estinzione del reato per condotte riparatorie

Estinzione del reato per condotte riparatorie: paga e risolvi!

Sei coinvolto in un procedimento penale ed è molto alto il rischio che tu venga condannato.

La condanna sporcherà la tua fedina penale e avrai, quasi sicuramente, problemi per i concorsi pubblici.

Non disperarti, se ricorrono determinate condizioni, puoi pagare e risolvere definitivamente il tuo problema giudiziario.

Continua a leggere l’articolo per capire che cos’è e come funziona l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Guarda il video sull’estinzione del reato per condotte riparatorie

I rischi di un procedimento penale

Se hai la sfortuna di essere coinvolto in procedimento penale, devi subito sapere che il diritto (o più semplicemente la legge) non è matematica e non vi sono certezze.

Con questo voglio dirti che nessuno potrà garantirti l’esito del tuo processo e, soprattutto, evita chi ti promette l’assoluzione.

Un avvocato serio e scrupoloso non potrà mai darti la certezza di un esito positivo, al contrario dovrà illustrarti tutti i possibili sviluppi e sulla base di queste informazioni tu dovrai decidere quale strada seguire.

Questa premessa è importante per comprendere al meglio il senso di questo articolo, nel quale, in buona sostanza ti illustro e consiglio una strada che a discapito di battaglie legali di principio, ti offre la concreta possibilità di evitare del tutto la condanna penale.

Pagare e risolvere definitivamente il problema giudiziario

Come accennato prima, qualsiasi procedimento penale è incerto nell’esito: potresti avere anche tutte le prove a tuo vantaggio, ma in un aula di giustizia 2 + 2 non sempre fa 4.

Pertanto, anziché correre questo rischio, non sarebbe interessante avere la possibilità di pagare e risolvere definitivamente il tuo problema giudiziario?

Ebbene, a determinate condizioni e in alcune ipotesi, è possibile pagare e chiudere la partita, senza condanna e senza lasciare traccia sul casellario giudiziale.

Oblazione penale

Una prima ipotesi in cui pagare ti garantisce il buon esito del procedimento penale, è quando il reato che ti viene contestato può essere oggetto di oblazione penale1.

Ti dico subito che non sono tanti i reati per  i quali puoi chiedere l’oblazione, tuttavia, qualora il tuo reato dovesse essere uno di questi, chiedi subito l’oblazione penale.

Se vuoi saperne di più sull’oblazione penale ti consiglio di leggere questo mio articolo, nel quale ti spiego come funziona e quando si può chiedere.

Remissione e accettazione di querela

Un seconda ipotesi in cui è possibile superare un procedimento penale ed uscirne puliti, è quando l’autore del reato e la vittima raggiungo un accordo (non necessariamente economico) e decidono di “togliere tutto da mezzo”.

Tecnicamente accadrà che la vittima rimetterà la querela, mentre il querelato accetterà la remissione di querela.

Tutto ciò potrà avvenire esclusivamente quando il reato contestato è un reato procedibile a querela di parte, ossia un reato dove è necessaria la querela della vittima per far partire la macchina della giustizia.

Ad esempio, se il mio vicino di casa mi minaccia e tale minaccia2 assiste una terza persona, solo io (in quanto vittima del reato) potrà querelare il vicino di casa e chiedere che sia penalmente punito. Non potrà farlo, ad esempio il terzo soggetto che ha assistito alla minaccia.

Al contrario, se dal mio balcone assisto ad una rapina3, nonostante io non sia la vittima del reato, potrò denunciare il fatto alle forze dell’ordine e inizierà un procedimento penale nel quale io non sarò la vittima, ma soprattutto, la vittima del reato non avrà il potere di fermare il procedimento.

O ancora, potrebbe accadere che alla rapina assista un agente di polizia, quest’ultimo di ufficio e senza una denuncia o querela, potrà agire e a seguito di tale intervento inizierà un procedimento penale per un reato procedibile di ufficio, ossia senza l’impulso della vittima del reato.

Qualora il reato contestato dovesse essere, appunto, un reato procedibile a querela di parte, come accennato prima, l’accordo tra vittima e colpevole finalizzato alla remissione di querela, estingue il reato senza lasciare traccia sul casellario.

Tale accordo, tuttavia, avrà questo effetto risolutivo solo se l’accettazione e remissione di querela avvengono prima che la condanna sia definitiva4.

