La riforma del casellario giudiziale: meglio tardi che mai!
Con la riforma Orlando del 2018 del casellario giudiziale1il sistema è diventato più coerente, sono state introdotte importanti novità in tema di autocertificazione e messa alla prova.
Tuttavia, queste positive novità entreranno in vigore tra un anno, ossia dopo il 10.11.2019.
AGGIORNAMENTO: la riforma del casellario è in vigore, pertanto ti consiglio di leggere questo mio articolo più recente “Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?“
Indice
Guarda il video per conoscere le novità introdotte dalla riforma del casellario
Di seguito una rapida carrellata delle principali novità che riguardano l’utente finale, ossia il cittadino.
Le iscrizioni relative alla sospensione del procedimento con messa alla prova
Oggi (09.11.2018)
Attualmente nel casellario ad uso dei privati (dell’interessato) risulta visibile l’iscrizione avente ad oggetto il procedimento di messa alla prova.
Vuol dire che il datore di lavoro che vi chiede il casellario giudiziale, verrà a conoscenza della messa alla prova.
Tecnicamente non è un precedente penale, tuttavia non è un bel biglietto da visita.
Non mi sorprenderei se venisse scelta una persona con un casellario pulito, rispetto a chi ha un’iscrizione relativa alla messa alla prova.
Domani (dopo il 10.11.2019)
Nel casellario ad uso dei privati (dell’interessato) non sarà visibile l’iscrizione avente ad oggetto la messa alla prova: né l’ordinanza, né la sentenza che dichiara estinto il reato saranno presenti.
Finalmente si è dato un senso alla messa alla prova che si conclude con esito positivo: il privato che chiede il casellario (ad esempio il datore di lavoro) non verrà a conoscenza della messa alla prova.
Cosa dichiarare nell’autocertificazione?
Oggi (09.11.2018)
In questo momento non c’è una norma che indirizza il cittadino nell’autocertificazione.
In altri termini, l’attuale modus operandi è frutto della giurisprudenza e della prassi.
Pertanto, occorrerà leggere di volta in volta cosa si autocertifica, esponendosi a dei rischi oppure mettendo a conoscenza il terzo di dati personali che si potevano omettere.
Facendo un esempio, secondo l’orientamento giurisprudenziale dominante non vi è l’obbligo di dichiarare le condanna oggetto di riabilitazione.
Tuttavia, può capitare che l’amministrazione di turno che riceve tale autocertificazione possa ritenere la stessa un falso.
Parimenti, per un altro ente potrebbe andare bene. Inoltre, non è da escludere la possibilità di subire un processo penale per aver omesso di indicare una condanna in un’autocertificazione.
Domani (dopo il 10.11.2019)
Il legislatore ha fatto chiarezza su questo argomento, disciplinando la fattispecie.
In futuro NON DOVRANNO ESSERE INDICATE in un’autocertificazione le seguenti iscrizioni
2:
I casi più frequenti
e) nei casi di patteggiamento sotto i due anni3 e decreti penali di condanna, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria;
d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
a) alle condanne irrogate con il beneficio della non menzione4,salvo che il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti per pena sospesa5;
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità6, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
m-bis) ai provvedimenti che dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova7;
m-ter) alle sentenze dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova8.
la sentenza che dichiara estinto il reato di guida in stato di ebbrezza9 a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
I casi meno frequenti
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista nei casi di bigamia10;
f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate.
Eliminazione automatica delle iscrizioni nel casellario e nei carichi pendenti
Oggi (09.11.2018)
Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono.
Le iscrizioni dei carichi pendenti sono eliminante al compimento dell’ottantesimo anno di età o per morte della persona alla quale si riferiscono
Domani (dopo il 10.11.2019)
Le iscrizioni nel casellario giudiziale sono eliminate decorsi quindici anni dalla morte della persona alla quale si riferiscono e, comunque, decorsi cento anni dalla sua nascita.
