Come difendersi dalle truffe online – la guida per vittime e truffatori
Sei la vittima o l’autore di una o più truffe online.
Hai comprato una fantastica playstation ma non hai ricevuto nulla.
Oppure, hai rovinato la vacanza ad una famiglia promettendo l’affitto di una meravigliosa villa, inesistente, in Sardegna.
In entrambi i casi, sei nel posto giusto per capire come difenderti e limitare i danni.
Leggi l’articolo per capire cosa si rischia e quali sono le conseguenze delle truffe online.
Indice
Guarda il video tutorial sulle truffe online
Il delitto di truffa nel codice penale
La truffa è un reato previsto e punito dal nostro codice penale, inserito nei reati contro il patrimonio.
La legge punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro, chi con artifizi e raggiri, inducendo la vittima in errore, si procura un ingiusto profitto con danno altrui1.
Poi vi sono tutta una serie di aggravanti che inaspriscono la pena o che rendono il reato procedibile di ufficio, complicando non poco la vita al truffatore, ma su questo ci torneremo dopo.
Come avrai notato, la definizione di truffa è generica ma ciò è voluto dal legislatore poiché grazie a tale formulazione, la norma può essere applicata ad ogni tipologia di condotta truffaldina.
O che sia un truffa avente ad oggetto una casa vacanze oppure bitcoin, la norma che definisce la truffa, scritta nel lontano 1930, trova ancora oggi perfetta applicazione a tutte le ipotesi di truffe online.
Quali sono gli elementi costitutivi della truffa?
Affinché si possa parlare di una truffa penalmente rilevante è necessario che siano presenti i seguenti elementi.
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Artifizi o raggiri
Gli artifizi e raggiri sono quelle condotte finalizzate a simulare o dissimulare la realtà, facendo scambiare il falso per il vero, sino ad indurre la vittima in errore.
Nel caso delle truffe online, gli artifizi e raggiri sono, ad esempio, le foto del bene venduto che, nella maggior parte dei casi, raffigurano o un bene inesistente, o un’oggetto che non è in possesso del truffatore e che non verrà mai spedito.
Saranno sempre artifizi e raggiri indicare un recapito fasullo, scrivere false generalità o fornire un numero telefonico che verrà disattivato subito dopo la truffa.
O ancora, si potrà parlare di artifizi e raggiri quando spacciandosi per un esperto broker finanziario, l’autore del reato intasca e si appropria dei soldi delle vittime, anziché investirli correttamente sui mercati finanziari.
Gli esempi potrebbero andare avanti all’infinito, ma ciò che conta è che tutti questi elementi integrano gli artifizi e raggiri poiché sono idonei a rassicurare la vittima e farla “abboccare” più facilmente alla truffa.
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Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno
Dopo gli artifizi e raggiri è necessario che il truffatore procuri a sé o ad altri un profitto, cioè un vantaggio con altrui danno.
Per profitto, la giurisprudenza oramai, intende non solo il vantaggio economico, ma anche la mera soddisfazione psicologica.
L’altra faccia dell’ingiusto profitto è l’altrui danno: la vittima della truffa deve aver patito una effettiva e concreta perdita patrimoniale, intensa come lucro cessante o danno emergente.
Semplificando questi concetti ed applicandoli alle ipotesi di truffe online, l’ingiusto profitto che il truffatore procura a se stesso, non è altro che la ricarica postepay o paypal che riceve dalla vittima.
L’altrui danno, allo stesso modo, è rappresentato dal danno economico patito dalla vittima, la quale, a seguito dell’accredito in favore del truffatore, ha subito un’effettiva e concreta perdita patrimoniale, senza ricevere quanto concordato.
Le truffe online più diffuse
A mio avviso, l’ipotesi più diffusa di truffa online è quella in cui il venditore mette in vendita un bene, incassa i soldi e poi non spedisce nulla.
Spesso, il bene venduto è inesistente e le foto dell’inserzione sono del tutto fasulle.
Questo schema truffaldino è applicabile a tutte le ipotesi di truffe online: dalla vendita di biglietti per un concerto, sino all’acquisto di costosi orologi di lusso.
Di seguito una carrellata delle truffe online più diffuse.
La truffa del bene venduto e non spedito
L’ipotesi classica di truffa online, come anzidetto, è quella del bene messo in vendita e poi non spedito.
In questo esempio, l’oggetto era un avvitatore Makita, ma poteva essere un qualsiasi oggetto.
Ad ogni modo, il truffatore ha messo in vendita il bene, ha intascato i soldi (appena 200 euro) e poi non ha spedito nulla.
La truffa della casa vacanze fantasma
Un’altra truffa molto diffusa è quella della casa vacanze inesistente.
Il truffatore pubblica un annuncio di una casa vacanze, successivamente la vittima prenota il soggiorno versando un acconto al truffatore.
Finalmente arrivano le vacanze, la vittima si reca nel sul posto e scopre che la casa è inesistente!
Se vuoi saperne di più su questa specifica ipotesi di truffa, ti consiglio di leggere questo mio articolo.
La promessa del lavoro dei sogni
Un’altra ipotesi di truffa telematica in voga negli ultimi anni, è quella del finto lavoro all’estero.
Il truffatore propone allettanti lavori all’estero, spesso ben retribuiti come ad esempio l’addetto alla sicurezza sulle navi.
Tuttavia, per accedere a questi lavori è necessario partecipare a costosi corsi di formazione finalizzati ad ottenere fantomatiche licenze o autorizzazioni.
Il truffatore intasca i soldi per l’avviamento al lavoro e poi sparisce, lasciando il truffato senza soldi e senza lavoro.
La truffa bancaria del messaggio Nexi
Un capitolo a parte, invece, merita la truffa del messaggio sms Nexi, essendo a mio avviso la truffa del momento e quella più pericolosa.
Sotto il profilo giuridico, la condotta del truffatore, in questa ipotesi, integra una figura speciale di truffa, definita frode informatica2 alla quale, spesso, segue anche il reato di accesso abusivo ad un servizio informatico3.
Questa truffa inizia sempre con la ricezione di un sms proveniente, in apparenza, dalla tua banca o dalla banca Nexi, che gestisce la quasi totalità del transazioni telematiche.
