La nuova liberazione anticipata – luci ed ombre della riforma Nordio
Il governo, con il decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024, successivamente convertito in legge, ha modificato l’istituto della liberazione anticipata.
In molti auspicavano l’aumento del beneficio a 75 giorni, ma tale aspetto non è stato aggiornato e la liberazione anticipata è sempre pari a 45 giorni.
Ciò che è stato rivisto è, invece, la procedura per chiedere la liberazione anticipata.
Continua a leggere l’articolo per scoprire le luci e le ombre della nuova liberazione anticipata.
Indice
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Il beneficio della liberazione anticipata
Per comprendere al meglio il “restyling” è necessario fare un passo indietro e spendere qualche parola sull’istituto della liberazione anticipata.
Con la liberazione anticipata1 il condannato che ha una buona condotta, beneficia di una riduzione della pena pari a quarantacinque giorni per ogni semestre di pena espiata.
Grazie a tale istituto, la pena da espiare si riduce e il fine pena viene anticipato, o detto in parole più semplici: la pena finisce prima rispetto al termine ordinario.
Chi può chiedere la liberazione anticipata?
Possono chiedere la liberazione anticipata:
- tutti i condannati con pena definitiva,
- di qualsiasi entità (anche all’ergastolo),
- per qualsiasi reato e senza alcuna esclusione.
Il primo requisito indispensabile è avere, appunto, una condanna definitiva, prima di questo momento non potrai chiedere la liberazione anticipata.
Pertanto, se il tuo processo penale non è ancora finito e stai, ad esempio, agli arresti domiciliari, non potrai chiedere la liberazione anticipata, per la semplice ragione che non stai espiando ancora la condanna, ma sei semplicemente sottoposto ad una misura cautelare in attesa che la tua vicenda giudiziaria si concluda.
Ti anticipo che il tempo trascorso agli arresti domiciliari o in carcere quale misura cautelare, ti sarà conteggiato ai fini della liberazione anticipata, ma su questo ci torneremo dopo.
Infine, potranno beneficiare della liberazione anticipata sia coloro che stanno espiando la pena in carcere o in detenzione domiciliare, ma anche coloro che stanno scontando la condanna in affidamento al servizio sociale-lavoro o in comunità2.
Cosa occorre per ottenere la riduzione di pena della liberazione anticipata?
Il presupposto della liberazione anticipata è aver dato “prova di partecipazione all’opera di rieducazione”.
O detto in parole più semplici, è necessaria la “buona condotta” del condannato.
Per colui che sta espiando la pena in detenzione domiciliare o in affidamento ai servizi sociali, la buona condotta si concretizza nel rispettare le prescrizione impartite dal magistrato di sorveglianza (in particolar modo evitare denunce per evasione).
Ad esempio, rispettare gli orari di entrata ed uscita nei casi di affidamento ai servizi sociali, non ricevere denunce ed evitare nuovi procedimenti penali.
Per colui che, invece, sta espiando la pena in carcere, la buona condotta si concretizza:
- nel rispettare le prescrizioni carcerarie ed evitare segnalazione da parte della polizia penitenziaria;
- partecipare alle attività rieducative dell’istituto carcerario, ove presenti;
- non commettere reati in carcere, come ad esempio l’oltraggio o l’aggressione alla polizia penitenziaria.
Quando si può presentare la richiesta di liberazione anticipata?
Come detto prima, il punto di partenza è avere una sentenza definitiva, ossia una condanna passata in giudicato.
Prima di questo momento, non si può chiedere la liberazione anticipata, poiché non stai espiando una pena, al massimo, sei in custodia cautelare.
Dunque, si può parlare di liberazione anticipata solo dopo che la sentenza di condanna è divenuta definitiva.
Liberazione anticipata e pre-sofferto cautelare (arresti domiciliari o carcere)
Come accennato prima, durante la pendenza del processo può accadere che l’imputato sia sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari o in carcere.
In caso di condanna e dopo che la sentenza è divenuta definitiva, il tempo trascorso in custodia cautelare verrà, innanzitutto, detratto dal totale di pena irrogata.
Questo perché, in buona sostanza, hai espiato in anticipo, sotto forma di misura cautelare, una parte della successiva pena che ti è stata inflitta.
Ma soprattutto, questa parta di pena espiata in anticipo potrà essere computata ai fini della richiesta di liberazione anticipata.
Tuttavia, questo meccanismo, che prende il nome di pre-sofferto cautelare vale solo quando l’imputato è sopposto alla misura cautelare degli3
Non troverà applicazione, ad esempio, quando il colpevole è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di firma (correttamente definito “Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria”7.
Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il concetto.
Esempio di calcolo di pre-sofferto cautelare
Tizio viene arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti in data 01.01.2010.
A seguito dell’arresto, a Tizio è applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari e così dal 01.01.2020 sino al 01.07.2020 viene privato della libertà (6 mesi di arresti domiciliari).
Dopodiché, venendo meno le esigenze cautelari, viene scarcerato e affronta il processo penale da uomo libero.
Successivamente, inizia il processo e all’esito di un lungo dibattimento
- Tizio, in data 01.10.2020, viene condannato definitivamente ad anni due e mesi quattro di reclusione.
- In data 01.12.2020, dopo che la condanna è divenuta definitiva, la Procura notifica a Tizio l’ordine di esecuzione della pena.
- In merito alla pena irrogata, Tizio dovrà espiare in concreto solo anni 1 e mesi 10 di reclusione, poiché ha già espiato in custodia cautelare 6 mesi, tale detrazione prende il nome di pre-sofferto cautelare.
