patteggiamento e quando conviene chiederlo

Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo

Sei indagato in un procedimento penale. Il tuo avvocato ti consiglia il patteggiamento, tuttavia non sei convinto e vuoi conoscere i vantaggi e svantaggi di tale scelta.

Leggi l’articolo per capire che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo,  in modo da comprendere quali sono i pro e i contro dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.

Guarda il video per capire che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo

Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo?

Il patteggiamento1 è un rito speciale premiale, alternativo al giudizio ordinario.

L’indicazione “premiale” vuole dire che se scegli il patteggiamento hai dei vantaggi. Il principale vantaggio del patteggiamento è rappresentato dalla possibilità di concordare preventivamente la pena con il pubblico ministero ed avere una riduzione di 1/3 della condanna.

In altre parole, conoscerai in anticipo la condanna, il processo non avrà sorprese e la pena sarà ridotta rispetto alla condanna che potresti ricevere a seguito di un processo ordinario.

Inoltre, avrai anche altri vantaggi, come ad esempio la possibilità di garantirti la pena sospesa2, di non pagare le spese processuali o evitare/ridurre le sanzioni accessorie.

Il prezzo di questi vantaggi è la tua ammissione di colpevolezza, nel senso che non ti difendi, rinunci al processo e ti prendi una condanna, che seppur mite, è sempre una condanna penale.

Come funziona il patteggiamento?

La legge ti permette di patteggiare quando la pena che intendi concordare, ossia la condanna che vorresti, è pari o inferiore a cinque anni di reclusione.

Inoltre, se la pena concordata è pari o inferiore ai due anni, avrai anche ulteriori vantaggi3.

Questo vuol dire che non rileva la pena minima e massima prevista dalla legge per un determinato reato. Ciò che conta ai fini della possibilità di patteggiare è la pena che in concreto verrà calcolata e sottoposta al consenso del pubblico ministero.

Mi fai un esempio di calcolo per il patteggiamento?

  • Prendiamo ad esempio il delitto di omicidio4, il quale prevede la pena minima pari a ventuno anni di reclusione e nel massimo l’ergastolo.

Per questo reato il patteggiamento è impossibile poiché non c’è modo di poter aritmeticamente ridurre la pena sotto i cinque anni. Pur partendo dal minimo della pena (ventuno anni), la riduzione di 1/3 per il rito e la riduzione per le attenuanti generiche, non sono sufficienti a far scendere la pena sotto il limite dei cinque anni.

21 anni – 1/3 per le attenuanti generiche – 1/3 per il patteggiamento = 9 anni e 4 mesi di reclusione –> superiore ai cinque anni, patteggiamento inammissibile.

  • Ti faccio, invece, un altro esempio. Ipotizziamo che sei indagato per spaccio di cocaina5, in questo caso la legge ti punisce con la reclusione da sei a ventidue anni, oltre la sanzione pecuniaria.

In questo caso, è possibile patteggiare poiché partendo dal minimo della pena, pari a sei anni, è agevole scendere sotto i cinque anni: sarà sufficiente la riduzione del patteggiamento per concordare una pena di quattro anni di reclusione.

6 anni – 1/3 per il patteggiamento = 4 anni di reclusione –> inferiore ai cinque anni, patteggiamento ammissibile.

Inoltre, potresti ottenere anche un risultato migliore grazie alla concessione delle attenuanti generiche, con un ulteriore riduzione di 1/3, facendo scendere la pena ad anni due e mesi otto di reclusione.

E’ possibile patteggiare tutti i tipi di reati?

No, per alcuni reati è escluso il patteggiamento, a prescindere dagli anni di reclusione previsti dal codice penale.

Il legislatore ha, dunque, escluso il patteggiamento per alcuni reati ritenuti particolarmente gravi.

Sono esclusi dal patteggiamento6(indipendentemente dalla pena) i reati di:

  • prostituzione minorile7;
  • pornografia minorile aggravata8;
  • pornografia virtuale aggravata9;
  • detenzione materiale pornografico aggravata10;
  • iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile11;
  • atti sessuali con minorenni12;;
  • violenza sessuale13;
  • violenza sessuale di gruppo14;
  • delitti di criminalità organizzata15;
  • terrorismo16.

