Come funziona la pena sospesa? La guida alla sospensione condizionale della pena
Come funziona la pena sospesa? Questa è una della domande più frequenti in ambito penale.
Grazie alla pena sospesa puoi evitare il carcere e la sanzione pecuniaria penale.
Ma stai attento, dovrai stare lontano da futuri problemi penali!
In caso contrario ti verrà revocata la pena sospesa e dovrai pagare la vecchia e la nuova condanna.
Continua a leggere l’articolo per capire come funziona la pena sospesa.
Indice
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Che cosa è la pena sospesa?
L’istituto della sospensione condizionale della pena è una causa di estinzione del reato1.
La pena sospesa “congela” l’esecuzione della pena a condizione che il colpevole non commetta un nuovo reato entro un determinato periodo.
Come funziona la pena sospesa?
Se all’esito del processo penale vieni condannato ad una pena inferiore ai due anni di reclusione, il giudice può concederti il beneficio della pena sospesa.
Questo vuol dire che sei stato condannato, hai la fedina penale “sporca”, tuttavia non andrai in carcere e non pagherai la sanzione pecuniaria, poiché il giudice ha ritenuto che in futuro non commetterai altri reati.
In altri termini, la tua pena è MESSA IN PAUSA, congelata, sospesa per due o cinque anni, a seconda che il tuo reato sia un delitto o una contravvenzione.
Tuttavia, tieni presente che la pena sospesa non è un diritto e non viene concessa in automatico, ma dovrai convincere il giudice che ti meriti tale beneficio.
Spesso viene concessa quando il condannato è al primo reato, tuttavia, come appena detto, la pena sospesa non è un diritto, non “ti spetta” ma sarà sempre il giudice a decidere.
Se incontri un giudice severo potrebbe capitarti di non avere la pena sospesa nonostante sia il tuo primo reato!
La dimostrazione di quanto appena accennato la leggi nella seguente visura del casellario, dove all’imputato non è stato concesso il beneficio della pena sospesa, nonostante fosse al primo reato:
La motivazione giuridica per ottenere la pena sospesa
Nell’ipotesi in cui, invece, il giudice volesse concederti il beneficio della sospensione condizionale della pena, l’attenzione verrà posta sulla valutazione futura della tua buona condotta, ossia sulla tua capacità non delinquere a seguito della condanna.
Di seguito, un esempio di come ragiona il giudice per la concessione della pena sospesa e di come appare in una sentenza penale la concessione della sospensione condizionale della pena:
Come e quando chiedere la pena sospesa
Il beneficio della sospensione condizionale della pena si chiede nel momento in cui il difensore rassegna le proprie conclusioni.
Cioè si chiede nel momento finale del dibattimento in cui la difesa avanza le proprie richieste al giudice.
Dunque, quando il tuo avvocato chiede l’assoluzione perché ti ritiene innocente, in via subordinata chiederà anche che, in caso di condanna, ti venga concesso il beneficio della sospensione condizionale delle pena.
Pertanto, non occorre una richiesta apposita o un’udienza per tale istanza, il tuo avvocato chiederà tale beneficio alla fine del processo, e direttamente nella sentenza il giudice deciderà se concederti o meno il beneficio della pena sospesa.
Residuo pena inferiore ai due anni e pena sospesa
Per ottenere la pena sospesa, come detto sopra, è indispensabile che la pena irrogata sia pari o inferiore ai due anni reclusione.
In tale computo si tiene in considerazione esclusivamente la pena irrogata dal giudice e non il residuo pena da scontare.
Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il concetto:
Tizio è tratto in arresto per estorsione semplice e viene sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per sei mesi.
All’esito del processo, Tizio viene condannato alla pena finale di anni due e mesi sei di reclusione.
Tizio, nonostante abbia un presofferto cautelare di sei mesi, non potrà ottenere la pena sospesa, poiché la pena irrogata dal giudice è superiore ai due anni di reclusione.
Pertanto, non conta la pena che Tizio dovrà espiare in concreto (solo due anni), ma ai fini della concessione della pena sospesa rileva esclusivamente la pena irrogata all’esito del processo.
Per quanto tempo è sospesa la pena?
Se sei stato condannato per un delitto, la tua pena verrà sospesa per cinque anni.
In tale periodo non dovrai commettere nuovi reati. Il termine dei cinque anni inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della condanna.
Invece, se sei stato condannato per una contravvenzione non dovrai commettere nuovi reati per due anni. Anche in questo caso tale periodo inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.
Una volta decorso il tempo prestabilito (cinque o due anni) il reato verrà dichiarato estinto2 e non potrà più essere revocata la pena sospesa.
