Cosa rischia chi non rispetta i divieti del Coronavirus?
Le misure adottate dal Governo Italiano per combattere il Coronavirus hanno cambiato le nostre abitudini.
Negozi chiusi, divieto di assembramento e tanti altri limiti alla nostra libertà. Un sacrificio necessario per superare l’emergenza sanitaria.
Tuttavia, in molti ignorano tali norme e si chiedono cosa rischia chi non rispetta i divieti del Coronavirus.
Continua a leggere l’articolo per conoscere le conseguenze legali in caso di trasgressione delle regole imposte dal Governo.
Indice
Che cosa è il Coronavirus?
Senza entrare in dettagli scientifici che non mi competono, posso semplicemente dire che il Coronavirus, un virus mai identificato prima nell’uomo, da circa tre mesi ha “attaccato” l’Italia.
La malattia causata dal Coronavirus si chiama “COVID-19”, essa attacca le vie respiratorie provocando gravi forme di polmonite.
Il virus si trasmette come un banale raffreddore, ossia stando a contatto con persone contagiate o toccando superfici infette.
Ad oggi, 26 marzo 2020, in Italia si contano oltre 57.000 contagiati e più di 7.500 morti.
Quali misure sono state adottate dal Governo Italiano?
Il Governo Italiano per far fronte all’epidemia ha adottato misure drastiche volte ad arginare il contagio1.
Tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione dei servizi pubblici essenziali, sono stati chiusi.
Restano aperti supermercati, farmacie ed altre attività necessarie come, ad esempio, le banche o i distributori di benzina.
Dunque, pizzerie, cinema, centri estetici, pub e tutte le altre attività, di cui ogni giorno ci serviamo, sono oggi chiuse.
Ma soprattutto, la popolazione è invitata a non uscire di casa, così da evitare il contagio e ridurre la diffusione del virus.
Posso uscire di casa per motivi importanti?
Sì puoi uscire da casa, ma solo per andare a lavoro o per attività davvero necessarie, come fare la spesa o per motivi di salute.
Tutte le altre ragioni sono escluse: bisogna stare a casa e non uscire dalla propria abitazione.
Ad esempio, è vietato andare da amici o parenti, salvo che non sia necessario fornire loro assistenza sanitaria.
In ogni caso, se proprio devi uscire, occorre mantenere almeno 1 metro di distanza dagli altri e munirti dell’autodichiarazione predisposta dal Governo.
Come funziona l’autodichiarazione per il Coronavirus?
Al fine di consentire gli spostamenti necessari, sia a piedi che in auto, il Governo ha predisposto un’autocertificazione con la quale puoi dichiarare che il tuo spostamento è determinato da:
- comprovate esigenze lavorative;
- assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
- situazioni di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune);
- motivi di salute;
- rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Inoltre, occorrerà dichiarare di non essere sottoposto alla misura della quarantena e di non essere contagiato dal Coronavirus.
Grazie all’autocertificazione Coronavirus, dunque, nei casi di comprovata necessità, è possibile uscire di casa per andare al lavoro, a fare la spese o in ospedale.
È importante capire che l’autodichiarazione NON ti permette di andare dove vuoi; qualora tu dovessi essere fermato dalle forze dell’ordine, quanto da te dichiarato verrà controllato (anche successivamente) e dovrai assumerti la responsabilità delle tue affermazioni.
Cosa rischia chi non rispetta i divieti del Coronavirus?
Nonostante l’emergenza sanitaria in molti continuano a non osservare le norme e si chiedono cosa rischia chi non rispetta i divieti del Coronavirus.
La risposta a tale domande varia a seconda del tuo comportamento, in ogni caso, rischi sempre una pesante sanzione amministrativa, l’eventuale denuncia penale e, nei casi più gravi, anche l’arresto in flagranza di reato.
Questo avviene grazie al decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, che ha radicalmente cambiato il quadro sanzionatorio, attribuendo maggiore spazio alla sanzione amministrativa rispetto a quella penale.
Di seguito, le conseguenze legali e i reati perseguibili in caso di trasgressione delle regole imposte dal Governo.
La sanzione amministrativa per chi esce di casa senza giusto motivo
Chi esce di casa senza una valida ragione è punito con la sanzione amministrativa da 400,00 euro sino a 3.000,00 euro2.
Se la violazione è compiuta andando in giro con un veicolo, le sanzioni sono aumentate sino ad un terzo.
