Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo
Sei indagato in un procedimento penale.
Il tuo avvocato ti consiglia il patteggiamento, tuttavia non sei convinto e vuoi conoscere i vantaggi e svantaggi di tale scelta.
Leggi l’articolo per capire che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo, in modo da comprendere quali sono i pro e i contro dell’applicazione della pena su richiesta delle parti.
Indice
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Che cos’è il patteggiamento e quando conviene chiederlo?
Il patteggiamento1 è un rito speciale premiale, alternativo al giudizio ordinario.
L’indicazione “premiale” vuole dire che se scegli il patteggiamento hai dei vantaggi.
Il principale vantaggio del patteggiamento è rappresentato dalla possibilità di concordare preventivamente la pena con il pubblico ministero ed avere una riduzione di 1/3 sulla pena inflitta.
In altre parole, conoscerai in anticipo la condanna, il processo non avrà sorprese e la pena sarà (tendenzialmente) più mite rispetto alla condanna che potresti ricevere a seguito di un processo ordinario.
Inoltre, avrai anche altri vantaggi, come ad esempio la possibilità di garantirti la pena sospesa2, di non pagare le spese processuali o evitare/ridurre le sanzioni accessorie.
Ma su questo ci torneremo dopo.
Il prezzo di tutti questi vantaggi è la tua ammissione di colpevolezza, nel senso che non ti difendi, rinunci al processo e ti prendi una condanna, che seppur mite, è sempre una condanna penale.
Come funziona il patteggiamento?
La legge ti permette di patteggiare quando la pena che intendi concordare, ossia la condanna che vorresti, è pari o inferiore a cinque anni di pena detentiva.
Inoltre, se la pena concordata è pari o inferiore ai due anni, avrai anche ulteriori vantaggi3.
Questo vuol dire che non rileva la pena minima e massima prevista dalla legge per un determinato reato.
Ciò che conta ai fini della possibilità di patteggiare è la pena che in concreto verrà calcolata e sottoposta al consenso del pubblico ministero.
Mi fai un esempio di calcolo per il patteggiamento?
Patteggiamento matematicamente impossibile
- Prendiamo ad esempio il delitto di omicidio4, il quale prevede la pena minima pari a ventuno anni di reclusione e nel massimo l’ergastolo.
Per questo reato il patteggiamento è impossibile poiché non c’è modo di poter aritmeticamente ridurre la pena sotto i cinque anni.
Pur partendo dal minimo della pena (ventuno anni), la riduzione di 1/3 per il rito e la riduzione per le attenuanti generiche, non sono sufficienti a far scendere la pena sotto il limite dei cinque anni.
21 anni – 1/3 per le attenuanti generiche – 1/3 per il patteggiamento = 9 anni e 4 mesi di reclusione –> superiore ai cinque anni, patteggiamento inammissibile.
Patteggiamento matematicamente possibile
- Ti faccio, invece, un altro esempio. Ipotizziamo che sei indagato per spaccio di cocaina5, in questo caso la legge ti punisce con la reclusione da sei a venti anni, oltre la sanzione pecuniaria.
In tale scenario, è possibile patteggiare poiché partendo dal minimo della pena, pari a sei anni, è agevole scendere sotto i cinque anni: sarà sufficiente la riduzione del patteggiamento per concordare una pena di quattro anni di reclusione.
6 anni – 1/3 per il patteggiamento = 4 anni di reclusione –> inferiore ai cinque anni, patteggiamento ammissibile.
Inoltre, potresti ottenere anche un risultato migliore grazie alla concessione delle attenuanti generiche, con un’ulteriore riduzione di 1/3, facendo scendere la pena ad anni due e mesi otto di reclusione.
Patteggiamento matematicamente semplice
O ancora, immaginiamo che sei imputato per il reato di resistenza ad un pubblico ufficiale6 il quale punisce il colpevole con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
In tale ipotesi, sarà davvero semplice concordare una pena compatibile con i limiti edittali del patteggiamento in quanto la cornice edittale è già bassa.
Pena base mesi 6 di reclusione – 1/3 per il patteggiamento = 4 mesi di reclusione –> inferiore ai cinque anni, patteggiamento ammissibile.
È possibile patteggiare tutti i tipi di reati?
No, per alcuni reati è escluso il patteggiamento, a prescindere dagli anni di reclusione previsti dal codice penale.
Il legislatore ha, dunque, escluso il patteggiamento per alcuni reati ritenuti particolarmente gravi.
Sono esclusi dal patteggiamento7(indipendentemente dalla pena) i reati di:
- prostituzione minorile8;
- pornografia minorile aggravata9;
- pornografia virtuale aggravata10;
- detenzione materiale pornografico aggravata11;
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile12;
- atti sessuali con minorenni13;
- violenza sessuale14;
- violenza sessuale di gruppo15;
- delitti di criminalità organizzata16;
- terrorismo17.
