chiedere il risarcimento nei casi di malasanità

Come chiedere il risarcimento nei casi di malasanità: giudizio penale o azione civile?

L’intervento chirurgico è andato male, hai ricevuto un grave danno e pretendi di essere risarcito. In questo articolo ti spiegherò come chiedere il risarcimento nei casi di malasanità e perché l’azione civile è da preferire rispetto al giudizio penale.

Guarda il video per capire come chiedere il risarcimento nei casi di malasanità

Che cosa si intende per responsabilità medica?

Per responsabilità medica o malasanità si intendono tutti i casi di lesioni o omicidio colposo derivanti dall’esercizio della professione sanitaria1.

Se a seguito di un’operazione chirurgica il paziente muore o subisce delle gravi lesioni dovute alla negligenza, imprudenza o imperizia del medico, si parlerà di “malasanità”.

Il medico dunque, pur non volendo arrecare un danno al paziente, a causa della sua negligenza, imprudenza o imperizia ha cagionato un danno. In questi casi, il paziente o i suoi eredi hanno diritto ad un congruo risarcimento per il danno patito.

Qual è il fine ultimo dell’azione legale?

Tutti a seguito di un caso di malasanità vogliono giustizia, tuttavia, in pochi danno concretezza a questo concetto.

Se vivi di principi morali, allora vuol dire che sei interessato ad ottenere la punizione del medico che ha sbagliato l’intervento chirurgico. Auspicherai, quindi, che il medico negligente sia punito con una sanzione penale, come il carcere2.

Se invece non vivi di pane e principi morali, il fine ultimo dell’azione legale sarà chiedere il risarcimento nei casi di malasanità ed ottenere un congruo risarcimento per il danno patito.

Poco importa chi paga il risarcimento (medico o struttura sanitaria), ciò che conta per te è il risultato finale: chiedere il risarcimento nei casi di malasanità ed essere risarcito per il danno che hai subito.

Quali sono le strade per chiedere il risarcimento nei casi di malasanità?

Nei casi di malasanità hai due strade da poter percorrere per chiedere il risarcimento nei casi di malasanità: il giudizio penale o l’azione civile.

Il giudizio penale è finalizzato, in via principale, alla punizione del medico che ha sbagliato l’intervento e, solo in via subordinata all’ottenimento del tuo risarcimento.

L’azione civile, invece, è volta esclusivamente all’ottenimento del risarcimento, ciò a prescindere dalla punizione che potrebbe ricevere il sanitario colpevole dell’errore medico.

Quando è necessario intraprendere la strada penale?

Ha senso rivolgersi all’ordinamento penale solo quando l’errore medico integra un reato.

Questo vuol dire che non tutti i casi di malasanità possono essere tutelati con l’azione penale, poiché non tutti gli errori dei sanitari sono penalmente rilevanti.

La legge, infatti, prevede che il sanitario non sia punibile quando, seppur sbagliando, abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida scientifiche o le buone pratiche clinico-assistenziali3.

Come funziona la tutela penale nei casi di malasanità?

Nel caso in cui la condotta del medico dovesse integrare un reato, allora potrai intraprendere la strada penale contro il singolo sanitario, ma non la struttura sanitaria, questo perché la responsabilità penale è personale4.

Il primo passo è la proposizione di una denuncia-querela5. Se i fatti esposti nella denuncia saranno considerati penalmente rilevanti dal pubblico ministero, quest’ultimo individuerà il medico responsabile e lo iscriverà nel registro degli indagati.

Successivamente, verranno raccolti gli elementi di prova e qualora il pubblico ministero ritenesse di poter sostenere l’accusa in giudizio, rinvierà a processo il medico per accertare le sue responsabilità.

Nel corso del giudizio potrai costituirti parte civile per chiedere il risarcimento al medico, tuttavia, nella maggior parte dei casi, il giudice penale non quantificherà il risarcimento e demanderà tale decisione al giudice civile.

Quali sono gli svantaggi dell’azione penale?

Il giudizio penale in tema di responsabilità medica, ha tre grandi limiti o problemi:

1. la responsabilità penale è personale

Non andrà sotto processo la clinica o l’ospedale, ma la giustizia penale cercherà il singolo autore del reato. Questa peculiarità del sistema penale ha importanti effetti sulla richiesta di risarcimento, poiché il danno dovrà essere risarcito dal medico e non dalla struttura sanitaria. Se il medico è nullatenente non avrai modo di ottenere il risarcimento.

2. La presunzione di non colpevolezza

Il sistema penale italiano è caratterizzato dalla presunzione di non colpevolezza6. Non sarà il medico a dover dimostrare la propria innocenza, ma bensì il pubblico ministero dovrà provare la colpevolezza del sanitario.

Inoltre, il grado di certezza del giudizio penale deve confinare con la certezza, ossia, occorrerà dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che il medico ha sbagliato e che tale errore è penalmente rivelante7.

