Che cosa è la continuazione tra i reati e come funziona
In passato hai commesso numerosi reati simili in un breve lasso temporale.
Hai da poco ricevuto l’ordine di esecuzione con il cumulo delle pene e c’è il concreto rischio che tu possa andare in carcere.
Grazie all’istituto della continuazione in fase esecutiva hai la possibilità di ottenere una riduzione della pena da scontare o, nella migliore delle ipotesi, evitare del tutto la carcerazione.
Continua a leggere l’articolo per capire come funziona il reato continuato e che cosa è la continuazione tra i reati.
Che cosa è la continuazione tra i reati in fase esecutiva?
La continuazione tra reati (in fase esecutiva)1 è un particolare meccanismo giuridico grazie al quale chi è stato condannato in processi diversi, ha la possibilità di ottenere una complessiva riduzione della pena da espiare.
Qual è lo scopo del reato continuato?
La scopo della continuazione tra i reati2 è quello di mitigare gli effetti del cumulo materiale (detto anche cumolo aritmetico) delle pene3.
Grazie a tale sistema, il soggetto che commette più reati simili tra loro, in esecuzione di un unico disegno criminoso, potrà avere una pena più bassa rispetto a chi commette più reati autonomi e diversi tra loro.
Come funziona il reato continuato?
Affinché tu possa chiedere la continuazione tra i reati è necessario che le violazioni siano4:
- state commesse in esecuzione di un unico disegno criminoso (elemento indispensabile);
- simili tra di loro (elemento non indispensabile ma aiuta tanto);
- state commesse in lasso spazio-temporale ristretto e comune a tutti i reati (elemento non indispensabile ma aiuta).
Se ricorre il primo presupposto, ossia l’unicità disegno criminoso, potrai chiedere la continuazione tra i reati.
Se poi sono presenti anche le altre due condizioni, allora avrai ottime possibilità di ottenere la continuazione tra i reati.
In caso di accoglimento della richiesta, il condannato anziché essere punito con la somma aritmetica delle condanne ricevute, sarà punito con la pena che “dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo”5.
In ogni caso, qualora dovesse essere riconosciuto il vincolo della continuazione, la pena calcolata con il sistema del cumulo giuridico, sarà sempre più bassa rispetto a quella calcolata con la somma aritmetica.
Il disegno criminoso nel reato continuato
Il primo e importantissimo requisito del reato continuato è l’unicità del disegno criminoso.
Dietro tale nozione si nasconde un concetto tanto semplice quanto generico.
Per unicità del disegno criminoso si intende che il colpevole ha progettato i singoli reati come azioni di un unico progetto delittuoso, diretto verso un precisato obiettivo.
In altre parole, tutti i reati devono essere legati tra loro da una progettazione iniziale e uno scopo finale univoco.
Fare un esempio di ciò è semplice ma allo stesso tempo non indicativo di una regola generale, poiché andrà sempre valutato il caso concreto.
La commissione di reati simili tra loro
Il secondo requisito affinché si possa ipotizzare la continuazione dei reati è relativo alla tipologia di bene giuridico tutelato.
Tale requisito è meno importante del primo, tuttavia aiuta notevolmente il giudice nella valutazione della continuazione.
Ad esempio, se Caio commette un truffa informatica nel maggio 2017 e dopo pochi mesi, ottobre 2017, commette una nuova truffa informatica, sarà più semplice individuare il legame che unisce i due reati.
Lo stesso ragionamento potrà essere compiuto quando i reati commessi ledono il medesimo bene giuridico tutelato, come ad esempio il reato di ricettazione6 e il reato di furto7, i quali tutelano entrambi il patrimonio.
Il tempo, lo spazio e le ulteriori circostanze nella valutazione del disegno criminoso
Il terzo e ultimo elemento da valutare è il tempo, lo spazio e le ulteriori circostanze con cui sono stati commessi i reati.
Sarà più semplice per il giudice scorgere il disegno criminoso se tutti i reati sono stati commessi in un lasso temporale ristretto o nel medesimo luogo.
Inoltre, se tutti i furti sono stati commessi nello stesso modo o con gli stessi complici, sarà agevole evidenziare la continuazione e l’iniziale progetto delittuoso.
Al contrario, sarà più difficile unificare i reati qualora questi siano avvenuti a molti anni di distanza tra loro o in luoghi diversi.