Inoltre, per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc…), il patteggiamento è ammissibile solo se l’imputato ha restituito integralmente il prezzo o i profitto del reato17.

Tutti gli imputati possono patteggiare?

No, per alcune tipologie di imputati non è ammesso il patteggiamento superiore ai due anni.

L’imputato che sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale e per tendenza; oppure l’imputato a cui è contestata la recidiva pluriaggravata, non potrà patteggiare la pena sopra i due anni18.

La legge dunque, per tali categorie di soggetti, esclude la possibilità di patteggiare qualora la pena concordata dovesse essere superiore ai due anni di reclusione.

L’imputato minorenne può patteggiare?

No, il patteggiamento è escluso nei procedimento innanzi al tribunale per i minorenni19.

Questo perché il minorenne non è ritenuto sufficientemente maturo per decidere autonomamente dell’esito del proprio processo e per esprimere il consenso all’irrogazione della condanna.

E’ possibile patteggiare per i procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace?

No, innanzi al giudice di pace penale non è ammesso il patteggiamento20.

Quindi, se sei indagato per un reato di scarso allarme sociale, incardinato innanzi al giudice di pace penale, sappi che non potrai patteggiare.

Questo perché il patteggiamento è ritenuto incompatibile con lo spirito conciliativo del giudice di pace.

Che cos’è il patteggiamento tradizionale (detto anche ristretto)?

Se la pena patteggiata è pari o inferiore ai due anni di reclusione, allora si parla di patteggiamento tradizionale o ristretto.

La pena concordata sotto i due anni prevede importanti benefici per il condannato21:

  • non si pagano le spese processuali (i soldi che devi dare allo Stato per la celebrazione del processo);
  • non saranno irrogate sanzioni accessorie o misure di sicurezza;
  • in automatico sarà concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale;
  • dopo due o cinque anni dal patteggiamento potrai ottenere la dichiarazione di estinzione del reato senza risarcire la persona offesa.

Clicca qui per scaricare una sentenza avente ad oggetto un patteggiamento tradizionale (detto anche ristretto).

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Che cos’è il patteggiamento allargato?

Si parla di patteggiamento allargato quando la pena concordata è superiore ai due anni di reclusione e pari o inferiore a cinque.

Il patteggiamento allargato non ha alcun tipo di beneficio, salvo la riduzione di pena di 1/3 prevista dalla legge per tutti i tipi di patteggiamento.

Inoltre, non potranno accedere al patteggiamento allargato gli imputati che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Lo stesso vale per coloro a cui è contestata la recidiva pluriaggravata.

Clicca qui per scaricare una sentenza avente ad oggetto un patteggiamento allargato.

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Patteggiamento allargato e pene accessorie

Spesso le pene per i reati prevedono, oltre alla reclusione e alla sanzione pecuniaria penale, anche delle ulteriori pene, definite sanzioni o pene accessorie penali.

Le sanzioni accessorie sono tante e variano a seconda del tipo di reato, e spesso possono essere più severe della pena principale.

Ad ogni modo, nel caso di patteggiamento pari o inferiore ai due anni di reclusione, ossia nel caso di patteggiamento tradizionale-ristretto, la sanzioni accessorie non possono essere applicate 22.

Al contrario, se la pena patteggiata è superiore ai due anni di reclusione, quindi  parliamo di un patteggiamento allargato, allora potranno essere applicate anche la sanzioni accessorie.

In questo scenario, grazie alla recente riforma “Cartabia”23, al fine di invogliare l’imputato a patteggiare la pena, è prevista la possibilità di inserire nell’accordo del patteggiamento allargato anche la riduzione o la non applicazione delle sanzioni accessorie.

Pertanto, in caso di patteggiamento allargato è  oggi data la possibilità all’imputato di concordare sia la pena, sia le sanzioni accessorie.

Patteggiamento ed effetti extra penali della condanna

Gli effetti extra penali di una condanna penale sono tutte le ulteriori conseguenze negative, diverse dalla pena, che seguono la sentenza penale.

Ad esempio, se all’esito del processo penale vieni condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa, per il reato di spaccio di stupefacenti, è probabile che il tuo datore di lavora possa licenziarti poiché non ti ritiene più “moralmente” affidabile.

