IPTV pirata: rischi legali, sanzioni e novità per utenti e venditori

Ancora una volta torno a parlare dell’IPTV pirata, detto comunemente “pezzotto”.

A seguito delle recenti sentenze e dei numerosi articoli presenti online, ho deciso di dare il mio contributo.

Soprattutto perché tra titoli roboanti che scagionano gli utenti finali e semplici estratti di sentenze, nessuno si è preso la briga di approfondire.

Al contrario, in questo articolo ti spiegherò che il rischio di conseguenze penali è alto, non solo per chi vende il “pezzotto”, ma anche per l’utilizzatore finale.

Non mi credi? Continua a leggere l’articolo per saperne di più.

IPTV pirata: il tutorial definitivo

Che cosa è l’IPTV pirata?

Con il termine IPTV pirata, detto comunemente “pezzotto”, si intende un sistema illegale che consente di accedere, tramite internet, a contenuti televisivi a pagamento (come sport, film e serie TV) senza autorizzazione.

In pratica, l’utente paga una somma ridotta per ottenere l’accesso a piattaforme di streaming senza sottoscrivere regolari abbonamenti.

È doveroso precisare che di per sé l’IPTV è uno strumento lecito, diventa invece illegale nel momento in cui è utilizzato per accedere a contenuti protetti senza un regolare abbonamento.

Nella maggior parte dei casi, dietro la commercializzazione dell’IPTV pirata vi è una vera e propria organizzazione criminale, struttura a più livelli e con ingenti guadagni illegali.

L’organigramma dell’IPTV pirata

All’apice della piramide vi è qualcuno che acquisisce la sorgente video in modo legale e la riconverte un sistema parallelo da veicolare online.

Subito dopo troviamo il livello distributivo, con la predisposizione di server in diversi paesi.

Al terzo livello, vi sono i rivenditori dei pannelli, ossia dell’interfaccia di gestione degli abbonamenti illegali da vendere agli utenti finali.

Infine, alla base della piramide troviamo i clienti finali, i quali attraverso app o decoder accedono agli abbonamenti illegali.

piramide iptv pirata

Queste informazioni, al contrario di quanto immaginano i miei assistiti, sono ben conosciute alla forze dell’ordine, le quali negli ultimi anni hanno colpito severamente tali organizzazioni.

La dimostrazione di quanto appena detto la puoi leggere in questo estratto di un’informativa di reato, dove la Guardia di Finanza dimostra la profonda conoscenza dell’argomento.

estratto informativa di reato iptv pirata

Come nasce un’indagine contro l’IPTV pirata?

Le indagini in materia di IPTV pirata nascono su impulso dei titolari dei diritti, o detto in altre parole Sky, Mediaset, Dazn, ecc… denunciano l’attività delittuosa all’autorità giudiziaria e quest’ultima parte con le indagini.

Una volta individuato il canale di vendita, che tanto può essere un sito, un annuncio o una chat telegram, l’autorità giudiziaria si adopera per trovare la persona fisica che si nasconde dietro allo schermo.

Non sempre si individua al primo colpo il capo dell’organizzazione, ma è sufficiente scovare anche un solo membro della filiera, per risalire poi a tutti gli altri (venditori e utilizzatori finali).

Questo è possibile, soprattutto, grazie alla traccia lasciate dai pagamenti, le restano lì per anni a dimostrazione della compravendita illecita del “pezzotto”.

Nel momento in cui l’autorità giudiziaria ritiene di intervenire, ecco che la Guardia di Finanza andrà a bussare all’alba a casa dei rivenditori di IPTV pirata per cercare smartphone, computer, hard disk e quant’altro utile per dimostrare la condotta delittuosa.

A seguito del sequestro, tali dispositivi verranno analizzati approfonditamente e alla fine l’autorità giudiziaria estrapolerà chat, contatti, email, pagamenti ecc.. e costruirà l’organigramma dell’organizzazione, con tanto di nomi e cognomi di tutti i partecipanti, sino ad arrivare agli utenti finali.

E come detto prima, il filo conduttore che lega tutti e tutto sono sempre i soldi, poiché nella maggior parte dei casi i pagamenti sono tracciati (paypal, ricarica postepay, revolut, ecc…) e riscontrati da sms o chat tra venditore e utente finale.

atto di indagine iptv

Le conseguenze legali per chi vende l’IPTV pirata

Per chi vende abbonamenti pirata, è acclarato che tale condotta integri una o più fattispecie penali, di media-alta gravità.

