cosa si rischia a non spedire il bene venduto

Cosa si rischia a non spedire il bene venduto – truffe online

Sei il re di Ebay, di Subito.it e Facebook marketplace. Hai centinaia di feedback positivi e le tue vendite vanno a gonfie vele.

Ciononostante, hai deciso che questo non ti basta: sei tentato di truffare gli utenti vendendo beni che mai spedirai!

Leggi l’articolo per capire cosa si rischia a non spedire il bene venduto.

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Cosa si rischia a non spedire il bene venduto?

La legge punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro, chi con artifizi e raggiri, inducendo la vittima in errore, si procura un ingiusto profitto con danno altrui1.

La definizione di truffa è volutamente generica, così da poter essere applicata ad ogni tipologia di condotta truffaldina.

Seppure il codice penale è stato scritto nel 1930, la definizione di truffa trova perfetta applicazione anche per le ipotesi di truffe online.

Se vendi o acquisti beni su internet, continua a leggere l’articolo per comprendere il funzionamento di una truffa online e sapere cosa si rischia a non spedire il bene venduto.

Qual è la truffa online più diffusa?

L’ipotesi più diffusa di truffa online è quella in cui il venditore mette in vendita un bene, incassa i soldi e poi non spedisce nulla.

Spesso, il bene venduto è inesistente e le foto dell’inserzione sono del tutto fasulle.

Altra ipotesi di truffa assai diffusa, è quella della casa vacanze inesistente.

Il truffatore pubblica un annuncio di una casa vacanze, successivamente la vittima prenota il soggiorno versando un acconto al truffatore.

Finalmente arrivano le vacanze, la vittima si reca nel luogo di villeggiatura e scopre che la casa è inesistente!

Quali sono gli elementi costitutivi della truffa?

Affinché si possa parlare di una truffa penalmente rilevante è necessario che siano presenti  i seguenti elementi:

  • Artifizi o raggiri

Gli artifizi e raggiri sono quelle condotte finalizzate a simulare o dissimulare la realtà, facendo scambiare il falso per il vero, sino ad indurre la vittima in errore.

Nel caso di truffa online, gli artifizi e raggiri sono le foto del bene venduto che, nella maggior parte dei casi, raffigurano o un bene inesistente, o un’oggetto che non è in possesso del truffatore e che non verrà mai spedito.

Saranno sempre artifizi e raggiri indicare un recapito fasullo, scrivere false generalità o fornire un numero telefonico che verrà disattivato subito dopo la truffa. Tutti questi elementi integrano gli artifizi e raggiri poiché sono idonei a rassicurare la vittima e farla “abboccare” più facilmente.

  • Procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno

Affinché si possa parlare di truffa è necessario che il truffatore procuri a sé o ad altri un profitto, cioè un vantaggio. Per profitto, la giurisprudenza oramai, intende non solo il vantaggio economico, ma anche la mera soddisfazione psicologica.

L’altra faccia dell’ingiusto profitto è l’altrui danno: il truffato deve aver patito una effettiva e concreta perdita patrimoniale, intensa come lucro cessante o danno emergente.

Semplificando questi concetti ed applicandoli alle ipotesi di truffa online, l’ingiusto profitto che il truffatore procura a se stesso, non è altro che la ricarica postepay o paypal che riceve dalla vittima.

L’altrui danno, allo stesso modo, è rappresentato dal danno economico patito dalla vittima, la quale, a seguito dell’accredito in favore del truffatore, ha subito un’effettiva e concreta perdita patrimoniale.

Vendere un oggetto online e NON SPEDIRE il bene venduto, quindi, è una truffa?

Occorre distinguere due ipotesi di bene venduto e non spedito, che determinano conseguenze penali o civili.

Ipotesi penalmente rilevante

Tizio crea un bel sito per la vendita di macchine fotografiche. Tuttavia, Tizio non ha alcuna macchina fotografica da vendere ma vuole semplicemente incassare i soldi in anticipo e non spedire nulla.

Tizio, dunque, riceve i pagamenti e non spedisce le macchine fotografiche. Inoltre, Tizio risponde agli utenti arrabbiati con scuse assurde, addossando la colpa al corriere e senza mai fornire dati riscontrabili come il code tracking della spedizione.

Attraverso l’annuncio online truffaldino e la non spedizione del bene, Tizio ha indotto in errore il vittima sino ad ottenere l’accredito in suo favore.