Il messaggio ti informa che dal tuo conto corrente è stato disposto un bonifico o accredito verso terzi e che per bloccare tale attività, devi subito contattare un determinato numero di telefono.
Il truffato, temendo l’addebito e tratto in inganno dal messaggio, apparentemente riconducibile all’istituto bancario, contatta il numero di telefono e qui parte la vera e propria truffa.
Un truffatore esperto, fingendosi operatore dell’istituto di credito, ti invita ad
- eliminare dal tuo smartphone l’applicazione ufficiale del tuo istituto di credito, dicendo che è infetta o pericolosa;
- usare un link, apparentemente sicuro e fornito dal lui, ove inserire i dati del tuo conto corrente.
Il tutto per bloccare rapidamente l’addebito e mettere al sicuro i tuoi soldi.
Peccato che nel momento in cui apri il link e inserisci i tuoi dati, il truffatore accede al tuo conto e te lo svuota.
La contestazione penale per la truffa del messaggio Nexi
La dimostrazione di quanto appena detto, la leggi in questi atti, dove la vittima del reato ha rischiato di perdere 45.000,00 euro e ha evitato tale danno solo perché si è fermata un attimo prima dell’inserimento dei dati nel link fornito del truffatore.
Qualora ricevessi un messaggio come quello che ti ho mostrato prima, non cadere nel tranello e denuncia il tutto alle forze dell’ordine.
Come ti ho dimostrato, nella maggior parte dei casi, il truffatore è rintracciabile poiché il numero di telefono o il conto corrente finali sono intestati a quest’ultimo o a un suo complice.
Vendere un oggetto online e non spedirlo, quindi, è sempre una truffa?
Come spesso dico ai miei assistiti, non ricevere il bene acquistato online, non sempre è una truffa, ossia un illecito penalmente rilevante.
Sul punto, occorre distinguere due ipotesi di bene venduto e non spedito, che determinano conseguenze penali o civili.
Ipotesi penalmente rilevante
Tizio crea un bel sito per la vendita di macchine fotografiche.
Tuttavia, Tizio non ha alcuna macchina fotografica da vendere ma vuole semplicemente incassare i soldi e non spedire nulla.
Tizio, dunque, riceve i pagamenti e non spedisce le macchine fotografiche. Inoltre, Tizio risponde agli utenti arrabbiati con scuse assurde, addossando la colpa al corriere e senza mai fornire dati riscontrabili come il code tracking della spedizione.
Attraverso l’annuncio online truffaldino e la non spedizione del bene, Tizio ha indotto in errore la vittima sino ad ottenere l’accredito in suo favore.
In questo caso, la condotta di Tizio è penalmente rilevante poiché non è mai stata intenzione di Tizio vendere la macchina fotografica e sin dal primo momento il suo scopo è stato quello di truffare gli utenti.
Tizio, pertanto, sarà verosimilmente processato e rischierà una condanna penale.
Ipotesi civilmente rilevante (inadempimento contrattuale)
Luigi compra su noto sito online un cellulare. Luigi paga in anticipo ma il cellulare non viene consegnato.
Il servizio clienti dà prova che la spedizione è andata perduta e non ci sono prodotti simili con qui sostituire il cellulare acquistato da Luigi.
In questo caso, la condotta dell’azienda che ha venduta il cellulare NON è penalmente rilevante, poiché il cellullare esisteva e doveva essere consegnato, tuttavia a causa del corriere non è andata a buona fine la spedizione.
In tale ipotesi, dunque, si potrà agire solo civilmente contro l’azienda per inadempimento contrattuale, o detto in parole più semplice potrai ottenere un risarcimento ma non ci sarà nessun processo o punizione penale per chi ti ha venduto il cellulare.
Vendere un oggetto online e spedirne uno DIVERSO è una truffa?
Se hai messo in vendita una macchina fotografica e hai spedito una mattone, allora parliamo di una truffa.
Se invece, hai messo in vendita una borsa vintage e l’acquirente non è soddisfatto dell’acquisto, è molto probabile che tale condotta non sia penalmente rilevante, ma integri semplicemente un inadempimento contrattuale, rilevante sotto il profilo civilistico.
Ti faccio un esempio di quanto accaduto ad un mio assistito.
Tizio ha messo in vendita una borsa vintage con una determinata descrizione, tuttavia l’acquirente, dopo aver ricevuto il bene, ha denunciato Tizio per truffa poiché la borsa ricevuta, a suo avviso, non corrispondeva alla descrizione dell’annuncio.
Tizio è stato così indagato per truffa e dopo qualche mese dalla querela gli è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari4.
Dopo aver letto gli atti e ascoltato la versione di Tizio, ho chiesto il suo interrogatorio al fine di fargli raccontare al pubblico ministero la sua versione dei fatti.
Ma soprattutto ho depositato una memoria difensiva dove evidenziavo che non c’era gli elementi della truffa, ma solo di un inadempimento civilistico.
Il pubblico ministero ha seguito la mia linea difensiva e ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo tale condotta penalmente irrilevante.
Perché spesso i truffatori sono impuniti?
La prima ragione dell’impunità dei truffatori online è dovuto al fatto che le vittime non denunciano e senza denuncia il fatto-reato è come se non fosse mai avvenuto.
E’ inutile lamentarsi della giustizia se poi le vittime delle truffe online non denunciano.
Almeno con una denuncia e un procedimento penale avviato, il truffato avrà una valida ragione per lamentarsi qualora non dovesse ottenere giustizia.
Ad ogni modo, a mio avviso, le principali ragioni della mancata denuncia sono le seguenti.
Il problema dei beni di illecita provenienza
Spesso i truffatori mettono in vendita beni di illecita provenienza, come scarpe contraffatte, orologi falsi o borse taroccate.
Le vittime delle truffe online sono perfettamente consapevoli che stanno acquistando un bene contraffatto poiché:
- il prezzo del bene (troppo basso rispetto a quello di mercato),
- le modalità della vendita (una pagina facebook o instagram, spesso senza riferimenti fiscali),
- la qualità d’oggetto venduto
sono elementi che non lasciano spazio ad altre ipotesi. Addirittura, in alcuni annunci, il truffatore specifica chiaramente la natura illecita del bene in vendita.
