Cancellare un precedente di polizia e far condannare il Ministero dell’Interno
Cancellare un precedente di polizia e far condannare il Ministero dell’Interno?
Sì, è possibile ed è accaduto per davvero!
Leggi l’articolo per scoprire, forse, il primo caso in Italia di totale eliminazione dell’annotazione di un precedente di polizia dal C.E.D. interforze.
Indice
Cancellare un precedente di polizia: guarda il video
Che cosa sono i precedenti di polizia?
I precedenti di polizia sono tutte quelle informazioni aventi ad oggetto i problemi, perlopiù di natura penale, che hai avuto con la legge.
Tali informazioni sono conservate nel Centro Elaborazione Dati interforze1, gestito dal Ministero dell’Interno e prendono, appunto, il nome di “precedenti di polizia“.
Questa iscrizioni, che non sono equiparabili ai precedenti penali presenti sul casellario giudiziale, sono accessibili esclusivamente alle forze dell’ordine e all’autorità giudiziaria.
In questo articolo non tratterò il tema di che cosa sono i precedenti di polizia, avendo già ampiamento approfondito l’argomento in questo mio articolo (Precedenti di polizia: aggiornamento e cancellazione dal C.E.D. interforze).
Al contrario, ti parlerò esclusivamente di come ottenere la totale eliminazione della tua annotazione dall’archivio C.E.D. delle forze ordine, ossia di come cancellare un precedente di polizia e far condannare il Ministero dell’Interno.
In particolar modo, ti mostrerò un caso concreto dove il tribunale civile di Roma ha ordinato al Ministero dell’Interno di eliminare dal proprio archivio un precedente di polizia.
Il problema dei precedenti di polizia nei controlli stradali
Il problema dei precedenti di polizia, nel caso in esame, ha inizio con le vicende penali che hanno interessato la vita di Caio.
Nel dettaglio, Caio, nome di fantasia del protagonista di questa storia, in passato ha avuto una vita “turbolenta” e ha collezionato
- due sentenze penali che hanno dichiarato la prescrizione del reato;
- un’archiviazione penale per una denuncia ricevuta dal vicino di casa;
- una condanna penale con successiva riabilitazione;
- un decreto penale di condanna per un reato successivamente depenalizzato.
Potrà sembrarti strano, ma il casellario giudiziale di Caio, nonostante queste vicende giudiziarie è vuoto, questo perché tale tipologia di problemi penali o non è annotata sul casellario (come la prescrizione e l’archiviazione), oppure non è visibile (come ad esempio la condanna riabilitata).
Ciononostante, Caio durante i normali controlli di polizia era spesso attenzionato o trattenuto in attesa di approfondimenti da parte degli agenti di pubblica sicurezza.
All’esito di tali controlli Caio non ha mai avuto problemi, ma puoi immaginare che non sia gradevole avere ogni volta questo tipo di problema, soprattutto quando si è in compagnia di terzi che nulla sanno della tua vita.
La richiesta di interrogazione C.E.D. e la visura del casellario giudiziale
Alla luce di questo sgradevole problema, Caio ha voluto capire come mai, nonostante la riabilitazione penale e/o l’archiviazione delle sue vicende penali, le forze dell’ordine, ad ogni controllo, lo hanno spesso trattato come un ricercato internazionale.
Il punto di partenza per rispondere a questa domanda è leggere gli atti e capire cosa è stato annoto negli archivi di polizia o dell’autorità giudiziaria.
A tale fine è necessario leggere:
- una visura del casellario2, per conoscere la storia giudiziaria di Caio e ciò che risulta nel casellario giudiziale (clicca qui per chiedere la visura del casellario);
- un’interrogazione del C.E.D. interforze3, in modo da capire cosa leggono le forze dell’ordine al momento dei controlli (clicca qui per chiedere l’interrogazione del C.E.D. interforze).
La lettura degli atti e il confronto tra le annotazioni
Caio, dopo circa tre settimane, ha la visura del casellario e l’interrogazione del C.E.D. interforze.
Incrociando i dati e analizzando le singole annotazioni presenti, è evidente che il problema per Caio non è il casellario giudiziale, ma ciò che risulta nella banca dati C.E.D. interforze.
