Come non andare in carcere con condanne sotto i quattro anni: trenta giorni per evitare la detenzione!
Se sei stato condannato ad una pena inferiore ai quattro anni di reclusione? Lo sai che hai la concreta possibilità di evitare la detenzione e non andare in carcere!
Ma solo se tuo il reato non sia grave e che al momento dell’esecuzione della condanna tu sia libero.
Continua a leggere l’articolo per capire come non andare in carcere con condanne sotto i quattro anni di reclusione.
Indice
Guarda il video per capire come evitare il carcere con condanne inferiori ai 4 anni di reclusione
Sono stato condannato da libero, in via definitiva per una truffa aggravata alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, senza pena sospesa, ora cosa accade?
Accade che la Procura, un giorno, deciderà di mettere in esecuzione la condanna e dovrai pagare il tuo debito verso lo Stato.
Quando accadrà tutto questo?
Non ci è dato saperlo, a volte accade poche settimane dopo il passaggio in giudicato, altre volte passano anni. Il ogni caso, lo Stato non si dimentica di te, prima o poi ti verrà presentato il conto.
Andrò necessitarmene in carcere?
No, anzi hai concrete possibilità di evitare la detenzione e non andare in carcere.
Wow! Perché non andrò in carcere?
Perché lo scopo della pena è il reinserimento sociale e la rieducazione del reo, tale principio è sancito nell’art. 27, comma III, della Costituzione Italiana, secondo cui “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.
Pertanto, lo Stato, quando possibile, preferisce le pene alternative che sono meno afflittive del carcere e favoriscono la rieducazione e il reinserimento sociale del condannato.
Come non andare in carcere?
Affinché tu non venga portato in carcere, occorre soddisfare le seguenti condizioni:
- non devi essere stato condannato per un reato ostativo1(reati molto gravi come mafia, camorra, pubblica amministrazione, violenza sessuale, incendio boschivo, maltrattamenti in famiglia aggravato, stalking aggravato, furto in abitazione, ecc…);
- al momento del passaggio in giudicato della condanna devi essere libero. Dunque, non devi stare in carcere, né in custodia cautelare, né per un’altra condanna;
- la condanna irrogata, intesa anche come residuo pena, deve essere pari o inferiore ai quattro anni di reclusione.
Se ricorrono queste condizioni, l’ordine di esecuzione sarà emesso e contestualmente sospeso per trenta giorni, entro i quali dovrai presentare una richiesta di misure alternative2.
Nel gergo giuridico tu sei un “libero sospeso“.
Non ho capito, puoi spiegarmelo in altri termini?
Se ricorrono le condizioni che ho indicato sopra, la Procura ti invierà l’ordine di esecuzione per la carcerazione già sospeso.
In parole povere, la Procura è pronta per portarti in carcere, tuttavia, la legge prevede che quando ricorrono le condizioni che ho indicato prima, l’esecuzione è sospesa in automatico per trenta giorni.
Se la condanna è superiore ai quattro anni o relativa a reato ostativi cosa accade?
Se, invece, la tua condanna è superiore ai quattro anni di reclusione oppure è relativa ad un reato ostativo, a seguito dell’ordine di esecuzione verrai direttamente portato in carcere.
In merito ai reati ostativi, sui quali ti consiglio di leggere questo mio articolo, sappi che se la tua condanna riguarda questa tipologia di delitti sappi che anche con una pena di pochi mesi verrai direttamente portato in carcere.
Cosa devo fare entro questi trenta giorni?
Dal momento in cui ricevi l’ordine di esecuzione (detto erroneamente “il definitivo”), hai trenta giorni per chiedere una misura alternativa al carcere.
Contattata immediatamente un avvocato e adoperati per presentare la richiesta di misure alternative.
Le misure alternative sono:
- l’affidamento in prova al servizio sociale;
- la detenzione domiciliare: se vuoi saperne di più in merito alla detenzione domiciliare, ti consiglio di leggere questo mio articolo: Come funziona e come ottenere la detenzione domiciliare;
- la semilibertà;
- la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva;
- l’affidamento in prova in casi particolari.
Ho chiesto le misure alternative entro i 30 giorni, ora cosa accade?
Hai ricevuto l’ordine di esecuzione della pena e hai tempestivamente chiesto le misure alternative alla detenzione.
Hai fatto bene, è quello che dovevi fare per evitare di essere condotto in carcere.
Grazie a tale richiesta sarai libero in attesa che il tribunale di sorveglianza fissi l’udienza in camera di consiglio.
Durante questo lasso temporale, come appena detto, sarai libero di fare quello che vuoi poiché non ci sarà nessun provvedimento restrittivo a tuo carico.
Dopo circa due anni dalla tua richiesta (non c’è un termine prestabilito) verrà fissata l’udienza innanzi al tribunale di sorveglianza territorialmente competente.
All’esito dell’udienza il collegio si riserverà e dopo qualche giorno saprai se dovrai andare in carcere oppure se inizierai a scontare la pena con le misure alternative alla detenzione.
Se ignoro questo “documento” e decorrono i trenta giorni, cosa accade?
Che prima o poi ti portano in carcere.
In qualsiasi momento potrebbero venirti a prendere. Mentre sei a casa, oppure mentre sei in auto e vieni fermato per un controllo di routine.
Per farti capire meglio di cosa sto parlando, ti allego l’ordine di esecuzione nel quale la Procura di Savona ha revocato il precedente decreto di sospensione ed ha ordinato l’arresto e la traduzione in carcere del condannato per una condanna di soli sei mesi!
Tutto questo, semplicemente perché il condannato ha ignorato il primo avviso che gli è stato notificato ed ha fatto trascorrere inutilmente i trenta giorni.
Una volta che sono entrato in carcere cosa posso fare?