Nel momento in cui la vittima del reato acquista il bene contraffatto e non riceve nulla, quest’ultima anziché denunciare il tutto alle forze dell’ordine, preferisce incassare il colpo e perdere i soldi.
Questo accade perché l’evidente natura illecita del bene acquistato, intimorisce la vittima dal rivolgersi alle forze dell’ordine, poiché rischierebbe di essere indagato per ricettazione5 o incauto acquisto6.
Il truffatore è a conoscenza di tale aspetto e per tale motivo si sente sicuro di non essere mai denunciato.
Morale della favola, non acquistare oggetti di dubbia provenienza.
L’importo di scarso valore del bene oggetto della truffa
Quando invece la natura del bene acquistato non è un ostacolo alla denuncia-querela, subentra un secondo problema: l’importo basso delle truffe online.
Spesso, i truffatori seriali telematici commettono tante truffe online di scarso valore economico:
- biglietti per concerti o eventi dal valore di 50 euro;
- scarpe o abbigliamento che non superano i 100 euro;
- videogiochi tra le 50 e 70 euro;
- ecc…
L’importo basso induce il truffato a non denunciare e questo avviene per tre ragioni.
- vergogna: il truffato non vuole raccontare la sua vicenda e apparire ingenuo agli occhi di amici e familiari, i quali, prima o poi (magari a seguito di una notifica a casa), sapranno del vicenda giudiziaria;
- proporzione tempo-danno economico: il truffato preferisce perdere la somma economica anziché dedicare tempo per la querela e per il futuro processo;
- ignoranza e cattiva informazione: spesso il truffato crede che le truffe di scarso valore economico non siano penalmente perseguibili (o addirittura depenalizzate!) e per tale motivo decide di non denunciare. Ma non è così, ma su questo ci torneremo dopo.
A causa di questi problemi, nella gran parte dei casi la vittima decide di non denunciare una truffa del valore di venti o trenta euro, così facendo, tuttavia, il truffatore la fa franca.
Non a caso, i truffatori seriali puntano sulla quantità delle truffe online e non sulla qualità.
Cosa accade quanto la vittima denuncia una truffa online?
Qualora tu fossi la vittima di una truffa telematica, supera tutti i problemi e preconcetti che ti ho prima illustrato e denuncia, sempre.
Ti ricordo che puoi andare tu autonomamente dalle forze dell’ordine e sporgere querela: non avrai bisogno dell’avvocato e sarà tutto a costo zero.
Inoltre, non dovrai andare necessariamente dalla Polizia Postale, ma sarà sufficiente recarsi presso l’ufficio denunce di un qualsiasi commissariato o caserma.
Non farti scoraggiare dall’importo basso e non ascoltare l’agente di turno che ti “consiglierà” di andare da un avvocato per la redazione della querela: è un loro dovere recepire la querela, al massimo per agevolare il lavoro, scrivila tu da casa e la consegni.
Ti consiglio di essere preciso e fornire tutte le informazioni in tuo possesso, con particolare attenzione ai numeri di telefono, alle coordinate bancarie e i numeri delle carte ricaricabili.
Ecco a te un esempio di querela per truffa, sporta direttamente dalla vittima del reato senza l’ausilio di un avvocato:
Le indagini delle truffe telematiche
A seguito della tua querela, verrà aperto un fascicolo presso la Procura della Repubblica e inizieranno le indagini.
Le indagini della polizia giudiziaria si concentreranno, sostanzialmente, sui seguenti elementi:
Seguire la traccia della ricarica postepay o del bonifico
La prima attività di indagine compiuta dagli inquirenti è quella di seguire i soldi.
In altre parole, a prescindere dal contatto telefonico del truffatore indicato sull’annuncio, dalle generalità fornite alla vittima, il primo passo necessario per gli inquirenti è capire a chi sono stati accreditati i soldi.
Nelle truffe online, il pagamento è sempre telematico e questo permette di risalire facilmente al beneficiario dell’accredito.
Tuttavia, i truffatori, al fine di evitare di essere facilmente individuati, si fanno accreditare i soldi su carte ricaricabili intestate a soggetti ignari o compiacenti di tale attività delittuosa.
Quando parlo di soggetti compiacenti faccio riferimento a quando tu, titolare di una carta di ricaricabile, ad esempio postepay, accetti di dare le tue credenziali e la carta a terzi.
Tali soggetti, spesso non identificati, in cambio ti offriranno un compenso e ti consiglieranno di denunciare lo smarrimento della carta dopo qualche giorno, e tale denuncia, secondo questi professori di diritto, ti salverà dalle future accuse penali.
Falso, al contrario andrai solo tu sotto processo e loro la faranno franca, salvo che tu non li denunci esplicitamente.
In alcuni rari casi, capita, invece, che effettivamente il titolare della carta ricaricabile sia all’oscuro di tutto, ma non cambia che sarà indagato nel procedimento penale e dovrà difendersi dall’accusa di truffa e solo una tempestiva denuncia per lo smarrimento della carta potrà, forse, salvarlo.
Ad ogni modo, tutti questi espedienti rallentano le indagini ma non le fermano: il titolare della carta postepay o del conto corrente dovrà fare i conti con un procedimento penale.
Approfondire e appurare gli elementi presenti nell’annuncio truffaldino
L’ulteriore attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria verte sugli elementi presenti nell’annuncio online.
Ad esempio, verrà verificato chi è l’intestatario dell’utenza telefonica indicata nell’annuncio, o in alternativa, gli inquirenti cercheranno di individuare l’intestatario dell’email e il titolare della linea telefonica.
Incrociando tali dati con quelli bancari, ecco che alla fine delle indagini verranno fuori i nomi dei truffatori, o quantomeno, di coloro a cui sono intestate carte, conti e contatti telematici.
Di seguito, un esempio di come la Procura abbia individuato il titolare dell’email e del contatto telefonico.
In particolar modo, il truffatore, in questo esempio, credeva che intestando la sim telefonica a un soggetto straniero avesse risolto il problema della rintracciabilità: ma così non è stato.
