Detenzione di droga per uso personale o spaccio? Il caso vero di un’assoluzione
Essere trovati in possesso di droga significa automaticamente essere accusati di spaccio?
Non sempre.
Questo caso pratico riguarda un giovane trovato in possesso di cannabis e cocaina e successivamente assolto dal Tribunale di Firenze.
Assolto perché, secondo il giudice, non era stata raggiunta la prova della destinazione della sostanza allo spaccio.
Vediamo cosa è successo e quali sono stati gli elementi decisivi per l’assoluzione.
Indice
Il caso concreto: il controllo della Polizia a Firenze
I fatti risalgono al 21 maggio 2025.
Intorno alle ore 20, alcuni operatori della Squadra Volante della Questura di Firenze stavano effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio in via Aretina, nei pressi dell’incrocio con via del Gignoro.
Gli agenti notarono un giovane che usciva dai giardini presenti nella zona, descritta negli atti come luogo conosciuto per attività di spaccio.
Il giovane, che inizialmente stava spingendo una bicicletta, alla vista dell’autovettura di servizio si dava alla fuga, salendo sulla bicicletta e percorrendo il marciapiede.
La fuga veniva però interrotta dagli altri operatori, che gli impedivano di proseguire.
Il giovane non opponeva resistenza, ma iniziava a tremare. Gli agenti procedevano quindi alla perquisizione personale.
Ed è proprio durante la perquisizione che veniva rinvenuta la sostanza stupefacente.
Cosa venne trovato nel borsello?
All’interno del borsello che il giovane portava a tracolla venivano rinvenuti:
- tre frammenti di sostanza stupefacente, successivamente risultati positivi ai cannabinoidi, per un peso netto complessivo di 5,74 grammi;
- tre involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 2,64 grammi;
- 210 euro in contanti.
I primi accertamenti effettuati mediante test qualitativi avevano dato esito positivo, sia per i cannabinoidi sia per la cocaina.
A questo punto, però, emerge un particolare che avrà un ruolo importante nella decisione del giudice.
La sostanza non era stata sottoposta ad esami di laboratorio finalizzati a determinarne la concentrazione di principio attivo.
Un avvocato di Napoli per un processo a Firenze
C’è un altro particolare di questa vicenda che merita di essere sottolineato.
Il procedimento si è svolto davanti al Tribunale di Firenze, ma l’imputato ha scelto come proprio difensore un avvocato del Foro di Napoli.
È un aspetto che dimostra come, soprattutto nei procedimenti penali, la scelta del difensore possa essere effettuata anche al di fuori della propria città, sulla base del rapporto di fiducia e della specifica esperienza professionale.
In questo caso, l’imputato ha scelto di affidare la propria difesa al mio studio nonostante il procedimento fosse pendente a Firenze.
L’accusa: droga destinata allo spaccio
Il procedimento nasceva dall’ipotesi accusatoria secondo cui la sostanza stupefacente fosse detenuta a fini di cessione a terzi.
L’imputazione riguardava, in particolare, la detenzione della sostanza rinvenuta nel borsello, con riferimento all’art. 73 del testo unico sugli stupefacenti1.
Le circostanze che hanno condotto la Procura ad ipotizzare un’accusa così grave, potevano essere molteplici, ad esempio:
- il giovane si trovava in una zona indicata negli atti come luogo di spaccio;
- alla vista della Polizia aveva tentato di allontanarsi;
- aveva con sé due differenti tipi di sostanza stupefacente;
- la sostanza era in parte contenuta in involucri;
- aveva con sé 210 euro in contanti.
Ma la domanda fondamentale era un’altra:
questi elementi erano sufficienti per dimostrare che la droga fosse destinata allo spaccio?
Secondo la difesa, prima, e secondo il giudice, poi, questi elementi non erano sufficienti.
Il principio fondamentale: chi deve dimostrare la finalità di spaccio?
La domanda centrale di questa vicenda è la seguente: chi deve dimostrare che la droga è destinata allo spaccio?
La risposta è importante: non è l’imputato a dover dimostrare che la sostanza era per uso personale.
Ma è l’accusa, il pubblico ministero, a dover provare che era destinata alla cessione a terzi.
Ovviamente sarà tutto più semplice per la Procura quando vi è la prova della cessione della sostanza (foto, appostamenti delle forze dell’ordine, ecc…).
Al contrario, in assenza di una prova diretta della cessione a terzi, ecco che il semplice ritrovamento della droga non è, da solo, sufficiente per dimostrare lo spaccio.