La dichiarazione di estinzione non è automatica, ma dovrai avanzare al giudice un’apposita istanza e all’esito dell’udienza camerale verrà dichiarato estinto il reato.
Attenzione però, devi sapere che con l’estinzione del reato il tuo il precedente penale NON verrà cancellato.
Grazie all’estinzione del reato otterrai esclusivamente la non visibilità della condanna sul casellario giudiziale richiesto dai privati (l’autorità giudiziaria lo vedrà sempre) e la certezza che il tuo debito con la giustizia è stato definitivamente pagato ed estinto.
Quante volte posso beneficiare della pena sospesa?
Non più di due volte nella tua vita.
Inoltre, la seconda condanna con pena sospesa, sommata alla prima, non dovrà superare il tetto dei due anni (nella maggior parte dei casi)3.
Una volta utilizzata la pena sospesa non c’è modo di riavere il beneficio, pertanto fai molta attenzione prima di sprecare questo bonus!
Che cosa accade se non ottengo la pena sospesa?
Come accennato sopra, la pena sospesa non è un diritto e spetta sempre al giudice decidere se concedere tale beneficio.
Se il tuo processo si conclude senza la concessione del beneficio della pena sospesa, vuol dire che lo Stato, prima o poi, ti chiederà il conto e dovrai espiare la pena.
In poche parole, dopo che la condanna irrogata senza la pena sospesa diverrà definitiva, ti verrà notificato l’ordine di esecuzione4 e si aprirà la fase della esecuzione penale della condanna.
In tale fase, nella maggior parte dei casi, ti verrà offerta la possibilità di evitare il carcere attraverso le misure alternative alla detenzione.
Come avrai capito, è importante lottare per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, poiché con tale istituto giudico hai la concreta possibilità di evitare l’espiazione della pena.
Ho già utilizzato gran parte della pena sospesa, posso ripristinare il beneficio e avere una nuova pena sospesa oltre i limiti?
Come accennatone sopra, non c’è modo di ripristinare il beneficio della pena sospesa, tuttavia ci sono recenti casi in cui i giudici hanno cambiato idea.
Ti segnalo una recente novità giurisprudenziale5 secondo la quale, nei casi di patteggiamento e successiva dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 c.p.p. o ai sensi dell’art. 167 c.p., il bonus della pena sospesa è ripristinato.
Ti faccio un esempio:
- 2010 – concordi di patteggiare una pena di 18 mesi di reclusione con beneficio della pena sospesa: seconda la regola generale ti restano solo altri 6 mesi di pena sospesa da utilizzare per futuri reati;
- 2017 – ottiene l’estinzione del reato e degli effetti penali con incidente di esecuzione relativamente al patteggiamento del 2010;
- 2019 – sei imputato in un nuovo processo penale. Decidi di patteggiare. Grazie all’estinzione del reato del 2017 puoi patteggiare e concordare una pena sospesa oltre il limite dei 6 mesi.
Ovviamente, non è una legge ma è un orientamento, pertanto, se il tuo giudice non condivide il ragionamento della Cassazione, non avrai la pena sospesa.
Pertanto, prima di utilizzare la pena sospesa pensaci mille volte.
Come posso ottenere la pena sospesa?
Per ottenere la pena sospesa devi dimostrare al giudice che ti asterrai dal commettere ulteriori reati.
Questo puoi farlo in tanti modi: confessando, chiedendo scusa alle persone offese, offrendo un risarcimento, ecc…
Allo stesso modo verrà valutata la gravità del reato, del danno, la tua condotta di vita, il comportamento processuale e tanti altri fattori6.
Inoltre, essere incensurato (ossia al primo reato) incentiva il magistrato a concedere la pena sospesa. Questo perché per tali soggetti si tende ad evitare il contatto con il carcere e favorire, invece, il reinserimento sociale.
Di seguito un esempio di sentenza nella quale il risarcimento del danno ha favorito la concessione della pena sospesa:
Quali sono i limiti della pena sospesa?
Generalmente la condanna sino a due anni di reclusione può essere sospesa, tuttavia tale tetto è aumentato per alcune categorie di persone in base all’età anagrafica7 dell’imputato.
Se al momento della commissione del reato hai:
- meno di 18 anni, potrai ottenere la pena sospesa per le sentenze che ti condannano sino a tre anni di reclusione;
- più di 18 anni e meno di 21 anni, potrai ottenere la pena sospesa per le sentenze che ti condannano sino a due anni e sei mesi di reclusione;
- tra i 21 anni ed i 70 anni, potrai ottenere la pena sospesa per le sentenze che ti condannano sino a due anni reclusione;
- più di 70 anni, potrai ottenere la pena sospesa per le sentenze che ti condannano sino a due anni e sei mesi di reclusione.