Inoltre, se violi più volti i divieti del Coronavirus, la sanzione amministrativa è raddoppiata3.
Come viene contestata la violazione amministrativa?
La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore: sarai fermato, identificato e ti verrà consegnato il verbale con le modalità di pagamento della sanzione4.
Se non è possibile la contestazione immediata, il verbale di accertamento sarà notificato al trasgressore entro novanta giorni presso la propria abitazione5.
Come avrai capito, la contestazione e l’eventuale notifica seguono le regole delle violazioni al codice della strada6.
Posso pagare la sanzione amministrativa in misura ridotta?
Puoi ottenere una riduzione del 30% della sanzione se paghi entro cinque giorni dalla contestazione immediata o da quando ti viene notificato il verbale di violazione78.
Art. 260 del T.U. delle leggi sanitarie per chi viola la quarantena del Coronavirus
Il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 ha, inoltre, disciplinato il caso di chi è positivo al Coronavirus ed è in quarantena domiciliare e ciononostante viola i divieti9.
In questi casi, il trasgressore sarà contestato il reato previsto dal testo unico delle leggi sanitarie10.
Tale contravvenzione punisce con l’arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500, sino ad euro 5.000,00, la condotta di chi non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo.
Questa norma, dunque, sanzione chi non obbedisce agli ordini dati per impedire la diffusione di una malattia infettiva, ed ha trovato applicazione negli atti settanta quando la città di Napoli dovette fare i conti con l’infezione colerica11.
Per tale illecito NON è ammessa l’oblazione poiché è prevista la pena congiunta dell’arresto e dell’ammenda.
Dunque, qualora ti venisse contestato tale reato, dovrai necessariamente affrontare il processo oppure cercare una strada alternativa con i riti speciali.
Falsa attestazione o falso ideologico per chi dichiara il falso nell’autocertificazione per il Coronavirus
Nel caso in cui tu dovessi uscire di casa e dichiari il falso nell’autocertificazione predisposta dal Governo, oltre alla predetta sanzione amministrativa, ti verrà contestato uno dei seguenti reati12:
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale13= se il pubblico ministero ritiene che il modello di autodichiarazione è destinato a provare fatti;
oppure
- falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico14= se il pubblico ministero ritiene che il modello di autodichiarazione è destinato ad attestare l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona.
Quali sono le pene per l’autodichiarazione falsa?
- Il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale punisce chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona con la reclusione da uno a sei anni.
- Il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico punisce chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, anche con autodichiarazione, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, con la reclusione fino a due anni.
Qualora ti venisse contestato il delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale, sappi che in caso di flagranza di reato le forze dell’ordine potranno procedere all’arresto immediato e sarai (forse) processato per direttissima.
Al contrario, l’arresto in flagranza di reato è ESCLUSO per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Per entrambi i delitti sopra citati non è possibile chiedere l’oblazione e dovrai affrontare un processo penale, oppure affidarti ai riti alternativi per ridurre i danni della tua “leggerezza”.
Grazie alla messa alla prova15, al patteggiamento16 o al rito abbreviato17, potrai evitare la condanna o, quantomeno, ottenere una pena mite con la concessione della pena sospesa.
Se ti hanno accusato di tali reati e vuoi saperne di più sulle opzioni alternative al processo puoi leggere questo mio articolo.
Epidemia colposa per il contagiato inconsapevole che non rispetta la quarantena
Il discorso si complica e aggrava nel momento in cui il contagiato inconsapevole, viola le norme imposte dal governo e infetta senza volerlo centinaia di persona, arrivando a causare un’epidemia colposa.
In questo caso, le legge punisce il colpevole con la reclusione da uno a cinque anni18.
È importante chiarire i limiti di pena, poiché molti siti hanno riportato erroneamente il limite di pena da tre a dodici anni, senza notare che tale pena è stata abrogata.
Affinché possa essere contestato il reato di epidemia colposa è sufficiente che la condotta del reo sia idonea a creare un danno alla salute pubblica, senza che il danno si sia effettivamente verificato.
Perché è difficile che sia contestato il reato di epidemia colposa?
Ad ogni modo ritengo che la contestazione di tale reato sia molto difficile per le seguenti ragioni:
- colui che viola le norme deve essere contagiato e non saperlo;
- la condotta del colpevole dovrà comunque essere valutata in rapporto alla qualifica ed all’attività in concreto svolta, sulla base delle quale sarà valutata l’effettiva colpa;
- è necessario che il reo abbia messo in pericolo centinaia di persone, tanto da poter parlare di epidemia.