Inoltre, per la maggior parte dei delitti contro la pubblica amministrazione (peculato, concussione, corruzione, ecc…), il patteggiamento è ammissibile solo se l’imputato ha restituito integralmente il prezzo o i profitti del reato18.
Se ti viene contestato uno di questi reati, ti consiglio di approfondire il tema con il tuo avvocato.
Tutti gli imputati possono patteggiare?
Se parliamo di patteggiamento ristretto, ossia il patteggiamento la cui pena finale è pari o inferiore ai due anni reclusione, non vi sono limitazioni di natura soggettiva.
In parole più semplici, tutti gli imputati potranno accedere al patteggiamento ristretto.
Al contrario, se la pena concordata è superiore ai due anni di pena detentiva (cosiddetto patteggiamento allargato), allora vi sono delle limitazioni.
L’imputato che sia stato dichiarato
- delinquente abituale;
- professionale;
- o per tendenza;
- oppure l’imputato a cui è contestata la recidiva pluriaggravata
non potrà patteggiare la pena sopra i due anni19.
La legge dunque, per tali categorie di soggetti, esclude la possibilità di patteggiare qualora la pena concordata dovesse essere superiore ai due anni di reclusione.
L’imputato minorenne può patteggiare?
No, il patteggiamento è escluso nei procedimenti innanzi al tribunale per i minorenni20.
Questo perché il minorenne non è ritenuto sufficientemente maturo per decidere autonomamente dell’esito del proprio processo e per esprimere il consenso all’irrogazione della condanna.
È possibile patteggiare per i procedimenti pendenti innanzi al giudice di pace?
No, innanzi al giudice di pace penale non è ammesso il patteggiamento21.
Quindi, se sei indagato per un reato di scarso allarme sociale, incardinato innanzi al giudice di pace penale, sappi che non potrai patteggiare.
Questo perché il patteggiamento è ritenuto incompatibile con lo spirito conciliativo del giudice di pace.
Che cos’è il patteggiamento tradizionale (detto anche ristretto)?
Se la pena patteggiata è pari o inferiore ai due anni di pena detentiva, allora si parla di patteggiamento tradizionale o ristretto.
La pena concordata sotto i due anni prevede importanti benefici per il condannato22:
- non si pagano le spese processuali (i soldi che devi dare allo Stato per la celebrazione del processo);
- non saranno irrogate sanzioni accessorie o misure di sicurezza;
- in automatico sarà concesso il beneficio della non menzione nel casellario giudiziale;
- dopo due o cinque anni dalla irrevocabilità del patteggiamento potrai ottenere la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penale.
Clicca qui per scaricare una sentenza avente ad oggetto un patteggiamento tradizionale (detto anche ristretto).
Che cos’è il patteggiamento allargato?
Si parla di patteggiamento allargato quando la pena concordata è superiore ai due anni di pena detentiva e pari o inferiore a cinque.
Il patteggiamento allargato non ha alcun tipo di beneficio, salvo la riduzione di pena di 1/3 prevista dalla legge per tutti i tipi di patteggiamento.
Inoltre, come accennato prima, non potranno accedere al patteggiamento allargato gli imputati che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Lo stesso vale per coloro a cui è contestata la recidiva pluriaggravata.
Clicca qui per scaricare una sentenza avente ad oggetto un patteggiamento allargato.
Patteggiamento allargato e pene accessorie
Spesso le pene per i reati prevedono, oltre alla reclusione e alla sanzione pecuniaria penale, anche delle ulteriori pene, definite sanzioni o pene accessorie penali.
Le sanzioni accessorie sono tante e variano a seconda del tipo di reato, e spesso possono essere più severe della pena principale.
Ad esempio, il medico condannato penalmente potrebbe essere destinatario anche della sanzione accessoria dell’interdizione dalla professione sanitaria.
Nel caso di patteggiamento pari o inferiore ai due anni di pena detentiva, ossia nel caso di patteggiamento ristretto, le sanzioni accessorie non possono essere applicate 23.
Al contrario, se la pena patteggiata è superiore ai due anni di reclusione, quindi parliamo di un patteggiamento allargato, allora potranno essere applicate anche le sanzioni accessorie.
Su questo particolare aspetto è intervenuta in tempi recenti, la cosiddetta riforma “Cartabia”24.
La quale, al fine di invogliare l’imputato a patteggiare la pena, ha previsto la possibilità di inserire nell’accordo del patteggiamento allargato anche la riduzione o la non applicazione delle sanzioni accessorie.
Pertanto, in caso di patteggiamento allargato è oggi data la possibilità all’imputato di concordare sia la pena, sia le sanzioni accessorie25.
Patteggiamento ed effetti extra penali della condanna
Gli effetti extra penali di una condanna penale sono tutte le ulteriori conseguenze negative, diverse dalla pena, che seguono la sentenza penale.
Ad esempio, se all’esito del processo penale vieni condannato ad un anno di reclusione con pena sospesa, per il reato di spaccio di stupefacenti, è probabile che il tuo datore di lavoro possa licenziarti poiché non ti ritiene più “moralmente” affidabile.