In merito al casellario giudiziale, come accennato sopra, tale documento non presenta criticità poiché le sentenze di prescrizione del reato, come previsto dalla legge, non sono annotate, lo stesso vale per le archiviazioni penali. L’unica annotazione presente è una condanna penale successivamente riabilitata.
Al contrario, l’interrogazione della banca dati del C.E.D. interforze ha numerose annotazioni, anche relative a problemi penali archiviati, e proprio tali iscrizioni sono la ragione dei problemi di Caio ad ogni controllo di polizia.
Si può cancellare un precedente di polizia dal C.E.D.?
La risposta è sì4: si può cancellare un precedente di polizia a patto che ricorrano determinate condizioni previste dalle legge.
Una delle condizioni più frequenti è il decorso nel tempo, nel senso che superato un determinato periodo di tempo previsto dalla legge, in automatico (cosa mai vista) o su richiesta del soggetto interessato, il Ministero dell’Interno deve cancellare le annotazioni5.
Nell’attesa che i termini di conservazioni maturino, il soggetto può domandare che l’accesso a tali informazioni sia limitato al solo:
“personale delle Forze di polizia che sia in possesso di particolari profili di abilitazione riservati ai soli uffici investigativi per le sole attività informative, di sicurezza o di indagine di polizia giudiziaria”.
Se vuoi conoscere i termini di conservazione delle singole tipologie di annotazioni del C.E.D. interforze puoi leggere questo mio articolo, dove elenco analiticamente le ipotesi più frequenti di annotazione C.E.D. con il relativo termine massimo di conservazione.
Individuare le annotazioni cancellabili
Il primo passo per arrivare alla totale cancellazione delle annotazioni dal C.E.D. interforze è, appunto, leggere l’interrogazione C.E.D. e capire se ricorrono i presupposto previsti dalla legge.
Nel caso di Caio, vi erano le condizioni per chiedere al Ministero dell’Interno l’eliminazione di determinate iscrizioni.
Nel dettaglio, dalla scheda C.E.D. interforze di Caio si poteva chiedere l’eliminazione delle seguenti annotazioni:
- sentenza di prescrizione del reato;
- provvedimento di archiviazione del procedimento penale;
- decreto penale di condanna avente ad oggetto un reato depenalizzato.
Questo perché erano ampiamente trascorsi otto anni dall‘inoppugnabilità dei citati provvedimenti, con conseguente diritto per Caio alla cancellazione dei dati dal C.E.D.
La diffida stragiudiziale al Ministero dell’Interno
Preso atto della sussistenza dei presupposti di legge per puntare all’eliminazione delle annotazioni C.E.D., il passo successivo è inviare una diffida al Ministero dell’Interno.
In buona sostanza, la diffida stragiudiziale è un atto dove il soggetto interessato, meglio per il tramite di un avvocato, illustra al Ministero dell’Interno le ragioni della propria richiesta e invita quest’ultimo ad eliminare le annotazioni dal C.E.D.
Qualora il Ministero dell’Interno non dovesse accogliere la richiesta, si evidenzia sin da questo primo atto, che si procederà in via giudiziale rivolgendosi al Tribunale compente.
Il buon senso vorrebbe che dinanzi ad una diffida ben argomentata, la controparte, anziché rischiare il contenzioso, decida di accogliere la richiesta di cancellazione dei dati dal C.E.D., tuttavia questo accade raramente.
Il Ministero dell’Interno, negli ultimi anni, ha sempre negato l’eliminazione delle annotazioni dalla banca dati C.E.D., motivando tale diniego sulla scorta di un presunto vuoto normativo, di cui ti dirò meglio tra poco.
Ad ogni modo, di fronte alla risposta negativa del Ministero dell’Interno, Caio ha dovuto adire il tribunale a proprie spese e, soprattutto, con il rischio di perdere, poiché non esiste nessuna causa, civile o penale che sia, già vinta in partenza.
Di seguito la risposta negativa del Ministero dell’Interno alla richiesta stragiudiziale di eliminazione dati dal C.E.D.