Quindi, condizioni oggettive e soggettive difficilmente riscontrabili nella maggior parte delle violazioni della quarantena, caratterizzate da semplice uscite di casa senza un giustificato motivo.
Ti evidenzio, inoltre, che il delitto di epidemia colposa può essere contestato insieme (cosiddetto concorso di reati) con la contravvenzione prevista dal testo unico delle leggi sanitarie sopra indicato.
Questo perché il bene giuridico tutelato dalle due norme è diverso19: il reato di epidemia colposa tutela la pubblica incolumità e la salute pubblica, mentre la contravvenzione previste dal T.U. delle leggi sanitarie è relativa alla regolamentazione del servizio farmaceutico.
Ad ogni modo, qualora ti fosse stato contestato il delitto di epidemia colposa, sappi che rischi concretamente il carcere! Pertanto, corri da un avvocato penalista per una consulenza legale.
Lesioni volontarie aggravate oppure epidemia volontaria per chi sa di essere contagiato
Se hai la consapevolezza di aver contratto il “COVID-19” e ciononostante esci di casa ed entri in contatto con altre persone, ti esponi a pesanti conseguenze legali.
Innanzitutto, dovrà pagare la sanzione amministrativa di cui ti ho parlato prima, ma sarà l’ultimo dei tuoi problemi, poiché rischierai di essere accusato di:
- lesioni personali volontarie aggravate in caso di contagio delle persona da te avvicinate20;
- tentato omicidio in caso di contagio di persone immunodepresse, anziane o di salute cagionevole21;
- omicidio volontario in caso di morte delle persone da te contagiate22.
Per tali reati sono stati condannati i soggetti sieropositivi, i quali consapevoli della loro malattia, nascondendo la loro condizione al partner, hanno avuto rapporti sessuali non protetti23.
Se poi, tu avessi avuto contatti con molte persone, determinando una rapida diffusione del Coronavirus, ti potrà essere contestato il gravissimo reato di epidemia volontaria, punito con l’ergastolo24.
Il caso di chi sospetta di essere malato e non si mette in quarantena: reati colposi o delitti volontari?
Particolare attenzione merita la posizione di chi ha il sentore (non la certezza) di essere malato e ciononostante esce di casa.
Innanzitutto, come negli altri casi, a tale soggetto verrà contestata la sanzione amministrativa sopra descritta.
Inoltre, a seconda di quanto sia chiaro ed evidente il contagio ci saranno conseguenze molto diverse.
Dolo eventuale nei casi di sintomi evidenti
Pur in assenza della certezza del contagio, se sono presenti tutti i sintomi rilevatori del “COVID-19”, il soggetto è equiparabile all’untore consapevole, cioè a chi ha la piena consapevolezza della malattia e volontariamente contagia gli altri.
In questo caso, la condotta del soggetto agente sarà mosso dal cosiddetto “dolo eventuale“: il soggetto, pur non avendo la certezza del proprio contagio, accetta il rischio che gli altri possano ammalarsi a causa della sua condotta, prefigurandosi così l’evento contagio in danno altrui.
Come, ad esempio, colui che in fila al pronto soccorso in attesa del tampone per il Coronavirus, ha volontariamente sputato sul viso di un infermiere.
Pertanto, colui che sospetta di essere malato in presenza di evidenti sintomi di “COVID-19”, se viola la quarantena rischierà di essere accusato dei gravi delitti di epidemia volontaria, lesioni aggravate o addirittura omicidio doloso.
Colpa nei casi di assenza di sintomi evidenti
Al contrario, se il malato non ha sintomi evidenti e non ha la consapevolezza della propria situazione sanitaria, gli potranno essere contestate sole le ipotesi colpose dei detti delitti sopra citati.
Dunque, fermo restando la sanzione amministrativa, chi ha il solo sospetto di essere malato, senza chiari sintomi di “COVID-19”, e ciononostante non si mette in quarantena rischia di vedersi contestati i delitti di epidemia colposa, lesioni colpose25 o addirittura omicidio colposo26
Art. 650 c.p. e l’abrogazione a seguito del decreto legge del 25 marzo 2020
Prima dell’entrata in vigore del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, la maggior parte delle violazioni del Coronavirus era punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Il citato decreto ha esplicitamente chiarito che tale norma NON DOVRÀ ESSERE PIÙ APPLICATA, sia per il futuro che per il passato, così come previsto dall’art. 4, comma VIII, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19:
“Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà.”