In questo scenario, il datore di lavoro potrebbe usare la tua condanna penale ordinaria per dimostrare, appunto, la gravità della condotta e giustificare il licenziamento.

Un altro esempio di effetto extra penale riguarda i reati contro il patrimonio, nei quali la vittima del reato, che non si è costitutiva parte civile nel processo penale, può usare la sentenza penale ordinaria per agire civilmente contro il condannato e ottenere in tale sede il risarcimento del danno.

Come avrai capito, gli effetti extra penali sono innumerevoli e variano a seconda del tipo di reato e della situazione in cui ti trovi.

Nel caso di patteggiamento, a seguito della c.d. riforma Cartabia, il legislatore al fine di invogliare gli imputati a patteggiare, ha previsto che la sentenza di patteggiamento24:

“non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.”

Questo vuole dire che la verità accertata in sede penale con la sentenza di patteggiamento non potrà essere utilizzata come prova in un procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.

La vittima del reato o il tuo datore di lavoro, in caso di patteggiamento, dovranno iniziare un giudizio daccapo e in tale giudizio non potranno avvalersi della condanna di patteggiamento per supportare la loro richiesta di risarcimento o licenziamento.

Qual è la differenza tra rito abbreviato e patteggiamento?

Con il patteggiamento “ti accusi il reato”, rinunci alla difesa e ti prendi una condanna.

In cambio, concordi la pena con il pubblico ministero così da non avere sorprese nel corso del processo, la pena patteggiata avrà sempre una riduzione di 1/3.

Con il rito abbreviato25, invece, non “ti accusi il reato” poiché puoi sempre essere assolto, sarai giudicato sulla base degli atti raccolti dal pubblico ministero e non potrai difenderti con tuoi testimoni.

La contropartita che ti offre lo Stato per aver rinunciato alla prova, è la riduzione di 1/3 sulla pena che il giudice vorrà irrogarti. Quindi, non conosci preventivamente la condanna come nel patteggiamento, lo sconto di pena sarà applicato sulla pena che il giudice eventualmente ti irrogherà.

Posso avere la pena sospesa con il patteggiamento?

Sì, puoi avere la pena sospesa26con il patteggiamento, anzi puoi subordinare il patteggiamento alla concessione della pena sospesa27.

Vuol dire che la pena sospesa farà parte dell’accordo preso con il pubblico ministero, così da aver (quasi) la garanzia di ricevere il beneficio della sospensione condizionale.

Ovviamente, la pena concordata dovrà rientrare nei limiti previsti della pena sospesa, che nella maggior parte dei casi è pari a due anni di reclusione.

Con il patteggiamento devo risarcire il danno alla parte civile nel processo penale?

No, grazie al patteggiamento la parte civile non può chiedere il risarcimento del danno in sede penale28. La parte civile dovrà iniziare una contenzioso civile per ottenere il risarcimento del danno.

Al massimo, la persona offesa potrà costituirsi parte civile al fine di ottenere il rimborso delle spese legali.

Infine, la persona offesa non ha alcun poter sulla tua decisione di patteggiare: non sarà ascoltata e il suo parere non sarà vincolante per la decisione del pubblico ministero e del giudice.

In ogni caso, se il tuo reato è particolarmente grave risarcire il danno alla vittima del reato aiuta il pubblico ministero e il giudice a concederti il patteggiamento, magari con la pena sospesa.

Quando conviene chiedere il patteggiamento?

A mio avviso conviene patteggiare la pena quando:

  1. non hai argomenti validi per sostenere la tua innocenza:

Metti da parte il principio del “sono innocente e andrò fino in fondo”. Valuta esclusivamente gli atti e le argomentazioni che hai per difenderti. Se non hai le carte buone è inutile che ti siedi a giocare, rischi solo di aggravare la tua posizione.

  1. non hai la forza economica per affrontare un lungo processo:

I processi durano tanto, in Italia un processo penale dura in media quattro anni. Più udienze ci sono e maggiore sarà la parcella dell’avvocato. Se non hai la possibilità di pagare un lungo processo, grazie al patteggiamento la parcella del tuo avvocato sarà sicuramente più bassa rispetto ad un processo ordinario.