Inoltre, il pre-sofferto cautelare potrà essere calcolato ai fini della liberazione anticipata.
Nel caso di Tizio, quest’ultimo potrà chiedere la liberazione anticipata, ossia una riduzione di 45 giorni, relativamente al semestre trascorso agli arresti domiciliari (dal 01.01.2020 al 01.07.2020).
Pertanto, i mesi trascorsi in custodia cautelare verranno computati come pre-sofferto cautelare ma anche ai fini della liberazione anticipata.
Liberazione anticipata e pre-sofferto in misura cautelare non custodiale (obbligo di firma)
Se invece, sei stato sottoposto ad una misura cautelare NON CUSTODIALE, come ad esempio
- l’obbligo di firma
- oppure il divieto di dimora presso un determinato comune,
allora non potrai computare tale periodo né come pre-sofferto cautelare, né a fini della liberazione anticipata.
Questo perché, tali misure cautelari non sono totalmente privative della libertà personale e pertanto non sono equiparabili, ad esempio, alla
- detenzione in carcere;
- alla detenzione domiciliare;
- alla semilibertà;
- o all’affidamento ai servizi sociali.
Con questo voglio dirti che se stai affrontando il tuo processo agli arresti domiciliari, valutata attentamente la modifica della misura cautelare finalizzata all’ottenimento dell’obbligo di firma, poiché tale misura cautelare non ti darà nessun beneficio per la futura espiazione della condanna.
Che cosa è la liberazione anticipata pre-esecutiva?
La liberazione anticipata pre-esecutiva8 è un meccanismo grazie al quale il condannato libero o agli arresti domiciliari, ha la possibilità di evitare di entrare in carcere.
Il meccanismo della sospensione dell’esecuzione della pena
Per comprendere questo istituto è necessario introdurre brevemente il concetto di esecuzione della pena.
Nel nostro sistema, ad eccezione dei reati ostativi, in caso di condanna pari o inferiore a quattro anni di reclusione (da espiare in concreto), la legge dispone che il condannato non sia portato direttamente in carcere.
Il condannato, in tale scenario, riceverà l’ordine di esecuzione e potrà chiedere, da uomo libero, una delle misure alternative alla detenzione e nell’attesa che la magistratura di sorveglianza decida, continuerà ad essere libero9.
Questo meccanismo prende il nome di sospensione dell’esecuzione della pena e il condannato che si trova in questa situazione verrà definito “libero sospeso”.
La ratio della liberazione anticipata pre-esecutiva
Fatta questa premessa è ora possibile capire e apprezzare il meccanismo della liberazione anticipata pre-esecutiva.
Con la liberazione anticipata pre-esecutiva il pubblico ministero, cioè colui che si occupa dell’esecuzione della pena, prima di ordinare la detenzione in carcere del condannato, è obbligato a compiere una serie di calcoli finalizzati a valutare l’applicabilità dell’istituto della sospensione dell’esecuzione della pena.
In parole povere, il pubblico ministero prima di mandare in carcere il condannato deve sottrarre alla pena irrogata dal giudice in sentenza:
- i periodi di pre-sofferto cautelare di cui ti ho parlato prima;
- gli eventuali sconti di pena per la liberazione anticipata di cui potrebbe godere il condannato.
Se all’esito di tali operazioni la pena da scontare sarà inferiore ai quattro anni di reclusione, l’ordine di esecuzione verrà emesso con la contestuale sospensione della carcerazione10.
Questo eviterà l’immediata carcerazione al condannato, il quale avrà la facoltà di chiedere le misure alternative alla detenzione da uomo libero ed essere, appunto, libero nell’attesa che la magistratura di sorveglianza decida le modalità di espiazione della pena.
Lo scopo della liberazione anticipata pre-esecutiva, dunque, è quello di permettere al pubblico ministero di emettere un ordine di esecuzione della pena sospeso, così da evitare il carcere a chi deve espiare in concreto (cioè una pena detratta della custodia cautelare e della liberazione anticipata) una pena inferiore ai quattro anni di reclusione.
Infine, ricorda che la liberazione anticipata pre-esecutiva non è applicabile per i reati ostativi: per tali reati si entra direttamente in carcere e da dentro all’istituto di detenzione potrai chiedere la liberazione anticipata.
Se vuoi saperne di più sui reati ostativi puoi leggere questo mio articolo.
Esempio di applicazione della liberazione anticipata pre-esecutiva
Tizio è indagato per un reato non ostativo, ad esempio furto, ricettazione o calunnia.
Nell’immediatezza del fatto-reato viene arrestato e trascorre sei mesi in carcere quale misura cautelare.
Il giudice, dopo sei mesi, revoca la misura cautelare e Tizio viene liberato e da uomo libero affronta il processo penale.
All’esito del dibattimento, Tizio è condannato alla pena di anni quattro e mesi sette di reclusione.
Da tale condanna di anni quattro mesi sette di reclusione vanno sottratti subito i sei mesi di custodia cautelare, cosiddetto pre-sofferto cautelare.
Così facendo, a Tizio resta da scontare la pena finale di anni quattro e mesi uno di reclusione.
Tale quantitativo di pena, tuttavia, apre le porte del carcere per Tizio poiché la condanna in concreto da espiare è ancora superiore a quattro anni di reclusione.
Fortunatamente per Tizio, come spiegato prima, la legge prevede che il pubblico ministero prima di ordinare la carcerazione debba calcolare anche gli eventuali sconti per la liberazione anticipata di cui potrebbe godere il condannato relativamente al pre-sofferto cautelare.