Pena sospesa e risarcimento del danno
La pena sospesa può essere anche condizionata al risarcimento del danno causato alla vittima del reato o alla prestazione di lavori socialmente utili per la comunità.
Nel caso in cui la pena sospesa è concessa per la prima volta, il giudice ha solo la facoltà e non l’obbligo, di prevedere tali condizioni.
Al contrario, quando la pena sospesa è concessa per la seconda volta, il giudice è OBBLIGATO a subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno o alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività8.
Di seguito l’estratto di una sentenza in cui il giudice ha concesso la pena sospesa per la seconda volta all’imputato con l’obbligo di prestare attività non retribuita in favore della collettività:
L’eccezione all’obbligo di subordinare la seconda pena sospesa al risarcimento o ai lavori socialmente utili
Tuttavia, ti evidenzio che non sempre tale obbligo viene rispettato e spesso capita che la seconda pena sospesa sia concessa anche SENZA il risarcimento del danno o senza l’obbligo della prestazione dei lavori sociali.
A tal fine ti allego il casellario di un imputato dal quale si evince come la seconda concessione della pena sospesa NON sia stata subordinata a nessun obbligo:
Pena sospesa e reati contro la pubblica amministrazione
Se sei condannato per un delitto contro la pubblica amministrazione la pena sospesa è SEMPRE subordinata al pagamento di una somma pari al profitto del reato o all’ammontare di quanto percepito.
Dunque, per tali gravi reati (peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio ecc…) il beneficio della sospensione condizionale della pena sarà SEMPRE condizionato al pagamento e/o restituzione di quanto sottratto alla pubblica amministrazione9.
Pena sospesa e reati sessuali, contro la persona o contro la famiglia
Se sei condannato con una sanzione compatibile con la pena sospesa per uno dei seguenti delitti:
- maltrattamenti in famiglia10;
- violenza sessuale11;
- atti sessuali con minorenne12;
- corruzione di minorenne13;
- violenza sessuale di gruppo14;
- atti persecutori (stalking)15;
- lesioni personali aggravate16;
- deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso aggravato17;
sappi che la pena sospesa è SEMPRE subordinata alla partecipazione a specifici programmi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione e assistenza psicologica per i citati reati18.
Pena sospesa e furto in abitazione o furto con strappo
Se sei condannato per il delitto di furto in abitazione o furto con strappo19la pena sospesa è SEMPRE subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno causato alla vittima del reato.
Pertanto, senza l’integrale risarcimento alla persona offesa del furto NON potrai ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena20.
Pena sospesa e fedina penale
Se hai beneficiato della pena sospesa vuol dire:
- che sei stato condannato;
- sul tuo casellario è visibile la condanna;
- sei pregiudicato e in futuro ti verrà contestata la recidiva.
Anche con il decorso del periodo di sospensione della pena (due o cinque anni) nulla cambia nella tua fedina penale: la condanna c’era prima e ci sarà anche dopo.
In parole più semplici, il solo trascorrere del tempo non farà cambiare la tua fedina penale.
L’eventuale estinzione del reato dovrà essere chiesta con un’apposita istanza al giudice.
In automatico e senza tale richiesta non accadrà nulla anche dopo venti anni dalla tua condanna con pena sospesa!
La dimostrazione di quanto detto la puoi leggere nel seguente casellario giudiziale richiesto dal privato, sul quale è visibile una condanna con sospensione della pena:
La pena sospesa, dunque, non incide sul casellario e non puoi dichiararti incensurato.
L’unico vantaggio della pena sospesa in relazione al casellario giudiziale è rappresentato dalla possibilità di chiedere successivamente l’estinzione del reato.
Grazie a tale procedura la condanna non sarà visibile sul casellario richiesto dai privati2122 e in virtù della riforma del casellario, potrai non dichiarare la condanna estinta con la pena sospesa.
Ciononostante, la condanna sospesa sarà sempre visibile e presente nel casellario chiesto dall’autorità giudiziaria e, in alcuni casi, anche quello chiesto dalla pubblica amministrazione.
Per verificare la presenza della condanna, ti basterà chiedere una visura del casellario23.
Pena sospesa e pagamento spese processuali
La sospensione condizionale della pena sospende esclusivamente la pena principale e le sanzioni accessorie.