  1. vuoi chiudere rapidamente la tua vicenda penale:

I processi, come già detto, durano tanto. Spesso lo stesso processo è una sorta di pena anticipata. Grazie al patteggiamento il tuo calvario giudiziario finirà rapidamente e potrai lasciarti alle questa brutta storia.

  1. puoi avere la pena sospesa:

Questo, secondo me, è il motivo più importante. Nella maggior parte dei casi, l’imputato patteggia quando riesce a concordare anche la pena sospesa. Cioè quando ha la garanzia che non andrà in carcere o in detenzione domiciliare.

Quindi, se ricorrere una di queste quattro condizioni (soprattutto la pena sospesa), valutata attentamente la possibilità di patteggiare la pena.

Quali sono i vantaggi del patteggiamento?

  1. condanna preventivamente concordata;
  2. riduzione di 1/3 della pena;
  3. la persona offesa non può chiedere il risarcimento in sede penale;
  4. estinzione del reato e degli effetti penali agevolata nei casi di patteggiamento tradizionale-ristretto;
  5. non si pagano le spese di giustizia nel caso di patteggiamento tradizionale-ristretto;
  6. se la condanna patteggiata è pari o inferiore ai due anni, non sarà iscritta sul casellario giudiziale richiesto dai privati29grazie al beneficio della non menzione30;
  7. hai la facoltà di non dichiarare le condanne di patteggiamento pari o inferiori ai due anni di reclusione;
  8. parcella dell’avvocato ridotta rispetto ad un processo ordinario;
  9. procedimento in camera di consiglio: udienza senza pubblico;
  10. chiusura rapida della tua vicenda giudiziaria;
  11. ridotti o assenti gli effetti negativi extra-penali della sentenza di patteggiamento;

Quali sono gli svantaggi del patteggiamento?

  1. hai una condanna penale;
  2. sul tuo casellario giudiziale sarà annotata la condanna: la tua fedina penale si sporca;
  3. la persona offesa potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno;
  4. non puoi appellare la sentenza di patteggiamento, ma puoi solo presentare ricorso per Cassazione;
  5. l’esecuzione della condanna, nel caso in cui tu non avessi concordato la pena sospesa, sarà più rapida;
  6. non ti difendi e ti dichiari colpevole, a prescindere dal tua innocenza.

La condanna patteggiata è visibile sul casellario giudiziale?

Se la pena concordata è pari o inferiore ai due anni di reclusione, hai l’ulteriore vantaggio che l’iscrizione non sarà visibile sul casellario giudiziale richiesto dai privati.

Questo, tuttavia, non vuol dire che sei incensurato ma semplicemente che i privati (come ad esempio il datore di lavoro) non vedranno la condanna. Al contrario, la pubblica amministrazione e le forze dell’ordine leggere l’annotazione del patteggiamento.

Per avere conferma della presenza di una condanna patteggiata, è sufficiente chiedere una visura del casellario31 per leggere l’iscrizione relativa alla pena concordata.

Se, invece, la pena concordata è relativa ad un patteggiamento allargato, allora questa sarà visibile anche sul casellario chiesto dai privati.

Come si cancella una condanna patteggiata?

La domanda è sbagliata: le condanne penali non si cancellano. Per chiarirti le idee ti consiglio di leggere questo mio articolo.

E’ corretto, invece, chiedere in che modo posso neutralizzare gli effetti negativi di una condanna?

Puoi eliminare gli effetti negativi della condanna di patteggiamento in due modi:

  1. la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali;
  2. la riabilitazione penale.

Questo perché, come anzidetto, la condanne non si cancellano ma è possibile ottenere l’annotazione sul casellario giudiziale dell’estinzione del reato e/o della riabilitazione penale.

In questo modo, potrai dichiarati nuovamente incensurato e neutralizzare gli effetti negativi della condanna.

Come ottengo la dichiarazione di estinzione del reato o la riabilitazione penale?

Nel caso di condanna patteggiata pari o inferiore ai due anni (patteggiamento tradizionale), hai due opzioni per “pulire” la tua fedina penale.

In entrambi i casi avrai il diritto di dichiarati incensurato:

  1. l’incidente di esecuzione

Dopo due anni (in caso di contravvenzione) o cinque anni (in caso di delitto) dal passaggio in giudicato del patteggiamento, potrai chiedere al giudice che ti ha concesso il patteggiamento, la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali.