In tale modo, Tizio dovrà scontare in concreto una pena finale pari ad anni tre, mesi undici, e giorni quindici di reclusione, ossia una pena inferiore a quattro anni.
Così facendo, il pubblico ministero dovrà emettere un ordine di esecuzione della pena sospeso, grazie al quale il condannato non verrà portato in carcere e avrà la facoltà di chiedere le misure alternative alla detenzione da uomo libero.
Pertanto, se ti ritrovi in una situazione del genere, ti suggerisco ti ricordare al pubblico ministero che hai diritto alla liberazione anticipata pre-esecutiva.
In questo modo eviterai l’immediato ingresso in carcere e potrai chiedere le misure alternative alla detenzione da uomo libero.
Ma soprattutto, nell’attesa della futura decisione della magistratura di sorveglianza sai libero e continuerai a fare la tua vita.
La nuova liberazione anticipata a seguito della riforma Nordio
A questo punto possiamo, finalmente, approfondire le novità introdotte con la “riforma Nordio“11 alla liberazione anticipata12.
Come accennato nell’introduzione, non è stato ritoccato il numero di giorni oggetto della liberazione anticipata: sono sempre 45 giorni per ogni sei mesi di pena espiata.
Mi spiace, in molti auspicavano un aumento a 75 giorni, ma così non è stato, facciamocene una ragione.
Al contrario, è stata completamente stravolta la procedura con cui chiedere la liberazione anticipata.
L’indicazione della liberazione anticipata nell’ordine di esecuzione
La prima novità introdotta dalla “riforma Nordio”, riguarda la redazione dell’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero.
Nell’ordine di esecuzione, con o senza sospensione dell’esecuzione della pena, il pubblico ministero deve calcolare la liberazione anticipata e indicare al condannato il fine pena virtuale13.
La scopo di questa novità è quello di mostrare al condannato prima la pena ordinaria che deve espiare, con l’indicazione del fine pena senza sconti o riduzioni.
Nell’ordine di esecuzione, pertanto, dovranno essere specificati i giorni di riduzione pena conseguenti all’ipotetico beneficio della liberazione anticipata, con l’indicazione del fine pena virtuale, calcolato con l’ipotetica concessione della liberazione anticipata.
Grazie a questo calcolo preventivo e al confronto tra il fine pena ordinario e il fine pena virtuale, il legislatore spera che il condannato, leggendo chiaramente con i propri occhi l’ipotetica fine pena conseguente alla liberazione anticipata, sia invogliato a comportarsi bene così da ottenere tale riduzione di pena.
E’ opportuno chiarire, onde evitare fraintendimenti, che leggere nell’ordine di esecuzione il calcolo dell’ipotetica liberazione anticipata non vuol dire in nessun modo che il condannato abbia già ottenuto tale beneficio.
Non a caso, ho sempre usato il termine “fine pena virtuale” o “liberazione anticipata virtuale”, con questo voglio dire che il condannato per ottenere la riduzione della pena dovrà sempre e comunque meritarla e spetterà al magistrato di sorveglianza concedere o meno questo beneficio.
Quindi, caro condannato che leggi già nell’ordine di esecuzione che la pena verrà ridotta, ricordati che non hai motivo di festeggiare, poiché tale riduzione dovrai sempre conquistarla secondo gli ordinari criteri della liberazione anticipata.
Ordine di esecuzione con l’indicazione della liberazione anticipata virtuale (condannato libero sospeso)
Ordine di esecuzione con l’indicazione della liberazione anticipata virtuale (condannato detenuto in carcere)
La vecchia procedura per chiedere la liberazione anticipata
Come accennato prima, la “riforma Nordio” è intervenuta pesantemente sulla procedura con cui chiedere la liberazione anticipata.
Prima della riforma, il sistema era davvero molto semplice.
Il condannato con pena definitiva, ogni volta che aveva maturato sei mesi di pena espiata, chiedeva al magistrato di sorveglianza la liberazione anticipata.
Il condannato poteva avanzare la richiesta allo scadere di ogni semestre (depositando così più richieste in cancelleria), oppure poteva depositare un’unica richiesta relativa a due o più semestri di pena espiata.
L’istanza di liberazione anticipata poteva essere depositata sia personalmente dal condannato, o tramite il proprio avvocato.
Le criticità della vecchia procedura erano sostanzialmente due:
- per condanne molto lunghe, c’era il rischio di ingolfare le cancellerie del tribunale, poiché il condannato poteva presentare ogni sei mesi una richiesta di liberazione anticipata.
Ad esempio, per una condanna di cinque anni di reclusione, potenzialmente potevano essere depositate 9 richieste di liberazione anticipata. - non vi era un termine perentorio e prestabilito per ottenere la risposta dal magistrato di sorveglianza a seguito della domanda di liberazione anticipata.
Spesso capitava che nell’attesa della risposta, il condannato veniva anche liberato, senza poter beneficiario della riduzione di pena.
La riforma della liberazione anticipata è intervenuta su questi due aspetti, ma non nel modo che avrei voluto.
Esempio di richiesta e calcolo di liberazione anticipata ante riforma
Caio in data 01.01.2010 è denunciato per ricettazione, ed affronta il processo da uomo libero.
In data 01.01.2011 Caio è condannato alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione, senza pena sospesa.
Il 01.04.2011, Caio riceve l’ordine di esecuzione con contestuale sospensione dell’esecuzione della pena (senza l’indicazione del fine pena virtuale).