L’eccezione alla regola dei reati simili tra loro
Come accennato sopra, tuttavia, questi ultimi due requisiti sono meno importanti e rispetto alla unicità del disegno criminoso.
In altre parole, l’unicità del disegno criminoso potrà sempre evidenziare la continuazione, anche in assenza di omogeneità tra i reati commessi o della vicinanza spazio-temporale8.
Ad esempio, ci sarà continuazione anche quando Tizio commette i seguenti reati, il cui bene giuridico è molto diverso tra loro, ma che sono tutti uniti da un unico programma delittuoso:
- Tizio ruba un’auto (reato contro il patrimonio) e viene condannato ad 1 anno di reclusione.
- Il furto era finalizzato alla commissione di un omicidio (delitto contro la persona) per il quale Tizio viene condannato a 16 anni di reclusione.
- Infine, Tizio completa il disegno criminoso occultando il cadavere (delitto contro la pietà dei defunti).
Come avrai capito, i reati commessi sono tutti diversi tra loro ma è evidente l’unicità del disegno criminoso.
Cumulo materiale delle pene (somma aritmetica) contro cumulo giuridico delle pene (continuazione)
Per capire il funzionamento e i vantaggi del reato continuato è necessario partire da due esempi pratici, in cui nel primo caso NON sarà possibile chiedere la continuazione, nel secondo caso invece SÌ.
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Reati distinti e separati tra loro commessi da Tizio = NIENTE continuazione
Tizio, nel febbraio 2017 commette il reato di ricettazione e viene condannato a 6 mesi di reclusione per aver acquistato un cellulare rubato.
Sempre Tizio, nell’aprile 2017 viene arrestato per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale9 poiché ha opposto resistenza durante un controllo della polizia stradale. Per tale condotta viene condannato alla pena di 1 anno di reclusione.
Infine, Tizio nel giugno 2017 commette il reato di occupazione abusiva di un immobile10 e viene condannato alla pena di 4 mesi di reclusione.
Alle fine di tutti i processi Tizio dovrà scontare complessivamente anni 1 e mesi 10 di reclusione (6 mesi + 1 anno + 4 mesi = anni 1 e mesi 10 di reclusione).
Tale tipologia di calcolo prende il nome di “cumulo materiale” delle pene e consiste nella semplice somma aritmetica delle pene irrogate.
Secondo quanto ti ho spiegato prima, è chiaro che i reati commessi da Tizio sono tutti diversi tra loro e non è possibile collegarli in un’unica programmazione delittuosa iniziale.
Nonostante la vicinanza temporale non è possibile, dunque, dimostrare che Tizio abbia inizialmente deciso di commettere i tre reati come ideazione di un unico disegno criminoso.
Pertanto, Tizio alla fine di tutti e tre i processi avrà un cumulo di pena pari ad 1 anno e 10 mesi di reclusione, ossia la somma delle tre condanne ricevute.
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Reati simili tra loro commessi da Caio = POSSIBILITÀ di ottenere la continuazione
Caio nel febbraio 2017 commette il reato di furto aggravato e viene condannato a 6 mesi di reclusione per aver rubato dei capi di abbigliato in un centro commerciale.
Sempre Caio, nell’aprile 2017 commette il reato di ricettazione e viene condannato a 7 mesi di reclusione per aver venduto online dei capi di abbigliamento provenienti da un delitto.
Infine, Caio nel giugno 2017 commette il reato di truffa11 e viene condannato alla pena di 5 mesi di reclusione.
Alla fine di tutti i processi Caio dovrà scontare la complessiva pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione, determinata dalla somma di tutte le condanne (6 mesi + 7 mesi + 5 mesi = anni 1 e mesi 6 di reclusione).
Come accennato prima, tale tipologia di calcolo prende il nome di “cumulo materiale” delle pene e consiste nella semplice somma aritmetica delle pene ricevute.
Tuttavia, Caio a differenza di Tizio, ha ottime possibilità di chiedere e ottenere la continuazione tra i reati.
Ciò perché tutti i reati commessi da Tizio sono attinenti al medesimo bene giuridico tutelato, ossia reati contro il patrimonio.
Ovviamente, tale requisito non sarà sufficiente da solo ma sarà un buon inizio rispetto all’ipotesi di Tizio, in cui non c’è alcun presupposto per chiedere la continuazione.