Proceduralmente questo avverrà con un incidente di esecuzione, ossia una procedura relativamente rapida, all’esito della quale il giudice dichiarerà l’estinzione del reato e degli effetti penali.

L’unica condizione posta per ottenere questo risultato è il trascorrere del tempo e non commettere nuovi reati.

Ti basterà aspettare due o cinque anni dal passaggio in giudicato del patteggiamento o dall’espiazione delle pena e non commettere reati in tale periodo, dopodiché potrai chiedere l’estinzione del reato e degli effetti penali.

Inoltre, non dovrai risarcire la persona offesa, né dovrai dimostrare di aver avuto una buona condotta durante questo periodo di attesa.

Questa rapidità e snellezza della procedura, tuttavia, preclude al giudice un approfondimento sulla tua condotta, per questo motivo per ottenere alcune autorizzazioni amministrative (come ad esempio il porto d’armi o la cittadinanza italiana) dovrai necessariamente chiedere la riabilitazione penale.

  1. la riabilitazione penale

Dopo tre anni dall’espiazione della pena patteggiata o dal passaggio in giudicato (nei casi di pena sospesa) del patteggiamento puoi iniziare l’iter per ottenere la riabilitazione penale da parte del Tribunale di Sorveglianza.

Per ottenere la riabilitazione32 dovrai:

  1. risarcire il danno alla persona offesa;
  2. dimostrare di aver avuto una buona condotta successivamente al patteggiamento.

Il Tribunale di Sorveglianza, in caso positivo, accerterà tali elementi e ti dichiarerà riabilitato.

Tale procedura è più lunga e costosa rispetto all’incidente di esecuzione, tuttavia il vaglio del Tribunale di Sorveglianza è più approfondito e ti permetterà di superare eventuali obiezioni da parte della pubblica amministrazione per la concessione di alcune autorizzazioni amministrative (come ad esempio il porto d’armi o la cittadinanza italiana).

Come si patteggia la pena?

Non c’è una risposta univoca a questa domanda, ti posso spiegare come mi comporto con i miei assistiti.

Una volta che il mio cliente si è convinto per il patteggiamento, gli mostro due ipotesi di pena concordata che sottoporrò al pubblico ministero.

Così facendo, il cliente è consapevole di ciò che sta accadendo e dei limiti entro il quale sarà patteggiata la pena.

Dopodiché, vado a parlare con il pubblico ministero e sottopongo alla sua attenzione le ipotesi di patteggiamento. Una volta ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero, non resta altro che aspettare l’udienza per ottenere il consenso del giudice.

Di seguito una proposta di patteggiamento da me avanzata relativa al reato di truffa33.

pena base per il delitto di cui all’art. 640 c.p.: mesi sei (6) reclusione e multa di € 300,00 (trecento/00);

aumento di 1/3  per la continuazione ex 81 c.p.: mesi otto (8) di reclusione e multa di € 400,00 (quattrocento/00);

riduzione di 1/3 per il rito: mesi cinque (5) e giorni dieci (10) di reclusione e multa di € 267,00 (duecentosessantasette/00).

Il pubblico ministero può rigettare il patteggiamento?

Sì, il pubblico ministero può rigettare il patteggiamento.

Può capitare che la tua proposta di pena concordata non sia ritenuta congrua dal pubblico ministero. In questo caso puoi34:

  1. rimodulare la richiesta secondo le indicazioni del pubblico ministero;
  2. insistere con la tua proposta di patteggiamento e sottoporla ugualmente al giudice.

In questo ultimo caso, dovrai affrontare un processo ordinario e alla fine potrebbe capitare che il giudice ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero formulato all’inizio, cosicché da condannarti alla fine del giudizio alla pena inizialmente proposta con il patteggiamento.

Nella prassi, tuttavia, è più conveniente rimodulare la richiesta del pubblico ministero anziché ostinarsi a portare avanti la propria ipotesi di pena: un patteggiamento accettato dal pubblico ministero sarà “digerito” più facilmente dal giudice.

Il giudice può rigettare il patteggiamento?

Sì, il giudice può rigettare il patteggiamento35.

Pure se hai ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero, l’ultima parola spetta al giudice, il quale non potrà modificare il vostro accordo, ma potrà rigettare il patteggiamento ritenendo la pena concordata non congrua con la gravità del fatto.