Al contrario, le spese processuali, ossia i costi sostenuti dallo Stato per istruire il processo, non sono sospese e dovranno essere pagate dal condannato.
L’unico modo per non pagare le spese processuali è patteggiare la pena: in questo caso, le legge prevede esplicitamente l’esenzione per il condannato dalle spese processuali24.
Di seguito un esempio di sentenza dalla quale puoi leggere come il condannato ha avuto la pena sospesa ma è comunque obbligato a pagare le spese processuali.
Pena sospesa e passaporto
Se hai ottenuto il beneficio della pena sospesa semplice, ossia senza la condizione del risarcimento alla persona offesa o lo svolgimento dei lavori sociali, allora non avrai problemi per il rilascio o rinnovo del passaporto.
Al contrario, se hai avuto la pena sospesa condizionata al risarcimento del danno o all’esecuzione dei lavori di pubblica utilità, non avrai il passaporto sino a quando non avrai adempiuto tali obbligazioni.
Se hai problemi con il passaporto, ti consiglio di leggere questo articolo, dove spiego come ottenere il rinnovo o rilascio del passaporto con precedenti penali.
La pena sospesa può essere revocata?
La pena sospesa è SEMPRE revocata nelle seguenti ipotesi25.
-
il condannato commette un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole, nei due o cinque anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza, e venga inflitta una PENA DETENTIVA
Esempio
In data 01.01.2010 passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la condanna di Tizio ad un anno di reclusione, pena sospesa, per il delitto di truffa.
Tizio in data 03.02.2013 commette un furto e viene condannato ad un anno di reclusione (pena detentiva).
Tizio avrà, dunque, commesso un nuovo reato, con condanna a pena detentiva, durante la sospensione della pena relativa alla truffa.
Per tale motivo, verrà revocata al pena sospesa e Tizio dovrà pagare la condanna della truffa, nonché la condanna per il furto.
L’esempio illustrato
Nel casellario allegato puoi leggere tale ipotesi di revoca della pena sospesa.
Il condannato, in questo caso, aveva ottenuto due volte la pena sospesa e pertanto aveva l’obbligo di non commettere reati nei cinque anni successivi alla irrevocabilità delle condanne.
Ciononostante, entro tale finestra temporale ha commesso un terzo reato e causa di tale condotta ha subito la revoca delle precedenti pene sospese, dovendo pagare così la prima, la seconda e la terza condanna.
-
il condannato con pena sospesa condizionata al risarcimento del danno non risarcisce il danno alla persona offesa.
Esempio
In data 01.01.2010 passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la condanna di Tizio ad un anno di reclusione, pena sospesa condizionata al pagamento di euro 5.000,00 alla persona offesa. Risarcimento da effettuarsi entro e non oltre il 01.06.2010.
Tizio non paga il risarcimento entro i termini stabiliti e per tale ragione verrà revocata la pena sospesa.
-
il condannato con pena sospesa, nel termine di due o cinque anni, viene condannato per un delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella sospesa, supera il tetto massimo dei due anni (nella maggior parte dei casi).
Esempio
In data 01.01.2010 passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la condanna di Tizio ad un anno di reclusione, pena sospesa, per il delitto di truffa.
Il 01.01.2013 Tizio viene condannato per il delitto di furto, commesso il 01.06.2009, a due anni di reclusione.
Tale condanna, relativa ad un fatto commesso anteriormente alla truffa, cumulata con la condanna della truffa, supera il tetto dei due anni (le due condanne sommate sono pari a tre anni di reclusione).
Pertanto, la pena sospesa del 2010, relativa alla truffa, verrà revocata.
-
il condannato beneficia tre volte della sospensione condizionale della pena, ossia di un numero superiore a quello previsto dalla legge.
Esempio
In data 01.01.2005 passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la condanna di Tizio ad un anno di reclusione, pena sospesa, per il delitto di truffa.
Tizio in data 01.02.2011 commette un furto e viene condannato per direttissima a sei mesi di reclusione con pena sospesa.
In data 03.04.2017 Tizio viene arrestato in flagranza e condannato, anche questa volta, per direttissima alla pena di quattro mesi con pena sospesa.
Il giudice della terza condanna, dunque, sbagliando, concede a Tizio per la terza volta il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Dopo quattro anni la Procura della Repubblica scopre l’errore e chiede, e ottiene, la revoca della terza pena sospesa poiché concessa oltre i limiti previsti dalla legge.
L’esempio illustrato
Di seguito un casellario nel quale puoi appurare di come la pena sospesa possa essere concessa anche una terza volta, ossia oltre i limiti previsti dalla legge.