Caio avanza istanza per la detenzione domiciliare e attende la risposta della magistratura di sorveglianza.
In data 01.09.2011, il Tribunale di sorveglianza concede la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Il 01.10.2011, Caio inizia la detenzione domiciliare.
In data 01.04.2012, Caio ha espiato i primi sei mesi di detenzione domiciliare e chiede al magistrato di sorveglianza la liberazione anticipata relativa al semestre che va dal 01.10.2011 al 01.04.2012.
Il magistrato di sorveglianza, dopo circa tre mesi dal deposito dell’istanza, concede a Caio la riduzione della pena e quest’ultimo riceve dalla Procura un nuovo ordine di esecuzione con l’indicazione del fine pena aggiornato.
La nuova procedura per chiedere la liberazione anticipata
A seguito della riforma della liberazione anticipata, come accennato, è cambiata la procedura e lo spirito di questo istituto14.
Di regola, oggi, la liberazione anticipata è legata all’ottenimento di
- un beneficio penitenziario,
- di una misura alternativa alla detenzione,
- o all’approssimarsi del fine pene virtuale.
Inoltre, in queste ipotesi, non sarà il condannato a chiedere la liberazione anticipata, ma sarà il magistrato di sorveglianza che di propria iniziativa si attiverà.
Solo in via residuale il condannato potrà chiedere di propria iniziativa la liberazione anticipata svincolata da qualsivoglia altra richiesta di benefici penitenziari.
Sembra difficile, ma non lo è. Mi spiego meglio.
Prima della riforma, come ti ho mostrato prima, il condannato chiedeva durante l’esecuzione della pena la liberazione anticipata, ciò a prescindere da tutte le altre istanze (per altri benefici) che poteva depositare.
Inoltre, il magistrato di sorveglianza non poteva di ufficio (ossia di propria iniziativa) concedere la liberazione anticipata, ma occorreva sempre l’istanza del condannato.
Oggi questo è cambiato, molto.
Innanzitutto il condannato, salvo ipotesi che tra poco ti spiego, non può chiedere più la sola liberazione anticipata, ma sarà il magistrato di sorveglianza che si attiverà al ricorrere di determinate condizioni.
In merito alle ipotesi in cui si può ottenere la liberazione anticipata (sempre su attivazione del magistrato di sorveglianza), sono sostanzialmente due:
- quando la riduzione pena conseguente la liberazione anticipata è utile all’ottenimento di un ulteriore beneficio penitenziario (come ad esempio le misure alternative alla detenzione);
- quando l’ottenimento dei giorni conseguenti alla liberazione anticipata determinerebbe la scarcerazione del condannato.
Al di fuori di queste due ipotesi, che vedremo meglio tra poco, la possibilità di chiedere la liberazione anticipata svincolata da questi obiettivi funzionali rappresenta l’eccezione, che dovrà essere motivata, in caso contrario l’istanza verrà dichiarata inammissibile.
Ti faccio qualche esempio per farti comprendere meglio il nuovo meccanismo
Esempi di liberazione anticipata post riforma Nordio
L’esempio di Caio e la differenza con la nuova liberazione anticipata
Parto con l’esempio fatto poco fa dove Caio, condannato ad uno e mesi otto di reclusione, inizia ad espiare la condanna e dopo sei mesi chiede la liberazione anticipata al magistrato di sorveglianza.
Questo oggi non è più possibile, o meglio, non funziona più cosi.
L’istanza di Caio oggi verrebbe dichiarata inammissibile poiché non funzionale
- né ad un determinato beneficio penitenziario,
- né utile per l’immediata scarcerazione.
Oggi, invece, Caio non deve presentare nessuna richiesta di liberazione anticipata, ma sarà il magistrato di sorveglianza che di ufficio, tre mesi prima del fine pena virtuale, si attiverà per valutare la concessione della liberazione anticipata15.
Questo perché la concessione della liberazione anticipata, pari a tre semestri, sarà funzionale alla scarcerazione del condannato.
Esempio 1 – liberazione anticipata funzionale alla richiesta di misura alternativa alla detenzione
Tizio affronta il processo da uomo libero. All’esito della sua vicenda giudiziaria viene condannato ad anni quattro e mesi sette di reclusione.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza, Tizio viene portato direttamente in carcere poiché la pena in concreto da espiare è superiore a quattro anni.
Secondo la legge sull’ordinamento penitenziario, Tizio potrà chiedere le misure alternative alla detenzione solo quando la condanna residua sarà inferiore a quattro anni di reclusione.
Tizio, dopo aver espiato in carcere i primi sei mesi, si rende conto che ha un residuo pena di anni 4 e mesi 1 di reclusione, pertanto non può ancora chiedere le misure alternative alla detenzione, tuttavia, grazie alla riduzione di 45 giorni per la liberazione anticipata, potrebbe scendere sotto la soglia dei quattro anni.
Pertanto, Tizio chiede la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, specificando che può accedere a tale misura solo ottenendo la riduzione pena della liberazione anticipato per il semestre espiato.
Il magistrato di sorveglianza, a seguito della richiesta di misure alternative alla detenzione, avvierà di ufficio la procedura per valutare la concessione della liberazione anticipata, che in questo esempio rappresenta la condizione utile (ossia funzionale) per far scendere la pena sotto una determinata soglia, necessaria per la richiesta di misure alternative alla detenzione.
Esempio 2 – liberazione anticipata non funzionale: inammissibile
Caio affronta i primi sei mesi della propria vicenda giudiziaria agli arresti domiciliari, successivamente la misura cautelare viene revocata.