In questo caso, la condotta di Tizio è penalmente rilevante poiché non è mai stata intenzione di Tizio vendere la macchina fotografica e sin dal primo momento il suo scopo è stato quello di truffare gli utenti.

Ipotesi civilmente rilevante (inadempimento contrattuale)

Luigi compra su noto sito online un cellulare. Luigi paga in anticipo ma il cellulare non viene consegnato.

Il servizio clienti da prova che la spedizione è andata perduta e non ci sono prodotti simili con qui sostituire il cellulare acquistato da Luigi.

In questo caso, la condotta dell’azienda che ha venduta il cellulare NON è penalmente rilevante, poiché il cellullare esisteva e doveva essere consegnato, tuttavia a causa del corriere non è andata a buona fine la spedizione.

In tale ipotesi, dunque, si potrà agire solo civilmente contro l’azienda per inadempimento contrattuale.

Vendere un oggetto online e spedirne uno DIVERSO è una truffa?

Se hai messo in vendita una macchina fotografica ed hai spedito una mattone, allora parliamo di una truffa.

Se invece, hai messo in vendita una borsa vintage e l’acquirente non è soddisfatto dell’acquisto, è molto probabile che tale condotta non sia penalmente rilevante, ma integri semplicemente un inadempimento contrattuale, rilevante sotto il profilo civilistico.

Ti faccio un esempio di quanto accaduto ad un mio cliente.

Tizio ha messo in vendita una borsa vintage con una determinata descrizione, tuttavia l’acquirente, dopo aver ricevuto il bene, ha denunciato Tizio poiché la borsa ricevuta, a suo avviso, non corrispondeva alla descrizione dell’annuncio.

Tizio è stato indagato per truffa, la procura ha concluso le indagini2 e così ho deciso di chiedere il suo interrogatorio.

Solo a seguito del deposito di una memoria difensiva e dell’interrogatorio, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento, ritenendo tale condotta penalmente irrilevante.

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Perché la gran parte delle truffe online non viene denunciata?

La prima ragione dell’impunità dei truffatori online è dovuto al fatto che le vittime non denunciano.

Questo accade perché i truffatori vendono beni di illecita provenienza, come scarpe contraffatte, orologi falsi o borse taroccate.

La vittima della truffa è perfettamente consapevole che sta acquistando un bene contraffatto: il prezzo del bene, le modalità della vendita, la qualità d’oggetto venduto, sono elementi che non lasciano spazio ad altre ipotesi. Addirittura, in alcuni annunci, il truffatore specifica chiaramente la natura illecita del bene in vendita.

La palese ed evidente natura illecita del bene acquistato, intimorisce la vittima dal rivolgersi alle forze dell’ordine, poiché rischierebbe di essere indagato per ricettazione3 o incauto acquisto4.

Il truffatore è a conoscenza di tale aspetto e per tale motivo si sente, quasi, sicuro di non essere mai denunciato o semplicemente non sa cosa si rischia a non spedire il bene venduto.

L’ulteriore elemento che rassicura il truffatore è la modesta entità della profitto ricevuto: i truffatori seriali telematici commettono tante truffe di scarso valore economico.

Difficilmente la vittima decide di denunciare una truffa del valore di venti o trenta euro, così facendo, tuttavia, il truffatore spesso la fa franca. Non a caso, i truffatori seriali puntano sulla quantità delle truffe e non sulla qualità.

Cosa accade quanto la vittima denuncia una truffa online?

Nonostante tutte le difficoltà sopra descritte, a volte la vittima di una truffa online denuncia il truffatore.

Le indagini della polizia giudiziari si concentreranno sui seguenti elementi:

  • Seguire la traccia della ricarica postepay

La prima attività di indagine compiuta dagli inquirenti è quella di seguire i soldi. In altre parole, a prescindere dal contatto telefonico del truffatore indicato sull’annuncio, dalle generalità fornite alla vittima, il primo passo necessario per gli inquirenti è capire a chi sono stati accreditati i soldi.

Nelle truffe online, il pagamento è sempre telematico e questo permette di risalire facilmente al beneficiario dell’accredito.

Tuttavia, i truffatori, al fine di evitare di essere facilmente individuati, si fanno accreditare i soldi su carte ricaricabili intestate a soggetti ignari di tale attività delittuosa.

