con l’assegno di inclusione, ciò a prescindere dalla pena irrogata poiché parliamo di delitto colposi;
  • la condanna per un delitto volontario (qualsiasi reato) inferiore ad un anno di reclusione, a prescindere dall’ottenimento della pena sospesa12, questo perché la pena sarà inferiore, appunto ad un anno. Ad esempio, una condanna per furto (reato doloso) a 8 mesi di reclusione sarà compatibile con l’A.d.I.;
  • un procedimento pendente, cioè la semplice denuncia o un processo in corso, a patto che l’indagato-imputato non sia sottoposto ad una misura cautelare personale;

Al contrario, la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione (con o senza beneficio della pena sospesa è irrilevante) per il reato di furto ti impedirà di ottenere l’assegno di inclusione, poiché tale illecito penale è:

  • un delitto doloso, cioè volontario;
  • la condanna, in questo esempio, è superiore ad un anno di reclusione;
  • infine, è del tutto irrilevante aver ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Allo stesso modo, una condanna superiore ad un anno di reclusione per un reato più grave, come ad esempio la rapina, sarà ostativa alla richiesta di assegno di inclusione.

Come avrai capito, dunque, non conta la qualità del reato (di scarso o grave allarme sociale), ma rileva esclusivamente la natura volontaria del reato e la quantità di pena irrogata.

L’unica eccezione a tale regola riguarda il reato di inosservanza dell’obbligo dell’istruzione dei minori, per quale anche la condanna inferiore ad un anno determina l’impossibilità di ottenere l’assegno di inclusione.

Come controllo la mia situazione prima di chiedere l’assegno di inclusione?

Se temi di trovarti in una condizione astrattamente incompatibile con l’assegno di inclusione, prima di chiedere tale beneficio o di dichiarare cose non vere, ti consiglio di verificare la tua posizione giudiziaria.

A tal fine, non ti sarà utile chiedere il casellario giudiziale, poiché tale certificato non riporta tutte le condanne penali, anzi ne nasconde tante13, ma dovrai invece chiedere una visura del casellario.

La visura del casellario è un certificato diverso dal casellario giudiziale poiché, pur avendo un nome simile, si differenzia per il fatto che riporta tutte le condanne ricevute, anche quelle che normalmente non leggi sul casellario giudiziale14.

Dalla lettura della visura del casellario potrai capire la natura del reato (volontario o colposo), l’entità della pena e quando è divenuta irrevocabile la condanne (così da calcolare correttamente i 10 anni richiesti dalla legge).

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visura del casellario e assegno di inclusione

Assegno di inclusione e denuncia-querela penale

Come accennato prima, la semplice pendenza di un procedimento o processo penale non è un ostacolo all’ottenimento dell’assegno di inclusione.

Detto in parole più semplici, avere una denuncia o querela non determina in automatico il divieto di  assegno di inclusione, questo per la semplice ragione che avere un procedimento penale in corso non vuol dire avere già una condanna.

Il problema, invece, nasce quando a seguito di una denuncia o querela, e ovviamente prima di una condanna definitiva, il beneficiario dell’assegno di inclusione viene sottoposto ad una misura cautelare personale.

In tale scenario, non sarà possibile ottenere l’assegno di inclusione poiché il beneficiario è sottoposto ad una misure cautelare personale.

Ad esempio, Tizio viene querelato dall’ex fidanzata per il reato di atti persecutori15 (c.d. stalking). Tizio, dunque, avrà un procedimento aperto per tale reato, tuttavia quest’ultimo potrà comunque ottenere l’assegno di inclusione.

Al contrario, se Tizio, durante il procedimento penale, viene sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari, non potrà ottenere l’assegno di inclusione.

Di seguito le misure cautelari personali maggiormente applicati nei tribunali:

  • divieto di espatrio16;
  • obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (cosiddetto “obbligo di firma“)17;;
  • allontanamento dalla casa familiare18;
  • divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa19
  • divieto e obbligo di dimora20
  • custodia cautelare in carcere21
  • arresti domiciliari22.

Il concetto di beneficiario dell’assegno di inclusione: la vera novità

Una volta capito il sistema è semplice individuare le condanne che rappresentano un ostacolo all’ottenimento dell’assegno di inclusione.

Ma la vera novità, a mio avviso, è rappresentata dal fatto che l’assenza dei citati problemi penali non deve riguardare solo colui che richiede l’assegno di inclusione, ma tutti i soggetti “beneficiari”.

Ancora una volta il punto di partenza per comprendere le conseguenze di tale novità è la norma di riferimento.

La legge sull’assegno di inclusione, come potrai notare, usa genericamente il termine di “beneficiario” e ciò, a prima vista fa pensare che sia sufficiente che il solo soggetto richiedente l’assegno di inclusione non debba trovarsi in una delle situazioni che ti ho prima descritto.