In questo scenario, il datore di lavoro potrebbe usare la tua condanna penale ordinaria per dimostrare, appunto, la gravità della condotta e giustificare il licenziamento.
Un altro esempio di effetto extra penale riguarda i reati contro il patrimonio, nei quali la vittima del reato, che non si è costituita parte civile nel processo penale, può usare la sentenza penale ordinaria per agire civilmente contro il condannato e ottenere in tale sede il risarcimento del danno.
Come avrai capito, gli effetti extra penali sono innumerevoli e variano a seconda del tipo di reato e della situazione in cui ti trovi.
Su tale aspetto è intervenuta la cosiddetta riforma Cartabia, la quale, al fine di incetivare il ricorso al patteggiamento, ha previsto che la sentenza di patteggiamento26:
“non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile.”
Questo vuole dire che quanto accertato in sede penale con la sentenza di patteggiamento non potrà essere utilizzato come verità assoluta in un procedimento giurisdizionale diverso da quello penale.
In parole più semplici, la vittima del reato o il tuo datore di lavoro, in caso di patteggiamento, non potranno fondare le loro pretese sulla sola condanna penale, in quanto non sarà una prova assoluta.
Tuttavia, su questo aspetto, a distanza di circa quattro anni ancora non ho avuto un riscontro documentale e la portata concreta della nuova disciplina dovrà essere ulteriormente chiarita dalla giurisprudenza
Pertanto, la teoria è bellissima e garantista, ma sono curioso di vedere gli atti di un giudizio civile o amministrativo, dove il giudice dichiara inutilizzabile la sentenza di patteggiamento.
Qual è la differenza tra rito abbreviato e patteggiamento?
Con il patteggiamento, in buona sostanza, ti dichiari colpevole, rinunci a difenderti e ti prendi una condanna.
Tecnicamente è più corretto dire che “rinunci a contestare l’accusa e accetti l’applicazione di una pena concordata”, ma questi approfondimenti li lascio ai testi accademici.
Il principale vantaggio di questa scelta è conoscere in anticipo la pena finale che ti verrà inflitta, la quale sarà sempre irrogata con una riduzione di 1/3.
Con il rito abbreviato27, invece, non ti dichiari colpevole, ma semplicemente sarai giudicato sulla base degli atti raccolti dal pubblico ministero e non potrai difenderti con tuoi testimoni.
Sulla base di questi atti di indagini tanto potresti essere assolto, tanto potresti essere condannato.
La contropartita che ti offre lo Stato per aver rinunciato alla prova, è la riduzione di 1/3 sulla pena che il giudice vorrà irrogarti.
Quindi, a differenza del patteggiamento, in caso di condanna in abbreviato, non conosci preventivamente la pena che ti verrà irrogata.
L’unica certezza che hai è sapere di aver diritto alla riduzione di 1/3 sulla condanna che il giudice ti irrogherà.
Posso avere la pena sospesa con il patteggiamento?
Sì, certo, puoi avere la pena sospesa con il patteggiamento28.
Anzi, ti dirò di più, puoi subordinare il patteggiamento alla concessione della pena sospesa29.
Vuol dire che la pena sospesa farà parte dell’accordo preso con il pubblico ministero, così da aver (quasi) la garanzia di ricevere il beneficio della sospensione condizionale.
Tale possibilità, come ti mostrerò meglio tra poco, è forse il principale motivo per patteggiare.
Ovviamente, la pena concordata dovrà rientrare nei limiti previsti della pena sospesa, che nella maggior parte dei casi è pari a due anni di pena detentiva.
Il patteggiamento senza pena sospesa e il sistema delle le pene sostitutive Cartabia
Il principio generale di una qualsivoglia condanna penale è semplice: se ti hanno condannato senza il beneficio della pena sospesa, vuole dire che prima o poi dovrai pagare la pena.
Questo principio, ovviamente, trova applicazione anche nei casi di patteggiamento: quando l’imputato patteggia senza pena sospesa, vorrà dire che la pena concordata, conosciuta e decisa dal colpevole, dovrà essere pagata.
Al fine di mitigare l’espiazione della futura pena, la riforma Cartabia del 2022 ha introdotto la possibilità di chiedere in sede di patteggiamento che la pena principale (arresto, reclusione, multa o ammenda) sia convertita in una delle, meno afflittive, pene sostitutive della
- detenzione domiciliare sostitutiva;
- lavori di pubblica utilità sostitutivo;
- semilibertà sostitutiva;
- pena pecuniaria sostitutiva.
Grazie a tale opportunità, il condannato che patteggia senza il beneficio della pena sospesa, ha la certezza di evitare il carcere ed espiare la pena con modalità agevolate rispetto all’ordinario sistema delle misure alternative alla detenzione.
Un esempio di patteggiamento con applicazione delle pene sostitutiva
La dimostrazione di quanto appena detto la leggi in questa storia, dove l’imputato, al quale contestato un reato ostativo, ha evitato il carcere grazie all’applicazione congiunta del patteggiamento delle pene sostitutiva.