Tale accertamento nell’ambito medico scientifico è estremamente difficile, sia per la natura intrinseca della materia, sia per il favor espresso dal legislatore per i medici.

3. Il risarcimento del danno in sede penale

Come accennato sopra, nel corso di un giudizio penale hai, comunque, la facoltà di costituirti parte civile8 contro il sanitario responsabile dell’errore medico.

All’esito del giudizio, il medico verrà condannato e tu chiederai al giudice penale di quantificare il danno. Tuttavia il giudice penale, nella maggior parte dei casi, si limiterà ad accertare la responsabilità penale del medico, stabilendo che il tuo danno “è da quantificarsi in sede civile”.

Ciò vuol dire che dopo aver sostenuto anni di attesa e spese legali per arrivare ad una condanna penale, dovrai iniziare un giudizio civile per conoscere l’ammontare del risarcimento.

Infine, essendo la responsabilità penale personale, sarà il medico a doversi fare carico del risarcimento. Tuttavia, se il condannato non ha una busta paga, beni intestati o un conto corrente, il tuo legittimo risarcimento non diventerà realtà.

Quali sono i vantaggi dell’azione penale nei casi di responsabilità medica?

La strada penale, invece, in alcune determinate circostanze rappresenta l’opzione migliore.

Ad esempio, qualora il paziente dovesse morire a seguito di un caso di malasanità, occorrerà accertare rapidamente le cause del decesso.

In questi casi, l’unica strada percorribile è quella penale: grazie ad una tempestiva denuncia, il pubblico ministero sarà messo a conoscenza dei fatti e potrà disporre l’autopsia del defunto9.

In tal modo, gli inquirenti potranno raccogliere gli elementi utili per comprendere le cause che hanno determinato la morte del paziente.

Tutto ciò senza attendere i tempi delle giustizia civile e le nefaste conseguenze che potrebbe avere il decorso del tempo sulla salma.

In parole più semplici, grazie alla denuncia penale ed alla successiva autopsia, si eviterà che elementi indispensabili per la ricerca delle cause della morte vadano perduti, e con loro la prova della responsabilità nel decesso. Tale prova potrà essere utilizzata sia nel giudizio penale, che nel contenzioso civile.

In ogni caso, la presentazione della denuncia non esclude la possibilità di poter agire civilmente nei confronti della struttura sanitaria e chiedere il risarcimento nei casi di malasanità.

Come funziona la tutela civile nei casi di malasanità?

L’alternativa al giudizio penale è l’azione civile. In questo caso, muta completamente il fine ultimo della pretesa.

Con l’azione civile si punta esclusivamente al risarcimento del danno, ossia soldi.

L’eventuale punizione del sanitario responsabile dell’errore medico ti è del tutto indifferente, non a caso l’azione civile sarà diretta contro la struttura sanitaria, e non contro il singolo medico.

La legge, pur non escludendo la possibilità di agire nei confronti del singolo sanitario, indirizza esplicitamente tutte le pretese risarcitorie verso la struttura sanitaria e l’assicurazione di quest’ultima10.

Perché conviene agire civilmente contro la struttura sanitaria?

Conviene agire contro la struttura sanitaria (sia pubblica che privata) in virtù del rapporto giuridico che lega la clinica al paziente.

La struttura sanitaria è legata al paziente a titolo di responsabilità contrattuale11, questo vuol dire che:

  1. l’azione civile si prescrive in dieci anni: potrai chiedere il risarcimento nei casi di malasanità entro dieci anni dal fatto;
  2. l’onere della prova grava sulla struttura sanitaria: sarà l’ospedale a dover dimostrare di aver rispettato i doveri contrattuali, a te spetterà solo provare il preesistente rapporto giuridico da cui deriva tuo diritto di credito.

Perché NON conviene agire civilmente contro il medico?

Non conviene agire contro il medico dipendente della struttura, a causa del rapporto giuridico che lega il medico al paziente.

Il medico dipendente della struttura sanitaria (sia pubblica che privata) è legato al paziente a titolo di responsabilità extracontrattuale12, questo vuol dire che:

  1. l’azione civile si prescrive in cinque anni: potrai chiedere il risarcimento nei casi di malasanità entro cinque anni dal fatto;
  2. l’onere della prova grava su chi agisce: per essere risarcito dovrai fornire la prova dell’errore medico e del nesso tra l’operazione ed il danno subito.

La prova della responsabilità medica nel giudizio civile

Un ulteriore vantaggio della strada civile rispetto a quello penale, è fornito dalla “qualità” della prova che dovrai fornire al giudice.

Nel giudizio penale, essendo in gioco la libertà delle persone, la prova della responsabilità penale deve avvicinarsi alla certezza assoluta: la responsabilità del medico dovrà essere accertata oltre ogni ragionevole dubbio13.