Il ricorso al giudice civile per eliminare il precedente di polizia dal C.E.D. interforze
Caio, di fronte al muro di gomma alzato dal Ministero dell’Interno, ha dovuto necessariamente adire il tribunale civile per avere giustizia.
Come accennato prima, rivolgersi al tribunale non è mai una scelta semplice poiché un contenzioso civile, di tale natura, è costoso e l’esito è incerto.
Quando dico costoso non mi riferisco solo alla parcella dell’avvocato e alle spese vive del contezioso, ma anche al fatto che in caso di rigetto, Caio verrebbe condannato anche al pagamento delle spese legali in favore del Ministero dell’Interno.
Ad ogni modo, Caio ha presentato ricorso innanzi al Tribunale civile di Roma per ottenere l’eliminazione dei precedenti di polizia dal C.E.D. interforze.
Le argomentazioni giuridiche a sostegno della richiesta Caio
La tesi di Caio, a sostegno della richiesta di eliminazione dei dati dal C.E.D. interforze, è semplice e lineare:
la legge6 prevede dei termini massimi di conservazioni dei dati.
Una volta che questi termini sono stati superati, il soggetto interessato può chiedere la completa eliminazione delle informazioni a proprio carico dal C.E.D. interforze.
Caio, pertanto, riporta nel ricorso all’autorità giudiziaria le medesime considerazioni della diffida stragiudiziale, essendo la legge estremamente chiara su tale argomento.
Le ragioni del Ministero dell’Interno per non cancellare le annotazioni dal C.E.D. interforze
La linea del Ministero dell’Interno, invece, è più complessa poiché anziché negare semplicemente il diritto alla cancellazione della annotazioni dal C.E.D., afferma che vi è un vuoto normativo e pertanto non ci sono gli strumenti giuridici per soddisfare la richiesta di Caio.
La tesi a sostegno di queste conclusioni può essere così sintetizzata.
Preliminarmente il Ministero dell’Interno osserva che tendenzialmente il diritto alla prevenzione e repressione dei reati prevale rispetto al diritto all’oblio.
A sostegno di questa affermazione, il Ministero evidenzia che il Regolamento Europeo sulla Protezione Dati non risulta applicabile alle informazioni trattate per finalità di natura penale7, tanto che è stata emanata una norma speciale, il D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 518, che regola tale materia in deroga al Regolamento Europeo sulla Protezione Dati.
Orbene, il D.Lgs. 18 maggio 2018 n. 51, attuativo della direttiva UE n. 680 del 2016, norma di riferimento secondo il Ministero dell’interno, non indica i tempi di conservazione dei dati nel C.E.D. interforze, ma prevede che tale regolamentazione sia affidata ad una apposita norma, che a tutt’oggi non è ancora stato emanata e/o approvata.
Così, secondo il il Ministero dell’interno, nell’attesa che venga emanato un regolamento che indica i termini di conservazione dei dati nel C.E.D., così come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51, la norma a cui fare riferimento è esclusivamente l’art. 18 del DPR n. 378/19829, il quale prevede la cancellazione dei dati solo se raccolti contro la legge, mentre non prevede nessun termine di conservazione massimo.
Pertanto, i dati di Caio, non essendo stato raccolti e/o conservati contro la legge non possono essere eliminati e verranno conservati per sempre.
Se e quando verrà emanato il regolamento attuativo previsto dall’art. 5 del D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51, Caio potrà chiedere l’eliminazione delle annotazioni C.E.D., nell’attesa di questo momento Caio deve accettare di essere schedato dalle forze dell’ordine per il resto della sua vita.
Il giudice ordina la cancellazione dei dati dal C.E.D. interforze
Il giudice, prima di dare ragione a Caio e condannare il Ministero dell’Interno alla cancellazione dei dati, ripercorre brevemente la storia del C.E.D. interforze, al fine di far meglio comprendere le ragioni della propria decisione.
Creazione e scopo del C.E.D.
Il Centro Elaborazione Dati è stato creato con la legge n. 121 del 1981 ed è gestito dalla Polizia di Stato.
Lo scopo del C.E.D. è il “coordinamento della raccolta, classificazione, analisi e valutazione delle informazioni in materia di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità”10.
Chi può accedere alle annotazioni del C.E.D.