All’esito del processo Caio viene condannato ad anni due e mesi cinque di reclusione.
Non essendo un reato ostativo, Caio riceve l’ordine di esecuzione sospeso, con la detrazione del pre-sofferto cautelare e l’indicazione del fine pena virtuale, in ossequio alla riforma della liberazione anticipata.
Caio, dunque, dovendo espiare in concreto solo 1 anno e 11 mesi di reclusione (anni 2 e mesi 5 – mesi 6 di presofferto = anni 1 e mesi 11 di reclusione) chiede la misura alternativa della detenzione domiciliare.
Dopo qualche anno, la magistratura di sorveglianza concede a Caio la misura alternativa della detenzione domiciliare e quest’ultimo inizia ad espiare a casa la pena.
Caio, ricordandosi che ha già espiato sei mesi di pena quale pre-sofferto, ha la brillante idea di “chiamarsi i giorni”.
Tuttavia, tale richiesta viene dichiarata inammissibile poiché non è funzionale a nessun’altro beneficio penitenziario e non vi è una specifica esigenza per ottenere ora la riduzione della pena.
In altre parole, la riduzione pena ottenibile da Caio (pari a 45 giorni) è fine a se stessa poiché:
- scendere da anni 1 e mesi 11 di reclusione ad anni 1, mesi 9 e giorni 15, non permette a Caio di accedere ad un ulteriore beneficio penitenziario.
- tale riduzione pena, inoltre, non determina il fine pena e la scarcerazione del condannato.
Per questa ragione, siamo fuori dalle ipotesi previste dalla riforma e pertanto la richiesta di Caio verrà dichiarata inammissibile.
Va comunque precisato che Caio non perderà l’ipotetica riduzione di pena, ma semplicemente dovrà attendere che ricorrano le condizioni prevista dalla nuova procedura di liberazione anticipata.
Esempio 3 – liberazione anticipata utile per l’immediata scarcerazione
Sempronio è stato condannato a cinque anni di reclusione. A seguito della condanna definitiva viene portato in carcere.
Il condannato inizia ad espiare la pena il 01.01.2020, il fine pena ordinario (cioè senza riduzioni per la liberazione anticipata) è fissato per il giorno 01.01.2025, mentre, il fine pena virtuale (con concessione della liberazione anticipata) è fissato per giorno 9 ottobre 2023.
Questo perché nel calco virtuale della liberazione anticipata, 5 anni di reclusione sono pari a 10 semestri utili, ossia 450 giorni di riduzione pena.
Pertanto, 01.01.2025 – 450 giorni = 9 ottobre 2023.
Sempronio trascorre i primi due anni in carcere, ha una buona condotta e nonostante la pena da espiare sia scesa sotto i quattro anni, non chiede le misure alternative alla detenzione.
In questo scenario accadrà che tre mesi prima della scadenza del fine pena virtuale (9 ottobre 2023), il magistrato di sorveglianza si attiverà di ufficio per valutare la concessione della liberazione anticipata a Sempronio.
Liberazione anticipata che sarà funzionale alla immediata scarcerazione di Sempronio, il quale in caso di esito positivo sarà liberato.
Pertanto, Sempronio non dovrà fare altro che attendere l’avvicinarsi del fine pena virtuale e poi sarà il magistrato di sorveglianza che si attiverà autonomamente, senza che sia necessaria un’apposita richiesta del condannato.
Liberazione anticipata su richiesta del condannato (l’ipotesi residuale)
Un particolare approfondimento merita, invece, l’ipotesi residuale prevista dalla riforma, ossia il caso in cui la richiesta di liberazione anticipata non sia funzionale all’ottenimento di un beneficio penitenziario e non utile per la scarcerazione per vicinanza del fine pena virtuale.
In tale scenario, la richiesta di liberazione anticipata proposta dal condannato verrà, di regola, dichiarata inammissibile, salvo che non sia specificato l’interesse (o meglio l’obiettivo utile) che vuole raggiungere il condannato.
Ad esempio, immaginiamo che Caio sia stato condannato con più sentenze e stia espiando in carcere la pena.
Caio, al fine di ridurre la complessiva pena deposita un’istanza di continuazione tra le condanne16.
Nell’attesa che venga fissata l’udienza per valutare la continuazione tra i reati, Caio potrebbe chiedere anche la liberazione anticipata, ma dovrà argomentare la propria istanza evidenziando che l’ipotetica riduzione conseguente alla continuazione, insieme alla riduzione della liberazione anticipata, determinerebbe il fine pena e la libertà.
Solo in questo scenario, ossia una valida e argomentata motivazione, il condannato può chiedere la liberazione anticipata non funzionale all’ottenimento di un beneficio penitenziario.
Inoltre, solo in questo caso l’istanza potrà essere avanzata dal condannato, poiché, come accennato prima, oggi, di regola, sarà il magistrato di sorveglianza, di propria iniziativa, ad occuparsi dell’istanza di liberazione anticipata.
Chi decide la liberazione anticipata?
Come ampiamente spiegato, il magistrato di sorveglianza è competente a decidere sulla liberazione anticipata17.
La decisione viene presa in camera di consiglio (cioè senza udienza) e senza la partecipazione delle parti: il magistrato di sorveglianza nel suo ufficio farà tutto da solo.
La forma della decisione è quella dell’ordinanza, che verrà comunicata al detenuto, al difensore e al pubblico ministero.
Contro l’ordinanza, entro dieci giorni dalla notifica, il difensore, il condannato ed il pubblico ministero possono, proporre reclamo18al Tribunale di sorveglianza.