Questo rallenta le indagini ma non le ferma: l’intestatario della carta sarà anche lui indagato e, qualora dovesse essere davvero estraneo alla truffa, non avrà altra scelta che chiarire la sua posizione collaborando con l’autorità giudiziaria.

Altre volte, invece, capita che il truffatore subito dopo aver ricevuto l’accredito e prelevato la somma, si sbarazza della postepay e ne denuncia lo smarrimento.

Nella denuncia, ovviamente, il truffatore dichiarerà di essersi accorto da poco di non aver più la carta e che da mesi non la usava, così da attribuire a terzi la responsabilità del prelievo. Anche questo espediente non garantisce l’impunità al truffato.

  • Approfondire ed appurare gli elementi presenti nell’annuncio truffaldino

L’ulteriore attività di indagine compiuta dalla polizia giudiziaria verte sugli elementi presenti nell’annuncio online.

Ad esempio, verrà verificato chi è l’intestatario dell’utenza telefonica indicata nell’annuncio, o in alternativa, gli inquirenti cercheranno di individuare l’intestatario dell’email ed il titolare della linea telefonica utilizzata per la pubblicazione dell’annuncio.

Di seguito, un esempio di capo di imputazione per una truffa online

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Con le truffe online si rischia il carcere?

Sicuramente ti starai chiedendo cosa si rischia a non spedire il bene venduto e soprattutto se c’è il rischio di andare in carcere.

Tuttavia, prima di rispondere a tale domanda è necessario capire cosa si intendete per carcere, distinguendo la custodia cautelare, dalla pena definitiva.

  • Custodia cautelare in carcere o ai domiciliari

Prima di una condanna penale definitiva, si può essere privati della libertà solo per gravi e specifiche esigenze cautelari5:

  1. pericolo di fuga;
  2. inquinamento probatorio;
  3. pericolosità sociale o reiterazione del reato.

Nei casi di truffe online, il truffatore è spesso un soggetto seriale, che persevera in tale attività e vive di proventi illeciti.

Quindi, astrattamente, il pubblico ministero, qualora venisse accertato un quadro indiziario grave, suffragato dalle citate esigenze cautelare, potrebbe chiedere ed ottenere una misura cautelare restrittiva della libertà personale.

In parole povere, se il pubblico ministero ritiene che il truffatore persiste nell’attività delittuosa e quindi “reitera il reato”, per bloccare tale condotta, può chiedere al giudice per le indagini preliminari una misura cautelare idonea a fermare le truffe telematiche, il tutto prima dell’ipotetica condanna che verrà emessa nel processo.

  • Pena definitiva a seguito di condanna

A prescindere dal fatto che il truffatore abbia affrontato il processo da uomo libero o meno, all’esito del giudizio verrà emessa una sentenza.

In caso di condanna, la legge punisce il delitto di truffa con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. Tali pene potranno aumentare o diminuire grazie alle attenuanti ed aggravanti.

Qualora il truffatore dovesse essere incensurato, cioè al primo reato, è molto probabile che possa ricevere il beneficio della pena sospesa6 ed evitare la reclusione.

Se al contrario, il truffatore è già stato condannato in passato ed ha “bruciato” il bonus della pena sospesa, è probabile che sconterà la condanna in detenzione domiciliare7.

Cosa cambia nelle truffe online quando è contestata l’aggravante della minorata difesa?

La truffa online può essere aggravata e ciò può determinare, in primis, un aumento di pena per il truffatore, in secundis, la procedibilità di ufficio del reato.

L’aggravante che trova maggiore applicazione nei casi di truffe online di scarso valore, è l’aggravante della minorata difesa8.

Nei casi di minorata difesa, il truffatore approfitta di una situazione di debolezza della vittima.

Per “situazione” si intende tutta una serie di fattori (tempo, luogo e condizione della vittima) che determinano la ridotta capacità del truffato di comprendere ciò che sta accadendo e di potersi difendere.

Secondo la Cassazione9, le truffe online sono spesso caratterizzate dalla minorata difesa, poiché:

  1. la vittima paga in anticipo il bene;
  2. la distanza tra il venditore e l’acquirente ostacola il preventivo controllo del bene messo in vendita;
  3. il venditore nasconde la sua vera identità;
  4. il truffatore indica generalità incomplete o false.

Tutto questo fa sì che l’autore della truffa sia in una posizione di maggiore favore rispetto alla vittima, così da potersi sottrarsi facilmente alle conseguenze della propria condotta.