A Caio è contestato il grave reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni (reato ostativo).
Caio, resosi conto di non aver elementi utili per il processo ordinario, decide di patteggiare e concorda con il pubblico ministero la pena finale di anni 3 di reclusione, ovviamente senza pena sospesa in quanto superiamo ampiamenti i limiti previsti dalla legge.
In tale scenario, a seguito della irrevocabilità del patteggiamento, Caio dovrebbe entrare direttamente in carcere in quanto il delitto contestato rientra tra i reati ostativi.
Una volta entrato in carcere, Caio dovrebbe chiedere le misure alternative alla detenzione (dalle quali è esclusa la detenzione domiciliare in quanto la pena è superiore ai 2 anni), attendere la risposta della magistratura di sorveglianza e sperare che la sua istanza venga accolta.
Ma l’avvocato di Caio, anziché concordare la sola pena detentiva, pari a 3 anni di reclusione, chiede anche la conversione della predetta sanzione con la pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il pubblico ministero presta il consenso, il giudice in udienza ritiene la pena congrua e così l’originaria pena di 3 anni di reclusione viene convertita in 1.095 giorni di lavori di pubblica utilità sostitutivo, pari a 2.190 ore.
Così facendo Caio, pur avendo un reato ostativo, ha evitato il carcere e la detenzione domiciliare.
Grazie all’applicazione congiunta del patteggiamento e del sistema delle pene sostitutive, Caio, pur avendo un reato ostativo ha
- evitato il carcere;
- evitato le misure alternativa alla detenzione;
- pagato la propria condanna con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità (il cui restrizioni sono più miti rispetto alle ordinarie misure alternativa alla detenzione).
La dimostrazione di quanto appena raccontato la puoi leggere in questa sentenza.
Con il patteggiamento devo risarcire il danno alla parte civile nel processo penale?
No, il risarcimento alla vittima del reato non è una condizione necessaria per ottenere il patteggiamento.
Pertanto, sei libero di non risarcire la persona offesa, in quanto il ristoro economico non è una condizione obbligatoria per ottenere il patteggiamento.
Allo stesso modo, puoi, invece, decidere di risarcire la persona offesa. Questo ti sarà di aiuto quando il reato è grave ed è più difficile convincere il pubblico ministero e il giudice ad accettare il patteggiamento.
Inoltre, l’eventuale risarcimento ti darà maggiori possibilità di concordare una pena più bassa o di ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Sempre sul tema del risarcimento alla persona offesa, è opportuno ricordare che nel momento in cui decidi di patteggiare, senza aver risarcito la vittima del reato, quest’ultima non potrà chiedere il risarcimento del danno in sede penale30.
La vittima del reato, quando l’imputato sceglie di patteggiare, per ottenere il risarcimento del danno deve iniziare un autonomo contenzioso civile.
L’unica azione economica che può intraprendere la persona offesa in sede penale, è quella di costituirsi parte civile al fine di ottenere il rimborso delle sole spese legali, nulla di più.
Il ruolo della persona offesa nella procedura di patteggiamento
Come avrai capito, la vittima del reato non ha voce in capitolo nella scelta dell’imputato di patteggiare: non sarà ascoltata e il suo parere non sarà vincolante per la decisione del pubblico ministero e del giudice.
L’imputato, dunque, non ha bisogno di avere il consenso o il perdono della persona offesa, e potrà andare liberamente dal pubblico ministero a concordare la pena.
Sotto il profilo procedurale, la persona offesa saprà del patteggiamento solo quando verrà fissata l’udienza e, anche in aula, non avrà potere sulla scelta dell’imputato.
Tutto questo deriva dal fatto che il patteggiamento nasce come un esclusivo tra Stato e imputato, dove la persona offesa è formalmente e sostanzialmente esclusa dall’accordo.
L’unica, piccola e formale, eccezione a questa procedura è stata introdotta nel dicembre 202531.
L’attuale procedura prevede che nei casi di reati di genere, come ad esempio il femminicidio o i maltrattamenti in famiglia, l’indagato che vuole patteggiare prima e al di fuori dell’udienza, ha l’obbligo di notificare alla persona offesa la richiesta di pena concordata32.
In mancanza della notifica, la richiesta di patteggiamento sarà inammissibile.
La vittima del reato che ha ricevuto tale notifica sarà, così, informata della scelta dell’indagato, ma non avrà un potere di veto. Al massimo, potrà formulare osservazioni da destinare al pubblico ministero o al giudice.
Tutto questo invece non trova applicazione quando l’imputato manifesta la volontà di patteggiare in udienza.
Quando conviene chiedere il patteggiamento?
A mio avviso conviene patteggiare la pena quando:
-
non hai argomenti validi per sostenere la tua innocenza:
Metti da parte il principio del “sono innocente e andrò fino in fondo”. Valuta esclusivamente gli atti e le argomentazioni che hai per difenderti.