Il truffatore è stato processato e condannato in quanto titolare del conto corrente, mentre il titolare della sim telefonica (estraneo a tutto) non è mai stato indagato, ciò a dimostrazione che la traccia dei soldi è la principale pista seguita dagli inquirenti.
Le truffa di scarso valore economico (sotto i 50 euro)
Un altro mito da sfatare è quello del limite dei 50 euro: non esiste nessun limite economico per denunciare un truffa.
O che il danno sia di un euro, o che il danno sia di un milione di euro, potrai sempre andare dalle forze dell’ordine e sporgere querela.
Allo stesso modo, una truffa tentata, quindi senza un danno economico, potrà sempre essere oggetto di querela.
Diffida, dunque, da chi parla di “depenalizzazione” del reato di truffa per importi bassi, probabilmente o è ignorante oppure, usando termini errati, fa riferimento alle ipotesi di archiviazione o assoluzione per tenuità del fatto (di cui ti parlerò tra poco).
Pertanto, non farti scoraggiare da chi ti dice che per 50 euro non vale la pena denunciare, insisti e fai valere i tuoi diritti, anche dinanzi a qualche agente di pubblica sicurezza con poca voglia di recepire la tua denuncia.
La dimostrazione di quanto appena detto, la leggi in queste sentenza dove l’autore della truffa è stato condannato ad 8 mesi di reclusione ed euro 200 di multa, senza pena sospesa, per una truffa di soli 50 euro!
Tuttavia, non tutte le querele per truffa porteranno ad una condanna certa, dovrà sempre essere aperto un procedimento penale e l’indagato potrà difendersi e scegliere la strategia difensiva migliore, che potrebbe anche fargli evitare la condanna.
L’importante è comprendere che nessuno potrà negarti il diritto di denunciare una truffa, anche di 50 euro, e allo stesso modo non è mai stata depenalizzata la truffa di scarso valore economico.
Il problema dell’archiviazione o assoluzione per tenuità del fatto
Quando il danno economico della truffa è basso, ad esempio 50 euro, è altissima la probabilità che il procedimento venga archiviato o il processo si concluda con una pronuncia assolutoria per tenuità del fatto7.
Innanzitutto, al contrario di quanto potrai leggere online, questo non vuol dire che non puoi denunciare o che la truffa è stata depenalizzata, semplicemente quando la truffa è di scarso valore economica, l’autorità giudiziaria può decidere di archiviare il procedimento penale.
La ratio di questi istituti giuridici, archiviazione e assoluzione per tenuità del fatto, è quella di non ingolfare la giustizia penale con procedimenti di scarso valore economico.
Lo so, a te vittima del reato non piace questo scenario, ma occorre tenerlo in considerazione e comprendere che se la strada penale non è percorribile, resta sempre valida l’azione civile contro il truffatore.
Archiviazione per tenuità del fatto nelle truffe online
Avremo l’archiviazione per tenuità del fatto quando a seguito della tua denuncia, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di archiviare il procedimento penale.
Sia la vittima del reato, che il truffatore avranno la facoltà di opporsi a questa scelta.
- L’interesse della vittima del reato ad opporsi è evidente: la vittima del reato vuole che il truffatore sia punito penalmente.
- L’interesse, invece, del truffatore ad opporsi risiede invece nella volontà di evitare un’annotazione sul casellario e di puntare a soluzioni processuali migliori rispetto all’archiviazione per tenuità del fatto.
In ogni caso, se l’opposizione viene accolta, il procedimento penale andrà avanti.
Se, invece, l’opposizione non viene accolta o proposta, il procedimento penale verrà archiviato senza che sia mai iniziato il processo penale.
Sul casellario giudiziale del truffatore verrà annotata l’archiviazione del reato per tenuità del fatto e potrà essere cancellata solo dopo 10 anni.
La vittima del reato non otterrà giustizia penale ma potrà agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno.
Assoluzione per tenuità del fatto nelle truffe online
Avremo, invece, l’assoluzione per tenuità del fatto quando:
- la denuncia per truffa è stata correttamente presentata;
- il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale ed è iniziato il processo contro il truffatore;
- ma il giudice, anziché condannare l’imputato, lo assolve perché il fatto è di lieve entità: la truffa c’è stata, l’imputato l’ha commessa ma lo Stato non lo punisce.
- sul casellario giudiziale del truffatore verrà annotata l’assoluzione per tenuità del fatto e potrà essere cancellata solo dopo 10 anni.
Anche in questo caso, la vittima del reato non otterrà giustizia penale ma potrà agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno.
Con le truffe online si rischia il carcere?
Sicuramente ti starai chiedendo se c’è il rischio del carcere per le truffe online.
Prima di rispondere a tale domanda è necessario capire cosa intendi per carcere, distinguendo la custodia cautelare, dalla pena definitiva.
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Custodia cautelare in carcere o ai domiciliari
Prima di una condanna penale definitiva, si può essere privati della libertà solo per gravi e specifiche esigenze cautelari8:
- pericolo di fuga;
- inquinamento probatorio;
- pericolosità sociale o reiterazione del reato.
Nei casi di truffe online, il truffatore è spesso un soggetto seriale, che persevera in tale attività e vive di proventi illeciti.
Quindi, astrattamente, il pubblico ministero, qualora venisse accertato un quadro indiziario grave, suffragato dalle citate esigenze cautelare, potrebbe chiedere e ottenere una misura cautelare restrittiva della libertà personale.
In parole povere, se il pubblico ministero ritiene che il truffatore persiste nell’attività delittuosa e quindi “reitera il reato”, per bloccare tale condotta, può chiedere al giudice per le indagini preliminari una misura cautelare idonea a fermare le truffe telematiche, il tutto prima dell’ipotetica condanna che verrà emessa nel processo.
Inoltre, a prescindere dall’eventuale misura cautelare, è molto probabile che il truffatore riceva una perquisizione a casa finalizzata a cercare le tracce del reato o a interrompere la condotta delittuosa, come mostrato in questo verbale di perquisizione e sequestro.
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Pena definitiva a seguito di condanna
A prescindere dal fatto che il truffatore abbia affrontato il processo da uomo libero o meno, all’esito del giudizio verrà emessa una sentenza.