Ad esempio, la remissione e accettazione di querela potrà avvenire sia nel corso del processo di primo grado o in appello, al contrario, sarà tutto inutile raggiungere l’accordo dopo che il processo penale si è chiuso definitivamente.

Estinzione del reato per condotte riparatorie

Quanto detto prima, come avrai capito, ha un senso a patto che la vittima del reato e il querelato riescano a raggiungere un accordo sulla remissione di querela.

Questo, tuttavia, non è così scontato poiché, ad esempio, la vittima del reato potrebbe avanzare pretese economiche troppo alte, oppure potrebbe farne una questione di principio e non voler rimettere la querela, o infine, semplicemente non rispondere alla richieste di un accordo economico.

In tale scenario, è lecito domandarsi in che modo l’autore del reato, seriamente intenzionato a risarcire il danno, possa evitare il processo penale e i suoi rischi.

La risposta a tale domanda è l’istituto giuridico dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, un meccanismo giuridico introdotto nel 2017 che permette all’imputato di superare il dissenso (o il silenzio) della vittima del reato e far valutare al giudice la congruità dell’offerta5.

Le condizioni per l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Ha senso valutare la strada dell’estinzione del reato per condotte riparatorie quando:

  1. il reato che ti viene contestato è un reato procedibile a querela di parte. In caso contrario, questo istituto giuridico non potrà essere richiesto;
  2. la vittima del reato e querelato non hanno raggiunto un accordo sulla remissione e accettazione di querela. Con questo intendo dire che è sempre meglio trovare un accordo, anziché far valutare al giudice la congruità dell’offerta;
  3. hai interesse ad uscire “pulito” dal tuo problema giudiziario e hai la forza economica di proporre un congruo risarcimento.

Se ricorrono queste condizioni, allora l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe fa al tuo caso.

Infine, occorre precisare che la procedura di estinzione del reato per condotte riparatorie è applicabile a tutti i reati procedibili a querela di parte, ad eccezione del reato di atti persecutori6, detto comunemente “stalking” e per quei reati la cui querela non è rimettibile, come i reati di violenza sessuale7.

Il termine ultimo per risarcire o proporre il risarcimento

Un primo aspetto da tenere in considerazione qualora tu volessi puntare all’estinzione del reato per condotte riparatorie è il tempo.

Potrai riparare il danno cagionato entro e non oltre l’apertura del dibattimento di primo grado.

Pertanto, potrai risarcire la vittima del reato durante le indagini preliminari, durante l’udienza preliminare o predibattimentale, o nell’udienza dibattimentale sino a quando non è stato aperto il dibattimento.

Se, appunto, il giudice apre il dibattimento e inizia il processo, allora non potrai più risolvere il tuo problema penale pagando, ma dovrai affrontare il processo penale o cercare un accordo con la vittima del reato finalizzato alla remissione della querela.

Il tempo per lavorare all’estinzione del reato per condotte riparatorie è tanto e ti consiglio di non ridurti all’ultimo momento ma di muoverti in tale direzione sin dalle indagini preliminari.

Le condotte riparatorie utili alla dichiarazione di estinzione del reato

Per comprendere che tipo di attività sia necessaria per puntare all’estinzione del reato per condotte riparatorie occorre sempre studiare il reato contestato e il bene giuridico leso.

Sul punto, la norma di riferimento dice genericamente che l’imputato deve aver riparato interamente il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e deve aver eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.

La norma è ampia e copre tutte le ipotesi di condotte riparatorie, ma come detto prima, occorre valutare sempre il caso concreto per comprendere quale sia la corretta attività riparatoria da porre in essere.

Ad esempio, se il reato contestato è una truffa semplice8 (pertanto rimettibile) con un chiaro danno economico patito dalla vittima del reato, sarà sufficiente risarcire la vittima del reato (restituzione della somma truffata + quota per danno da reato) per convincere il giudice.

O ancora, in caso di furto semplice9 o appropriazione indebita10, oltre all’aspetto economico sarà fondamentale restituirei il bene oggetto del reato.

La situazione diventa più complessa, ad esempio, nel caso di una diffamazione online11, dove non c’è un predefinito danno economico.

In tale scenario, consiglio di rimuovere subito il post diffamatorio, scrivere un post pubblico di scuse e valutare un risarcimento economico parametrato sulla visibilità del commento e sulla personalità della vittima del reato.