Se non hai le carte buone, è inutile che ti siedi a giocare, rischi solo di aggravare la tua posizione.
-
non hai la forza economica per affrontare un lungo processo:
I processi sono lunghi e costosi. In Italia un processo penale dura in media quattro anni. Più udienze ci sono e maggiore sarà la parcella dell’avvocato.
Se non hai la possibilità di pagare un lungo processo, grazie al patteggiamento la parcella del tuo avvocato sarà sicuramente più bassa rispetto ad un processo ordinario.
-
vuoi chiudere rapidamente la tua vicenda penale:
I processi, come già detto, durano tanto. Spesso lo stesso processo è una sorta di pena anticipata.
Grazie al patteggiamento il tuo calvario giudiziario finirà rapidamente e potrai lasciarti alle spalle questa brutta storia.
-
puoi avere la pena sospesa:
Questo, secondo me, è il motivo più importante. Nella maggior parte dei casi, l’imputato patteggia quando riesce a concordare anche la pena sospesa.
Cioè quando ha la garanzia che non andrà in carcere o in detenzione domiciliare.
Quindi, se ricorre una di queste quattro condizioni (soprattutto la pena sospesa), valuta attentamente la scelta del patteggiamento.
Quali sono i vantaggi del patteggiamento?
- pena preventivamente concordata (nessuna sorpresa nel corso del processo);
- riduzione di 1/3 della pena (pena tendenzialmente mite);
- la persona offesa non può chiedere il risarcimento in sede penale;
- “pulizia della fedina penale” agevolata grazie alla procedura di estinzione del reato e degli effetti penali nei casi patteggiamento tradizionale-ristretto;
- non si pagano le spese di giustizia nel caso di patteggiamento tradizionale-ristretto;
- se la condanna patteggiata è pari o inferiore ai due anni, non sarà visibile sul casellario giudiziale richiesto dai privati33 (beneficio della non menzione automatico34);
- in alcune ipotesi hai la facoltà di non dichiarare le condanne di patteggiamento pari o inferiori ai due anni di reclusione;
- parcella dell’avvocato ridotta rispetto ad un processo ordinario;
- procedimento in camera di consiglio: udienza senza pubblico;
- chiusura rapida della tua vicenda giudiziaria;
- ridotti o assenti gli effetti negativi extra-penali della sentenza di patteggiamento;
Quali sono gli svantaggi del patteggiamento?
- hai una condanna penale;
- sul tuo casellario giudiziale, visibile all’autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, sarà annotata la condanna: la tua fedina penale si sporca;
- la persona offesa potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento del danno;
- non puoi appellare la sentenza di patteggiamento, ma puoi solo presentare ricorso per Cassazione;
- l’esecuzione della condanna, nel caso in cui tu non avessi concordato la pena sospesa, sarà più rapida;
- non ti difendi e ti dichiari colpevole, a prescindere dalla tua innocenza.
La condanna patteggiata è visibile sul casellario giudiziale?
Se la pena concordata è pari o inferiore ai due anni di reclusione (patteggiamento ristretto), hai l’ulteriore vantaggio che l’iscrizione non sarà visibile sul casellario giudiziale richiesto dai privati.
Tecnicamente accadrà che il casellario giudiziale che richiedi in Procura, sarà pulito e privo della condanna e potrai presentarlo serenamente presentarlo, ad esempio, al datore di lavoro.
Questo, tuttavia, non vuol dire che sei incensurato ma semplicemente che la tua condanna penale è nascosta agli occhi dei privati.
Al contrario, la pubblica amministrazione e le forze dell’ordine possono leggere l’annotazione del patteggiamento.
Per avere conferma della presenza di una condanna patteggiata, è sufficiente chiedere una visura del casellario35 per leggere l’iscrizione del patteggiamento.
Se, invece, la pena concordata è relativa ad un patteggiamento allargato, allora questa sarà visibile anche sul casellario chiesto dai privati.
Come si cancella una condanna patteggiata?
La domanda è sbagliata: le condanne penali non si cancellano, salvo alcune rare ipotesi.
È corretto, invece, chiedere in che modo posso neutralizzare gli effetti negativi di una condanna?
Puoi eliminare gli effetti negativi della condanna di patteggiamento in due modi:
- la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali;
- la riabilitazione penale.
Questo perché, come anzidetto, le condanne non si cancellano ma è possibile ottenere l’annotazione sul casellario giudiziale dell’estinzione del reato e/o della riabilitazione penale.
In questo modo, potrai neutralizzare gli effetti negativi della condanna, come ad esempio la recidiva.
Come ottengo la dichiarazione di estinzione del reato o la riabilitazione penale?
Nel caso di condanna patteggiata pari o inferiore ai due anni (patteggiamento tradizionale), hai due opzioni per “pulire” la tua fedina penale.
-
l’incidente di esecuzione
Dopo due anni (in caso di contravvenzione) o cinque anni (in caso di delitto) dal passaggio in giudicato del patteggiamento, potrai chiedere al giudice che ti ha concesso il patteggiamento, la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali.