Pertanto, l’identità del bene giuridico leso (reati contro il patrimonio), unitamente alla prossimità spazio-temporale dei reati, potranno offrire la possibilità a Caio di avere un pena complessiva più bassa.
In questo modo, Caio anziché essere condannato alle pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione, ossia la somma delle condanne ricevute, potrà essere condannato alla pena di mesi 7 reclusione (relativa alla ricettazione) aumentata di una porzione per il reato di truffa e di un’altra porzione per il reato di furto.
Quando chiedere la continuazione del reato?
E’ possibile chiedere la continuazione tra i reati in tre fasi processuali diverse tra loro.
1) Continuazione tra i reati in fase esecutiva
La continuazione in fase esecutiva12 si chiede quando tutti i processi sono conclusi e le condanne sono definitive, ossia irrevocabili.
In questo scenario, per evitare la somma di tutte le condanne, il condannato può chiedere che tutte le condanne siano dichiarate in continuazione tra loro, in modo da avere una pena finale da espiare più bassa.
2) Continuazione tra i reati durante il processo
La continuazione nel corso del processo, invece, si chiede quando un soggetto è imputato in un unico processo per diversi e separati reati, distinti da autonomi capi di imputazione.
In questo caso, alla fine del processo l’avvocato chiederà che, in caso di condanna, i reati siano legati dal vincolo della continuazione13.
Così facendo l’imputato sarà condannato con un’unica pena, anziché tra distinte pene sommate tra loro.
3) Continuazione tra i reati durante il processo con precedente condanna passata in giudicato
Questa ipotesi di continuazione è una via di mezzo tra le due che ti ho appena illustrato.
Il condannato, in questo caso, ha ricevuto in passato una condanna definitiva e oggi è processato per un nuovo reato, simile a quello commesso in precedenza.
Al fine di avere una pena complessivamente più bassa, l’avvocato chiederà che venga dichiarata la continuazione tra la seconda condanna, il cui processo è in corso, e la prima condanna definitiva del passato.
La continuazione in fase esecutiva
La continuazione in fase esecutiva è l’ipotesi di continuazione più interessante poiché i benefici sono facilmente tangibili per il condannato rispetto alle altre opzioni.
Ciò perché attraverso la continuazione in fase esecutiva il condannato ha la possibilità di cambiare sensibilmente la propria storia giudiziaria.
Ad esempio, Tizio riceve un cumulo di pena14 il cui totale ammonta a 3 anni di reclusione.
Le pene indicate nel cumulo sono relative a tre condanne avvenute in tempi diversi, ma aventi ad oggetto sempre lo stesso reato.
Grazie alla continuazione tra i reati, Tizio potrà chiedere in fase esecutiva, cioè quando oramai i processi sono finiti, che tutte le condanne siano unificate tra loro e la pena complessivamente ridotta.
In questo modo, Tizio anziché scontare 3 anni di reclusione, potrebbe avere una nuova pena unificata inferiore ai 3 anni.
Oppure, nella migliore delle ipotesi, ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena15 qualora la condanna ricalcolata dovesse essere pari o inferiore ai due anni di reclusione.
Come avrai capito, in caso di esito positivo della dichiarazione di continuazione, la storia giudiziaria di Tizio potrebbe radicalmente cambiare in meglio.
Chi decide sulla continuazione in fase esecutiva?
Il giudice che deciderà sulla tua richiesta di continuazione in fase esecutiva è il giudice che ha emesso l’ultima condanna divenuta definitiva16.
Ad esempio, se la prima condanna è stata emessa dal tribunale di Roma, la seconda dal tribunale di Napoli e la terza dal tribunale di Milano, l’istanza per la continuazione andrà presentata al tribunale di Milano.
Il giudice della terza condanna, l’ultima divenuta irrevocabile, dovrà decidere se sussiste la continuazione tra le condanne, le cui prime due sono state emesse da giudici diversi.
Inoltre, se il giudice del merito, cioè il giudice che ha emesso le condanne, ha escluso la continuazione nella sentenza di condanna, allora non sarà possibile chiedere al giudice dell’esecuzione la continuazione tra i reati17.
Come si chiede la continuazione in fase esecutiva?
La continuazione in fase esecutiva si chiede con un’istanza che prende il nome di “incidente di esecuzione”18.
La richiesta di continuazione deve essere scritta da un avvocato al fine di evitare errori che possano determinare l’inammissibilità.