Dunque, troverà applicazione solo la sanzione amministrativa da 400,00 euro sino a 3.000,00 euro.
Cosa accade a chi è stato già denunciato per il reato previsto dall’art. 650 c.p.?
Sino ad oggi, 26 marzo 2020, in Italia sono state denunciate migliaia di persone per violazione dei divieti del Coronavirus.
A tutte queste persone è stato contestato il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità27.
Grazie al decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, a chi è stato denunciato per il reato previsto dall’art. 650 c.p. verrà sostituita la sanzione penale con quella amministrativa.
Inoltre, per tali soggetti la sanzione amministrativa da pagare sarà pari alla misura minima ridotta alla metà, cioè 200,00 euro.
Dunque, il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 È RETROATTIVO ed evita a tutti coloro che sono stati denunciati il rischio di una condanna penale.
Tali soggetti, si vedranno notificare a casa il verbale di pagamento amministrativo e non gli atti penali relativi al reato previsto dall’art. 650 del codice penale.
Qualora, nonostante il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19 ti dovesse arrivare una notifica penale avente ad oggetto il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, potrai utilmente difenderti e pagare la sola sanzione amministrativa.
Art. 650 c.p. ancora in vigore in alcune regioni di Italia
Nonostante il decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19, in alcune regioni di Italia, come ad esempio la Campania28, le violazioni ai divieti regionali imposti per arginare l’epidemia sono punite (ancora) ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
Dunque, in alcune regioni di Italia, chi esce di casa senza una valida motivazione rischia di essere denunciato per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità29.
Tale reato appartiene alla categorie della contravvenzioni, cioè una serie di reati puniti dalla legge, a prescindere dalla volontarietà del soggetto agente.
In parole povere, è irrilevante se hai voluto o meno violare la legge, ciò che rileva è la sola commissione del fatto: o con dolo, o con colpa, hai commesso il reato è sarai punito.
A causa del fatto che la legge usa il termine “contravvenzione”, in molti pensano che non sia un reato penale, ma una semplice multa, come l’eccesso di velocità previsto dal codice della strada.
Invece NO! L’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità è un reato, previsto dall’articolo 650 del codice penale, punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206,00 euro.
Dunque, nel momento in cui esci di casa senza una ragionevole motivazione, rischi:
- una denuncia = sarai schedato dalle forze dell’ordine;
- di dover affrontare un processo penale = dovrai pagare l’avvocato che ti difenderà nel processo;
- una condanna penale = ti sporchi la fedina penale, avrai difficoltà a partecipare ai concorsi pubblici ed avrai problemi per trovare un lavoro.
Come posso pagare subito la sanzione prevista dall’art. 650 del codice penale di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità?
No, non devi e non puoi pagare nulla nell’immediatezza del fatto.
Questo perché l’art. 650 del codice penale NON è una multa al codice della strada, non ti verrà rilasciato nessun bollettino di pagamento.
Al momento del fermo ti verrà consegnato un documento, definitivo “elezione di domicilio” dove ti avvertono che è sei indagato in un procedimento penale.
La sanzione penale verrà irrogata solo all’esito del processo penale: nei prossimi mesi ti arriveranno gli atti dal tribunale e capire in che guaio ti sei cacciato!
Dunque, te lo ripeto ancora una volta: il reato di inosservanza dei provvedimento dell’autorità NON è una semplice multa, ma una reato previsto dal codice penale.
Inoltre, come ti dirò tra poco, più che porti il problema di come e quando pagare, dovrai capire se e come opporti alla sanzione e chiedere l’oblazione penale.
Posso essere arrestato per violazione dell’art. 650 del codice penale di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità?
NO, il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità NON permette l’arresto in flagranza di reato30.
Questo vuol dire che sarai denunciato nell’immediatezza del fatto, ed eventualmente portato in caserma/commissariato per l’identificazione.
In ogni caso, dopo un paio di ore, tornerai a casa tua e sarai un “denunciato a piede libero”: sei libero ma dovrai affrontare nei prossimi mesi un processo penale o un decreto penale di condanna.
All’esito del processo penale, in caso di condanna, sarà irrogata la sanzione prevista dall’art. 650 c.p.: l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.
Andrò in carcere per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità previsto dall’art. 650 del codice penale?
Realisticamente no, NON andrai in carcere.
Anche in caso di condanna, le sanzioni previste dalla legge per tale reato sono blande e miti.