Le iscrizioni dei carichi pendenti sono eliminante per morte della persona alla quale si riferiscono
Se hai bisogno del certificato dei carichi pendenti a Napoli, puoi richiederlo cliccando qui.
Unificazione dei certificati
Oggi (09.11.2018)
Esistono tre tipi di certificati: generale, penale e civile.
Il cittadino per avere un quadro completo deve chiedere più certificati e spendere più soldi in marche da bollo.
Domani (dopo il 10.11.2019)
Esisterà, finalmente, un unico certificato.
Nel certificato del casellario giudiziale unificato saranno presenti le iscrizioni che prima venivano suddivise nel certificato penale e civile.
Il cittadino risparmia tempo e soldi e la pubblica amministrazione semplifica il proprio lavoro.
Certificazione europea
Oggi (09.11.2018)
Nel casellario giudiziale sono presenti solo le condanne emesse dallo Stato Italiano o riconosciute da quest’ultimo.
Se sei stato condannato in Francia, e lo Stato Italiano non ha riconosciuto la sentenza straniera, nel tuo casellario italiano non risulterà la condanna francese.
Domani (dopo il 10.11.2019)
In calce al casellario giudiziale italiano sarà indicata la presenza di o meno di condanne in ambito europeo.
Entrata in vigore e considerazioni finali
Tutte queste positive novità entreranno in vigore decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto, ossia 10 NOVEMBRE 2019.
Ritengo che sia una buona riforma, armonizza il casellario rispetto alle recenti riforme e risponde alle esigenze di semplificazione e trasparenza richiestoci dall’Europa.
Peccato per l’entrata in vigore ritardata: dovremo attendere un anno prima di poter beneficiare della riforma del casellario, sperando che non ci siano ulteriori rinvii.
P.S. Ci sono anche altre piccole novità, tuttavia non toccano il cittadino ma la pubblica amministrazione, per tale motivo ho preferito scrivere un articolo che evidenzia gli aspetti che toccano prevalentemente l’utente finale.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122
- Art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 445 del Codice di Procedura Penale
- Art. 175 del Codice Penale
- art. 167, I comma, del Codice Penale
- Art. 131 bis del Codice Penale
- Art. 464 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 464 septies del Codice di Procedura Penale
- Art. 186, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada)
- Art. 556 del Codice Penale
Buongiorno, la riforma Orlando del casellario ha validità anche per lavori in qualità di frontaliere in svizzera con residenza in italia? o in quel caso si applica la giurisprudenza svizzera e occorre dichiararli? grazie mille
Se la dichiarazione è destinata all’autorità svizzera, allora occorre rispettare la legge elvetica (che non conosco).
Ottimo
Ti sei spiegato benissimo….ma nel privato cosa succede se ti chiedono il casellario giudiziario dopo la riabilitazione???
Dopo la riabilitazione, nell’ambito privato, leggeranno sempre un casellario vuoto e pulito.
Grazie ma invece senza la riabilitazione risulteranno sempre i precedenti penali nel casellario giudiziale a uso privato?anche dopo 5 anni?
Complimenti, uno dei pochi a essere chiaro. Una domanda: Non compare sul certificato richiesto dalla PA la condanna quando la pena si estingue per art. 167. Ma cosa si intende? Cioè basta semplicemente che passano i 5 anni per i delitti e sparisce la condanna dal loro casellario o serve che il giudice dichiari la pena estinta con un provvedimento? Perché se io ho avuto una condanna con pena sospesa a seguito di rito abbreviato (no patteggiamento e no decreto penale), dopo i 5 anni in automatico la PA non vede e non devo piu dichiarare nulla?
Dopo i 5 anni deve chiedere con incidente di esecuzione l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 167 c.p. In merito a cosa vede o non vede la p.a, come accennato nell’articolo, c’è sempre la strada per aggirare la legge. Pertanto, l’unico risultato concreto è quello di avere la facoltà di non dichiarare la condanna, pur essendo visibile, di fatto, potenzialmente visibile alla p.a.