In questo caso, essendo evidente e chiaro l’errore, è altissima la possibilità che la terza pena sospesa sia revocata.
La dimostrazione dell’altissima possibilità che la terza pena sospesa venga revocata, la puoi leggere nell’ordinanza di seguito allegata.
Tale provvedimento ha disposto la revoca della terza pena sospesa dopo oltre venti anni dalla (errata) concessione!
In poche parole, la Procura della Repubblica dopo venti anni ha notato l’errore e ha chiesto, e ottenuto, la revoca della terza sospensione condizionale della pena.
La pena sospesa PUÒ essere revocata nella seguenti ipotesi26:
-
il condannato con pena sospesa, nel termine di due o cinque anni, viene condannato per un delitto anteriormente commesso ad una pena che, cumulata con quella sospesa, non supera il limite dei due anni.
In questo caso, il giudice NON È OBBLIGATO a revocare la pena sospesa, ma potrà discrezionalmente decidere tenuto conto dell’indole e della gravità del reato.
Esempio
In data 01.01.2010 passa in giudicato (ossia diventa definitiva) la condanna di Tizio ad un anno di reclusione, pena sospesa, per il delitto di truffa.
Il 01.01.2013 Tizio viene condannato per il delitto di furto, commesso il 01.06.2009, a sei mesi di reclusione.
Tale condanna, relativa ad un fatto commesso prima della truffa, cumulata con la condanna della truffa, non supera il tetto dei due anni (le due condanne sommate sono pari a un anno e sei mesi di reclusione).
In questo caso il giudice può (ma non è obbligato) revocare la pena sospesa tenuto dell’indole e della gravità del reato.
Dopo quanto tempo viene revocata la pena sospesa?
La procedura finalizzata alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena partirà quando la Procura della Repubblica si accorgerà dell’errore.
Questo potrebbe avvenire dopo due mesi dalla concessione della pena sospesa illegittima, oppure dopo oltre venti anni: non c’è un regola che disciplina tale aspetto.
La dimostrazione di quanto appena detto la puoi leggere nell’ordinanza di revoca allegata sopra, nella quale al condannato è stata revocata la pena sospesa dopo oltre venti anni dalla concessione!
Come viene revocata la pena sospesa?
La revoca della pena sospesa non avviene all’improvviso ma verrà fissata un’udienza dove le parti (pubblico ministero e condannato) avranno il diritto di interloquire e argomentare le proprie ragioni innanzi al giudice27.
Solo all’esito di tale udienza la pena sospesa verrà o meno revocata e avrà inizio l’esecuzione della pena.
In tale fase, il condannato dovrà interloquire con il tribunale di sorveglianza per evitare il carcere ed accedere alle misure alternative alla detenzione28.
L’eccezione alla regola: la revoca della pena sospesa direttamente nell’ordine di esecuzione della pena
Accanto alla regola generale secondo cui la revoca obbligatoria della pena sospesa è valutata in udienza, in contraddittorio tra le parti, c’è un’eccezione.
La Procura della Repubblica può direttamente emettere l’ordine di esecuzione con cui viene disposta la revoca della sospensione condizionale.
Questo avviene nelle ipotesi in cui la revoca del beneficio della pena sospesa è automatica e non discrezionale.
Ciononostante, a mio modesto avviso, questa è una prassi sbagliata poiché anche nelle ipotesi automatiche di revoca è sempre auspicabile il contradditorio al fine di evidenziare profili utili per evitare la revoca della pena sospesa.
La dimostrazione di tale eccezione le leggi nel seguente ordine di esecuzione, nel quale la Procura della Repubblica ha revocato la pena sospesa e cumulato la pena con quella precedente:
Pena sospesa e patteggiamento
Una della principali ipotesi in cui si ottiene il beneficio della sospensione condizionale della pena è il patteggiamento29.
Il patteggiamento, come meglio spiegato in questo mio articolo, è quel meccanismo giuridico grazie al quale l’imputato concorda preventivamente la pena con lo Stato.
La principale utilità del patteggiamento risiede nella possibilità per l’imputato di concordare la pena e subordinare il patteggiamento alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
In altre parole, se l’imputato sceglie di patteggiare può inserire nell’accordo stipulato con il pubblico ministero anche la concessione della pena sospesa.
In questo modo, all’esito del processo non avrà sorprese e saprà preventivamente che la condanna verrà irrogata con il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Se vuoi approfondire la questione ti consiglio di leggere questo mio articolo:
Pena sospesa ed estinzione del reato
Un ulteriore beneficio della pena sospesa, come accennato prima, è rappresentato dall’estinzione del reato.