Come viene valutato il semestre per la liberazione anticipata?
Ogni semestre di liberazione anticipata dovrebbe essere valutato autonomamente, secondo il principio “atomistico”.
Questo vuol dire che la liberazione anticipata potrà essere concessa per un semestre e non concessa per un altro semestre.
Se nel primo semestre ti sei comportato bene, mentre nel secondo hai violato delle prescrizioni, la valutazione della liberazione anticipata per il primo periodo sarà autonoma rispetto a quella del secondo.
Questo, tuttavia, è un principio non condiviso da tutti i magistrati e ben potrebbe accadere che la valutazione negativa di un primo semestre potrebbe condizionare il secondo.
Dopo quanto tempo ricevo una risposta?
In passato questa era una delle domande più frequenti in tema di liberazione anticipata, a seguito della riforma della liberazione anticipata il significato della domanda è mutato e la risposta va necessariamente approfondita e articolata.
Partiamo dal dato normativo: la legge non indica (e non indicava) un termine perentorio entro il quale il magistrato di sorveglianza deve decidere, né ci sono conseguenze in caso di ritardo.
Fatta questa premessa, analizzando le tre nuove ipotesi in cui il magistrato di sorveglianza è chiamato a decidere, posso ipotizzare i seguenti scenari:
1. istanza di liberazione anticipata funzionale ad un determinato beneficio (ad esempio una misura alternativa alla detenzione)
In tale scenario, accadrà che il condannato chiede il beneficio penitenziario (ad esempio una misura alternativa alla detenzione) e nell’istanza evidenzia la necessità della liberazione anticipata per la concessione del beneficio principale richiesto.
Da ciò consegue che verranno creati due fascicoli:
- un primo fascicolo avente ad oggetto la liberazione anticipata, decisione preliminare e utile per la successiva valutazione del beneficio principale;
- un secondo fascicolo relativo alla richiesta del beneficio principale, che non potrà essere preso in considerazione sino a quando il magistrato di sorveglianza non avrà deciso.
Auspico che la decisione del magistrato di sorveglianza sia quanto più rapida possibile, così da permettere la successiva valutazione della richiesta di beneficio principale.
2. liberazione anticipata funzionale al fine pena virtuale
Il secondo scenario che ipotizzo è quando si avvicina il fine pena virtuale del condannato.
Come previsto dalla legge, tre mesi prima di tale scadenza, il magistrato di sorveglianza dovrà prendere il fascicolo del condannato, raccogliere le informazioni su tutti i semestri di pena espiata, e decidere.
Anche in questo caso, spero che l’istruttoria e la decisione del magistrato di sorveglianza sia rapida così da rispettare il fine pena virtuale e garantire la liberazione del condannato entro il termine prestabilito nell’originario ordine di esecuzione.
3. liberazione anticipata residuale per esigenze specifiche e motivate
Il terzo e ultimo scenario ha ad oggetto l’istanza di liberazione anticipata del condannato non inquadrabile nelle ipotesi di liberazione imminente o di beneficio funzionale.
In tale ipotesi, vige la precedente regola secondo cui non vi è un termine prestabilito o una sanzione, semplicemente il magistrato di sorveglianza deciderà quando sarà pronto.
Su cosa si basa la valutazione del magistrato di sorveglianza?
Se sei ai domiciliari o in affidamento ai servizi sociali, la valutazione si baserà sulla relazione trasmessa dalle forze dell’ordine che ti controllano.
Invece, se sei detenuto in carcere la trasmissione di tali informazioni è più rapida, e provvederà direttamente la segreteria dell’istituto di detenzione.
Per evitare ritardi o inutili rinvii della decisione camerale, è opportuno andare in cancelleria e verificare la trasmissione delle informazioni all’ufficio di sorveglianza.
Ho ricevuto l’ordinanza che concede i giorni di liberazione anticipata, quando sarò libero?
Il magistrato di sorveglianza ha valutato il semestre e ti ha concesso la liberazione anticipata, tuttavia, come potrai leggere dall’ordinanza di seguito allegata, nel provvedimento non è indicato il fine pena e non è ordinata la scarcerazione.
Questo è normale poiché il magistrato di sorveglianza si occupa solo della concessione della liberazione anticipata, ma non sarà lui a calcolare il nuovo fine pena o a ordinare la tua scarcerazione.
Questo lavoro è di competenza del pubblico ministero, cioè dell’autorità giudiziaria che si occupa dell’esecuzione della sentenza.
Pertanto, anche se hai ricevuto la liberazione anticipata, dovrai necessariamente attendere il provvedimento del pubblico ministero.
Sino a quando non riceverai il fine pena aggiornato non sarai libero e non potrai uscire di casa.
Se non rispetti tale prescrizione rischi una denuncia per evasione19.
Ecco a te un’ordinanza che concede la liberazione anticipata, nella quale non è indicato il nuovo fine pena.
Di seguito, invece, un provvedimento di ricalcolo del nuovo fine pena a seguito della concessione della liberazione anticipata con contestuale verbale di scarcerazione dei carabinieri
Può essere revocato il beneficio della liberazione anticipata?
Sì, il beneficio può essere revocato quando il condannato riporta “una condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell’esecuzione successivamente alla concessione del beneficio”20.
La revoca della liberazione anticipata concessa potrà, dunque, avvenire anche dopo aver espiato la pena.
Ciò determinerà un nuovo arresto del condannato, il quale dovrà espiare una pena pari alla durata della liberazione anticipata concessa.