I dati del C.E.D., per quanto concerne la problematica di Caio, sono visibili anche agli agenti di polizia, che, nel corso dell’espletamento delle loro attività di controllo stradale, sono pienamente legittimati ad accedere al C.E.D., al fine di verificare la sussistenza, nel suddetto archivio, di dati riferibili al soggetto sottoposto al controllo11.
Il giudice precisa tale aspetto poiché il Ministero dell’Interno, come puoi leggere nella sentenza integrale, aveva provato a ridimensionare l’ipotetico danno di Caio affermando che i dati del C.E.D. erano accessibili:
“solo alle categorie di soggetti indicati nell‘art. 9 della legge 121/1981, quali ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia, ufficiali di pubblica sicurezza, funzionari dei servizi di sicurezza e agenti di polizia giudiziaria debitamente autorizzati, e che l’archivio storico, sul quale sono state riversate le segnalazioni sui procedimenti definiti relativi al ricorrente, facendo seguito alla richiesta di aggiornamento in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 51/2018, non risulta visibile durante i normali controlli di polizia.”
Il diritto all’eliminazione dei dati dal C.E.D. interforze
Per quanto concerne la cancellazione dei dati dall’archivio C.E.D., la norma originaria prevedeva la cancellazione dei dati solo se “trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento”12.
Successivamente, con l’emanazione del Regolamento Europeo sulla Protezione Dati, detto anche GDPR,13, sono stati attributi maggiori diritti ai cittadini in tema di diritto all’oblio e riservatezza.
Ad esempio, il cittadino può ottenere la cancellazione dei dati dal C.E.D. quando i dati non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati14.
O ancora, i dati presenti nel C.E.D. devono essere “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati”15.
Per attuare questi principi generali espressi dal Regolamento Europeo sulla Protezione Dati in relazione ai dati conservati nel C.E.D. interforze, lo Stato Italiano ha emanato il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, il quale ha introdotto i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D., superati questi termine i dati “devono essere necessariamente cancellati”16.
Fin qui la tesi sostenuta dal giudice e la linea difensiva del Ministero sono, grossomodo uguali o, quantomeno, compatibili.
La tesi del Ministero dell’Interno – l’apparente vuoto normativo
Il Ministero dell’Interno, come accennato sopra, non nega la possibilità di chiedere la cancellazione dei dati dal C.E.D. interforze, ma ritiene che non sia stata ancora emanata la norma che attribuisce tale diritto al cittadino.
Sul punto, il Ministero osserva che a seguito del D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15, che indica i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D., è stato emanato il D.lgs. 51 del 2018, che attua la direttiva UE n. 680 del 2016, avente ad oggetto il trattamento dei dati sensibili da parte delle forze dell’ordine.
Tale decreto legislativo17, effettivamente, non indica i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D. e demanda ad un successivo decreto o regolamento il compito di individuare tali termini.
Pertanto, secondo Ministero dell’Interno, il D.lgs. n. 51 del 2018 (che non prevede i termini di conservazione) prevale sul D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15 (che prevede, invece, i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D.), e il cittadino, in attesa dei predetti regolamenti (norme secondarie ancora oggi non emanate), si vedrà costretto ad essere schedato/registrato nel C.E.D. per sempre.
In altre parole, il Ministero dell’Interno sfruttando un apparente vuoto normativo nega la possibilità a Caio di chiedere la cancellazione dei propri dati dal C.E.D. per superamento dei termini massimi di conservazione.
Il Ministero dell’Interno ha torto e le annotazioni dal C.E.D. vanno eliminate
Il giudice non condivide la tesi del Ministero dell’Interno e osserva quanto segue.
Preliminarmente il magistrato evidenzia che il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15 (che prevede i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D.), nonostante il D.lgs. n. 51 del 2018, è ancora in vigore e non è stato abrogato.
Il giudice, inoltre, è consapevole che il D.lgs n. 51 del 2018, che non indica i termini di conservazioni dei dati dal C.E.D., demanda ad un successivo decreto o regolamento l’individuazione dei termini massimi di conservazione dei dati dal C.E.D., ma il magistrato, a differenza del Ministero dell’Interno, approfondisce l’argomento.