In caso di condanna, la legge punisce il delitto di truffa con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro.
Tali pene potranno aumentare o diminuire grazie alle attenuanti e aggravanti.
Qualora il truffatore dovesse essere incensurato, cioè al primo reato, è molto probabile che possa ricevere il beneficio della pena sospesa9 ed evitare l’espiazione della e la reclusione.
O ancora, se il valore della truffa è modesto, il giudice potrebbe assolvere l’imputato per tenuità del fatto, come ti ho mostrato prima, lasciando alla vittima del reato la sola azione civile per ottenere il risarcimento del danno.
Se al contrario, il truffatore è già stato condannato in passato ed ha “bruciato” il bonus della pena sospesa, è probabile che verrà condannato senza pena sospesa e dovrà fare i conti con l’espiazione della pena.
A tal proposito, è opportuno evidenziare, che non esiste un diritto all’ottenimento della misura alternativa alla detenzione, ma sarà la magistratura di sorveglianza che deciderà in che modo dovrai espiare la pena.
Se tutto va bene, ad esempio, anziché andare in carcere potrai espiare la pena a casa (detenzione domiciliare), se le cose vanno male, invece, potrai andare in carcere anche per un solo mese.
Se credi che io stia esagerando, leggi questo mio articolo, nel quale racconto la storia di un mio assistito, il quale a causa della sua negligenza, si è fatto un mese di carcere, nonostante avesse tutte le carte in regola per ottenere le misure alternative alla detenzione.
L’aggravante della minorata difesa: cosa cambia nelle truffe online?
La truffa online può essere aggravata e ciò può determinare,
- in primis, un aumento di pena per il truffatore,
- in secundis, la procedibilità di ufficio del reato.
L’aggravante che trova maggiore applicazione nei casi di truffe online di scarso valore, è l’aggravante della minorata difesa10.
Nei casi di minorata difesa, il truffatore approfitta di una situazione di debolezza della vittima.
Per “situazione” si intende tutta una serie di fattori (tempo, luogo e condizione della vittima) che determinano la ridotta capacità del truffato di comprendere ciò che sta accadendo e di potersi difendere.
Secondo la Cassazione11, le truffe online sono spesso caratterizzate dalla minorata difesa, poiché:
- la vittima paga in anticipo il bene;
- la distanza tra il venditore e l’acquirente ostacola il preventivo controllo del bene messo in vendita;
- il venditore nasconde la sua vera identità;
- il truffatore indica generalità incomplete o false.
La contestazione di questa aggravante, come detto poc’anzi, determinerà un nuovo più severo limite di pena che andrà da un minimo di 2 anni di reclusione sino ad un massimo di 6 e la multa da 700 a 3.000,00 euro.
Ma soprattutto, la truffa diverrà procedibile di ufficio e questo cambierà totalmente la strategia difensiva, come ti spiegherò tra poco.
Facebook, Subito.it o Ebay hanno qualche responsabilità nelle truffe online?
No, i siti che ospitano gli annunci truffaldini non hanno alcuna responsabilità per le truffe online.
Facebook, Subito.it, Ebay o qualsiasi altro sito di annunci o piattaforma social, non hanno il dovere di vigilare sulla legalità delle inserzioni, anzi, sotto il profilo dell’immagine, sono anche loro vittime dei truffatori.
Le costanti truffe online in danno dei consumatori, da un lato danneggiano l’immagine del sito che ospita le vendite, dall’altro scoraggiano gli utenti a rivolgersi a quella determinata piattaforma.
Proprio per evitare tali conseguenze, la gran parte dei siti di vendita ha creato sistemi di feedback e recensioni che permettono di verificare sommariamente la bontà dell’annuncio del venditore.
Come e quando si sporge querela contro il truffatore?
La truffa è di regola perseguibile a querela della persona offesa12: solo la vittima del reato può querelare il truffatore e far partire il procedimento penale.
Quindi, per le ipotesi di truffa semplice, è sempre necessaria la querela della vittima, senza la querela il truffatore potrà tranquillamente continuare a delinquere.
La querela deve essere presentata entro tre mesi13 dalla conoscenza della truffa. Trascorso tale termine, non sarà più possibile querelare il truffatore (o puoi comunque farlo ma andrai incontro ad un’archiviazione).
La vittima del truffa, come mostrato sopra, può presentare la querela autonomamente senza avvocato, a costo zero, andando dalle forze dell’ordine, le quali non possono rifiutare la querela.
Oppure, farsi guidare da un legale affinché sia correttamente redatta e depositata telematicamente.
La peculiarità della truffa procedibile a querela di parte è data dal fatto che in qualsiasi momento la vittima del reato può decidere di rimettere la querela.
Questo aspetto agevola la conciliazione tra le parti poiché truffatore e vittima avranno il potere di far cessare il procedimento penale.
Oppure, in assenza di un accordo tra le parti, l’autore del reato può risarcire (o provare a risarcire) il danno e chiedere al giudice l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Quando la truffa è perseguibile di ufficio?
Accanto alla truffa semplice, la legge prevede la truffa aggravata, la quale è perseguibile di ufficio14.
Questo vuol dire che, a prescindere dalla presentazione della querela da parte della vittima, se il pubblico ministero viene a conoscenza di una truffa aggravata, potrà aprire un fascicolo ed iniziare le indagini contro il truffatore.
Oppure, calando questo principio nella realtà, potrà accadere che il tuo anziano padre sia stato truffato e che tale condotta delittuosa integri la truffa aggravata della minorata difesa, la quale è perseguibile di ufficio.
Tuo padre, anziano e con i suoi acciacchi, ha difficoltà a recarsi dalle forze dell’ordine per sporgere querela, ma essendo questa ipotesi di truffa procedibile di ufficio potrai anche tu, che non sei la vittima del reato, denunciare utilmente il fatto alle forze dell’ordine.
Le truffa è procedibile di ufficio quando è realizzata:
- in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- creando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario;
- approfittando della minorata difesa della vittima.
In tutte queste ipotesi, il procedimento inizierà d’ufficio e l’eventuale volontà della vittima di non agire contro il truffatore o di rimettere la querela, non determinerà l’estinzione del procedimento.