Il rigetto del giudice capita raramente, per evitare spiacevoli sorprese è opportuno avere buon senso nel calcolare la pena da patteggiare: un pena eccessivamente ridotta a fronte di un fatto grave, difficilmente sarà accettata dal giudice.

In ogni caso, in caso di rigetto del patteggiamento, il processo andrà avanti e potrai scegliere se fare il rito abbreviato, il rito ordinario e la messa alla prova.

Sino a quando è possibile patteggiare?

Il processo penale è caratterizzato da una serie di fasi che si susseguono, non puoi patteggiare in qualsiasi momento, ma ci sono dei limiti temporali entro i quali dovrai prendere una decisione36.

Puoi patteggiare:

  1. durante le indagini preliminari: dopo aver ottenuto il consenso de pubblico ministero, verrà fissata l’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari e in quella sede verrà pronunciato il patteggiamento;
  2. nei casi di decreto penale di condanna, puoi chiedere il patteggiamento nell’opposizione al decreto penale di condanna, da proporre entro quindici giorni dal ricevimento del decreto penale di condanna;
  3. in caso di richiesta di giudizio immediato, dovrai decidere entro quindici giorni dalla notifica del giudizio immediato se patteggiare;
  4. nell’udienza preliminare dinanzi al giudice dell’udienze preliminare. Successivamente a tale udienza non potrai più patteggiare;
  5. nei casi di procedimenti a citazione diretta, ossia i procedimenti per i quali non è prevista l’udienza preliminare, puoi patteggiare sino all’apertura del dibattimento (per i procedimenti antecedenti alla c.d. riforma Cartabia);
  6. nei casi di procedimenti a citazione diretta, ossia i procedimenti per i quali non è prevista l’udienza preliminare, puoi patteggiare nell’udienza pre-dibattimentale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia. Successivamente a tale udienza non potrai più patteggiare;
  7. nei casi di giudizio per direttissima, puoi patteggiare sino a quando non è stato aperto il dibattimento.

Come si conclude un procedimento per patteggiamento?

Il patteggiamento si conclude con una sentenza di condanna, nella maggior parte dei casi tali sentenze sono molto brevi, poiché il giudice non ha motivo di argomentare la sua decisione.

L’unico passaggio rilevante della sentenza di patteggiamento è il calcolo della pena, nel quale il giudice dovrà riportarsi al computo concordato dal pubblico ministero e dall’avvocato.

Infine, a seconda che la pena concordata sia inferiore o superiore ai due anni, ci saranno determinati benefici come ad esempio la non menzione della condanna nel casellario, o l’estinzione del reato trascorso un determinato periodo di tempo.

Di seguito una sentenza condanna per un  patteggiamento ristretto-tradizionale (ossia con pena pari o inferiore ai due anni di reclusione):

Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo

Conclusioni

Sei indagato in un procedimento penale e non hai argomentazioni valide per sostenere la tua innocenza, né hai la forza economica di affrontare un lungo processo.

In questo caso, il patteggiamento potrebbe essere la strada migliore per risolvere il tuo problema giudiziario: avrai una condanna mite, grazie alle pena sospesa non andrai in carcere e potrai estinguere il reato senza risarcire la persona offesa.

Spero che grazie a questo articolo tu abbia capito che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo,  in modo da comprendere quali sono i pro e i contro dell’applicazione della pena su richiesta delle parti e scegliere consapevolmente questa strada.