Ma da una lettura attenta della norma e soprattutto dall’interpretazione fornita del Ministero del Lavoro la realtà è diversa e più severa.

assegno di inclusione beneficiario

Il legislatore, come detto prima, usa il termine “beneficiario” e il “beneficiario” dell’assegno di inclusione non è solo colui che richiede il beneficio ma anche gli altri soggetti considerati nella scala di equivalenza per determinare il predetto aiuto economico.

Pertanto, ai fini della valutazione dei problemi penali non dovrai genericamente guardare i membri del nucleo familiare, ma dovrai innanzitutto capire chi sono i soggetti del tuo nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza dell’assegno di inclusione (fatti aiutare dal c.a.f. o dal tuo patronato di riferimento).

Se uno o più di queste persone ha problemi penali come quelli che ti ho descritto prima, allora non potrai ottenere l’assegno di inclusione, anche se tu sei “pulito”.

In altre parole, non dovrà avere un problema penale ostativo ai fini dell’A.d.I. né colui che presenta la domanda di assegno di inclusione, né coloro che rientrano nella scala di equivalenza.

scala di equivalenza assegno di inclusione

Dichiarazioni false per avere l’assegno di inclusione: cosa si rischia?

La norma sull’assegno di inclusione, come già fatto in passato per il reddito di cittadinanza, punisce a chi domanda l’A.d.I. con dichiarazioni false.

Nel dettaglio, se chiedi l’assegno di inclusione attraverso dichiarazioni false o taroccate, rischi una condanna da due a sei anni di reclusione23.

Ovviamente, perderai i beneficio dell’assegno di inclusione e dovrai restituire i soldi percepiti.

Inoltre, in caso di condanna definitiva per questo specifico reato non potrai chiedere l’assegno di inclusione prima che siano trascorsi 10 anni dalla irrevocabilità della condanna.

Che cosa rischio se dopo aver ottenuto l’assegno di inclusione non comunico le successive variazioni patrimoniali?

Una volta che hai ottenuto legittimamente l’assegno di inclusione hai il dovere di comunicare i successivi cambiamenti reddituali (anche provenienti da lavoro nero) e patrimoniali all’I.N.P.S.

Dovranno essere comunicate tutte le variazioni reddituali provenienti (sia a nero che regolari) sia dal richiedente ma anche dai componenti del nucleo A.d.I.

In altre parole, se tu hai chiesto l’assegno di inclusione e tuo figlio (che rientra nel nucleo A.d.I.) lavora a nero, hai l’obbligo di comunicare tale circostanza, poiché determina una cambiamento reddituale.

Se non comunichi tali informazioni rischi una condanna da uno a tre anni di reclusione24.

Anche in questo caso, verrà revocato l’assegno di inclusione e dovrai restituire i soldi.

Condanna penale successiva all’assegno di inclusione: revoca del beneficio!

Il legislatore, con l’introduzione dell’assegno di inclusione ha disciplinato anche la particolare ipotesi in cui i problemi penali che ti ho prima descritto, si manifestano dopo aver ottenuto legittimante l’assegno di inclusione.

La legge, sul punto, dispone che i requisiti per l’ottenimento dell’assegno di inclusione debbano essere presenti sia al momento della domanda, ma anche per tutta la durata dell’erogazione del beneficio25.

Per comprendere subito gli effetti di questo principio è necessario fare un esempio pratico.

Tizio chiede e ottiene legittimamente l’assegno di inclusione poiché, al momento della domanda ha tutti i requisiti previsti dalla legge.

Durante il primo anno di erogazione del beneficio Sempronio, figlio di Tizio, che rientra nella scala di equivalenza rilevante per la concessione dell’assegno di inclusione, viene condannato per il reato volontario di furto, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione.

Tale condanna determinerà la revoca dell’assegno di inclusione poiché non sono più presenti le condizioni per la concessione del beneficio economico, avendo uno dei soggetti della scala di equivalenza (qualificato come beneficiario) una situazione penalmente incompatibile con l’assegno di inclusione.

Assegno di inclusione e riabilitazione penale

Preso atto del severo meccanismo che regola il rapporto tra problemi penali e assegno di inclusione, è lecito domandarsi se ci siano eccezioni o soluzioni.

La risposta, leggendo la norma è negativa.

Ad oggi la legge non prevede eccezioni o soluzioni al problema: se il beneficiario si trova in una condizione penalmente ostativa ai fini A.d.I., non può ottenere l’assegno di inclusione.

Da avvocato, tuttavia, ho spostato lo sguardo altrove cercando una visione più ampia e mi sono chiesto se, ad esempio, la riabilitazione penale26 potesse restituire al condannato la facoltà di ottenere l’assegno di inclusione.

Ancora una volta la risposta è negativa, la norma di riferimento nulla dice e non prevede nessuna eccezione.