Naturalmente, la finalità di cessione può essere ricavata anche da elementi indiretti, ma questi devono essere precisi, univoci e tali da consentire di arrivare, attraverso un ragionamento logico, alla conclusione che la sostanza fosse destinata ad altre persone.
Quali elementi possono dimostrare lo spaccio?
Al di fuori dell’osservazione diretta della cessione a terzi della sostanza stupefacente, non esiste un unico elemento che consenta automaticamente di stabilire che una persona stia spacciando.
La sentenza individua diversi indici che possono essere valutati per verificare la destinazione della sostanza alla cessione.
Tra questi vengono indicati:
- la capacità patrimoniale dell’imputato in rapporto alla droga detenuta e ai prezzi di mercato;
- la qualità e la quantità dello stupefacente;
- il rapporto tra la sostanza detenuta e le esigenze personali;
- la varietà delle sostanze;
- le modalità di custodia e di frazionamento;
- l’eventuale presenza di sostanze o strumenti destinati al taglio;
- il luogo e le modalità del ritrovamento;
- la presenza dello strumentario tipico dello spacciatore.
È dunque la valutazione complessiva degli elementi a poter consentire di arrivare alla conclusione che la droga fosse destinata alla cessione.
Perché in questo caso il giudice ha assolto?
Ed è qui che il caso diventa particolarmente interessante.
Il giudice, dopo avere esaminato gli elementi raccolti durante le indagini, ha ritenuto che la responsabilità dell’imputato non emergesse in modo incontrovertibile.
Secondo la sentenza, l’unico dato pacificamente accertato era la detenzione della sostanza stupefacente.
Non risultava invece sufficientemente dimostrata la sua destinazione alla cessione a terzi.
La quantità di sostanza stupefacente
Innanzitutto, il quantitativo complessivamente rinvenuto è stato ritenuto dal giudice obiettivamente modesto e compatibile con una finalità di consumo personale.
Ma non è stato soltanto questo elemento a determinare la decisione.
Mancava un esame sulla concentrazione del principio attivo
Come abbiamo visto, la sostanza era stata sottoposta a test qualitativi che ne avevano evidenziato la positività, ma non erano stati effettuati esami di laboratorio per determinare la concentrazione del principio attivo.
Per il giudice, questa circostanza impediva di comprendere quale fosse il reale contenuto di principio attivo e non consentiva neppure di escludere che la sostanza potesse essere priva di efficacia drogante.
Nessun materiale per il confezionamento
Un altro elemento importante era l’assenza di materiale destinato alla suddivisione o al confezionamento delle dosi.
Non erano stati rinvenuti, inoltre, strumenti destinati al taglio della sostanza.
I 210 euro nel borsello dell’imputato
Nel borsello erano stati trovati anche 210 euro.
Tuttavia, il giudice ha ritenuto che non vi fossero elementi per attribuire con ragionevole certezza quel denaro a un’attività di spaccio.
La fuga non era sufficiente
Anche le modalità del controllo delle forze dell’ordine non sono state considerate sufficienti a dimostrare un’attività di cessione.
Il fatto che il giovane fosse stato visto uscire da una zona indicata come luogo di spaccio e che avesse tentato di allontanarsi alla vista della Polizia non consentiva, da sole, di affermare che fosse in corso un’attività di cessione della droga.
Il giudice ha evidenziato, infatti, che non poteva essere esclusa un’altra ricostruzione: il giovane avrebbe potuto avere appena acquistato la sostanza all’interno del giardino dal quale era stato visto uscire.
Detenzione di droga: non basta dimostrare il possesso per provare lo spaccio
Il punto centrale di questa vicenda può essere sintetizzato in una frase:
dimostrare che una persona possiede una sostanza stupefacente non significa automaticamente provare che quella sostanza sia destinata allo spaccio.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, la detenzione della droga era pacifica.
Ciò che mancava, secondo il giudice, era invece la prova sufficiente della finalità di cessione a terzi.
Ed è proprio questa distinzione ad avere determinato l’assoluzione.
L’assoluzione: “perché il fatto non sussiste”
Sotto il profilo procedurale, dopo aver letto gli atti ho consigliato al mio assistito di scegliere il rito abbreviato.
Gli atti contenuti nel fascicolo, a mio avviso, non erano sufficienti a determinare una condanna.
Il mio cliente, convinto dalle mie argomentazioni, ha accettato di definire il processo con il rito abbreviato2, nonché di rendere dichiarazioni spontanee in udienza.
Qualche giorno prima dell’udienza ho depositato una memoria difensiva, così da permettere al giudice di seguirmi al meglio durante la mia discussione.