In prima battuta verranno sicuramente contestate le violazioni penali della norma che regola il diritto d’autore1, la quale punisce con reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,29 sino a € 15.493.71 il colpevole.

Accanto a questa prima ipotesi delittuosa, la Procura contesterà anche il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico2 e/o il reato di frode informatica3, eventualmente aggravati.

Inoltre, qualora il reseller avesse avuto la brillante idea di utilizzare un conto corrente (o altro sistema di pagamento) intestato a un terzo soggetto per incassare i soldi, illudendosi di non essere rintracciato, verrà contestato anche il gravissimo reato di riciclaggio o autoriciclaggio4.

Infine, nella maggior parte dei casi, tutti i venditori verranno considerati membri di un’unica associazione per delinquere5, con pesanti conseguenze sia sotto il profilo sanzionatorio, ma soprattutto economico, come ti spiegherò tra poco.

La dimostrazione di quanto appena detto la leggi nei seguenti capi di imputazione estratti dal un mio procedimento penale.

Associazione per delinquere finalizzata a vendere l’IPTV pirata

associazione per delinquere iptv

Reati aventi ad oggetto la violazione della normativa sul diritto d’autore

contestazione penale diritto d'autore pezzotto

Accesso abusivo ad un sistema informatico

accesso abusivo ad un sistema informatico

 

Autoriciclaggio per l’IPTV pirata

autoriciclaggio per pezzotto

Rischio carcere preventivo per i venditori di IPT pirata

Il rischio di essere portati in carcere nell’attesa del processo, ossia di essere sottoposto ad una misura cautelare, è alto per i soggetti apicali dell’organizzazione delittuosa.

I capi e i promotori dell’associazione a delinquere finalizzata alla vendita dell’IPTV pirata, spesso sono sottoposti alla misura cautelare degli arresti domiciliari o dell’obbligo di firma, in quanto solo tali misure sono considerate un utile deterrente alla protrazione della condotta criminale.

Al contrario, per i reseller più piccoli il rischio di essere sottoposti ad una misura cautelare personale è decisamente basso o quasi inesistente, tuttavia saranno destinatari di misure cautelari patrimoniali (correttamente definite reali), che spesso fanno più male della privazione della libertà.

Attenzione ai soldi: rischi concreti per i venditori del “pezzotto”

Come accennato prima, accanto alle misure cautelari personali, finalizzate a limitare la libertà degli indagati, verosimilmente quest’ultimi saranno destinatari anche delle misure cautelari reali6.

In buona sostanza, con le misure cautelari reali vengono sequestrati i soldi provento dell’attività illecita e in mancanza del denaro, i beni di valore equivalente7.

Così, ad esempio, se la vendita del “pezzotto” ha fruttato all’associazione un milione d’euro, la Procura, nell’attesa della definizione del processo, avrà il potere di sequestrare tale somma (o beni dal valore complessivamente equivalente) a tutti i partecipanti all’associazione, i quali sono solidalmente obbligati tra loro.

Da questo semplice principio conseguono effetti devastanti per i venditori medio-piccoli, i quali rischiano di perdere risparmi, immobili e auto per aver venduto pochi abbonamenti pirata.

Il problema dell’associazione per delinquere: tutti responsabili!

Per comprendere il perché è necessario soffermarsi sul concetto di associazione per delinquere, la quale, in estrema sintesi, non è altro che una società di persone il cui scopo è commettere reati.

L’associazione per delinquere, al pari di una società lecita, è caratterizzata dal vincolo di solidarietà dei partecipanti: crediti e debiti sono (teoricamente) ripartiti tra tutti gli associati.

Pertanto, se la società delittuosa guadagna un milione di euro, si presume che tale somma venga divisa e corrisposta a tutti i partecipanti all’associazione.

Da ciò consegue che nel momento in cui la Procura aggredisce il prodotto illecito dell’associazione, pari ad esempio a cinque milioni di euro, potrà colpire qualsiasi partecipante dell’associazione: dal capo promotore, sino all’ultimo reseller di provincia.