Infine, ancora più difficile è la valutazione quando il reato è un reato contro la persona, come le lesioni personali12, poiché qui entrano in gioco elementi molti soggettivi, come il lavoro svolto dalla vittima del reato, i giorni di prognosi, le modalità dell’azione, ecc…

Ad ogni modo, ti consiglio di farti seguire da un avvocato per muoverti correttamente ed evitare un inutile dispendio di soldi.

La forma del risarcimento in caso di estinzione del reato per condotte riparatorie

Una problema della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie è la forma del risarcimento, o detto in parole più semplici la modalità con cui offrire soldi alla vittima del reato.

Qualora tu avessi raggiunto un accordo con la vittima del reato, il problema non si pone poiché vuol dire che il risarcimento è stato concordato e non rileva la forma, ma è importante la sola dichiarazione della vittima del reato.

Come ampiamente spiegato sopra, tuttavia, se davvero c’è un accordo, non ha senso chiedere la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie, ma è più logico puntare alla remissione della querela.

Pertanto, il problema della forma del risarcimento si pone solo quando la vittima del reato non ha accettato la tua proposta oppure quando non ha mai risposto alle tue richieste di accordo (dopo con un esempio ti faccio capire meglio cosa intendo).

Offerta reale per la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie

In uno scenario del genere (mancato accordo o silenzio della vittima del reato), la legge specifica che l’imputato potrà proporre il risarcimento attraverso l’istituto giuridico dell’offerta reale13.

L’offerta reale, semplificando al massimo il concetto, è quell’istituto giuridico grazie al quale tu vai in tribunale, contatti l’ufficiale giudiziario e gli dici che vuoi offrire una determinata somma alla vittima del reato.

L’ufficiale giudiziario prende questa somma e si reca a casa della persona offesa e gli chiede se accetta la somma.

La vittima del reato potrà accettare e prendere la somma, oppure rifiutare. In entrambi i caso l’ufficiale giudiziario redigerà un verbale che attesterà l’entità della somma e il comportamento della persona offesa.

Questo verbale, tu imputato, lo userai nel processo per dimostrare che hai proposto una somma alla vittima del reato e quest’ultima, ad esempio, non ha accettato. Il giudice, avendo la prova della tua proposta e del rifiuto della persona offesa, sarà libero di valutare la congruità della tua offerta.

Il problema dell’offerta reale sono i costi, poiché tale procedura ha dei costi di esecuzione relativamente elevati (circa 400 euro) da aggiungere al risarcimento che vorrai proporre alla vittima del reato.

Per questo motivo, pur essendo l’unico strumento esplicitamente indicato dalla norma di riferimento14, non sempre è la scelta economicamente più vantaggiosa quando il danno cagionato è basso.

Vaglia postale ordinario per la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie

L’alternativa, non codificata, all’offerta reale è il vaglia postale ordinario.

Grazie al vaglia postale, l’imputato può andare in qualsiasi ufficio postale e inviare denaro alla vittima del reato, quest’ultima riceverà la visita del postino e potrà decidere se accettare o meno il vaglia.

Qualora non lo dovesse accettare, ritornerà al mittente il vaglia, al contrario, in caso di accettazione, la vittima del reato avrà due anni di tempo per incassare la somma.

Le peculiarità del vaglia postale, che lo avvicina al meccanismo dell’offerta reale, è la possibilità per la vittima del reato di rifiutare la somma offerta e che tale rifiuto sia “tracciato”15.

Inoltre, a differenza dell’offerta reale, i costi del vaglia postale sono bassissimi e tempi di esecuzione relativamente rapidi.

È opportuno precisare, tuttavia, che tale strumento non è previsto dalla legge, ma solo accettato dalla prassi, pertanto potrebbe accadere che il giudice non ritenga idoneo il vaglia postale.

Sul punto, come ti mostrerò, ho sempre scelto tale opzione e sino ad oggi mi è sempre andata bene.

Bonifico bancario

In merito al bonifico bancario, questo strumento di pagamento non è compatibile con l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie poiché non è data la possibilità alla vittima del reato di rifiutare la somma.

In altre parole, con il bonifico bancario l’imputato “costringe” la vittima ad accettare la somma che decide di accreditare, senza avere quest’ultima la facoltà di rifiutare.

Pertanto, ti sconsiglio di usare il bonifico in caso di dissenso della vittima del reato, rischi solo di buttare dei soldi e non arrivare alla dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie.

La procedura per l’estinzione del reato per condotte riparatorie

Nel momento in cui punti alla dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie, il primo passo è contattare la vittima del reato per raggiungere un accordo.