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Note

  1. Art. 444 del Codice di Procedura Penale
  2. Art. 163 del Codice di Procedura Penale
  3. Art. 445 del Codice di Procedura Penale
  4. Art. 575 del Codice Penale
  5. Art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – Testo unico sugli stupefacenti
  6. Art. 444, comma I bis, del Codice di Procedura Penale
  7. Art. 600 bis del Codice Penale
  8. Art. 600 ter, I, II, III e V comma, del Codice Penale
  9. Art. 600 quater I del Codice Penale
  10. Art. 600 quater, II comma, del Codice Penale
  11. Art. 600 quinquies del Codice Penale
  12. Art. 609 quater del Codice Penale
  13. Art. 609 bis del Codice Penale
  14. Art. 609 octies del Codice Penale
  15. Art. 51, comma 3 bis, del Codice di Procedura Penale
  16. Art. 51, comma 3 quater, del Codice di Procedura Penale
  17. Art. 444, comma I ter, del Codice di Procedura Penale
  18. Art. 444, comma I bis, del Codice di Procedura Penale
  19. Art. 25 del Codice processo penale minorile – D.P.R. 448/1988
  20. Art. 2, lett. g) del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274
  21. Art. 445, comma I, del Codice di Procedura Penale
  22. Art. 445, comma I, del Codice di Procedura Penale
  23. Decreto legislativo 10/10/2022, n. 150
  24. Art. 445, comma 1 bis, del Codice di Procedura Penale
  25. Art. 438 del Codice di Procedura Penale
  26. Art. 163 del Codice Penale
  27. Art. 444, comma III, del Codice di Procedura Penale
  28. Art. 444, comma II, del Codice di Procedura Penale
  29. D.P.R., 14/11/2002 – Testo unico sul casellario giudiziale
  30. Art. 175 del Codice Penale
  31. Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  32. Art. 178 del Codice Penale
  33. Art. 640 del Codice Penale
  34. Art. 448 del Codice di Procedura Penale
  35. Art. 448 del Codice di Procedura Penale
  36. Artt. 446 e 447 del Codice di Procedura Penale
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Gaudenzio

Buonasera Avvocato, intanto complimenti per le spiegazioni, sia testuali che in video. Sono dipendente di una P.A. e mi trovo nella situazione di dover patteggiare una condanna per un procedimento assolutamente non attinente il lavoro e del quale nel mio ufficio non sanno assolutamente nulla, né è presumibile che lo sappiano mai se nessuno li avverte (reato commesso in una città molto lontana). Anche alla luce della c.d. “RIforma Cartabia” (modifica all’art. 445, comma 1-bis del cpp “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando e’ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo’ essere… Leggi il resto »

Gaudenzio

Scusi, dimenticavo: la pena che si prospetterebbe è di mesi sei sospesa e senza menzione nel certificato penale

alex

avvocato buonasera o fatto il riesame e o natato che la mia data di nascita e sbagliata che bisogna fare ?

Giuseppe

Scusi Avvocato, ma c’è un particolare che non mi è chiaro. Prendiamo come esempio il mio caso: qualche anno fa ho patteggiato una pena di 8 mesi (senza multa) con pena sospesa. È stato il primo e (spero) ultimo procedimento penale della mia vita. Stanno per passare 5 anni dalla sentenza, e, da quello che avevo capito e che mi pare di aver letto da qualche parte anche nel Suo sito (a proposito, è fatto benissimo, complimenti!), trascorso questo lasso di tempo il reato si sarebbe estinto automaticamente. Invece, se non ho capito male, in questa pagina Lei consiglia di… Leggi il resto »

Giuseppe

La ringrazio, molto gentile.

Giuseppe

Buongiorno Avvocato, mi sono appena fatto fare la visura. Con mia sorpresa, risulta nulla (pensavo di trovarci la condanna patteggiata). Stando così le cose, che utilità pratica avrebbe la riabilitazione o l’incidente di esecuzione?

Giuseppe

Le ho inviato la visura via email.

Ettore pRente

Lei è stato bravissimo.

Alessandro

Buona sera Avvocato, in Appello se si fa un concordato d’appello col procuratore generale, la corte d’appello tende a prendere in considerazione il concordato fatto col procuratore della repubblica o può rifiutare la proposta del procuratore e degli avvocati difensori?

antonio corvino

BUONASERA AVVOCATO NEL DUEMILA SEI HO COMMESSO UN REATO DI CONCUSSIONE,SONO DIPENDENTE PUBBLICO,NEL DUEMILA NOVE MI VIENE INFLITTA CONDANNA DI ANNI 1 MESI 6 AVENDO PATTEGGIATO,ORA VISTO IL TEMPO TRASCORSO POSSO SOSTENERE CHE IL TUTTO SIA PRESCRITTO E, POSSO PAARTECIPARE ANCHE A VARIE CARICHE PUBBLICHE COME AD ESEMPIO ALL’ORGANISMO OIV ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE E, ALTRI INCARICHI ?