Proceduralmente questo avverrà con un incidente di esecuzione, ossia una procedura relativamente rapida, all’esito della quale il giudice dichiarerà l’estinzione del reato e degli effetti penali.
L’unica condizione per ottenere questo risultato è il trascorrere del tempo e il non commettere nuovi reati.
Ti basterà aspettare due anni (per le contravvenzioni penali) o cinque anni (per i delitti) dal passaggio in giudicato del patteggiamento e non commettere reati in tale periodo, dopodiché potrai chiedere l’estinzione del reato e degli effetti penali.
Inoltre, non dovrai risarcire la persona offesa, né dovrai dimostrare la tua buona condotta.
Questa rapidità e snellezza della procedura, tuttavia, preclude al giudice un approfondimento sulla tua condotta.
Per questo motivo per ottenere alcune autorizzazioni amministrative (come ad esempio il porto d’armi o la cittadinanza italiana) dovrai necessariamente chiedere la riabilitazione penale.
-
la riabilitazione penale
Dopo tre anni dall’espiazione della pena patteggiata o dal passaggio in giudicato (nei casi di pena sospesa) del patteggiamento puoi iniziare l’iter per ottenere la riabilitazione penale da parte del Tribunale di Sorveglianza.
Per ottenere la riabilitazione36 dovrai:
- risarcire il danno alla persona offesa;
- dimostrare di aver avuto una buona condotta successivamente al patteggiamento;
- pagare le spese processuali nei casi di patteggiamento allargato.
Il Tribunale di Sorveglianza, in caso positivo, accerterà tali elementi e ti dichiarerà riabilitato.
Tale procedura è più lunga e costosa rispetto all’incidente di esecuzione, tuttavia il vaglio del Tribunale di Sorveglianza è più approfondito e ti permetterà di superare eventuali obiezioni da parte della pubblica amministrazione per la concessione di particolari autorizzazioni amministrative (come ad esempio il porto d’armi o la cittadinanza italiana).
Come si patteggia la pena?
Non c’è una risposta univoca a questa domanda, ti posso spiegare come mi comporto con i miei assistiti.
Una volta che il mio cliente si è convinto per il patteggiamento, con tanto di firma per il consenso informato, gli mostro due ipotesi di pena da sottoporre al pubblico ministero.
In questo modo il mio assistito è consapevole di ciò che sta accadendo e dei limiti entro i quali sarà patteggiata la pena.
Dopodiché, interloquisco con il pubblico ministero (di persona o a mezzo p.e.c.) e sottopongo alla sua attenzione le ipotesi di patteggiamento.
Una volta ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero, non resta altro che aspettare l’udienza per ottenere il consenso del giudice.
Di seguito una semplice proposta di patteggiamento da me avanzata relativa al reato di truffa37.
pena base per il delitto di cui all’art. 640 c.p.: mesi sei (6) reclusione e multa di € 300,00 (trecento/00);
aumento di 1/3 per la continuazione ex 81 c.p.: mesi otto (8) di reclusione e multa di € 400,00 (quattrocento/00);
riduzione di 1/3 per il rito: mesi cinque (5) e giorni dieci (10) di reclusione e multa di € 267,00 (duecentosessantasette/00).
Il pubblico ministero può rigettare il patteggiamento?
Sì, il pubblico ministero può rigettare il patteggiamento.
Può capitare che la tua proposta di pena concordata non sia ritenuta congrua dal pubblico ministero. In questo caso puoi38:
- rimodulare la richiesta secondo le indicazioni del pubblico ministero;
- insistere con la tua proposta di patteggiamento e sottoporla ugualmente al giudice.
In questo ultimo caso, dovrai affrontare un processo ordinario e alla fine potrebbe capitare che il giudice ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero formulato all’inizio, con la conseguenza di condannarti alla fine del giudizio alla pena inizialmente proposta con il patteggiamento.
Nella prassi, tuttavia, è più conveniente rimodulare la richiesta del pubblico ministero anziché ostinarsi a portare avanti la propria ipotesi di pena: un patteggiamento accettato dal pubblico ministero sarà “digerito” più facilmente dal giudice.
Il giudice può rigettare il patteggiamento?
Sì, il giudice può rigettare il patteggiamento39.
Pure se hai ottenuto il parere favorevole del pubblico ministero, l’ultima parola spetta al giudice.
Il giudice, formalmente, ha solo due opzioni:
- accetta il patteggiamento;
- rigetta il patteggiamento (ad esempio perché la pena concordata non è congrua rispetto alla gravita del fatto).
Al contrario, il giudice, non può entrare nel merito del patteggiamento modificandolo.
Ciononostante, vi è una terza opzione non codificata: il giudice che ritiene la pena concordata troppo bassa, anziché rigettare la richiesta di patteggiamento, invita le parti a rimodulare l’accordo.