Non farlo tu direttamente, rischi solo di fare danni, o addirittura una nuova querela poiché la vittima del reato potrebbe fraintendere le tue intenzioni.

Affidati al tuo avvocato e quest’ultimo invierà una raccomandata alla persona offesa o al suo avvocato per iniziare le trattative.

Se tutto va nel verso giusto, potrai accordarti con la persona offesa, concordare la remissione e accettazione della querela e così avrai risolto il tuo problema penale nel modo più semplice possibile.

Al contrario, se dopo aver contattato la vittima del reato quest’ultima non accetta il risarcimento oppure non risponde alle tue missive, allora dovrai proporre un risarcimento nelle forme che ti ho prima indicato e attendere la prima udienza (preliminare o predibattimentale).

In questa prima udienza, dovrai dimostrare al giudice che hai contattato la vittima del reato e proposto un risarcimento.

In alternativa, se non hai fatto nulla prima di questa udienza potresti chiedere al giudice un rinvio per offrire il risarcimento o, addirittura, chiedere al giudice quale sia una somma congrua in relazione al reato.

Ti sconsiglio, tuttavia, di muoverti in questo modo, poiché è sempre meglio andare in udienza già pronti e preparati.

Il dovere per il giudice di ascoltare le parti del processo

Ad ogni modo, una volta che hai dimostrato al giudice di aver proposto una determinata somma alla vittima del reato e quest’ultima non l’ha accettata, oppure non ha mai risposte alle tue missive, il giudice ha il dovere di sentire le parti, cioè ascoltare te e la vittima del reato.

Tu imputato, non hai l’obbligo di partecipare all’udienza e sarà sufficiente la presenza del tuo avvocato che esprime la tua volontà di risarcire il danno e manifesta il tuo pentimento per quanto accaduto.

Se, invece, vuoi partecipare all’udienza sei libero di farlo, magari potrebbe essere utile quando il danno cagionato non è esclusivamente patrimoniale.

In merito alla vittima del reato, anche questa non ha l’obbligo di partecipare all’udienza e la sua volontà può essere espressa dal proprio avvocato.

Il problema nasce quando la vittima del reato non partecipa all’udienza, né di persona, né tramite il proprio avvocato, in questo caso il giudice dovrà rinviare l’udienza invitando la persona offesa a partecipare alla successiva udienza, avvertendolo che in caso di assenza, tale condotta sarà valutata ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie.

Alla successiva udienza, in caso di partecipazione della vittima del reato, quest’ultima esprimerà il proprio consenso o dissenso sul risarcimento offerto.

In caso di assenza, invece il giudice avrà adempiuto al proprio dovere di provare ad ascoltare le parti, e sarà libero di decidere sulla congruità dell’offerta.

Infine, sarà fondamentale il consenso del pubblico ministero, poiché senza il nulla osta di quest’ultimo il giudice non potrà pronunciare l’eventuale estinzione del reato per condotte riparatorie.

Pertanto, il consenso della vittima del reato non è necessario, ma sarà, invece, indispensabile la mancata opposizione del pubblico ministero16.

Rinviare l’udienza per pagare a rate il risarcimento

La legge guarda con molto favore questo istituto giuridico, del resto i processi costano e nessuno vuole ingolfare le aule di giustizia con procedimenti che possono trovare facilmente una soluzione transattiva.

Proprio per questa ragione, il codice penale offre la possibilità all’imputato di chiedere al giudice un rinvio, non superiore a sei mesi, per risarcire il danno alla vittima del reato.

Per ottenere questo ulteriore termine, l’imputato dovrà dimostrare al giudice di non essere riuscito a pagare entro la prima udienza il risarcimento per ragioni a lui non addebitabili.

La decisione del giudice sull’estinzione del reato per condotte riparatorie

Una volta che

  • hai offerto la prova del risarcimento
  • e che il giudice ha provato a sentire le parti,
  • nonché in assenza dell’opposizione del pubblico ministero,

il giudice si ritirerà in camera di consiglio per valutare la congruità della tua offerta in relazione al danno causato.

Onde evitare un rigetto da parte del giudice, quest’ultimo potrebbe indicarti prima della sua decisione la necessità di integrare il risarcimento, in tale scenario accadrà, dunque, che l’udienza verrà rinviata e l’imputato dovrà integrare l’originario risarcimento proposto.