Ma soprattutto, la scelta di colpire il capo o l’ultima ruota del carro dell’associazione, non dipenderà dal ruolo ricoperto dall’indagato, ma solo ed esclusivamente dalla solvibilità.

Così accadrà che il capo dell’associazione, spesso nullatenente in quanto già incline al crimine, non avrà beni da sequestrare, al contrario il piccolo venditore, che magari ha un lavoro lecito e che vende il “pezzotto” solo per arrotondare, si vedrà sequestrato il conto corrente, la casa e l’auto.

Beni, che in caso di condanna, verranno confiscati e venduti all’asta.

Ecco a te un estratto di un sequestro preventivo per equivalente, dove sono stati colpiti tutti gli associati: dal capo sino all’ultimo venditore di provincia.

sequestro preventivo per equivalente

sequestro beni e veicoli

Le migliori strategie processuali per chi vende l’IPTV pirata

Sono anni che tratto questa materia e sino ad oggi non ho visto neanche un’assoluzione per i venditori.

Questo accade perché tutti i reati legati all’IPTV pirata si fondano su accertamenti informatici e bancari, i quali sono difficilmente superabili.

Del resto, se a seguito di una perquisizione ritrovano chat inequivocabili, riscontri economici e dispositivi informatici compromettenti, mi dici tu in che modo vuoi essere assolto?

Di fronte a questo scenario, occorre essere pratici, evitare un suicidio giudiziario e ridurre i danni.

Scegliere il patteggiamento

Una prima valida opzione è patteggiare8, magari con il beneficio della sospensione condizionale della pena9.

Così facendo potrai concordare con il pubblico ministero la pena ed evitare i rischi e le sorprese del processo.

Magari, con un po’ di fortuna e disponibilità della Procura, potrai anche chiedere che vengano dissequestrati i tuoi beni.

Tale strada è ciò che ho scelto per due miei assistiti, rispettivamente processati a Roma e Napoli, per i quali ho chiuso due patteggiamenti:

  • Roma, anni 1 e mesi 10 di reclusione, ed euro 1.000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena;
  • Napoli, anni 1  mesi 6 di reclusione, ed euro 3.643,00 di multa, con sospensione condizionale della pena.

In entrambi i casi erano contestati tutti i reati legati all’IPTV pirata, dall’associazione per delinquere sino alla frode informatica, passando per l’accesso abusivo ad un sistema informatico.

Per entrambi gli imputati, ho ottenuto la restituzione dei beni sequestrati più importanti (abitazione e auto), ma per gli altri oggetti (pc, smartphone, ecc…) e per circa 5.000,00 euro ritenuti provento dell’attività illecita, non c’è stato nulla da fare.

Pertanto, qualora decidessi di patteggiare metti in preventivo che qualcosa la perderai sicuramente.

estratto patteggiamento roma per iptv

Scegliere il giudizio abbreviato o rito ordinario

Se il patteggiamento non ti convince, allora dovrai scegliere tra il rito abbreviato o il processo ordinario.

Ha senso scegliere il processo ordinario solo se hai qualcosa di forte da portare nel dibattimento.

Al di fuori di questa ipotesi, il processo ordinario per tali reati è, a mio avviso, un suicidio giudiziario.

Se va male ti becchi una condanna severa, senza particolari benefici e con il rischio del carcere. Se va bene, potresti essere assolto, ma difficilmente questi processi, per questi reati, si concludo con l’assoluzione.

L’opzione del rito abbreviato10 è valida nella misura in cui dagli atti della Procura emergono lacune o elementi a tuo favore.

Nella migliore delle ipotesi verrai assolto.

Nell’ipotesi intermedia, potresti essere assolto per alcune imputazioni e condannato per altre.

Nell’ipotesi peggiore verrai condannato per tutto ma con una riduzione di pena di 1/3 sulla pena che il giudice ti irrogherà.

E se decidi di non impugnare la condanna, avrai diritto ad un’altra riduzione di pena pari ad 1/6.

Le conseguenze legali per chi acquista l’IPTV pirata

Analizziamo ora la posizione di chi acquista l’abbonamento all’IPTV pirata.

Sul punto c’è molta confusione, dovuta sia alle parziali informazioni provenienti dalla rete, sia alle sentenze di merito che non sempre hanno seguito una linea univoca.