Trascorsi due o cinque anni dal passaggio in giudicato della condanna sospesa, è data la facoltà al condannato di chiedere l’estinzione del reato.
Se il condannato non ha commesso reati e ha adempiuto agli obblighi prescritti, verrà dichiarata l’estinzione del reato e sarà definitivamente chiuso il periodo di sospensione.
Grazie alla dichiarazione di estinzione del reato la condanna non sarà visibile sul casellario giudiziale richiesto dai privati3031 e in virtù della riforma del casellario, potrai non dichiarare la condanna estinta con la pena sospesa.
Questo vuol dire che il precedente penale esiste, sei pregiudicato ma l’iscrizione è visibile solo alla pubblica amministrazione e all’autorità giudiziaria.
Se vuoi controllare la presenza dell’iscrizione ti basterà chiedere una visura del casellario32.
Infine, grazie all’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p., secondo un recente orientamento giurisprudenziale, il bonus della pena sospesa è ripristinato e potrai ottenere una seconda pena sospesa anche oltre i imiti stabiliti dall’art. 163 c.p., come meglio spiegato sopra.
Pena sospesa e riabilitazione penale
La dichiarazione di estinzione del reato che si ottiene con la pena sospesa è cosa diversa dalla riabilitazione penale33.
L’estinzione del reato prevista nei casi di pena sospesa non estingue gli effetti penali, ma solo il reato.
Questo vuol dire che la condanna non sarà mai messa in esecuzione, ma in ogni caso essa determinerà degli effetti negativi come, ad esempio, la recidiva.
Solo la riabilitazione34 o l’incidente di esecuzione per il patteggiamento35 e per il decreto penale di condanna36, determinano l’estinzione del reato e degli effetti penali.
Pertanto, la dichiarazione di estinzione del reato a seguito della pena sospesa è cosa completamente diversa dalla riabilitazione penale.
Non a caso, il condannato con pena condizionalmente sospesa ha interesse ad ottenere la riabilitazione penale anche quando il reato risulti estinto per il compiuto decorso del termine previsto dalla legge poiché:
“la riabilitazione comporta vantaggi ulteriori rispetto a quelli prodotti dalla estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p.” 37
La pena sospesa nei procedimenti di competenza del giudice di pace di penale
Qualora il tuo procedimento avesse ad oggetto reati di competenza del giudice di pace penale, come ad esempio la minaccia o le lesioni colpose, devi sapere che in questo caso non potrai avere la pena sospesa.
Innanzi al giudice di pace non è possibile avere la pena sospesa38 e quindi dovrai SEMPRE pagare la condanna che ti verrà irrogata.
Pertanto, seppure di scarso allarme sociale, i reati di competenza del giudice di pace penale possono arrecare un “fastidio” concreto e tangibile agli imputati coinvolti in tali processi, non potendo questi beneficiare della sospensione condizionale della pena.
Sospensione condizionale della pena e sospensione dell’esecuzione della pena
La sospensione condizionale della pena, come ampiamente spiegato sopra, è un beneficio che si può ottenere all’esito del processo, grazie al quale si evita l’espiazione della condanna.
L’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena, nonostante abbia un nome simile, non c’entra nulla con la pena sospesa.
Per sospensione dell’esecuzione della pena si intende quel momento procedurale nel quale:
- la condanna è stata irrogata senza la pena sospesa;
- la sentenza è diventata definitiva;
- lo Stato si è ricordato di te e ti ordina di espiare la condanna che hai ricevuto.
In questa ipotesi, qualora la tua condanna dovesse essere inferiore ai quattro anni di reclusione e non attinente ad un reato ostativo, ti verrà offerta la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena39.
In tale periodo di sospensione dell’esecuzione della pena, potrai adoperarti per chiedere una misura alternativa alla detenzione ed evitare così il carcere.
Se vuoi approfondire tale argomento ti consiglio di leggere quest’altro mio articolo:
Conclusioni
Grazie alla pena sospesa puoi evitare il carcere e la sanzione pecuniaria penale.
Tuttavia, tale beneficio non è un automatismo ma dovrai convincere il giudice che ti asterrai dal commettere nuovi reati.
Se non rispetti le prescrizione imposte o commetti un nuovo reato, verrà revocata la pena sospesa e dovrai pagare sia il vecchio che il nuovo reato commesso.