Invece, nel contenzioso civile, la prova da raggiungere per ottenere il risarcimento del danno è di tipo probabilistico, secondo la formula del “più probabile che non”.  Pertanto, è più facile dimostrare il nesso causale tra l’operazione errata e il danno patito in sede civile, rispetto al giudizio penale.

Come posso ottenere rapidamente il risarcimento in sede civile?

La giustizia civile è lenta, fortunatamente la legge (Gelli – Bianco) ha introdotto lo strumento dell’accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, detto A.T.P.14.

Grazie a tale istituto, potrai chiedere al tribunale che sia preliminarmente valutata la sussistenza del nesso causale tra la condotta medica ed il danno patito.

In altre parole, invece di attendere i tempi del giudizio civile, con all’accertamento tecnico preventivo chiedi al tribunale di pronunciarsi preliminarmente ed esclusivamente, su tu tale singolo aspetto.

All’esito dell’accertamento tecnico preventivo avrai una prova, formata in contraddittorio tra le parti e sotto il controllo del giudice, che potrà essere utilizzata:

  1. per una trattativa stragiudiziale che anticipa il giudizio di merito civile

Grazie all’accertamento tecnico preventivo, avrai tra le mani una prova caratterizzata dalle garanzie e dalla qualità di una risultanza formata in ambito processuale.

Un accertamento tecnico preventivo a te favorevole, ti permetterà di trattare con la struttura sanitaria in maniera più agevole. Difficilmente la clinica deciderà di affrontare il futuro giudizio sapendo che è già stato dimostrato in nesso causale tra operazione chirurgica e il danno.

  1. nel corso del successivo giudizio di merito civile

Qualora la struttura sanitaria decidesse di affrontare il contenzioso civile, tu partirai avvantaggiato grazie all’accertamento tecnico preventivo che sarà acquisito come prova nel giudizio di merito.

L’accertamento tecnico preventivo garantisce sempre una rapida soluzione?

L’efficace sistema dell’accertamento tecnico preventivo a volte, è vanificato dai meccanismi assicurativi che disciplinano i rapporti tra la struttura ospedaliera e le compagnie assicurative.

Come già detto, il risarcimento è pagato dall’assicurazione della struttura sanitaria, tuttavia le compagnie assicurative per evitare la “corsa al risarcimento“, hanno adottato dei sistemi per scoraggiare la soluzione extragiudiziale delle controversie in tema di responsabilità medica.

Ciò avviene attraverso contratti assicurativi con franchigie molte alte, che solo dopo essere state superate permettono l’intervento della compagnia assicurativa.

Ti faccio un esempio.

L’ospedale che ti ha curato è assicurato con la compagnia Alfa. Tale assicurazione prevede una franchigia di 800.000,00 euro.

All’esito dell’accertamento tecnico preventivo, viene accertata la responsabilità della struttura sanitaria e il danno è quantifico in 1.000.000,00 di euro.

La compagnia assicurativa, grazie alla franchigia di 800.000,00 euro, dovrà pagare solo 200.000,00 euro, mentre i restanti 800.000,00 euro saranno a carico della struttura sanitaria.

In questi casi, la struttura sanitaria per giustificare un esborso così alto in sede stragiudiziale, anziché pagare sulla base del solo accertamento tecnico preventivo, inizierà contenzioso civile.

Questo perché il solo accertamento tecnico preventivo, non rappresenta una sufficiente motivazione per giustificare innanzi agli azionisti della struttura sanitaria l’esborso di una somma così elevata.

Al contrario, una sentenza emessa da un tribunale, quindi in sede giudiziale, chiarificatrice di tutti gli aspetti, sarà un’idonea motivazione per giustificare il pagamento di 800.000,00 euro.

Conclusioni

L’intervento chirurgico è andato male, sei l’ennesima vittima della malasanità. Per chiedere il risarcimento nei casi di malasanità hai dinanzi a te due strade: giudizio penale o contenzioso civile.

Nella maggior parte dei casi, la strada civile, grazie all’accertamento tecnico preventivo, rappresenta l’opzione migliore per ottenere una rapida risposta al tuo problema.


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Note

  1. Artt. 589 e 590 del Codice Penale
  2. Art. 23 del Codice Penale
  3. Art. 590 sexies del Codice Penale
  4. Art. 27 della Costituzione
  5. Art. 333 del Codice di Procedura Penale
  6. Art. 27, comma II, della Costituzione
  7. Art. 533 del Codice di Procedura Penale
  8. Art. 76 del Codice di Procedura Penale
  9. Art. 360 del Codice di Procedura Penale
  10. Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 – Legge Gelli – Bianco
  11. Artt. 1218 e 1228 del Codice Civile
  12. Art. 2043 del Codice Civile
  13. Art. 533 del Codice di Procedura Penale
  14. Art. 696 bis del Codice di Procedura Civile
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