Cosa fare in questi casi?
Un truffa online procedibile di ufficio, magari perché è contestata l’aggravante della minorata difesa, crea non pochi problemi alla vittima del reato e al truffatore.
Come accennato, con una truffa procedibile di ufficio, non è possibile estinguere il procedimento per remissione e accettazione di querela.
Allo stesso modo, il risarcimento alla vittima non potrà determinare l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Come potrai immaginare, questi limiti potranno far pensare al truffatore che è del tutto inutile risarcire il danno poiché verrà lo stesso processato o condannato.
Ti confesso che questo capita spesso: dinanzi a questa aggravante, le buone intenzioni del truffatore di risarcire il danno si fermano poiché il risultato (estinzione del procedimento) non è garantito.
Ciononostante, se il truffatore ha la forza economica di risarcire, io consiglio di farlo e concordare con la vittima del reato la remissione della querela-denuncia.
Questo sarà utile qualora l’aggravante dovesse venir meno nel corso del processo o, addirittura, già prima in sede di udienza predibattimentale.
In altra parole, con un risarcimento accettato dalla vittima del reato e con la remissione della denuncia agli atti, il pubblico ministero potrebbe modificare la contestazione e far felici tutti.
Allo stesso modo il giudice in sentenza potrebbe ritenere non sussistente l’aggravante e prosciogliere l’imputato.
Resta, tuttavia, il problema che nessun avvocato può garantire questo risultato all’imputato e quest’ultimo non è detto che voglia risarcire e rischiare lo stesso una condanna.
Ad ogni modo, qualora pubblico ministero e giudice non dovessero far cadere l’aggravante, l’autore della truffa che ha risarcito il danno potrà ottenere una pena mite.
Dove verrà celebrato il processo per una truffa online?
Secondo la legge, il processo per le truffe online andrà celebrato nel luogo in cui il truffatore ha percepito l’ingiusto profitto e non, invece, nel luogo in cui la vittima ha disposto il pagamento.
Quindi, a seconda delle modalità con cui la vittima ha pagato il truffatore, cambierà la competenze territoriale del reato15 e il tribunale in cui verrà celebrato il processo.
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Pagamento avvenuto con ricarica postepay
Se la vittima ha pagato il truffatore con ricarica postepay, il profitto del truffatore è istantaneo, irrevocabile e si perfeziona nel luogo in cui è stata disposta la ricarica.
Quindi, la ricarica postepay realizza contemporaneamente sia il danno alla persona offesa, che l’ingiusto profitto in favore del truffatore.
Pertanto, in caso di ricarica postepay, il processo per truffa online dovrà essere celebrato nel luogo in cui è stata ricaricata la carta postepay (quasi sempre la residenza della vittima), poiché la disposizione del pagamento e l’ingiusto profitto per il truffatore sono contestuali.
In questo esempio puoi leggere che la condotta truffaldina è stata commessa online, tramite whatsapp: il truffatore scriveva da Napoli e la vittima era a Pescara, dove risiede.
La vittima del reato ha effettuato una ricarica postepay presso una tabaccheria di Pescara e questo ha determinato, nonostante la condotta delittuosa sia partita da Napoli, la competenza presso il tribunale di Pescara.
Ciò, ovviamente, agevola la vittima del reato, la quale per partecipare al processo non dovrà fare centinaia di chilometri oppure affidarsi ad un avvocato lontano dal proprio territorio.
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Pagamento disposto con bonifico bancario non istantaneo
Se, invece, la vittima paga il truffatore mediante bonifico bancario non istantaneo, il solo ordine di pagamento non determina l’immediata ricezione della somma da parte del truffatore.
Pertanto, non vi è contestualità tra disposizione di pagamento (il bonifico) e ingiusto profitto per il truffatore, cosicché il reato non può dirsi consumato nel luogo in cui la vittima ha disposto il bonifico.
Al contrario, il reato si perfezionerà nel momento in cui i soldi verranno accreditati sul conto corrente del truffatore, e di conseguenza il processo andrà celebrato nel luogo in cui il truffatore ha definitivamente percepito l’ingiusto profitto.
Se il conto corrente del truffatore è un conto corrente non telematico, la competenza verrà attribuita al luogo in cui ha la sede legale la banca, tuttavia questo oramai accade raramente.
Se, invece, il conto corrente del truffatore è un conto corrente telematico (ed oggi lo sono tutti), la competenza verrà attribuita al luogo di residenza dell’indagato.
Un esempio di quanto detto lo leggi in questa contestazione e nella nota di trasmissione del pubblico ministero:
- condotta truffaldina commessa online tra Firenze e Vibo Valentia (luogo di di residenza del vittima del reato);
- bonifico ordinario disposto dalla vittima del reato da Vibo Valentia;
- conto corrente telematico e impossibilità di attribuire la competenza ove ha sede legale la banca;
- infine, competenza attribuita alla Procura di Firenze, essendo il truffatore residente a Firenze.
Ciò, causa non pochi problemi organizzativi alla vittima del reato, la quale per partecipare al processo dovrà percorrere centinaia di chilometri oppure affidarsi ad un avvocato lontano dal proprio territorio.
Cosa accade se la vittima del reato non presenzia al processo per truffa?
Come accennato prima, in alcune ipotesi di truffa online è verosimile che il processo venga celebrato in un tribunale distante dalla residenza della vittima del reato.
Questo sarà, ovviamente, un disagio per il truffato, il quale dovrà sostenere i costi e il disagio di una trasferta per testimoniare nel processo.
A questo punto, è lecito domandarsi cosa accade quando la vittima del reato non presenzia all’udienza in cui dovrebbe testimoniare.
La differenza la fa, ancora una volta, il tipo di truffa contestata: procedibile a querela di parte o di ufficio.
Truffa online procedibile a querela di parte
Quando la truffa è procedibile a querela di parte, la mancata partecipazione della vittima del reato all’udienza in cui dovrebbe testimoniare, sarà interpretata dal giudice come remissione tacita di querela16.