E’ ovvio che occorrerà sempre provare che il truffatore abbia sfruttato tali elementi, ben potendo accadere che una truffa online sia realizzata senza che il truffatore abbia approfittato del vantaggio offerto dalla rete.

Facebook, Subito.it o Ebay hanno qualche responsabilità nelle truffe online?

No, i siti che ospitano gli annunci truffaldini non hanno alcuna responsabilità.

Facebook, Subito.it, Ebay o qualsiasi altro sito di annunci, non hanno il dovere di vigilare sulla legalità delle inserzioni, anzi, sotto il profilo dell’immagine, sono anche loro vittime dei truffatori.

Le costanti truffe online in danno dei consumatori, da un lato danneggiano l’immagine del sito che ospita le vendite, dall’altro scoraggiano gli utenti a rivolgersi a quel determinato sito.

Proprio per evitare tali conseguenze, la gran parte dei siti di vendita ha creato sistemi di feedback e recensioni che permettono di verificare sommariamente la bontà dell’annuncio del venditore.

Come si sporge querela contro il truffatore?

La truffa è di regola perseguibile a querela della persona offesa10: solo la vittima del reato può querelare il truffatore e far partire il procedimento penale.

Quindi, per le ipotesi di truffa semplice, è sempre necessaria la querela della vittima, senza la querela il truffatore potrà tranquillamente continuare a delinquere.

La querela deve essere presentata entro tre mesi dalla conoscenza della truffa. Trascorso tale termine, non sarà più possibile querelare il truffatore.

La vittima del truffa può presentare la querela autonomamente senza avvocato, oppure, farsi guidare da un legale affinché sia correttamente redatta e depositata.

Quando la truffa è perseguibile di ufficio?

Accanto alla truffa semplice, la legge prevede la truffa aggravata, la quale è perseguibile di ufficio.

Questo vuol dire che, a prescindere dalla presentazione della querela, se il pubblico ministero viene a conoscenza di una truffa aggravata, potrà aprire un fascicolo ed iniziare le indagini contro il truffatore.

Le truffe online procedibili di ufficio sono quelle realizzate:

  1. in danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
  2. creando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario;
  3. approfittando della minorata difesa della vittima;
  4. cagionando un danno patrimoniale di rilevante gravità alla persona offesa.

In tutte queste ipotesi, il procedimento inizierà d’ufficio e l’eventuale volontà della vittima di non agire contro il truffatore, non determinerà l’estinzione del procedimento.

In altre parole, se la truffa è aggravata e, quindi, procedibile di ufficio, l’eventuale risarcimento offerto dal truffatore alla persona offesa, non determinerà l’estinzione del processo, poiché questo andrà avanti a prescindere dalla volontà della vittima del reato.

Dove verrà celebrato il processo per una truffa online?

Secondo la legge, il processo per truffa online andrà celebrato nel luogo in cui il truffatore ha percepito l’ingiusto profitto e non, invece, nel luogo in cui la vittima ha disposto il pagamento.

Quindi, a secondo delle modalità con cui la vittima ha pagato il truffatore, cambierà la competenze territoriale del reato11.

  • Pagamento avvenuto con ricarica postepay

Se la vittima ha pagato il truffatore con ricarica postepay, il profitto del truffatore è istantaneo ed irrevocabile. Quindi, la ricarica postepay realizza contemporaneamente sia il danno alla persona offesa, che l’ingiusto profitto in favore del truffatore.

Pertanto, in caso di ricarica postepay, il processo per truffa online dovrà essere celebrato nel luogo in cui è stata ricaricata la carta postepay, quasi sempre la residenza della vittima.

  • Pagamento disposto con bonifico bancario

Se, invece, la vittima paga il truffatore mediante bonifico bancario, il solo ordine di pagamento non determina l’immediata ricezione della somma da parte del truffatore.

Cosicché il reato non può dirsi consumato nel luogo in cui la vittima ha disposto il bonifico.

Quindi il reato si consumerà nel momento in cui i soldi verranno accreditati sul conto corrente del truffatore, e di conseguenza il processo andrà celebrato nel luogo in cui il truffatore ha definitivamente percepito il denaro.

Come viene risarcita la vittima di una truffa online?

La vittima di una truffa online può chiedere il risarcimento del danno costituendosi parte civile nel processo penale12.

