Diritto all’oblio: come sparire da internet ed essere dimenticati dalla rete
Hai mai provato a cercare il tuo nome o il tuo numero di cellulare su google? Quasi sicuramente i tuoi dati appariranno nella pagina dei risultati.
Se ritieni che la presenza delle tue informazioni personali violi la tua privacy, continua a leggere l’articolo per capire come esercitare il tuo diritto all’oblio e come sparire da internet.
Indice
Guarda il video per capire come funziona il diritto all’oblio
Che cosa è il diritto all’oblio
Il diritto all’oblio è il diritto di ciascun soggetto ad essere dimenticato da internet.
Il diritto all’oblio, secondo il Tribunale di Roma, non è altro che una peculiare espressione del diritto alla riservatezza1.
In altri termini, se il tuo nome è presente in un articolo o in un blog, hai il diritto di chiedere al proprietario del sito la rimozione o la rettifica dell’informazione, quando ricorrono determinate condizioni.
Allo stesso modo, potrai domandare ai motori di ricerca, come google, bing o yahoo, di impedire la visualizzazione dei contenuti lesivi della tua riservatezza, dell’onore e della tua reputazione.
Tuttavia, tieni presente che il tuo diritto alla riservatezza deve fare i conti con il diritto alla cronaca ed all’interesse pubblico della notizia, per questa ragione nessuno può garantirti il diritto all’oblio.
Diritto all’oblio e social network
Ovviamente, questo discorso vale solo quando non hai prestato il consenso alla pubblicazione.
Al contrario, se ti sei iscritto consapevolmente ad un social network come facebook, linkedin o instragram, non puoi lamentarti se i tuoi dati personali sono online.
Dunque, se sei intenzionato a sparire da internet, il primo passo è cancellarti da tutti i social network a cui sei iscritto.
Chi è interessato a sparire da internet?
Nella gran parte dei casi, i soggetti interessati ad esercitare il diritto all’oblio e sparire da internet sono coloro che in passato sono stati coinvolti in vicende giudiziarie.
Ad esempio, se il tuo nome è associato ad una vecchia notizia di cronaca, conclusa da tanto tempo e dove hai già pagato il tuo debito con la giustizia, è legittimo chiedere alla rete di essere dimenticati.
Del resto, hai pagato il tuo debito con lo Stato e non c’è motivo di continuare ad essere puniti in perpetuo a causa della memoria elefantiaca di internet.
Individuare i contenuti lesivi della riservatezza ed eliminarli alla fonte
Il primo passo è, ovviamente, l’individuazione dei contenuti lesivi della tua reputazione e del tuo onore.
In altri termini, dovrai cercare ed annotare tutti i siti e link che riportano l’informazione che ritieni lesive della tua riservatezza.
Dopodiché, dovrai contattare il giornale online o il blog che pubblica la notizia e chiedere che sia rimossa o rettificata.
Dovrai spiegare le ragioni ad argomentare la tua pretesa, auspicando che la notizia sia rimossa bonariamente.
In caso contrario, sarai costretto a rivolgerti ad un avvocato per intimare formalmente la rimozione della notizie e valutare l’azione giudiziaria.
Nessuno può garantirti il risultato: la tua pretesa sarà valutata da un giudice che dovrà decidere se far prevalere il diritto all’oblio o il diritto di cronaca ed informazione.
Chiedere ai motori di ricerca la de-indicizzazione
Insieme alla richiesta di rimozione delle notizia rivolta ai singoli siti di informazione, dovrai chiedere ai motori di ricerca, primo su tutti google, che i risultati lesivi della tua reputazione non siano visualizzati nelle ricerca. Tale pratica è definita “de-indicizzazione“.
Così nell’attesa che il proprietario del sito rimuova l’articolo, potrai tutelarti attraverso l’oscuramento della notizia nei motori di ricerca: l’articolo sarà presente online ma sarà molto difficile trovarlo.
A tal fine google ha predisposto un’apposita pagina dove chiedere la de-indicizzazione delle notizie ritenute lesiva delle riservatezza e reputazione.
Dovrai spiegare le tue ragioni, le ripercussioni negative sulla tua via privata e professionale ed in che modo la notizie lede la tua reputazione e riservatezza2.
Se la tua richiesta viene accolta, il contenuto lesivo non comparirà più nei risultati della ricerche di google.
Tuttavia questa non è la soluzione al problema, poiché basterà cambiare il motore di ricerca per trovare nuovamente la notizia.
Ad esempio, se google de-indicizza una notizia, basterà fare la medesima ricerca su motore di ricerca di Microsoft, bing, per trovarla nuovamente.
Dunque, non si tratta una cancellazione del contenuto, ma della semplice rimozione dal proprio indice, de-indicizzazione, da parte motore di ricerca.
In ogni caso, google è libero di disattendere la tua richiesta.
Google, ad oggi, ha accolto solo il 30% delle istanze, pertanto, nelle maggior parte dei casi si è costretti ad adire il tribunale per ottenere la de-indicizzazione delle notizie.
Diritto di cronaca contro diritto all’oblio: riservatezza o informazione?
Il tuo diritto all’oblio deve fare i conti con il diritto di cronaca e di informazione.
Ciò vuol dire che non potrai chiedere l’eliminazione della notizia lesiva della reputazione a tuo piacimento.
Questo perché la legge tutela sia il tuo diritto alla riservatezza, che il diritto alla informazione.