Se cerchiamo online, come accennato, troveremo che la gran parte dei siti affermano che per l’utilizzatore finale dell’IPTV pirata c’è solo una sanzione amministrativa, ma nulla di penale.

Tale informazione, si basa, sostanzialmente, sulla recente sentenza del tribunale penale di Lecce11, che apparentemente ha punito solo con la sanzione amministrativa gli utenti pirata.

Peccato che nessun sito si è preso la briga di recuperare le motivazioni della sentenza e di capire realmente cosa è accaduto.

Io ho deciso di farlo e ora ti spiego perché la situazione è più seria e complessa rispetto a quello che ti raccontano.

L’IPTV pirata è illegale

Il punto di partenza è avere la consapevolezza che utilizzare l’IPTV pirata ti espone a dei rischi in quanto stai commettendo un illecito.

Probabilmente pensi che sia un problema di poco conto, del resto spendi appena 50 euro all’anno per accedere al “pezzotto”.

Oppure ti illudi che non indagheranno mai su dite, utilizzatore finale, in quanto è antieconomico smuovere la macchina giudiziaria per colpire l’utente finale.

O infine, speri che nascondendoti dietro un VPN, non riusciranno mai a beccarti.

Cancella queste convinzioni e renditi conto che nel momento in cui l’autorità giudiziaria colpisce chi ti ha venduto il “pezzotto”, i tuoi dati, i tuoi pagamenti e le chat saranno tutte vagliate dalla Procura.

La dimostrazione di quanto appena detto la leggi in questi atti, dove analizzando il computer di un venditore, l’autorità giudiziaria è arrivata all’utente finale dell’iptv pirata.

come beccano l'utente finale

Incrociando i messaggi, le chat e i pagamenti elettronici risaliranno a te e sarà solo una scelta di politica giudiziaria decidere chi colpire tra le migliaia di utenti finali dell’IPTV pirata.

Se sei fortunato potresti passare inosservato tra gli atti della Procura, al contrario, un bel giorno ti arriverà una notifica.

Ed in questo momento che scoprirai se ti hanno contestato un illecito amministrativo, lo spero per te, e potrai risolvere il tutto con poco più di 50 euro.

Oppure, se la Procura ha dato una diversa veste giuridica alla tua condotta e ti contesta un illecito penale punito con reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la pena pecuniaria.

Il dubbio giuridico per l’utente finale dell’IPTV pirata: illecito amministrativo o penale

La sliding doors per l’utente finale del “pezzotto” è rappresentata dalla qualificazione giuridica che la Procura darà alla tua condotta.

Tutto si potrebbe risolvere con una mite sanzione amministrativa, senza scomodare avvocato e giudici.

Oppure, potresti essere processato e rischiare una condanna penale.

Solo illecito amministrativo

L’ipotesi migliore per l’utente finale dell’IPTV pirata è quella in cui è contestato il solo illecito amministrativo.

La norma di riferimento, l’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore12, punisce

“Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.”

La norma nasce originariamente per punire, solo con la sanzione amministrativa, coloro che negli anni 90 acquistavano “cd pezzotti” (contenenti musica, film o videogiochi) per uso personale.

Lo scopo era quello di evitare a tali soggetti la più grave e seria contestazione penale del reato di ricettazione, punito con la reclusione da due a otto anni13.

Nel corso del tempo la legge è cambiata e si è adattata alle nuove tecnologie, ad oggi trova spesso applicazione per chi utilizza, senza che vi sia profitto o lucro, software pirata.

Il testo, tuttavia, è così generico e di ampio respiro che facilmente può essere applicato anche a chi ha acquistato l’IPTV pirata per uso personale.

Questo è stato l’approccio seguito dalla gran parte delle Procure d’Italia, le quali dopo aver individuato gli utenti finali del “pezzotto” (grazie alle perquisizione dei reseller), hanno notificato agli acquirenti del “pezzotto” il verbale della sanzione amministrativa.

In tale scenario, all’utente finale è stato notificato un verbale redatto dalla Guardia di Finanza, nel quale veniva contestata la violazione dell’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore, invitando il pirata al pagamento della sanzione amministrativa.

In questo modo, l’utente finale dell’IPTV pirata è stato punito con la sola sanzione amministrativa, evitando il processo penale e tutti i rischi e i costi del contenzioso.