Ad ogni modo, alla fine di tutto il giudice si ritirerà in camera di consiglio e deciderà.

Se tutto è andato bene, il giudice dichiarerà estinto il reato per condotte riparatorie.

Tale sentenza non verrà annotata sul tuo casellario giudiziale e non sarà visibile all’autorità giudiziaria, in parole più semplici sei pulito e il tuo problema giudiziaria è solo un vecchio ricordo.

Al contrario, se il risarcimento non è ritenuto congruo dal giudice, il processo andrà avanti e potrai, ad esempio, valutare un rito alternativo come il patteggiamento17 o la messa alla prova18.

In ogni caso, come detto prima, sino a quando il processo non sarà chiuso potrai sempre trovare un accordo con la vittima del reato finalizzata alla remissione e accettazione della querela.

Per quali reati è utile la procedura di estinzione del reato per condotte riparatorie

In linea di principio, la procedura di estinzione del reato per condotte riparatorie è applicabile a tutti i reati (ad eccezione degli atti persecutori e dei casi di querela non rimettibile) procedibili a querela di parte.

Ciononostante, ritengo che sia particolarmente utile nei reati contro il patrimonio, come ad esempio il furto, l’appropriazione indebita o la truffa online, nei quali c’è spesso un danno economico facilmente quantificabile.

In queste ipotesi, nel caso di mancato accordo con la vittima del reato consiglio caldamente di intraprendere questa strada: grazie un significativo sforzo economico, l’imputato uscirà dal suo calvario giudiziario senza nessuna macchia sulla fedina penale.

La tutela della vittima del reato (l’azione civile)

Cambiando punto di vista e mettendoci nei panni della vittima del reato, il sistema dell’estinzione del reato per condotte riparatorie potrebbe apparire ingiusto poiché il parere della persona offesa è del tutto irrilevante per il giudice.

Ad esempio, la vittima del reato che per principio non accetta la somma offerta dall’imputato, somma invece ritenuta congrua dal giudice, con questo sistema si vede preclusa la possibilità di far condannare penalmente l’autore del reato, e allo stesso modo non potrà impugnare la sentenza, né potrà proporre ricorso per Cassazione19.

Questa conclusione è sostanzialmente corretta, ma più che un’ingiustizia è una scelta di politica giudiziaria dove lo Stato, a seguito di un congruo risarcimento offerto alla vittima del reato, afferma di non avere più interesse a punire penalmente l’imputato.

In ogni caso, l’eventuale dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie non pregiudica la possibilità per la persona offesa di agire civilmente, pertanto, quest’ultima potrà iniziare una causa civile finalizzata all’ottenimento di un equo risarcimento economico20.

L’esempio pratico di estinzione del reato per condotte riparatorie

Dopo tutta questa teoria, veniamo alla pratica e di come ho ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie.

Tutto ha avuto inizio nell’aprile 2020 quando una persona mi ha contattato perché accusata di appropriazione indebita posta in essere sul luogo di lavoro.

Nel dettaglio, secondo la Procura, Mario

“al fine di conseguire un ingiusto profitto, abusando della sua qualità di addetto alle vendite di prodotti telefonici presso il centro commerciale XXXXXXX, si appropriava del telefono cellulare marca Apple modello Iphone 11 di proprietà della XXXXXXXX nascondendolo tra gli effetti personali nella propria borsa. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso di prestazione d’opera. XXXXX.2019”.

estinzione del reato per condotte riparatorie

Mario, nell’immediatezza del fatto, ha restituito il telefono e chiesto scusa al caporeparto, ciononostante è stato licenziato per giusta causa.

Nei mesi successivi, come indicato nell’atto che ti ho prima citato, ha dovuto fare i conti con il procedimento penale.

Essendo i fatti chiari e davvero poco sindacabili, Mario mi ha semplicemente espresso la volontà di trovare la strada migliore per non pregiudicare il suo reinserimento nel mondo del lavoro.

Il mio primo pensiero è stato quello di contattare la vittima del reato, nel caso in esame uno dei principali negozi di telefonia in Italia, e proporre un accordo finalizzato alla remissione di querela.

Sfortunatamente, non ho mai ricevuto una risposta, né alle p.e.c., né all’email ordinarie, né alle raccomandate cartacee.

Viene fissato il processo e si avvicina la scadenza dell’apertura del dibattimento

A questo punto, considerato l’avvicinarsi del processo e la scadenza dell’apertura del dibattimento, dovevo prendere una decisione.