Sì, hai capito bene: se non partecipi all’udienza, senza una valida giustificazione, la tua assenza determinerà l’estinzione del procedimento in quanto sarà sintomatica della tua volontà di non proseguire nel giudizio.
Questo avverrà realisticamente al secondo invito e sarai formalmente avvertito che la tua mancata partecipazione (senza una motivazione) determinerà la remissione tacita di querela e il truffatore non sarà processo né, ovviamente, condannato.
Pertanto, se non hai interesse alla prosecuzione del processo in cui sei la vittima del reato, ti basterà non presenziare alle udienze per mettere fine al contenzioso.
Al contrario, se hai interesse al processo penale ti consiglio di giustificare sempre la tua assenza, in caso contrario, il truffatore la farà franca e non vedrai mai il risarcimento.
Truffa online procedibile di ufficio
Quando la truffa è procedibile di ufficio, invece, non è ipotizzabile l’estinzione del processo per remissione tacita di querela, poiché, come accennato prima, il procedimento andrà avanti a prescindere dalla volontà della vittima del reato.
Da ciò consegue che la vittima del reato dovrà, prima o poi, presenziare al processo e in casi estremi verrà portata coattivamente dalle forze dell’ordine in tribunale17.
Ad esempio, se alla seconda udienza è programmata la testimonianza della vittima del reato e questa non si presenta senza una valida motivazione, il giudice potrà irrogare una sanzione pecuniaria e rinviare l’escussione alla successiva udienza.
A tale udienza, in caso di ennesima assenza non giustificata, il giudice, considerato che non può chiudere il procedimento senza aver ascoltato la vittima del reato, potrà disporre l’accompagnamento coattivo della vittima del reato.
Così, alla terza udienza, la vittima del reato verrà accompagnata dalle forze dell’ordine le quali la scorteranno sino all’aula d’udienza e qui, finalmente, il giudice potrà procedere con l’esame dibattimentale.
Il problema del risarcimento nelle truffe online
Non voglio illuderti e ti dirò subito le cose come stanno: non è facile ottenere un risarcimento, poiché spesso il truffatore è nullatenente o solo un prestanome rispetto a chi ha organizzato il tutto.
Ma andiamo per gradi.
La fase delle indagini preliminari
Il primo passo per arrivare al risarcimento è denunciare, sempre le truffe online.
Come ampiamente spiegato sopra, senza denuncia-querela non potrai vantare alcun diritto, pertanto anche per soli 50 euro, sporgi sempre querela.
Una volta che sarà partito il procedimento penale, il truffatore riceverà una serie di avvisi e qualora avesse qualcosa da perdere o volesse evitare il procedimento penale, potrebbe contattarti per un accordo economico.
Quindi un primo momento in cui puoi “incassare” il risarcimento è prima dell’inizio del processo poiché il truffatore teme il processo e vuole risolvere il tutto con un accordo economico finalizzato alla remissione e accettazione di querela.
Il processo penale
Se, invece, non ti contatta nessuno prima dell’inizio del processo, allora la strada è in salita poiché, verosimilmente, il truffatore non ha nulla da perdere e non teme il processo penale.
Nulla vieta che anche durante il dibattimento potrete trovare l’accordo, ma per esperienza professionale ti dico che chi ha un vero interesse a risolvere il problema cerca di evitare l’inizio del processo.
Ad ogni modo, nel momento in cui inizia il processo penale dovrai decidere se:
- non costituirti parte civile ed essere un semplice spettatore del processo: non potrai chiedere al giudice penale il risarcimento e all’esito del processo, in caso di condanna, il truffatore verrà condannato solo alla sanzione penale nei confronti dello Stato;
- costituirti parte civile e partecipare attivamente al processo: potrai chiedere al giudice penale il risarcimento o di subordinare l’eventuale condanna del truffatore al risarcimento del danno. In poche parole, con costituzione di parte civile puoi far sentire la tua voce e dare “fastidio” all’autore del reato18.
La sentenza conclusiva
All’esito del processo, il giudice si pronuncerà:
- in caso di assoluzione dell’imputato, ovviamente, non ci sarà nessuno risarcimento (a prescindere dalla costituzione di parte civile).
- in caso di condanna dell’imputato, senza la tua costituzione di parte civile, non ci sarà nessun risarcimento per te e dovrai valutare l’autonoma azione civile.
Il tema del risarcimento diventa, invece, interessante nel momento in cui decidi di costituirti parte civile e il giudice dichiara colpevole l’imputato.
In tale scenario potrà accadere che il giudice:
- condanna penalmente l’imputato e quantifica anche il tuo risarcimento: ottimo risultato, resta il problema di come recuperare i soldi, ma su questo ci torneremo dopo.
- condanna penalmente l’imputato, accerta il tuo diritto al risarcimento e quantifica parzialmente il tuo risarcimento: buon risultato. Potrai agire subito per recuperare la somma quantificata dal giudice, per la restante parte dovrai iniziare un autonomo contenzioso civile.
- condanna penalmente l’imputato, accerta il tuo diritto al risarcimento e NON quantifica la somma: dovrai iniziare un contenzioso civile contro il truffatore per recuperare i soldi.
In tutte queste ipotesi, la vittima del reato si sarà tolto lo “sfizio” di aver fatto prendere al truffatore una condanna penale, la quale, a prescindere dal rischio carcere, crea non pochi problemi, soprattutto a chi è giovane e vuole costruire qualcosa nella vita.
Il problema di come ottenere il risarcimento
Resta il problema dei soldi poiché, anche se il giudice penale ha quantificato il risarcimento, difficilmente il truffatore pagherà volontariamente la somma indicata in sentenza.
Una prima opzione per invogliare il truffatore a pagare spontaneamente può essere offerta direttamente dal giudice, il quale ha la facoltà di subordinare la concessione della pena sospesa al pagamento del risarcimento: se il truffatore paga non dovrà espiare la pena, se non paga dovrà fare i conti con la pena irrogata in sentenza.
Un esempio di quanto appena descritto lo leggi in questo mio articolo, dove l’autore della truffa della casa vacanza è andato in carcere poiché non ha pagato la provvisionale indicata dal giudice.