Se vuoi saperne di più e vuoi capire come funziona la pena sospesa, contattami per una consulenza personalizzata.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 167 del Codice Penale
- Art. 165 del Codice Penale
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale
- Cassazione Penale, Sez. I, 22 maggio 2018 (ud. 9 gennaio 2018), n.22872
- Artt. 133 e 164 del Codice Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 165 del Codice Penale
- Art. 165, comma IV, del Codice Penale
- Art. 572 del Codice Penale
- Art. 609 bis e 609 ter del Codice Penale
- Art. 609 quater del Codice Penale
- Art. 609 quinquies del Codice Penale
- Art. 609 octies del Codice Penale
- Art. 612 bis del Codice Penale
- Art. 582 nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5, e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e seconda comma del Codice Penale
- Art. 583 quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5, e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e seconda comma del Codice Penale
- Art. 165, comma V, del Codice Penale
- Art. 624 bis del Codice Penale
- Art. 165, comma VII, del Codice Penale
- Art. 167 del Codice Penale
- Art. 25 del Testo Unico del Casellario
- Art. 33 del Testo Unico del Casellario
- Art. 445, comma I, del Codice di Procedura Penale
- Art. 168 del Codice Penale
- Art. 168, comma II, del Codice Penale
- Art. 674 del Codice di Procedura Penale
- Art. 656 del Codice di Procedura Penale
- Art. 444 del Codice di Procedura Penale
- Art. 167 del Codice Penale
- Art. 25 del Testo Unico del Casellario
- Art. 33 del Testo Unico del Casellario
- Art. 178 del Codice Penale
- Art. 178 del Codice Penale
- Art. 445 del Codice di Procedura Penale
- Art. 460 del Codice di Procedura Penale
- Cassazione penale, Sez. V, sentenza n. 584 del 3 marzo 2000
- Art. 60 del D.Lgs. n. 274 del 2000
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale
Salve Egregio Avv. Pappa,
La mia domanda é la seguente:
Se una persona ha ricevuto una pena sospesa condizionale (5 anni) in seguito a patteggiamento per un delitto non colposo, e oramai son passati 20 anni dall evento;
Questa persona puo essere investita della qualita di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell art 5 c. 2 legge quadro 65/86 della polizia municipale?
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario e il bando del concorso.
Attenzione, la visura è un documento diverso rispetto al casellario.
La visura può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.
La visura é questa
E questi i requisiti
Deve chiedere la riabilitazione.
Buongiorno Avvocato, le vorrei chiedere se secondo lei il disposto normativo ex art. 165 co. 5 cp (sospensione della pena subordinata alla frequenza di corso riabilitativo) è da intendersi applicabile ai soli casi di condanna o anche ai casi di patteggiamento.
La norma parla di “nei casi di condanna…” ma il patteggiamento non credo sia una condanna. lei cosa ne pensa? Ha delle sentenze di riferimento?
La ringrazio anticipatamente.
Anche nel patteggiamento vale lo stesso principio per avere la pena sospesa per i reati che prevedono i corsi riabilitativi.
buongiorno avvocato mi è stato notificato l’articolo 367 c.p. per avermi inventato di aver avuto un incidente con la moto sono una guardia giurata e vi chiedo se la procedura mi comporta sui titoli per svolgere il mio lavoro,si può patteggiare,risolvere senza creare intoppi sull mia fedina penale .grazie
Certo che può patteggiare, tuttavia così si “sporca” la fedina penale.
L’unico modo che per uscire pulito da questa vicenda è essere assolto oppure chiedere e ottenere l’estinzione del processo con la messa alla prova.
Qualora volesse approfondire la questione può scrivermi in privato allegando gli atti che ha ricevuto.
La mia email è giuseppepappa@hotmail.com
Spett.le Avvocato
Sono intenzionato a chiedere l’estinzione della pena per un reato (ricettazione in sospensione) che risale a sedici anni fa.
Sono passati cinque anni dall’ultima sentenza. Volevo sapere se per chiedere l’estinzione della pena e necessario comunque farlo tramite un avvocato quindi pagando o pure la posso chiedere anche come civile cittadino?
Cordiali saluti
Può farlo anche lei senza avvocato.
Salve avvocato,
Ho ricevuto una pena di condizionale sospesa di 6 mesi quando avevo 19 anni ( ora ne ho 41) dopodiché non ho mai avuto nessun altro problema con la giustizia.
Vorrei chiederle gentilmente se posso partecipare a concorsi nella pubblica amministrazione e se devo indicare nella domanda quella pena che credo sia ormai estinta.
La ringrazio in anticipo per la sua disponibilità
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario.
La può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
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Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.
A presto.
Avv. Giuseppe Pappa
Salve gentilissimo Avv.,
Sul modello della domanda della visura dovrei indicare fra le opzioni, generale, penale, visura o civile?