Quindi, la vittima dovrà presentare una denuncia-querela, dopodiché la procura dovrà indagare e rinviare a giudizio il truffatore. Una volta iniziato il processo, la vittima dovrà costituirsi parte civile e all’esito del processo, in caso di condanna del truffatore, avrà diritto al risarcimento.

Tuttavia, il giudice penale non quantificherà la somma, ma demanderà al giudice civile la quantificazione del danno.

Sono indagato per una truffa online, cosa posso fare?

Innanzitutto spero che tu abbia compreso perché è meglio evitare di commettere truffe online e capito cosa si rischia a non spedire il bene venduto.

Ad ogni modo, se sei indagato per una truffa online, qualora non fossi in grado di dimostrare la tua innocenza, puoi adoperarti per ridurre i danni.

Se vuoi scoprire sei indagato per un truffa, devi chiedere un certificato 335 c.p.p., clicca qui per saperne di più.

Potrai, così, evitare del tutto una condanna penale o avere il minimo della pena se il processo dovesse andare male.

In questi casi, consiglio ai miei clienti di:

  1. risarcire il danno alla persona offesa:

    così facendo sarà più agevole ottenere la messa alla prova o le attenuanti generiche13 o addirittura la remissione di querela da parte della vittima;

  2. chiedere la sospensione del processo con la messa alla prova per adulti14:

    con la messa alla prova non resterà traccia del processo sul tuo casellario e dovrai solo fare lavori socialmente utili;

  3. se, invece, non vuoi o non puoi chiedere la messa alla prova, valuta di patteggiare la pena15 chiedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena16:

    avrai una condanna, ma non andrai in carcere e dopo cinque anni potrai chiedere l’estinzione del reato e degli effetti penali17.

In tutti gli altri casi, la strada residuale è il processo penale, sia nella forma ordinaria che in quella abbreviata18. In quest’ultimo caso, avrai diritto ad una riduzione di 1/3 sulla pena irrogata dal giudice.

Conclusioni

La legge punisce le truffe online con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinquantuno euro a milletrentadue euro. Inoltre, è molto probabile che venga contestata anche l’aggravante della minorata difesa che determinerà un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio per il reato.

La vittima della truffa, all’esito del processo penale, avrà diritto ad essere risarcita. Il truffatore andrà incontro ad una condanna penale, che nella maggior parte dei casi, non determinerà la reclusione, a patto che sia al primo reato.

Spero che tu abbia capito cosa si rischia a non spedire il bene venduto, quindi pensaci bene prima di commettere una truffa online.

Seppure lentamente, i nodi verranno al pettine e dovrai fare i conti con la giustizia.


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Note

  1. Art. 640 del Codice Penale
  2. Art. 415 bis del Codice di Procedura Penale
  3. Art. 648 del Codice Penale
  4. Art. 712 del Codice Penale
  5. Art. 274 del Codice di Procedura Penale
  6. Art. 163 del Codice Penale
  7. Art. 47 ter della legge n. 354 del 26 luglio 1975
  8. Art. 61, comma II, n. 5 del Codice Penale
  9. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 40045/18
  10. Art. 120 del Codice Penale
  11. Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 3329 del 20017
  12. Art. 78 del Codice di Procedura Penale
  13. Art. 62 bis del Codice Penale
  14. Art. 168 bis del Codice Penale
  15. Art. 444 del Codice di Procedura Penale
  16. Art. 163 del Codice Penale
  17. Art. 445 del Codice di Procedura Penale
  18. Art. 438 del Codice di Procedura Penale
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Maria

Il mese scorso, ho letto una storia qui su come “(Global Funds Recovery Experts)” ha aiutato le vittime della truffa a recuperare i soldi persi da una truffa crittografica e ho deciso di segnalare un truffatore. Bitcoin man che mi ha truffato per oltre $ 82.500 per la sua attività di rig e ho inviato tutto tramite Bitcoin e buoni regalo. “(Global Funds Recovery Experts)” Recovery Company è stata in grado di aiutarmi a recuperare oltre l’80% dei miei fondi persi sul mio conto. Penso che dovrei condividere per aiutare anche coloro che hanno bisogno di aiuto.

lorenzo

Hai fatto questo bel articolo ma quando ti ho scritto spiegandoti la mia situazione di truffa online, te ne sei lavato le mani, dicendomi che non ti occupi di questo genere di cose, mah,