Preso atto che la vittima del reato ignorava le mie richieste e non c’era spazio per la remissione e accettazione di querela, ho pensato di ricorrere all’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.

Ho così suggerito al mio assistito di inviare alla sede legale della catena di telefonia, un vaglia ordinario postale di 500,00 euro, a titolo di risarcimento del danno.

Con il vaglio inviato e correttamente ricevuto dalla persona offesa, mi sono presentato in udienza evidenziando al giudice tutti i tentativi di bonario componimento intrapresi, il silenzio della vittima del reato e chiedendo, pertanto, l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

processo penale e condotte riparatorie

In udienza la vittima del reato era assente e priva di un avvocato, pertanto il magistrato non era in grado di “sentire” tutte le parti, così come previsto dalla legge.

Il magistrato così ha verbalizzato il tutto e rinviato il processo ad un successiva udienza, disponendo la notifica del verbale di udienza alla vittima del reato e precisando che in caso di successiva assenza, tale comportamento sarebbe stato valutato ai fini della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie.

All’ultima udienza, ancora una volta, la vittima del reato non si è presentata seppure correttamente invitata a partecipare, il giudice ha preso atto dell’assenza e si è ritirato in camera di consiglio.

Dopo qualche ora è uscito dalla camera di consiglio e ha dichiarato l’estinzione del reato per condotte riparatorie.

In questo modo il mio assistito, Mario, è uscito totalmente pulito da questa vicenda, potendo così cercare un nuovo lavoro senza alcun pregiudizio penale.

Inoltre, nonostante l’assoluta indifferenza della vittima del reato, che non ha risposto alle mie missive e non ha partecipato all’udienza, grazie all’istituto della dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie, Mario ha ottenuto il miglior risultato possibile.

Infine, grazie all’idea del vaglia postale ho evitato la dispendiosa e complessa procedura dell’offerta reale, facendo risparmiare al mio assistito qualche centinaio di euro.

Ecco a te la sentenza che ha dichiarato l’estinzione del reato per condotte riparatorie

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Conclusioni sull’estinzione del reato per condotte riparatorie

Grazie all’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie hai la concreta possibilità di pagare e risolvere definitivamente il tuo problema penale.

Con la dichiarazione di estinzione del reato per condotte riparatorie uscirai indenne e pulito dal tuo calvario giudiziario, tuttavia dovrai proporre un congruo risarcimento alla vittima del reato.

Quest’ultima potrà anche rifiutare la somma da te offerta, ma tale rifiuto non condizionerà il giudice, il quale sarà tenuto a valutare esclusivamente la congruità dell’offerta rispetto al danno cagionato.

Pertanto, se non hai valide carte da giocare nel tuo processo penale ed hai, invece, la possibilità di risarcire il danno alla vittima del reato, valuta attentamente questa strada poiché potrebbe essere l’opzione migliore per lasciarti alle spalle il tuo guaio giudiziario.

Ricorda, tuttavia, che questa opzione è valida solo quando è il reato che ti viene contestato è un reato procedibile a querela rimettibile.

In caso di reati procedibili di ufficio, o reati procedibili a querela non rimettibile, come i reati sessuali, questo istituto non potrà essere applicato.

Allo stesso modo, la legge dispone che in caso di atti persecutori, ossia stalking, a prescindere dalla procedibilità a querela di parte, non troverà applicazione il meccanismo dell’estinzione del reato per condotte riparatorie.


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Note

  1. Art. 162 bis del Codice Penale
  2. Art. 612 del Codice Penale
  3. Art. 628 del Codice Penale
  4. Art. 152 del Codice Penale
  5. Art. 162 ter del Codice Penale
  6. Art. 612 bis del Codice Penale
  7. Art. 162 ter, comma I e IV, del Codice Penale
  8. Art. 640, comma I, del Codice Penale
  9. Art. 624 del Codice di Procedura Penale
  10. Art. 646 del Codice Penale
  11. Art. 595 del Codice Penale
  12. Art. 582 del Codice Penale
  13. Art. 1208 del Codice Civile
  14. Art. 162 ter del Codice Penale
  15. Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3249 del 27 novembre 1973
  16. Art. 469 del Codice di Procedura Penale
  17. Art. 444 del Codice di Procedura Penale
  18. Art. 464 bis del Codice di Procedura Penale
  19. Cassazione Sezione Unite n. 33864 del 23.04.2015
  20. Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 39252 del 22 giugno 2021
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