Oggi visura e casellario sono unici, non c’è più scelta penale, civile o generale.
Spett.le Avvocato buongiorno,
Di seguito la visura :
Anno 1997, sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti,
Furto in concorso
Circostanze: art 625 n 7, art 62 bis
Dispositivo: reclusione 6 mesi 20 giorni, multa 300 mila lire
Benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi art 163
Vorrei sapere appunto in base a questo se posso partecipare a concorsi pubblici della pubblica amministrazione e se possibile se sono dovuto a indicare tale pena nella domanda di ammissione al concorso…… La ringrazio infinitamente per l ‘ aiuto la disponibilità e Le auguro Buone feste in anticipo.
Luigi
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario.
La può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
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Dopo aver letto la visura potrò aiutarla, inoltra ho necessità di sapere quale concorso le interessa e leggere il bando.
Salve Spett.le Avvocato,
Le ho inviato per Email in allegato sia la visura che mi aveva chiesto sia il bando del concorso a cui mi riferivo,
Ma ancora non ho ricevuto una Sua risposta al mio quesito che riporto qui di seguito ancora una volta:
In base alla mia condanna con pena sospesa anno 1997 posso partecipare a quel concorso pubblico e se posso devo menzionare quella pena?
Grazie,
Luigi
Salve, ho ricevuto tutto. Appena ho modo rispondo.
Occorre divide il quesito in due aspetti. In merito alla possibilità di non dichiarare la condanna, grazie alla riforma del casellario e all’orientamento giurisprudenziale più recente, può non dichiararla e non potrà essere accusato di falso. Tuttavia, la p.a. la leggerà lo stesso e potranno chiederle come mai non ha dichiarato la condanna, questo avviene perché la p.a. spesso non è aggiornata sulle ultime novità legislative. Relativamente al concorso, la sua condanna non è ostativa poiché non ha subito una condanna a pena detentiva, e perché il reato contestato non è un reato contro la pubblica amministrazione. Infine, le consiglio… Leggi il resto »
Buona giornata.
SALVE QUALE SONO LE MISURE ALTERNATIVE AL CARCERE SE UNO LAVORA IL DATORE DI LAVORO LO DEVE PER FORZA SAPERE POSSIBILE REATI DEL 2009 POSSO DARMI PENE ALTERNATIVE PERCHÉ LA PENA SOSPESA STATA REVOCATA NEL 2015 ADESSO SONO PASSATI 5 ANNI !GRAZIE
Il suo quesito non è di rapida soluzione. Se è interessato ad una consulenza personalizzata può consultare il seguente link: https://studiolegalepappa.com/consulenza-legale-penale-online/
SALVE AVVOCATO NEL 2009 COMMESSO DUE REATI RICETTAZIONE NEL PRIMO PATTEGGIATO UN ANNO DI PENA SOSPESA ,POI NEL 2014 SONO STATO CONDANNATO NEL REATO DEL 2009 NEL 2014 UN ANNO 4 MESI !Nel 2015 mi stata revocata la prima sospensione del 2009 ,adesso un anno che mi chiamano sempre processo ma rinviano le udienze cosa mi succede adesso siamon2020 2021 quasi grazie
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Salve avvocato,
Se in sentenza di primo grado di un processo con rito abbreviato ti sospendono la pena è possibile che nell’appello il giudice possa toglierti la sospensione?
Grazie
Se il p.m. appella la sentenza può accadere di tutto in secondo grado, anche la revoca della pena sospesa.
Se, invece, l’appello è proposto solo dall’imputato, la condanna non può essere aggravata rispetto a quella di primo grado.
Buonasera avvocato, le pongo un quesito: che succede se ho una pena sospesa per un reato penale e, dopo un po’ di tempo, arriva la condanna per un reato civile, magari sempre dallo stesso querelante? decade la sospensione anche se è civile o della stessa persona? Grazie mille.
Salve, non esiste il “reato civile”, dunque non ci sarà nessuna revoca della pena sospesa.
Buongiorno, non mi è chiara una cosa, con pena sospesa e trascorsi i 5 anni di “sospensione” senza reiterare il fatto, da cui risulta quindi il casellario giudiziario per i privati NULLO, si può chiedere la riabilitazione ed eliminare l’interdizione dai pubblici uffici e partecipare a concorsi pubblici? Grazie in anticipo.
Sì, se ricorrono i presupposti è possibile chiedere la riabilitazione per poter partecipare ai concorsi, nonché per eliminare la sanzioni accessorie.