Di seguito un esempio di verbale di contestazione della violazione amministrativa per l’iptv pirata:

sanzione amministrativa per iptv pirata

Illecito amministrativo + ricettazione – il caso del tribunale di Lecce

Quanto accaduto a Lecce, invece, può essere qualificata come un’ipotesi di media gravità per l’utente finale dell’IPTV pirata.

Tutte le testate online hanno brutalmente semplificato la sentenza emessa dal tribunale di Lecce, affermando che l’utilizzatore finale del “pezzotto” non è punibile penalmente, ma solo con la sanzione amministrativa.

Peccato che la sentenza emessa dal tribunale di Lecce non dice questo, ma andiamo per gradi e ricostruiamo l’intera vicenda giudiziaria.

Il caso giudiziario di Lecce

Nel 2021 la Procura di Lecce avvia un procedimento penale finalizzato a smantellare l’IPTV pirata.

Come ampiamente spiegato prima, vengono individuati e colpiti prima i venditori e a seguito delle analisi forensi dei dispostiti informatici, la Procura identifica migliaia di utenti finali del “pezzotto”.

Il procedimento penale prosegue normalmente nei confronti dei venditori, con tutte le conseguenze prima illustrate.

Al contrario, alcuni utenti finali, una minima parte rispetto alla totalità di quelli individuati, ricevono il verbale avente ad oggetto la contestazione amministrativa che ti ho prima mostrato.

Queste persone, per risolvere rapidamente il problema, pagano la sanzione amministrativa di appena 51,00 euro (pagamento ridotto in quanto avvenuto subito) e si lasciano alle spalle il problema.

Dopo un annetto circa da questa prima notifica, tuttavia, questi sfortunati utenti finali ricevo una notifica penale dove gli viene contestato unicamente il grave reato di ricettazione.

Gli utenti finali hanno dovuto così affrontare un processo penale, i rischi e costi del contenzioso per dimostrare la propria innocenza rispetto al delitto di ricettazione.

ricettazione per iptv

Tutti assolti per la ricettazione

All’esito del processo, il giudice di Lecce ha assolti tutti, ma non perché il “pezzotto” per l’utente finale non sia penalmente punibile (questo tema non è mai stato oggetto del processo), ma li ha assolti dal reato di ricettazione.

Nel dettaglio, il giudice di Lecce ha preso atto che gli utenti finali sono stati inizialmente puniti con la sanzione amministrativa specifica e disciplinata dalla legge sul diritto d’autore.

La successiva contestazione del reato di ricettazione è stata ritenuta infondata, in quanto la norma specifica che ha determinato la sanzione amministrativa per gli utenti finali, prevale perché speciale rispetto all’imputazione di ricettazione.

Pertanto, la Procura scegliendo inizialmente la sola ipotesi amministrativa si è data la zappa sui piedi in quanto non poteva (come poi stabilito dal giudice di merito) punire anche con la ricettazione lo stesso fatto.

L’amara verità del caso giudiziario di Lecce

In conclusione, è sbagliato affermare che il tribunale di Lecce ha sdoganato il “pezzotto” e sancito che l’utente finale non verrà mai punito penalmente.

Al contrario, il giudice di Lecce ha semplicemente chiarito che in caso di concorrenza tra la sanzione amministrativa (già pagata) e la contestazione penale di ricettazione, per l’utente finale del “pezzotto” prevale sempre la norma speciale e non potrà essere punito per la ricettazione.

estratto sentenza lecce

Se vuoi approfondire ecco a te il link per scaricare la versione integrale della famosa sentenza del tribunale di Lecce.

Illecito penale per l’utente finale

Tutto si complica per l’utente finale quando la Procura qualifica, sin da subito, penalmente la condotta del pirata, ma anziché contestare il reato di ricettazione (imputazione che non reggerebbe in giudizio in virtù di quanto detto prima), contesta la violazione dell’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore14.

imputazione penale per utente finale

 

In tale scenario, all’utente finale del “pezzotto” non arriverà il verbale della sanzione amministrativa, ma gli verrà notificato un atto penale con la contestazione del delitto previsto dall’art. 171 octies, secondo il quale

“Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582,28 a € 25.822,84 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.”

La qualificazione giuridica dell’illecito è una libera scelta della Procura, che in questo caso ha volutamente evitato la contestazione amministrativa e/o quella di ricettazione.