Questo vuol dire che il condannato che ha ottenuto la riabilitazione penale, il meglio in tema di pulizia della fedina penale, nonostante tale provvedimento favorevole, non potrà ottenere l’assegno di inclusione.

La forza della riabilitazione penale

Confesso che non comprendo la ratio di questa scelta normativa, considerato che la riabilitazione penale reintegra il condannato della capacità giuridica menomata dalla sentenza di condanna.

Ad esempio, il condannato che ha ottenuto la riabilitazione può partecipare ai concorsi pubblici, gare di appalto o, in ambito politico, candidarsi alle elezione e diventare parlamentare.

Non comprendo, dunque, perché il condannato per una problema ostativo all’assegno di inclusione, successivamente riabilitato non possa ottenere questo beneficio economico.

Per tale motivo attendo qualche pronuncia giurisprudenziale che possa chiarare questo aspetto.

Del resto tale questione giuridica si è presentata anche per il reddito di cittadinanza, e il tribunale del lavoro di Taranto27 ha accolto il ricorso del ricorrente, concedendo tale beneficio a chi era stato condannato e poi penalmente riabilitato.

Onde evitare incomprensioni, tuttavia, è importante ribadire che ad oggi la legge non prevede eccezioni e non ci sono ancora pronunce giurisprudenziali utili a tal fine.

Pertanto, anche con la riabilitazione penale non potrai ottenere l’assegno di inclusione, al massimo, se vuoi rischiare chiedi lo stesso il beneficio e in caso di rigetto impugna il provvedimento dinanzi al tribunale del lavoro.

Magari, con po’ di fortuna e coraggio, sarai il primo caso di concessione dell’assegno di inclusione con riabilitazione penale!

Conclusioni in tema di assegno di inclusione e condanne penali

Le condizioni penali necessarie per ottenere l’assegno di inclusione sono severe e stringenti.

A differenza del reddito di cittadinanza il legislatore ha preferito non indicare i singoli reati, ma ha spostato l’attenzione unicamente sulla natura volontaria del reato e sulla pena irrogata, che in caso di reclusione pari o superiore ad un anno determinerà il rigetto della domanda di assegno di inclusione.

Pertanto, non rileva la qualità del reato ma unicamente la natura dolosa del reato e la pena inflitta dal giudice.

Da ciò consegue che una condanna per un reato colposo (come la guida in stato di ebbrezza28), oppure una condanna con pena inferiore ad un anno di reclusione non saranno un ostacolo all’ottenimento dell’assegno di inclusione.

Al contrario una condanna di un anno e sei mesi per furto in un supermercato, o una condanna per associazione per delinquere di stampo mafioso29 a dieci anni, avranno lo stesso peso e determineranno l’impossibilità di ottenere l’assegno di inclusione.

Allo stesso modo, l’eventuale sottoposizione a una misura cautelare personale (come ad esempio l’obbligo di firma) o una misure di prevenzione negheranno il diritto all’assegno di inclusione.

Al contrario, invece, la sola denuncia-querela o la semplice pendenza di un procedimento o processo penale, senza misura cautelare, non saranno un ostacolo per l’assegno di inclusione.

Inoltre, altro aspetto fondamentale dell’assegno di inclusione, è dato dal fatto che sia colui che domanda il beneficio, sia gli altri soggetti considerati nella scala di equivalenza non dovranno avere tali problemi penali.

Infine, l’assenza di problemi penali dovrà essere mantenuta anche dopo aver ottenuto l’assegno di inclusione, in caso contrario verrà revocato il beneficio economico.


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Note

  1. D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85
  2. Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019
  3. Circolare numero 105 del 16-12-2023
  4. Art. 624 del Codice penale
  5. Art. 628 del Codice penale
  6. Art. 444 del Codice di Procedura penale
  7. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 aggiornato al D.L. n. 123/2023
  8. Art. 272 del Codice di Procedura penale
  9. Art. 570 ter del Codice penale
  10. Art. 590 del Codice penale
  11. Art. 589 bis Codice penale
  12. Art. 163 del Codice di Penale
  13. Art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
  14. Art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
  15. Art. 612 bis del Codice di Penale
  16. Art. 281 del Codice di Procedura Penale
  17. Art. 282 del Codice di Procedura Penale
  18. Art. 282 bis del Codice di Procedura Penale
  19. Art. 282 ter del Codice di Procedura Penale
  20. Art. 283 del Codice di Procedura Penale
  21. Art. 285 del Codice di Procedura Penale
  22. Art. 284 del Codice di Procedura Penale
  23. Art. 8, comma 1, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85
  24. Art. 8, comma 2, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85
  25. Art. 2, comma 2, del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni in Legge 3 luglio 2023, n. 85
  26. Art. 178 del Codice di Penale
  27. Ordinanza cautelare del 9 giugno 2023, il Tribunale di Taranto, sezione Lavoro
  28. Art. 186 del Codice della strada
  29. Art. 416 bis del Codice penale
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