Arrivati al giorno dell’udienza preliminare, 28 maggio 2026, dopo circa quattro ore di treno, giungo al Tribunale di Firenze e scambio qualche parola con Armando, nome di fantasia del mio assistito.
In udienza Armando rende le dichiarazioni spontanee, poi la parola passa al pubblico ministero, il quale chiede la condanna del mio assistito.
Infine parlo io, poche parole, quante bastano per illustrare al giudice la mia tesi senza annoiarlo, del resto tutto il ragionamento giuridico e i riferimenti normativi li avevo indicati nella memoria difensiva.
Il giudice ascolta tutti e poi si ritira in camera di consiglio. Dopo circa un’oretta il cancelliere invita le parti ad entrare in aula: il giudice ha deciso.
Al termine della valutazione, il giudice dell’udienza preliminare ha pronunciato l’assoluzione con la formula:
“perché il fatto non sussiste”.
La sentenza3 ha inoltre disposto la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e il dissequestro e la restituzione dei 210 euro all’imputato.
Clicca qui per leggere il testo integrale della sentenza.
Cosa ci insegna questo processo?
Questo caso pratico dimostra quanto sia importante, in un procedimento per detenzione di sostanze stupefacenti, non fermarsi al dato del semplice ritrovamento della droga.
La difesa deve analizzare l’intero quadro probatorio e verificare quali siano concretamente gli elementi sui quali si fonda l’ipotesi della destinazione allo spaccio.
La quantità della sostanza, il suo confezionamento, il denaro trovato, il luogo del controllo, le modalità del ritrovamento e ogni altro elemento devono essere valutati nel loro complesso.
In questo caso, proprio questa valutazione complessiva ha portato il giudice a ritenere che la prova della destinazione allo spaccio non fosse stata raggiunta.
Se vieni trovato con della droga, cosa rischi?
La risposta a questa domanda varia a seconda delle circostanze concrete e della quantità di sostanza che viene rinvenuta.
Il solo dato quantitativo è un buon punto di partenza ma da solo non è sufficiente per rispondere.
Ogni caso deve essere, invece, esaminato sulla base delle circostanze concrete.
Occorre, in particolare, capire, come evidenziato anche dal giudice di Firenze:
- quale sostanza sia stata sequestrata;
- in quale quantità;
- come fosse confezionata;
- dove sia stata trovata;
- se siano stati rinvenuti denaro, bilancini o altri strumenti;
- quali siano le circostanze del controllo;
- quali ulteriori elementi siano stati raccolti dalla Polizia giudiziaria;
e, soprattutto, quali elementi siano concretamente idonei a dimostrare la destinazione della sostanza alla cessione a terzi4.
Come dimostra il caso appena esaminato, il possesso della sostanza e la prova dello spaccio non sono necessariamente la stessa cosa.
Inoltre, è doveroso precisare che nel nostro paese la cessione di stupefacenti, cosiddetto “spaccio”, è punita penalmente con pene molto severe.
Al contrario, l’uso personale di droga, non è punito penalmente, ma questo non vuol dire che sia lecito o legale.
Semplicemente, l’uso personale di sostanze stupefacenti non ti espone al rischio di una condanna penale, ma ci saranno, invece, sanzioni di natura amministrativa.
Se vuoi saperne di più sull’uso personale di stupefacenti ti consiglio di leggere questo mio articolo.
Conclusioni: a quantità di droga da sola non basta a provare lo spaccio
Questo caso dimostra che essere trovati in possesso di sostanza stupefacente non significa automaticamente essere condannati per spaccio.
Per arrivare a una condanna, infatti, occorre dimostrare che la sostanza fosse destinata alla cessione a terzi.
Nel caso esaminato, secondo il giudice, questa prova non era stata raggiunta: il quantitativo era modesto, non erano stati trovati strumenti per il confezionamento o il taglio della droga e non vi erano elementi sufficienti per collegare il denaro rinvenuto a un’attività di spaccio.
Anche le circostanze del controllo non erano state ritenute decisive.
Il procedimento si è quindi concluso con l’assoluzione perché il fatto non sussiste.
Naturalmente, ogni caso deve essere valutato sulla base degli elementi concretamente raccolti.
Quantità, modalità di confezionamento, luogo del ritrovamento, denaro, eventuali strumenti per lo spaccio e tutte le altre circostanze possono assumere rilievo diverso a seconda della situazione concreta.
Ed è proprio per questo che, in presenza di un’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, è fondamentale esaminare attentamente quali siano gli elementi sui quali si fonda l’accusa e se siano realmente sufficienti a dimostrare la destinazione della sostanza alla cessione.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.











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