Statisticamente, il rigetto del giudice capita raramente, e per evitare spiacevoli sorprese è opportuno avere buon senso nel calcolare la pena da patteggiare: una pena eccessivamente mite a fronte di un fatto grave, difficilmente sarà accettata dal giudice.
Ad ogni modo, in caso di rigetto del patteggiamento, il processo andrà avanti e potrai scegliere tra il rito abbreviato, il rito ordinario e la messa alla prova.
Sino a quando è possibile patteggiare?
Il processo penale è caratterizzato da una serie di fasi che si susseguono, e non puoi patteggiare in qualsiasi momento.
Ci sono dei limiti e spazi temporali entro i quali dovrai prendere tale decisione40.
Puoi patteggiare:
- durante le indagini preliminari: dopo aver ottenuto il consenso del pubblico ministero, verrà fissata l’udienza dinanzi al giudice per le indagini preliminari e in quella sede verrà pronunciato il patteggiamento;
- nei casi di decreto penale di condanna, puoi chiedere il patteggiamento nell’opposizione al decreto penale di condanna, da proporre entro quindici giorni dal ricevimento del decreto penale di condanna;
- in caso di richiesta di giudizio immediato, dovrai decidere entro quindici giorni dalla notifica del giudizio immediato se patteggiare;
- nell’udienza preliminare dinanzi al giudice dell’udienza preliminare. Successivamente a tale udienza non potrai più patteggiare;
- nei casi di procedimenti a citazione diretta, ossia i procedimenti per i quali non è prevista l’udienza preliminare, puoi patteggiare nell’udienza pre-dibattimentale introdotta dalla c.d. riforma Cartabia. Successivamente a tale udienza non potrai più patteggiare;
- nei casi di giudizio per direttissima, puoi patteggiare sino a quando non è stato aperto il dibattimento.
Come si conclude un procedimento per patteggiamento?
Il patteggiamento si conclude con una sentenza di condanna, nella maggior parte dei casi tali sentenze sono molto brevi, poiché il giudice non ha motivo di argomentare la sua decisione.
L’unico passaggio rilevante della sentenza di patteggiamento è il calcolo della pena, nel quale il giudice dovrà riportarsi al computo concordato dal pubblico ministero e dall’avvocato.
Infine, a seconda che la pena concordata sia inferiore o superiore ai due anni, ci saranno determinati benefici come ad esempio la non menzione della condanna nel casellario, o l’estinzione del reato trascorso un determinato periodo di tempo.
Di seguito una sentenza di condanna per un patteggiamento ristretto-tradizionale (ossia con pena pari o inferiore ai due anni di reclusione):
Conclusioni
Se sei indagato o imputato in un procedimento penale e stai valutando il patteggiamento, evita di prendere una decisione basandoti esclusivamente sulla riduzione di un terzo della pena.
Nella pratica professionale, la scelta tra patteggiamento, giudizio abbreviato, messa alla prova o processo ordinario rappresenta uno dei momenti più importanti dell’intero procedimento penale.
Un errore in questa fase può avere conseguenze significative sul tuo futuro e una volta effettuata la scelta non è possibile tornare indietro.
Il patteggiamento non consiste in una semplice operazione matematica.
Occorre valutare attentamente la presenza di attenuanti e aggravanti, la possibilità di ottenere la pena sospesa, l’accesso alle pene sostitutive introdotte dalla riforma Cartabia, gli effetti sul casellario giudiziale, le conseguenze lavorative e tutti gli altri effetti che una condanna può produrre nella tua vita personale e professionale.
Per questo motivo, prima di decidere se patteggiare o affrontare il processo, è opportuno effettuare una valutazione approfondita della tua posizione, degli elementi di prova raccolti dall’accusa e degli obiettivi che desideri raggiungere.
Spero che grazie a questo articolo tu abbia compreso che cos’è il patteggiamento, quando conviene richiederlo e quali sono i principali vantaggi e svantaggi di questo rito speciale.
Tuttavia, ogni procedimento penale presenta peculiarità che non possono essere comprese attraverso una guida generale.