Complimenti per la chiarezza sulla riforma Orlando
Mi scusi se la disturbo mi moglie è stata condannata nell aprile del 2017 a 2 anni con pena sospesa e senza menzione. Qualche settimana fa dopo aver fatto un concorso come porta lettera è sta chiamata per la prova finale dove doveva presentare una auto certificazione che le allego…dove praticamente doveva dichiarare di non aver ricevuto condanne penali. Ho contattato il nostro avvocato che ci ha detto che non poteva assolutamente firmare questa autocertificazione in quanto aveva avuto come le ho detto una condanna. Ora leggendo il suo articolo mi viene il dubbio su quanto fatto perché mi sembra… Leggi il resto »
Buongiorno Avvocato, Avrei bisogno di porre una domanda: finora non ho riportato alcuna condanna, vale a dire che sono incensurato. Ciononostante, circa quattro anni fa ho rischiato una denuncia in Francia, cosa che per mia immensa fortuna non è avvenuta. Ora, ove mai, tornando in Francia, dovessi essere giudicato, e la pena sarebbe comunque molto lieve perché non superiore all’anno di reclusione, questa condanna naturalmente risulterebbe nel casellario giudiziale europeo, sia essa sospesa o meno. Tuttavia, quello che mi preme sapere è: semmai un giorno, in seguito a una eventuale sentenza di condanna, per essere assunto in Italia o in… Leggi il resto »
Non sono in grado di rispondere al Suo quesito poiché andrebbe rivolto ad un avvocato francese, essendo la questione attinente alle modalità con cui l’ordinamento francese applica l’estinzione del reato.
Immaginavo, ma ho voluto comunque provare. La ringrazio molto della disponibilità, e le auguro un buon lavoro.
Buonasera avvocato ,io sono stato escluso da una graduatoria per un’azienda Spa, ma partecipata dal comune .
Una municipalizzata diciamo. Sono stato escluso perché hanno visto che ho una pena sospesa e patteggiata di 6 mesi e in più la non menzione nel casellario . Loro possono escludermi?
Grazie
Senza conoscere il tipo di lavoro, il bando, il reato e tante altre cose utili, non sono in grado di rispondere. Il punto di partenza è leggere una visura del casellario e il bando del concorso e/o ammissione. Dopo aver letto tali informazioni sarà in grado di aiutarla.
Salve Avvocato:
La sentenza del giudice di pace penale che dichiara estinto il reato per intervenuta condotta risarcitoria, sarà visibile alla p.a ? rientra nel novero (cioè i 4 punti del suo video) del quale la p.a. non conoscerà MAI ?
Per il concorso in magistratura sarà visibile ? posso ancora ritenermi incensurato ?
Incensurato sì, per il concorso in magistratura no. Per questo concorso occorre avere la condotta “incensurabile” che è qualcosa di diverso dall’assenza di precedenti penali. Qui può approfondire la questione https://studiolegalepappa.com/quali-precedenti-penali-vanno-dichiarati-in-unautocertificazione/
per il concorso nelle forze dell’ordine ?
Stessa cosa, per alcuni concorsi occorre la “condotta incensurabile”.
Buon giorno avvocato volevo chiederle se nel mio caso a seguito del patteggiamento e non menzione per condanna ai danni del patrimonio” furto “avventura un anno fa con 6 mesi di reclusione e sospensione della pena ,posso iscrivermi all’albo delle Professioni infermieristiche . Nello specifico essendo l’opi (albo dove ci si iscrive per le professioni infermieristiche )un ente pubblico va da se che di pubblica amministrazione si tratta ..quindi anche omettendo (vista la non menzione )il delitto commesso lo vedranno e non avendo i requisiti morali non potrò iscrivermi ..è corretto?lo stesso varrà desumo anche con la riabilitazione?oppure mi sbaglio?… Leggi il resto »
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario. La può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.A presto.Avv. Giuseppe Pappa
Ciao Davide, ho lo stesso identico problema. Io però devo ancora laurearmi, potresti per favore tenermi aggiornata? Ti prego, sono terrorizzata da questa cosa e non riesco neanche più a studiare bene perché ho paura di studiare a vuoto
Se mi inoltra una visura del casellario e mi indica il concorso/bando a cui è interessata proverò ad aiutarla.