Ecco a te un esempio di revoca della liberazione anticipata precedentemente ricevuta
Che cosa è la liberazione anticipata speciale?
La liberazione anticipata speciale è stata introdotta nel 201321 e si applica esclusivamente ai semestri di detenzione espiati tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 dicembre 2015.
Grazie alla liberazione anticipata speciale, la riduzione della pena è aumentata da 45 a 75 giorni a semestre, tuttavia si applica esclusivamente per i semestri trascorsi in regime di detenzione carceraria.
Pertanto, i giorni trascorsi in detenzione domiciliare non valgano ai fini della liberazione anticipata speciale.
Liberazione anticipata ed ergastolo
Come detto sopra, può beneficiare della liberazione anticipata anche chi è stato condannato all’ergastolo22.
In apparenza questo potrebbe sembrare un controsenso poiché come si può ridurre una pena che per sua natura è senza fine?
Sul punto occorre subito precisare che l’ergastolano che ottiene la liberazione anticipata non vedrà la propria pena convertita o ridotta, ma semplicemente accadrà che giorni della liberazione anticipata verranno considerati come già espiati.
Grazia questo meccanismo di espiazione pena virtuale, il condannato all’ergastolo potrà ottenere prima i permessi premio, la semilibertà o la liberazione condizionale.
Ti faccio un esempio così da capire meglio il sistema.
Tizio è stato condannato all’ergastolo, che è bene chiarirlo non sono 30 anni ma è “fine pena mai”.
La legge prevede, comunque, per il condannato all’ergastolo l’accesso ai benefici carcerari, come ad esempio i permessi premio o la semilibertà (di giorni lavori fuori dal carcere e la notte ritorni in galera).
Nel caso dell’ergastolano, quest’ultimo potrà chiedere la semilibertà dopo aver espiato vent’anni di pena23.
Al fine di espiare più rapidamente questi 20 anni, il condannato all’ergastolo che ha avuto una buona condotta, potrà chiedere e ottenere la liberazione anticipata, così da raggiungere prima questa scadenza temporale.
Nel caso concreto, anziché attendere 20 anni, saranno sufficienti circa 16 anni di pena espiata:
- 16 anni di pena espiata danno la possibilità al condannato di ottenere 4 anni di liberazione anticipata;
- 16 anni di pena espiata + 4 anni di liberazione anticipata = 20 anni di pena espiata virtuale.
Osservazioni personali sulla riforma della liberazione anticipata
Il vantaggio per la cancellerie degli uffici di sorveglianza
La riforma della liberazione anticipata, a mio avviso, giova principalmente alle cancellerie dei tribunali di sorveglianza e all’amministrazione penitenziaria.
Ti faccio un esempio per spiegare meglio il concetto.
Immaginiamo che Caio sia stato condannato a 30 anni di reclusione per omicidio.
Il primo beneficio penitenziario che Caio potrà ottenere, sarà il permesso premio da chiedere dopo aver espiato almeno 10 anni di reclusione.
Questo vuol dire che Caio, potrà chiedere la liberazione anticipata solo dopo aver espiato 8 anni di reclusione, poiché tale espiazione, unita alla liberazione anticipata, gli permetteranno di aver espiato 10 anni e chiedere così il permesso premio.
Dal punto di vista della cancelleria del tribunale di sorveglianza, Caio presenterà una sola domanda di liberazione anticipata dopo 8 anni.
Al contrario, con il vecchio regime Caio poteva chiedere la liberazione anticipata ogni sei mesi, e nel caso in esame, ossia parità di anni espiati, Caio avrebbe potuto avanzare 16 istanze di liberazione anticipata! (8 anni = 16 semestri)
È evidente e chiaro il vantaggio per le cancellerie dei tribunali di sorveglianza e all’amministrazione penitenziaria: oggi dovranno lavorare una sola richiesta di liberazione anticipata, contro le sedici potenziali istanze previste dal vecchio regime.
Addio richiesta di liberazione anticipata semplice
L’altro aspetto, a mio avviso determinante, sul quale è intervenuta la “riforma Nordio” riguarda l’eliminazione, salvo un caso specifico, della richiesta di liberazione anticipata semplice.
Come ampiamente spiegato sopra, oggi il condannato non può chiedere semplicemente la liberazione anticipata, ma dovrà inserire tale istanza in una richiesta, ad esempio, di misure alternative alla detenzione (o altro beneficio analogo).
Il magistrato di sorveglianza, leggendo tale richiesta, dovrà valutare di propria iniziativa la concessione delle liberazione anticipata.
Pertanto, né il condannato, né l’avvocato di quest’ultimo, potranno più chiedere la sola liberazione anticipata.
Allo stesso modo, nell’ipotesi di liberazione anticipata funzionale alla scarcerazione, non sarà il condannato o il suo avvocato a chiedere il beneficio, ma sarà sempre e solo il magistrato di sorveglianza, che di propria iniziativa dovrà attivarsi.
Il condannato potrà, invece, chiedere di propria iniziativa la liberazione anticipata solo in via residuale ed eccezionale e dovrà motivare tale richiesta, evidenziando la magistrato di sorveglianza l’interesse specifico, che non può essere soddisfatto dalle due ipotesi principali previste dalla riforma (ossia liberazione anticipata funzionale al beneficio oppure prossima scarcerazione).
Nel nuovo sistema, pertanto, l’istanza del condannato perde la propria centralità e tutto il sistema ruota intorno alla figura del magistrato di sorveglianza che dovrà occuparsi autonomamente delle istanze di liberazione anticipata.