Ciò complica non poco la vita all’utente finale, il quale non potrà utilizzare le argomentazione del tribunale di Lecce per difendersi, poiché

  1. la contestazione nasce come penale e non amministrativa;
  2. non è contestata la ricettazione.

Le migliori strategie processuali per l’utente finale dell’IPTV pirata

La strategia processuale per l’utente finale dell’IPTV pirata cambia, ovviamente, a seconda del tipo di contestazione.

Solo illecito amministrativo per l’utente finale dell’IPTV pirata

Nel caso in cui ti dovessero notificare la sola sanzione amministrativa hai due scelte:

  1. pagare poco più 50,00 euro e lasciarti alle spalle il problema;
  2. impugnare la sanzione amministrativa e ricorrere al Prefetto.

Se decidi di pagare, risolvi rapidamente il problema, tuttavia ciò ti espone all’eventuale azione civile della paytv, ma di questo parleremo dopo.

Se, invece, ritieni ingiusta la sanzione amministrativa puoi opporti e provare a dimostrare la tua innocenza innanzi al Prefetto. Ma sarà difficile e costoso.

Difficile perché la contestazione amministrativa si fonda su un’indagine penale solida e approfondita.

Costosa, perché qualsiasi avvocato sceglierai ti costerà molto di più dei 50,00 euro della sanzione amministrativa.

Illecito amministrativo + ricettazione – il caso del tribunale di Lecce

Qualora, invece, a seguito della sanzione amministrativa ti venisse contestato il grave reato di ricettazione ti consiglio di lottare e puntare all’assoluzione.

Come dimostrato dal recente processo di Lecce, nonché dalle numerose sentenze della Cassazione15, l’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore prevale rispetto alla ricettazione.

O detto in altre parole, non puoi essere punito due volte per lo stesso fatto: se la Procura inizialmente ti contesta e punisce con la sanzione amministrativa, non può successivamente chiedere la tua punizione anche per il reato di ricettazione.

Ovviamente, questo risultato non sarà garantito e non sarà automatico: dovrai affrontare un procedimento penale, difenderti e pagare il tuo avvocato.

All’esito di questo calvario giudiziario, con po’ di fortuna, sarai assolto dalla grave accusa di ricettazione.

Illecito penale per l’utente finale

La strada è decisamente in salita quando la Procura ti contesta solo e sin dall’inizio la violazione dell’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore.

In tale scenario, come detto prima, non potrai usare le solide argomentazioni aventi ad oggetto il rapporto tra la ricettazione e l’uso personale di contenuti protetti dal diritto d’autore.

Ma dovrai fare i conti con una figura delittuosa complessa e oramai modellata per punire gli utenti finali del “pezzotto”.

A mio avviso, hai sostanzialmente due possibilità.

1. Attaccare e puntare all’assoluzione

Combatti per convincere il pubblico ministero e il giudice che la norma da applicare al tuo caso (utente finale pirata) non è l’art. 171 octies che punisce penalmente il reo, ma è l’art. 174 ter, il quale prevede la sola sanzione amministrativa.

Non sarà facile e ti esporrai al rischio concreto di una condanna penale. Inoltre, sotto il profilo giurisprudenziale la maggior parte della sentenze sono orientate a qualificare penalmente16 la condotta dell’utente finale che utilizza il “pezzotto”.

Ovviamente, a seconda dei casi potrai adottare strategie difensive che meglio si adattano al tuo caso, come ad esempio dimostrare che tu eri solo l’intestatario della linea internet, mentre chi ha acquistato e utilizzato il “pezzotto” è un soggetto diverso.

Questi scenari, tuttavia, sono residuali rispetto all’ipotesi generale e dovrai comunque argomentare le tue ragioni e convincere il giudice della estraneità alla condotta delittuosa.

In ultimo, a complicare ancora di più la tua posizione, ci ha pensato il legislatore escludendo la possibilità per giudice di assolverti per tenuità del fatto17.

2. Difenderti per limitare i danni

Giochi tutto in difesa.

Al pari di chi vende il “pezzotto”, imposti la tua strategia difensiva solo ed esclusivamente per ridurre i danni.

Potrai, ad esempio, patteggiare e avere una pena quanto più bassa possibile, magari con il beneficio della pena sospesa.