La visura allo stato attuale è ancora del tutto pulita poiché c’è stato solo il processo per direttissima che poi è stato rinviato e non so quando si aprirà il dibattimento per il primo grado (che ovviamente non intendo continuare con un processo “classico”). Io mi laureerò in teoria tra poco più di un anno ma sono totalmente demoralizzata perché non credo di arrivare a laurearmi prima di un’eventuale condanna. Nel caso di una messa alla prova nel mio caso crede che possa avere lo stesso problemi per l’iscrizione all’albo degli infermieri o in quel caso, non essendo una condanna,… Leggi il resto »
Con la messa alla prova non avrà problemi.
Nel vademecum per l’iscrizione all’albo c’è scritto, testualmente che causa ostativa all’iscrizione può essere una condanna per reato non colposo per la quale la legge commini una pena non inferiore nel minimo a 2 anni e nel massimo a 5 anni (a meno che non ci sia riabilitazione). Quindi il mio caso, così come quello di Davide, rientrano in questa dicitura, prevedendo, il reato commesso da noi, da 2 a 6 anni.
Non viene detto nulla riguardo alla messa alla prova. Lei cosa mi consiglia?
La messa alla prova non è condanna, per questo non viene contemplata nel bando.
Grazie davvero di cuore avvocato per il chiarimento!
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Oppure può lasciarmi 5 stelle e una recensione cliccando qui
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Mi raccomando, oltre le stelle è importante scrivere la recensione.
In caso contrario, google non considera valida la recensione.
Grazie del supporto.
Avv. Giuseppe Pappa
Buonasera Avvocato, purtroppo ho ricevuto una condanna dalla corte di appello a 1 anno e 4 mesi con sospensione condizionale della pena ma senza il beneficio della non menzione sul casellario, nonostante fossi incensurato. Vi è da dire che la precedente e diversa corte di appello chiamata a decidere sul mio caso mi aveva concesso tale beneficio, che comunque è svanito insieme al resto della sentenza dopo che la cassazione aveva deciso di dirottare il processo verso la corte di appello bis, la quale come le ho già detto non mi ha concesso il beneficio della non menzione. Posso ora… Leggi il resto »
Sì, sempre che ricorrano i presupposti per un utile ricorso per cassazione.
La corte di cassazione no decidere sul tema, eventualmente rimanderà la decisione alla corte d’appello.
No, la condanna sarà visibile per tutti. Dovrà fare la riabilitazione oppure chiedere l’estinzione del reato appena ricorrono i presupposti temporale.
Gentile avvocato, ho ricevuto le motivazioni della sentenza in cui si dice che oltre alla sospensione condizionale della pena mi è stata concessa la non menzione sul casellario. Il fatto è che nel dispositivo della sentenza manca il riferimento alla non menzione, mentre risulta presente la sospensione. Come si può risolvere la dissonanza relativa alla non menzione tra motivazione e dispositivo? Inoltre, vorrei sapere se in caso di un mio ricorso in cassazione potrei paradossalmente vedere la mia pena aumentare o essere riqualificata come fatto più grave (l’iter del mio processo è stato il seguente: assoluzione in primo grado; condanna… Leggi il resto »
Può valutare la correzione materiale dell’errore. Il suo ricorso in cassazione non può peggiorare la situazione, ma può solo migliorarla o lasciare tutto come sta.