Pertanto, non potrai domandare l’eliminazione della notizia se345:
- la notizia offre un contributo ad un dibattito di interesse pubblico o vi è una utilità sociale dell’informazione;
- ha ad oggetto temi di di giustizia, di polizia, di tutela dei diritti e delle libertà altrui, ovvero scientifiche, didattiche o culturali;
- sei un personaggio pubblico o rivesti un ruolo nella politica del paese6;
- è vera, oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca;
- ti è stato concesso il diritto di replica prima della diffusione della notizia;
- è attuale e diffusa con modalità non eccedenti lo scopo informativo, nell’interesse del pubblico e scevra da insinuazioni o considerazioni personali, così da evidenziare un esclusivo interesse oggettivo alla diffusione.
Quando, invece, ho diritto all’oblio o posso sparire da internet?
Se non sei un personaggio pubblico o non rivesti alcun ruolo politico, allora puoi gradualmente tutelare la tua riservatezza e sparire dalla rete.
Innanzitutto, hai il diritto di replica alle notizie pubblicate: potrai chiedere al giornale che la notizia sia rettificata, aggiornata con gli sviluppi processuali o integrata con le tue dichiarazioni.
Questo perché una notizia non aggiornata equivale a una notizia non vera7.
Altresì, potrai chiedere la rimozione della notizia se questa è vecchia, non a caso l’elemento temporale è la prima condizione per poter invocare il diritto all’oblio.
Il decorso del tempo affievolisce o fa sparire l’interesse pubblico, riportando l’avvenimento nella originaria dimensione privata.
La legge non indica un margine di tempo o una data di scadenza della notizia, si dovrà, invece, tenere conto della tipologia e gravità dell’avvenimento rispetto alla necessità che i cittadini siano informati8.
Ad esempio, un efferato omicidio avrà una risonanza rispetto ad una banale lite condominiale, la quale potrà essere dimenticata rapidamente senza che la comunità sia privata di una importante notizia pubblica.
Inoltre, nella gran parte dei casi, hai il diritto affinché la notizia sia pubblicata in forma anonima: ad esempio con le sole tue iniziali anziché il nome per intero.
Dopo quanto tempo posso chiedere l’eliminazione della notizia?
Come già detto, la legge non offre alcuna risposta a questa domanda.
Al contrario, i giudici9 hanno risposto al quesito, specificando che in presenza di determinate condizioni, dopo due anni dalla pubblicazione della notizie, è legittimo richiedere la rimozione della notizia.
Specifico che tale conclusione non è dettata da una legge, ma è la risposta ad un caso isolato che potrebbe serenamente essere ignorata da un altro giudice.
Ad ogni modo questa sentenza rappresenta un importante precedente, poiché chiarisce che due anni sono sufficienti per informare il pubblico, dopodiché l’interesse ad essere informati cede il passo rispetto al diritto alla riservatezza ed alla reputazione del singolo, garantendoti il diritto all’oblio.
Se hai necessità di intraprendere un giudizio civile in tema di diritto all’oblio, ti consiglio di rivolgerti all’avv. Marcello Padovani.
Il diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del G.D.P.R.
L’art. 17 del regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali è intitolato “Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)”.
Il titolo non deve trarci in inganno: il diritto all’oblio inteso come diritto a sparire da internet ed essere dimenticati, non c’entra nulla con l’art. 17 del regolamento europeo relativo al trattamento dei dati personali.
Innanzitutto, il citato articolo non trova applicazione nei casi di libertà di espressione e di informazione.
Ma soprattutto, il predetto articolo garantisce semplicemente il tuo diritto ad ottenere la cancellazione dei tuoi dati personali, da parte di un altro soggetto a cui consapevolmente hai fornito gli stessi.
Ad esempio, se hai inviato il tuo curriculum ad una società, ed hai acconsentito al trattamento dei dati personali, hai il diritto di chiedere che i tuoi dati siano cancellati.
Come avrai capito, con l’art. 17 del G.D.P. non c’entra nulla con il diritto all’oblio inteso come diritto ad essere dimenticati da internet.
Conclusioni
Hai cercato il tuo nome su google ed è ancora associato ad un vecchio caso di cronaca giudiziaria.
La presenza dei tuoi dati anagrafici in quella vecchia notizia ti crea imbarazzo e difficoltà sul lavoro.
Probabilmente è giunto il momento di esercitare il tuo diritto all’oblio, sparire da internet ed essere dimenticato dalla rete.
Il primo passo è intimare ai singoli siti la rimozione della notizia, il secondo chiedere ai motori di ricerca al de-indicizzazione.
Tuttavia, nessuno può garantirti il risultato poiché occorrerà bilanciare gli interessi in gioco: diritto alla riservatezza e diritto di cronaca ed informazione.
Se ritieni che la presenza delle tue informazioni personali violi la tua privacy, contattami ed insieme troveremo la migliore soluzione al tuo problema.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Sentenza del Tribunale di Roma n. 23771/2015
- Cass. civ., I sez., sentenza del 24 giugno 2016 n. 13161
- Cass. civ., I sez., sentenza del 18 ottobre 1984 n. 5259
- Cass. civ., ordinanza n. 6919 del 20 marzo 2018
- Cass. civ., III sez., ordinanza del 26 giugno 2018 n. 28084
- Corte Giustizia Europea, C-131/12 del 13 maggio 2014
- Cass. civ., I sez., sentenza del 24 giugno 2016 n. 13161
- Sentenza del Tribunale di Roma n. 23771/2015
- Cass. civ., I sez., sentenza del 24 giugno 2016 n. 13161