Oppure, valuta la sospensione del processo con la messa alla prova18: attraverso socialmente utili eviterai una condanna penale.

O, infine, tieni in considerazione il rito abbreviato: avrai comunque la possibilità di essere assolto e se tutto dovesse andare male con una condanna penale, avrai una riduzione di pena garantita.

Il ruolo delle paytv nelle indagini penali contro il pezzotto

Ma quale ruolo rivestono le paytv in questo variegato sistema giudiziario?

Le paytv (Netflix, Dazn, Amazon, ecc…) nella quasi totalità dei casi danno l’avvio al procedimento penale con una denuncia, dopodiché la palla passa all’autorità giudiziaria.

All’esito delle indagini penali le paytv avranno i nomi e cognomi di coloro che vendevano e utilizzavano l’IPTV pirata.

Paytv contro i venditori del pezzotto

Nei confronti dei venditori, che saranno sicuramente processati penalmente, le paytv dovranno scegliere se partecipare al processo penale e chiedere in tale sede il risarcimento del danno.

Come ampiamente spiegato sopra, nel caso di associazione per delinquere, le paytv potranno agire contro uno qualsiasi degli associati per recuperare l’intera somma.

In alternativa alla strada penale, le paytv potranno muoversi in sede civile e chiedere a tale giudice il risarcimento del danno.

Ovviamente, in entrambe le ipotesi, se il colpevole non ha un conto corrente, una casa o un’auto, allora le paytv, anche a fronte di una sentenza che riconosce un risarcimento milionario, nulla potranno ottenere sotto il profilo economico.

Paytv contro gli utenti finali dell’IPTV pirata

Nei confronti degli utenti finali, invece, la scelta delle paytv cambia a seconda della natura della contestazione mossa dall’autorità giudiziaria.

Qualora l’utente finale dovesse essere processato penalmente, allora la paytv avrà le opzioni che ti ho prima illustrato:

  1. partecipare al processo penale e chiedere a questo giudice il risarcimento del danno (come fatto da Mediaset nel processo di Lecce);
  2. agire in sede civile per ottenere il risarcimento.

La strategia per le paytv cambia, invece, quando all’utente finale è contestata la sola violazione amministrativa.

In questo caso le paytv potranno agire solo civilmente per ottenere il risarcimento del danno, tuttavia prima di spendere tempo e soldi in un contenzioso civile, quasi sicuramente, faranno una cosa.

Ti inverranno una lettera stragiudiziale dove ti chiedono una determinata somma (negli ultimi casi 500,00 euro) per chiudere bonariamente la vicenda ed evitare l’azione civile.

Di fronte a tale missiva, dovrai decidere se pagare e chiudere definitivamente la partita con le paytv.

Oppure, ignorare la diffida stragiudiziale e sperare che le paytv non ti facciano mai una causa civile.

Ovviamente, anche in questo caso, se sei nullatenente non avrai nulla da temere poiché le paytv, anche a seguito di una sentenza civile a loro favorevole, non potranno pignorarti nulla.

lettera stragiudiziale iptv pirata

Conclusioni sull’IPTV pirata

Giunti alla fine di questo lungo articolo, concludo con una domanda: ma ne vale la pena vendere o utilizzare il “pezzotto”?

La risposta, a mio avviso, è sicuramente no, ma va argomentata e differenziata tra venditori e utenti finali.

Venditori di IPTV pirata

Per chi vende il “pezzotto”, sicuramente non vale la pena in quanto, come illustrato sopra, i rischi sono altissimi.

È ovvio che chi vende l’iptv pirata guadagna rapidamente, ma solo i soggetti apicali riescono ad arricchirsi, mentre i reseller inferiori arrotondano lo stipendio e sono, quasi sempre, quest’ultimi a pagare il prezzo più alto quando nascono i problemi legali.

Come ampiamente spiegato nell’articolo, i soggetti apicali di tali organizzazioni sono spesso delinquenti di lungo corso, i quali non si preoccupano di una condanna penale in più sul casellario, ma soprattutto non hanno beni aggredibili.

Al contrario, i reseller inferiori, quasi sempre, sono incensurati con un lavoro lecito, e a tali soggetti una condanna penale crea grossi problemi e sono, realisticamente, gli unici imputati ai quali sarà possibile aggredire i beni.