Puoi sempre chiedere le misure alternative, tuttavia dovrai attendere in carcere la risposta del Tribunale di sorveglianza, che arriva dopo circa quattro o sei mesi.
In altre parole, se ignori l’avviso che ti ho indicato prima, come minimo, rischi di passare quattro mesi in carcere.
Ecco un esempio di ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione
Posso svolgere all’estero le misure alternative alla detenzione?
No, sfortunatamente non è possibile essere ammessi alle misure alternative alla detenzione fuori dal territorio italiano.
A tale, amara, conclusione non è giunta la legge ma i giudici, i quali hanno concluso che “la effettiva reperibilità sul territorio italiano è indispensabile ai fini dell’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale”3.
Medesime conclusioni valgono per la detenzione domiciliare: solo un domicilio nel territorio italiano permette il controllo da parte delle forze dell’ordine e dell’ufficio esecuzione penale esterna, non essendo gli uffici consolari adibiti a tali funzioni.
Pertanto, qualsivoglia misura alternativa alla detenzione deve essere svolta nel territorio italiano, ciò implica la necessità di un domicilio ed un lavoro in Italia.
Qualcosa sta cambiando in tema di espiazione della pena all’estero
Recenti sentenze hanno aperto un piccolo spiraglio all’espiazione della pena all’interno dell’Unione Europea in regime di misure alternative alla detenzione4.
Spero che prima o poi tale orientamento diventi maggioritario, nell’attesa è importante avere la consapevolezza che sarà molto difficile convincere il tribunale di sorveglianza a concedere l’espiazione della pena all’estero in regime di detenzione domiciliare o affidamento ai servizi sociali.
Conclusioni
Se sei stato condannato ad una pena pari o inferiore ai quattro anni di reclusione, hai la concreta possibilità di non andare in carcere.
Grazie alle misure alternative alla detenzione, hai la possibilità di evitare la detenzione in carcere.
Ma solo a condizione che il reato non sia grave e che al momento dell’esecuzione della condanna tu sia libero.
Questo articolo è una “brutale” semplificazione delle materia, qualora fossi interessato, resto a disposizione per un articolo di approfondimento.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 4 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale
- Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 settembre – 4 dicembre 2017, n. 54508
- Suprema Corte di Cassazione sentenza n. 20977/2020
Buonasera .. Ho fatto richiesta per misure alternative riguardo ad un definitivo di 2 anni e 6 mesi.. vorrei sapere di solito dopo quanto tempo arriva la risposta dal magistrato di sorveglianza ?
Non c’è un tempo prestabilito, a volte sono passati 6 mesi, altre volte 2 anni.
Buona sera, ho avuto un processo senza saperlo. A aprile 2022 i carabinieri mi danno la sentenza definitiva di condanna di 8 mesi. Il riferimento di cui il processo risale al 2017 per truffa. Io non ero a corrente perché nel 2017 c’è stata la mia separazione quindi la posta non la ricevevo perché non stavo più in quella residenza. Il punto brutto e che io non c’entro niente perché solamente un agente di commercio che vendeva pellet con bonifico anticipato su iban della ditta e non mio. Ma sono stato giudicato colpevole senza saperlo. Volevo sapere se si possa… Leggi il resto »
Salve, in teoria sì ma in concreto è estremamente difficile, Le consiglio di recuperare tutti gli atti e rivolgersi ad un avvocato del Suo territorio.
Mi scusi avv. La mia ignoranza se gli anni sono 3 e 8 mesi ci puo essere sospesazione della pena..cosa significa.
Nell’articolo trova tutte le risposte. In alternativa può valutare una consulenza personalizzata al seguente link https://studiolegalepappa.com/consulenza-legale-penale-online/
Ciao volevo sapere per una condanna a 3 anni e otto mesi la pena può essere sospesa.
Adesso posso andare solo in cassazione truffa e peculato
No, per le condanne superiori ai due anni non c’è la pena sospesa. Se, invece, intende la sospensione dell’esecuzione della pena allora occorre leggere il capo di imputazione.
avrei diritto al credito di cittadinanza pur essendo in francia da 12 anni e ho un andicap del 79% bartolomeo
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario.
Attenzione, la visura è un documento diverso rispetto al casellario.
La visura può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.
volevo aggiungere come faccio a non avere un documento identita in francia ,il documento veccio cartaceo non a piu valore in francia ,no per banche no per uffici come facciamo bartolomeo
buongiorno mi trovo in corsica da 12 anni lavorativi sono iscritto all’AIRE dal 2014 ,voto normalmente,sono in prova sociale perche ho da scontare 2 anni in italia,che me li anno fatto x scontare in corsica.ho fatto la domanda per carta identita elettronica mediante consolato di bastia corsica ,ma la questura non a voluto rilasciare il nulla osta perche ho un debito a loro risultante di 2500 euro e se non pago tutti i miei documenti in fase di scadenza non saranno rinnovati .io ho sempre votato. e mi sembra che e sequestro di documenti al cittadino lavoratore all’estero.Sono malato al… Leggi il resto »
Dopo aver presentato istanza nei 30 giorni quanto tempo può passare prima di essere ammesso ai servizi sociali.grazie
https://studiolegalepappa.com/come-non-andare-in-carcere/#Ho_chiesto_le_misure_alternative_entro_i_30_giorni_ora_cosa_accade
Spiegato in maniera chiara ed esaustiva.
Grazie mille
Buongiorno ma avvocato mq il giudice può decidere di mandarti in carcere lo stesso anche se hai diritto alle misure alternative? Se il giudice vuole può ?
Certo che può. Le misure alternative sono una facoltà, non un diritto. Il giudice valuterà il singolo caso e deciderà cosa fare.