In caso di condanna il colpevole sarà punito con l’arresto sino a tre mesi, oppure con l’ammenda fino a 206,00 euro.
Inoltre, considerato il beneficio della sospensione condizionale della pena31 e la possibilità di accedere alla misure alternative alla detenzione, è quasi impossibile che tu possa andare in carcere per tale reato.
Tuttavia, la condanna all’arresto o all’ammenda, sarà iscritta nel tuo casellario giudiziale, sarai un pregiudicato ed avrai difficoltà a partecipare ai concorsi pubblici. Inoltre, ti verrà contestata la recidiva32qualora tu dovessi avere un nuovo problema giudiziario.
Come posso evitare la condanna penale per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità?
Il reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, come già detto, è una contravvenzione penale.
Per questa categoria di reati, la legge prevede per l’imputato la possibilità di evitare il processo e la condanna penale attraverso l’istituto dell’oblazione penale speciale33.
Grazie all’istituto dell’oblazione penale speciale potrai trasformare l’illecito penale in una sanzione amministrativa.
Pagando la metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per tale reato potrai lasciarti alle spalle il tuo “guaio” giudiziario per sempre, senza nessuna traccia sulla tua fedina penale.
Come funziona l’oblazione speciale nel caso di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità?
Nel caso in cui tu volessi evitare il processo e l’eventuale condanna penale per la contravvenzione di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, dovrai chiedere di essere ammesso all’oblazione penale speciale prima dell’inizio del processo.
L’ammissione all’oblazione speciale non è un tuo diritto ma è una semplice facoltà, tuttavia, nella maggior parte dei casi, viene sempre ammessa.
Nel caso del reato di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, la somma da pagare è di euro 103,00 (la metà di euro 206,00) + euro 80,00 (le spese di giustizia), oltre la parcella dell’avvocato.
Quindi, pagando tale somma potrai:
- non affrontare il processo penale;
- evitare la condanna;
- partecipare ai concorsi pubblici;
- dichiararti incensurato poiché la tua fedina penale resterà pulita.
Qualora tu fossi stato denunciato per il reato previsto dall’art. 650 del codice penale (inosservanza dei provvedimenti dell’autorità), la strada migliore per risolvere il problema è chiedere l’oblazione penale speciale.
Se vuoi chiedere l’oblazione penale speciale, clicca qui per leggere un mio articolo di approfondimento.
Conclusioni
Se non rispetti i divieti imposti dal Governo per contrastare il Coronavirus ti esponi a pesanti conseguenze amministrative e penali.
Se non stai in casa ti, dovrai pagare la sanzione amministrativa da 400,00 euro sino a 3.000,00 euro.
Inoltre, se non dichiari il vero nell’autocertificazione Coronavirus, rischi di essere denunciato per il delitto di falsa attestazione a un pubblico ufficiale, oppure di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico.
Infine, nei casi più gravi, potranno essere contestati anche i reati di lesioni aggravate, omicidio volontario, sino ad arrivare al gravissimo reato di epidemia volontaria.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 4, comma I, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 4, comma V, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 4, comma III, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Legge del 24 novembre 1981, n. 689
- Art. 4, comma III, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 4, comma III, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
- Art. 4, comma VI, del decreto legge del 25 marzo 2020 n. 19
- Art. 260 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 – Testo unico delle leggi sanitarie
- Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 8755 del 30 giugno 1978, D.P. CED Cass. 139556
- Corte di Cassazione, sezione V penale, sentenza n. 4054 del 28 gennaio 2019
- Art. 495 del Codice Penale
- Art. 483 del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Art. 444 del Codice di Procedura Penale
- Art. 438 del Codice di Procedura Penale
- Art. 452 del Codice Penale
- Corte di Cassazione, sezione IV penale, sentenza n. 12265 del 12 dicembre 1995
- Art. 582 e 583 del Codice Penale
- Art. 56 e 575 del Codice Penale
- Art. 575 del Codice Penale
- Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza n. 48014 del 26 novembre 2019
- Art. 438 del Codice Penale
- Art. 590 del Codice Penale
- Art. 589 del Codice Penale
- Art. 650 del Codice Penale
- Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020
- Art. 650 del Codice Penale
- Artt. 380 e 381 del Codice di Procedura Penale
- Art. 163 del Codice Penale
- Art. 99 del Codice Penale
- Art. 162 bis del Codice Penale
Buona sera Avv. se sull’autocertificazione scrivo che sto facendo due passi che succede?
Multa.