Utenti finali del pezzotto

Analoghe considerazioni possono essere svolte per gli utenti finali dell’IPTV pirata, i quali, per provare l’ebbrezza di guardare le paytv per pochi euro, rischiano tantissimo.

Nella migliore delle ipotesi, rischiano una mite sanzione amministrativa che verrà annotata nel centro elaborazione dati delle forze dell’ordine19 (che non è il casellario giudiziale).

Nell’ipotesi intermedia, rischiano di affrontare un processo penale per ricettazione con ottime possibilità di essere assolti.

Nella peggiore delle ipotesi, rischiano, invece una condanna da sei mesi a tre anni, oltre la pena pecuniaria, per il reato previsto dall’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore.

In tutte e tre le ipotesi, le paytv potranno agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno.

Quando la legge non è uguale per tutti: il dubbio giuridico dell’utente finale

A questo punto, chiarito che non ne vale la pena, voglio spendere qualche parola per evidenziare un problema giuridico che prima o poi dovrà essere affrontato o dal legislatore o dalla cassazione.

L’utente finale, come meglio descritto sopra, a seconda di come la Procura qualifica il reato, potrà subire o una semplice sanzione amministrativa, oppure un processo penale per il reato previsto dall’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore.

Calando questo principio nella vita reale, accadrà (o meglio è accaduto) che l’utente finale beccato dall’autorità giudiziaria di Lecce, ha evitato ogni problema penale e risolto la partita pagando la sanzione amministrativa.

Al contrario, l’utente finale individuato dalla Procura di Vicenza sarà processato per il reato previsto dall’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore con il rischio di essere condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni, oltre la pena pecuniaria.

Mettendomi nei panni del povero utente finale di Vicenza, come posso mai credere che la legge è uguale per tutti?

Questo assurda situazione nasce da una legge scritta male e da un’interpretazione-applicazione al caso concreto peggiore, dove un pubblico ministero ha la libertà di condizionare la vita giudiziaria (e non solo) di una persona.

Tale problema potrà essere risolto, definitivamente, solo dal legislatore modificando la norma e rendendola più chiara e di facile applicazione.

Nell’attesa di un intervento del genere (che a mio avviso non arriverà), spetterà agli utenti finali (o meglio agli avvocati di quest’ultimi), ai quali è contestato l’art. 171 octies della legge sul diritto d’autore, l’arduo compito di convincere i giudici che la loro condotta, finalizzata all’uso personale senza un fine fraudolento, è inquadrabile solo ed esclusivamente nell’ipotesi amministrativa prevista dall’art. 174 ter della legge sul diritto d’autore.


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Note

  1. Art. 171 ter della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 – Legge sulla protezione del diritto d’autore
  2. Art. 615 ter del Codice Penale – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
  3. Art. 640 ter del Codice Penale – Frode informatica
  4. Art. 648 ter 1 del Codice Penale – Autoriciclaggio
  5. Art. 416 del Codice Penale – Associazione per delinquere
  6. Art. 321 del Codice di Procedura Penale – Sequestro preventivo
  7. Art. 322 ter del Codice Penale – Confisca per equivalente
  8. Art. 444 del Codice di Procedura Penale – Applicazione della pena su richiesta
  9. Art. 163 ter del Codice Penale – Sospensione condizionale della pena
  10. Art. 438 del Codice di Procedura Penale – Presupposti del giudizio abbreviato
  11. Sentenza n. 1209/2024 – Tribunale di Lecce, II sez. penale, Giudice dott.ssa Todaro
  12. Art. 174 ter della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 – Legge sulla protezione del diritto d’autore
  13. Art. 648 del Codice Penale – Ricettazione
  14. Art. 171 octies della Legge n. 633 del 22 aprile 1941 – Legge sulla protezione del diritto d’autore
  15. Cassazione penale sez. II – 08/02/2005, n. 9273; Cassazione penale sez. II – 10/03/2005, n. 12489
  16. Cass. pen., III sez., n. 46443 del 2017
  17. Art. 131 bis , comma III, n. 4 bis del Codice Penale – Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto
  18. Art. 168 bis del Codice Penale – Sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato
  19. C.E.D. Interforze – Legge n. 121 del 1 Aprile 1981
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