Innanzitutto, il giudice evidenzia che l’art. 5, comma II, del D.lgs n. 51 del 2018, è sì vero che demanda ai futuri regolamenti l’individuazione dei termini massimi di conservazione dei dati C.E.D., ma allo stesso tempo afferma che nell’attesa di questa normazione secondaria, si potrà far riferimento ai termini “già stabiliti da disposizioni di legge o di regolamento”.
Pertanto, non essendo mai stato abrogato il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15 (che prevede i termini massimi di conservazione dei dati), in attesa dei futuri regolamenti indicati dal D.lgs n. 51 del 2018, sono applicabili le regole e i termini di massimi di conservazione dei dati nel C.E.D. previsti dal D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15.
Del resto, lo stesso D.lgs n. 51 del 2018, norma utilizzata dal Ministero dell’Interno per negare la cancellazione dei dati a Caio, prevede all’art. 49 espressamente che18:
“i decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice (privacy 2003 n. 1996) continuano ad applicarsi fino all’adozione di diversa disciplina ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 9, comma 5”.
Il D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15 è, appunto, un decreto adottato in attuazione dell’art. 57 del Codice privacy 2003 n. 1996, pertanto, la stessa norma utilizzata dal Ministero per negare il diritto all’oblio di Caio, al contrario da quanto sostenuto dal dicastero degli interni, prevedeva espressamente l’applicazione delle precedente normativa avente ad oggetto i termini massimi di conservazione dei dati nel C.E.D.
La sentenza integrale che ordina al Ministero dell’Interno l’eliminazione dei precedenti di polizia dal C.E.D. interforze (Tribunale di Roma, sezione diritti della persona, sentenza n. 18017/2024)
Clicca qui per scaricare la sentenza integrale avente ad oggetto la cancellazione dei dati dal C.E.D. interforze.
Conclusioni – è finalmente possibile cancellare un precedente di polizia!
Il giudice, dopo una chiara e argomentata spiegazione, ha “smontato” la tesi del Ministero dell’Interno, dando ragione a Caio e ordinando la cancellazione dei dati dal Centro Elaborazione Dati interforze.
Il magistrato, come previsto dalla legge, ha anche condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese legali.
Spero che questa sentenza sia la prima di una lunga serie, ma soprattutto auspico che il Ministero dell’Interno e i funzionari del C.E.D., anziché rischiare un inutile contenzioso, decidano di cancellare i dati dal C.E.D. già con la sola diffida stragiudiziale.
In conclusione, ad oggi, anche in attesa dei regolamenti attuativi previsti dall’art. 5, comma II, del D.lgs n. 51 del 2018, tanto cari al Ministero dell’Interno, il cittadino ha diritto alla cancellazione dei propri dati dal C.E.D., poiché trova applicazione l’art. 10, commi I e III del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15, così come brillantemente chiarito dal Tribunale di Roma.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Legge n. 121 del 1 Aprile 1981
- Art. 33 del Testo Unico sul casellario giudiziale
- Art. 10 del D. Lgs. 18 maggio 2018 n. 51
- Art. 10, comma 3, legge n. 121/1981
- Art. 10 del D.P.R. del 15 gennaio 2018, n. 15 – tempi di conservazione
- Art. 10 del D.P.R. n. 15 del 15 gennaio 2018 – tempi di conservazione
- Art. 2, par. 2, lettera d) – Regolamento UE 679 del 2016
- D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016
- Art. 18 del DPR n. 378 del 1982 – regolamento del C.E.D.
- Art. 1 del D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016
- D.L. del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132
- Art. 10, comma 3, legge n. 121/1981
- Regolamento UE 679 del 2016 – GDPR
- Art. 17 del Regolamento UE 679 del 2016 – GDPR
- Art. 5, comma I, del Regolamento UE 679 del 2016 – GDPR minimizzazione dei dati
- Art. 10 commi I e III del D.P.R. 15 gennaio 2018, n. 15
- Art. 5, comma II, del D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016
- Art. 49 del D.Lgs. del 18 maggio 2018 n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) n. 680 del 2016







Sei il proprietario dell'immagine?



Scrivimi su Whatsapp