Alla richiesta di continuazione è consigliabile allegare tutte le sentenze oggetto della richiesta, così da semplificare il lavoro per la cancelleria19.
A seguito della richiesta di incidente di esecuzione verrà fissata un’udienza in camera di consiglio.
All’esito dell’udienza, la decisione del giudice sarà comunicata al tuo avvocato dopo circa un paio di settimane.
Se l’istanza di continuazione tra i reati è accolta, la Procura dovrà ricalcolare la pena ed emettere un nuovo ordine di esecuzione.
Nel caso di rigetto della richiesta di continuazione potrai impugnare il provvedimento entro 10 giorni dalla notifica attraverso il ricorso per cassazione.
In caso di rigetto e decorsi i 10 giorni, oppure nel caso in cui la cassazione rigetti il tuo ricorso, non potrai più chiedere la continuazione tra le sentenze oggetto della tua istanza.
Un esempio di continuazione tra i reati in fase esecutiva parzialmente accolta
Per farti capire meglio ti allego un’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione ha parzialmente accolto la mia richiesta di continuazione tra i reati.
Come si stabilisce qual è il reato più grave nella continuazione?
Dietro questa semplice domanda ci sono centinaia di libri in cui autorevoli professori, giudici e avvocati hanno cercato di dare un’univoca risposta.
In questa sede ti indicherò solo due opzioni possibili, ma è utile sapere che non è semplice individuare il reato più grave, poiché ci sono molteplici combinazioni che rendono estremamente complesso capire qual è la violazione più grave nella continuazione.
La pena in astratto prevista dalla legge
Una prima opzione è quella di tenere conto della sola pena prevista in astratto dal legislatore.
Non si terrà, dunque, conto della pena inflitta (o che vorrà irrogare) dal giudice, ma sarà sufficiente individuare il reato più grave previsto dalla legge, a prescindere dalla pena irrogata in concreto.
La pena in concreto inflitta dal giudice
La seconda opzione, invece, dà rilevanza alla pena in concreto irrogata dal giudice, cioè la pena inflitta con la sentenza.
Il tal modo, non rileva la gravità del reato o la pena edittale prevista dalla legge, ma unicamente la pena inflitta dal giudice in sentenza.
La pena più grave nei casi di continuazione in fase esecutiva
Nel caso di continuazione in fase esecutiva il legislatore, fortunatamente, ha chiarito ogni dubbio20.
La legge precisa che il reato più grave va sempre individuato nella pena inflitta più alta, pertanto si segue il criterio della pena irrogata in concreto.
In questo modo è semplice individuare la condanna più grave, la quale costituirà la base di partenza per gli aumenti di pena conseguenti alla continuazione.
La riduzione della pena in caso di continuazione tra i reati
La riduzione della pena a seguito della continuazione è del tutto discrezionale e non ci sono parametri prestabiliti, salvo particolari ipotesi di recidiva aggravata.
In ogni caso, l’unico limite per il giudice sarà dato dal risultato finale della continuazione, il cui calcolo finale non potrà mai essere peggiore rispetto all’ipotesi di cumulo materiale21.
Conclusioni
In passato hai commesso numerosi reati reati simili in un breve lasso temporale.
Lo Stato si è ricordato di te e ti ha notificato l’ordine di esecuzione con il cumulo delle pene.
La somma di tutte le condanne è alta e c’è il concreto rischio che tu possa andare in carcere.
Non disperare, grazie all’istituto della continuazione in fase esecutiva hai la possibilità di ottenere una riduzione complessiva della pena da scontare.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 671 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 81 del Codice Penale
- Art. 73 del Codice Penale
- Sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 1766/2015 del 06.07.2015
- Art. 81 del Codice Penale
- Art. 648 del Codice Penale
- Art. 624 del Codice Penale
- Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, I sez. penale, n. 33803 del 20.05.2014
- Art. 337 del Codice Penale
- Art. 633 del Codice Penale
- Art. 640 del Codice Penale
- Art. 671 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 81 del Codice Penale
- Art. 656 del Codice di Procedura Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 665 del Codice di Procedura Penale
- Art. 671 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 666 del Codice di Procedura Penale
- Art. 186 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
- Art. 187 delle norme di attuazione del Codice di Procedura Penale
- Art. 671 bis, comma II, del Codice di Procedura Penale