Confesso che nutro dei forti dubbi sull’efficienza di questo nuovo sistema, la teoria è fantastica ma chi ha scritto la riforma non sa (o non vuole sapere) che ci sono centinaia di condannati in attesa di una risposta alla propria istanza di liberazione anticipata.
Affidare unicamente al magistrato di sorveglianza la gestione della liberazione anticipata, a mio modesto avviso, non risolverà i problemi ma, potenzialmente, ne creerà altri.
Già immagino i miei assistiti che all’avvicinarsi del fine pena virtuale inizieranno a chiedersi (e a chiedermi) il perché il magistrato di sorveglianza ancora non ha deciso ed io avvocato non avrò strumenti giuridici per controllare o risolvere il problema.
Chi vivrà vedrà.
L’effetto collaterale (a favore del condannato) della nuova liberazione anticipata
La riforma della liberazione anticipata ha determinato un piccolo vantaggio a favore del condannato, precisamente per coloro che sono stati condannati a soli sei mesi di reclusione o arresto.
Per capire il vantaggio, occorre soffermarsi sulla procedure antecedente alla riforma.
In passato, per chiedere la liberazione anticipata era necessario aver espiato, come minimo, sei mesi di reclusione. In parole più semplici, si poteva chiedere la liberazione anticipata dopo aver espiato questi sei mesi, prima di questo momento non era possibile.
Questo voleva dire che il condannato a soli sei mesi di reclusione non poteva ottenere tale beneficio, poiché allo scadere dei sei mesi veniva, appunto, liberato poiché la sua pena era stata totalmente espiata.
Oggi, invece, ho notato uno strano effetto collaterale a vantaggio del condannato.
Il condannato a soli sei mesi di reclusione o arresto, pur non avendo espiato in concreto tale semestre, può comunque beneficiare della riduzione di 45 giorni, poiché il nuovo meccanismo calcola il fine pena virtuale sulla scorta non della pena già espiata, ma solo sul calcolo semestrale.
Da ciò consegue, come puoi leggere in questo ordine di esecuzione, che il condannato, a differenza del passato, potrà ottenere la riduzione di 45 giorni ed espiare così solo 4 mesi e mezzo di pena rispetto agli ordinari sei mesi.
Quello che non è stato fatto con la riforma Nordio
Sin ad ora abbiamo visto ciò che è stato fatto con la riforma della liberazione anticipata.
Ora, invece, ti mostro brevemente ciò che avrei fatto io per rendere più efficace l’istituto per i condannati.
Innanzitutto, non avrei cambiato la precedente procedura, dove il ruolo centrale spetta al condannato che può chiedere autonomamente la sola liberazione anticipata, svincolata da altre istanze.
Avrei, invece, introdotto un termine perentorio entro il quale il magistrato di sorveglianza avrebbe dovuto decidere, creando un meccanismo di silenzio-assenso, così da evitare situazioni in cui il condannato chiede la liberazione anticipata e riceve la risposta quando è già libero.
Ma soprattutto avrei alzato il beneficio della liberazione anticipata da 45 a 75 giorni.
Ma non sono io il ministro della giustizia, sarà per la prossima volta.
Conclusioni sulla nuova liberazione anticipata
Grazie alla liberazione anticipata il condannato può ottenere una riduzione della pena pari a quarantacinque giorni per ogni semestre espiato.
Affinché ciò avvenga è fondamentale avere un buona condotta e partecipare alle attività rieducative dell’istituto carcerario.
Oppure, se sei ristretto in detenzione domiciliare dovrai rispettare la prescrizioni ed evitare denunce e problemi con la legge.
In merito alla procedura per chiedere la liberazione anticipata, è opportuno ricordare che a seguito della riforma del 2024, l’istanza di liberazione anticipata, salvo ipotesi residuali, potrà essere avanzata solo se funzionale all’ottenimento di un beneficio penitenziario oppure se si avvicina in cosiddetto fine pena virtuale.
In quest’ultimo caso, non sarà il detenuto e dover chiedere la liberazione anticipata, ma sarà il magistrato di sorveglianza che autonomamente valutarà la concessione della liberazione anticipata.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 54 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario – liberazione anticipata
- Art. 47 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale
- Art. 657 del Codice di Procedura Penale – Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo
- Art. 284 del Codice di Procedura Penale – Arresti domiciliari
- Art. 285 del Codice di Procedura Penale – Custodia cautelare in carcere
- Art. 286 del Codice di Procedura Penale – Custodia cautelare in un luogo di cura
- Art. 282 del Codice di Procedura Penale – Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Art. 656, commi IV bis e IV quater, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Art. 656, comma IV bis, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Decreto legge n. 92 del 4 luglio 2024
- Osservazioni a prima lettura sull’art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, in tema di liberazione anticipata – in Giurisprudenza Penale Web, 2024, 7-8 – ISSN 2499-846X
- Art. 656, comma X bis, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Art. 69 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Procedimento in materia di liberazione anticipata
- Art. 69 bis, comma II, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Procedimento in materia di liberazione anticipata
- Art. 671 del Codice di Procedura Penale – Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
- Art. 69 bis della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario
- Art. 35 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario
- Art. 385 del Codice Penale – evasione
- Art. 54, comma III, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario
- Legge del 21 febbraio 2014, n. 10 – liberazione anticipata speciale
- Art. 22 del Codice Penale – Ergastolo
- Art. 50 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 – Ordinamento Penitenziario- Ammissione alla semilibertà

















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Molto ben spiegato con parole semplici ed esempi pratici.