Se desideri valutare concretamente la possibilità di patteggiare, conoscere la pena che potresti ottenere o verificare se esistono soluzioni più vantaggiose per il tuo caso, contattami per una consulenza personalizzata.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 444 del Codice di Procedura Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 445 del Codice di Procedura Penale
- Art. 575 del Codice Penale
- Art. 73 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 – Testo unico sugli stupefacenti
- Art. 337 del Codice Penale
- Art. 444, comma I bis, del Codice di Procedura Penale
- Art. 600 bis del Codice Penale
- Art. 600 ter, I, II, III e V comma, del Codice Penale
- Art. 600 quater I del Codice Penale
- Art. 600 quater, II comma, del Codice Penale
- Art. 600 quinquies del Codice Penale
- Art. 609 quater del Codice Penale
- Art. 609 bis del Codice Penale
- Art. 609 octies del Codice Penale
- Art. 51, comma 3 bis, del Codice di Procedura Penale
- Art. 51, comma 3 quater, del Codice di Procedura Penale
- Art. 444, comma I ter, del Codice di Procedura Penale
- Art. 444, comma I bis, del Codice di Procedura Penale
- Art. 25 del Codice processo penale minorile – D.P.R. 448/1988
- Art. 2, lett. g) del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274
- Art. 445, comma I, del Codice di Procedura Penale
- Art. 445, comma I, del Codice di Procedura Penale
- Decreto legislativo 10/10/2022, n. 150
- Art. 444, comma I bis, del Codice di Procedura Penale
- Art. 445, comma 1 bis, del Codice di Procedura Penale
- Art. 438 del Codice di Procedura Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 444, comma III, del Codice di Procedura Penale
- Art. 444, comma II, del Codice di Procedura Penale
- L. 2 dicembre 2025, n. 181
- Art. 444, comma I quater, del Codice di Procedura Penale
- D.P.R., 14/11/2002 – Testo unico sul casellario giudiziale
- Art. 175 del Codice Penale
- Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 178 del Codice Penale
- Art. 640 del Codice Penale
- Art. 448 del Codice di Procedura Penale
- Art. 448 del Codice di Procedura Penale
- Artt. 446 e 447 del Codice di Procedura Penale












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Buonasera Avvocato, intanto complimenti per le spiegazioni, sia testuali che in video. Sono dipendente di una P.A. e mi trovo nella situazione di dover patteggiare una condanna per un procedimento assolutamente non attinente il lavoro e del quale nel mio ufficio non sanno assolutamente nulla, né è presumibile che lo sappiano mai se nessuno li avverte (reato commesso in una città molto lontana). Anche alla luce della c.d. “RIforma Cartabia” (modifica all’art. 445, comma 1-bis del cpp “La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando e’ pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non puo’ essere… Leggi il resto »
Scusi, dimenticavo: la pena che si prospetterebbe è di mesi sei sospesa e senza menzione nel certificato penale
In merito alla riforma Cartabia non so aiutarla: attendiamo l’applicazione pratica e poi valuteremo (sempre che non ci siano sospensioni). In merito al 154 ter c.p.p. disp. att., la teoria è corretta ma nella pratica non l’ho mai visto applicare.
avvocato buonasera o fatto il riesame e o natato che la mia data di nascita e sbagliata che bisogna fare ?
Scusi Avvocato, ma c’è un particolare che non mi è chiaro. Prendiamo come esempio il mio caso: qualche anno fa ho patteggiato una pena di 8 mesi (senza multa) con pena sospesa. È stato il primo e (spero) ultimo procedimento penale della mia vita. Stanno per passare 5 anni dalla sentenza, e, da quello che avevo capito e che mi pare di aver letto da qualche parte anche nel Suo sito (a proposito, è fatto benissimo, complimenti!), trascorso questo lasso di tempo il reato si sarebbe estinto automaticamente. Invece, se non ho capito male, in questa pagina Lei consiglia di… Leggi il resto »
In automatico non accadrà nulla, occorre chidere in tribunale l’estinzione del reato (con riabilitazione o incidente di esecuzione).
La ringrazio, molto gentile.
Buongiorno Avvocato, mi sono appena fatto fare la visura. Con mia sorpresa, risulta nulla (pensavo di trovarci la condanna patteggiata). Stando così le cose, che utilità pratica avrebbe la riabilitazione o l’incidente di esecuzione?
Ha fatto il casellario o la visura? Può inviarmi gli atti in suo possesso? Così potrò essere più preciso nella risposta. La mia email è giuseppepappa@hotmail.com
Le ho inviato la visura via email.
Ho letto la visura ed è stranamente vuota. Confesso che i conti non tornano, devo leggere la sentenza per aiutarla. Dopo aver letto la sentenza potrò dirle perché non risulta nella visura. A presto. Avv. Giuseppe Pappa
Lei è stato bravissimo.
Buona sera Avvocato, in Appello se si fa un concordato d’appello col procuratore generale, la corte d’appello tende a prendere in considerazione il concordato fatto col procuratore della repubblica o può rifiutare la proposta del procuratore e degli avvocati difensori?
BUONASERA AVVOCATO NEL DUEMILA SEI HO COMMESSO UN REATO DI CONCUSSIONE,SONO DIPENDENTE PUBBLICO,NEL DUEMILA NOVE MI VIENE INFLITTA CONDANNA DI ANNI 1 MESI 6 AVENDO PATTEGGIATO,ORA VISTO IL TEMPO TRASCORSO POSSO SOSTENERE CHE IL TUTTO SIA PRESCRITTO E, POSSO PAARTECIPARE ANCHE A VARIE CARICHE PUBBLICHE COME AD ESEMPIO ALL’ORGANISMO OIV ORGANISMO INDIVIDUALE DI VALUTAZIONE E, ALTRI INCARICHI ?
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario. La può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.
A presto.Avv. Giuseppe Pappa