Al di fuori di questa ipotesi, salvo che il truffatore non sia collaborativo, dovrai aggredire civilmente i beni del condannato e se quest’ultimo non ha nulla, mi spiace ma non vedrai mai il risarcimento indicato in sentenza.
Penso di essere indagato per una truffa online, cosa posso fare?
Innanzitutto devi avere la certezza di essere indagato, in mancanza di questa informazione non sei (sono) in grado di valutare una strategia difensiva.
Per avere la certezza di essere indagato per un truffa online o devi aver ricevuto un avviso che ti informa di questo problema, oppure puoi chiedere un certificato 335 presso la Procura competente (quella che sta indagando nei tuoi confronti) e scoprire se ci sono indagini contro di te.
Puoi chiedere un certificato 335 utilizzando questo link
Una volta che hai la certezza che sei indagato per il reato di truffa, potrai nominare un difensore e attende la chiusura delle indagini preliminari, così da leggere gli atti e iniziare a costruire una strategia difensiva.
Se dalla lettura degli atti emergono elementi utili per puntare all’assoluzione, allora difenditi al meglio e dimostra la tua estraneità alla reato che ti viene contestato.
Al contrario, se non ci sono le basi per puntare all’assoluzione, ti consiglio di costruire una strategia difensiva finalizzata alla riduzione dei danni.
Potrai, così, evitare del tutto una condanna penale o avere il minimo della pena se il processo dovesse andare male.
In questa ipotesi, consiglio ai miei clienti di:
Risarcire il danno per ottenere la remissione di querela o all’estinzione del reato per condotto riparatorie
Il risarcimento è la base di partenza per concordare la remissione di querela da parte della vittima.
Se la truffa è procedibile a querela di parte, la remissione e accettazione della querela farà archiviare o estinguere il procedimento penale e potrai lasciarti alle spalle questa vicenda.
Allo stesso modo, in mancanza della remissione di querela, un congruo risarcimento alla vittima del reato ti permetterà di chiedere al giudice l’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Se vuoi saperne di più sull’estinzione del reato per condotte riparatorie, ti consiglio di leggere questo mio articolo.
Infine, a prescindere dalla procedibilità di ufficio o meno, il risarcimento sarà un elemento cruciale per ottenere le attenuanti generiche19, ridurre la pena e quanti più benefici possibili in caso di condanna, come ad esempio la sospensione condizionale della pena.
Chiedere la sospensione del processo con la messa alla prova per adulti
Se non hai la forza economica di risarcire interamente il danno alla vittima del reato e vuoi evitare una condanna penale, ti consiglio di prendere in considerazione la sospensione del processo con la messa alla prova20.
Grazie a questo istituto il tuo processo penale, prima della condanna, verrà sospeso (messo in pausa) e durante questa finestra temporale dovrai svolgere dei lavori socialmente utili.
All’esito di questo periodo, se avrai rispettato quanto prescritto dal giudice, eviterai una condanna e il reato verrà dichiarato estinto.
Ti ricordo che la sospensione del processo con la messa alla prova non è un diritto ma dovrai guadagnarti questo beneficio, e potrai farlo attraverso un risarcimento (anche parziale), una confessione o della scuse alla vittima del reato.
Se vuoi saperne di più su questo argomento ti consiglio di leggere questo mio articolo.
Patteggiare la pena con il beneficio della sospensione condizionale della pena
Se, invece, non vuoi o non puoi chiedere la messa alla prova, valuta di patteggiare la chiedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Avrai sì una condanna penale sulla tua fedina penale (tendenzialmente bassa), ma non andrai in carcere e dopo cinque anni potrai ottenere l’estinzione del reato e degli effetti penali21.
In tutti gli altri casi, la strada residuale è il processo penale, sia nella forma ordinaria che in quella abbreviata22.
In quest’ultimo caso, avrai diritto ad una riduzione di 1/3 sulla pena irrogata dal giudice e se non proporrai l’appello un ulteriore riduzione di un 1/6.
Conclusioni
Sei la vittima o l’autore di una o più truffe online.
Hai comprato una fantastica playstation ma non hai ricevuto nulla.
Oppure, hai rovinato la vacanza ad una famiglia promettendo l’affitto di una fantastica villa, inesistente, in Sardegna.
In entrambi casi, ti sarà utile sapere che la legge punisce le truffe online con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da 51,00 euro a 1.032,00 euro
Inoltre, è molto probabile che venga contestata anche l’aggravante della minorata difesa che determinerà un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio per il reato, complicando non poco la vita all’autore del reato.
Qualora tu fossi la vittima del reato, ti consiglio di denunciare sempre, anche per un truffa di 50 euro: ricorda non esiste un limite economico per denunciare una truffa.
Se, invece, sei l’autore del reato, ti consiglio di risarcire il danno alla vittima e puntare alla remissione e accettazione di querela, oppure all’estinzione del reato per condotte riparatorie.
Tutte le altre opzioni ti esporranno al rischio di un processo e di una condanna, che se mal gestita potrebbe determinare il tuo futuro ingresso in carcere.
In merito, infine, al risarcimento del danno per la vittima del reato, se l’autore del reato non ha interesse a risarcire volontariamente il danno, difficilmente avrai giustizia poiché nella gran parte dei casi i truffatori sono nullatenenti.
Ad ogni modo, grazie alla denuncia, ti sarai tolto lo sfizio di far condannare penalmente il truffatore.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 640 del Codice Penale
- Art. 640 ter del Codice Penale
- Art. 615 ter del Codice Penale
- Art. 415 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 648 del Codice Penale
- Art. 712 del Codice Penale
- Art. 131 bis del Codice Penale – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
- Art. 274 del Codice di Procedura Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 61, comma II, n. 5 del Codice Penale
- Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 40045/18
- Art. 120 del Codice Penale
- Art. 124 del Codice Penale
- Art. 640, comma IV, del Codice Penale
- Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 3329 del 20017
- Art. 152, comma III, del Codice Penale
- Art. 133 del Codice di Procedura Penale
- Art. 78 del Codice di Procedura Penale
- Art. 62 bis del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Art. 445 del Codice di Procedura Penale
- Art. 438 del Codice di Procedura Penale





























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