maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia – quando la vittima è l’uomo

Il reato di maltrattamenti in famiglia è punito severamente nel nostro ordinamento.

Nella maggior parte dei casi, la vittima di tale reato è la donna, ma questo non vuol dire che la legge tutela solo quest’ultima.

Al contrario, la norma non fa distinzioni di genere e tutela tutti, e oggi ti racconterò di un caso di maltrattamenti in famiglia in cui la vittima è l’uomo e il carnefice è la donna.

Guarda il video sui maltrattamenti in famiglia

Il reato di maltrattamenti in famiglia

Il punto di partenza è sempre la norma, nel caso in esame la legge punisce severamente (dopo ti indicherò le pene) chi “maltratta una persona della famiglia o comunque convivente“.

La norma, in verità, disciplina anche altre ipotesi, tuttavia in questa sede la mia attenzione cade sul contesto familiare, essendo questo l’ambito in cui si consumano prevalentemente tali condotte delittuose.

Come accennato nell’introduzione, la norma tutela tutti, senza distinzioni di genere, e punisce con la reclusione da tre a sette anni chi commette il reato di maltrattamenti in famiglia1.

La pena aumenta sensibilmente quando sono contestate determinate aggravanti, le quali, come ti spiegherò tra poco, hanno effetto anche sulla successiva esecuzione della condanna.

Le aggravanti specifiche del reato di maltrattamenti in famiglia

Se il fatto è commesso in presenza o contro2:

  • persone minorenni (ad esempio i figli);
  • donna in stato di gravidanza;
  • persona con disabilità accertata;
  • oppure il fatto-reato è commesso con armi;

la pena è aumentata fino alla metà e il reato viene qualificato come ostativo (cioè in caso di condanna senza pena sospesa si entra direttamente in carcere, anche per un solo giorno).

Inoltre, se la vittima del reato riporta una lesione personale grave (prognosi superiore ai 40 giorni), la pena è da quattro a nove anni.

Se, invece, la lesione è gravissima (malattia insanabile) la pena va da sette a quindici anni.

Altresì, se la vittima del reato muore a seguito dei maltrattamenti in famiglia, la reclusione va da dodici a ventiquattro anni.

Infine, il minorenne che assiste ai maltrattamenti in famiglia (che pertanto non è destinatario diretto della condotta delittuosa), viene considerato anche egli vittima del reato3.

Ripensamenti dopo la denuncia per maltrattamenti in famiglia

Un’ulteriore conferma di quanto sia considerato serio e grave il reato di maltrattamenti in famiglia, è dato dal fatto che il reato è procedibile di ufficio4.

Innanzitutto, questo vuol dire che la condotta delittuosa potrà essere portata all’attenzione delle forze dell’ordine, sia dalla vittima del reato ma anche da un soggetto terzo, del tutto estraneo ai maltrattamenti.

Ad esempio, il vicino di casa potrà denunciare all’autorità giudiziaria i quotidiani maltrattamenti posti in essere da Mevia in danno di Sempronio, ai quali spesso assiste dal proprio balcone.

Ovviamente anche la vittima del reato potrà denunciare il tutto alle forze dell’ordine.

Ma la procedibilità di ufficio determina anche un ulteriore effetto: una volta che è stata presentata la denuncia per maltrattamenti in famiglia non è possibile “togliere tutto da mezzo”.

In altre parole, non sono ammessi ripensamenti, perdono o scuse finalizzate alla interruzione del procedimento: una volta che il procedimento penale è partito non è possibile fermarlo.

Pertanto, pensaci bene prima di sporgere una denuncia per maltrattamenti in famiglia, poiché dopo non si torna più indietro.

Cerca di evitare la paradossale situazione in cui a distanza di molti anni dalla denuncia, ti sei riappacificato con il tuo partner e ora che le cose vanno bene, arriva la condanna penale.

Chi sono le vittime del reato di maltrattamenti in famiglia

Come già accennato, la norma non fa distinzioni di genere o sesso, e lo stesso concetto di famiglia è stato esteso, andando a tutelare sia coloro che sono legati da un vincolo di parentela con l’autore del reato, ma anche tutti i soggetti conviventi.

Da ciò consegue che le vittime del reato di maltrattamenti in famiglia potranno essere,

  • in primis il coniuge, i figli, i genitori e tutti gli altri soggetti legati da un rapporto di parentela con il reo;
  • in secundis la compagna/o, la fidanzata o, addirittura, i domestici a patto che convivano con il colpevole.

In questo modo, il legislatore ha voluto tutelare l’integrità psico-fisica di tutte le persone facenti parte di contesti familiari o para-familiari5.

La nozione di maltrattamenti in famiglia

La condotta fattuale dell’autore del reato, definita volutamente dal legislatore in modo generico, ossia “maltrattamenti“, può manifestarsi in tanti modi diversi.

Innanzitutto, la condotta delittuosa può essere fisica o psicologica, ad esempio il coniuge che minaccia (condotta non fisicamente violenta) quotidianamente i figli e l’altro coniuge, commette il reato di maltrattamenti in famiglia, al pari di chi, anziché minacciare, percuote (condotta fisicamente violenta) i  propri familiari.

Allo stesso modo, sì parlerà di maltrattamenti in famiglia quando l’autore del reato, con atti reiterati e frequenti, lesivi dell’integrità fisica o psicologica, i quali presi singolarmente non sono illeciti, vessa il familiare o il soggetto convivente.

Ad esempio, qualificare ogni giorno il proprio compagno come brutto, grasso o incapace (epiteti che presi singolarmente non sono illeciti) integra la condotta di maltrattamenti in famiglia, poiché il soggetto agente tramite atti reiterati e frequenti, ha leso l’integrità fisica o psicologica della persona offesa, causandone una situazione di sofferenza continuativa.

Come avrai capito, è impossibile fare un elenco di tutte le attività fattuali che possono integrare la condotta di maltrattamenti in famiglia, essendo la norma generica e omnicomprensiva.

Al contrario, ciò che deve necessariamente sussistere per parlare di maltrattamenti in famiglia, è la reiterazione nel tempo delle condotte vessatorie: senza le costanza e frequenza nel tempo, avremo o singoli reati (minaccia, lesioni, ecc…) oppure nessun reato (nel caso di vessazioni commesse con semplici ingiurie)6.

Esempi di imputazione per maltrattamenti in famiglia

La dimostrazione di quanto appena detto la puoi leggere in questi esempi di imputazione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Ho raccolto diverse tipologie di contestazioni penali dove la vittima del reato è la donna, l’uomo o i genitore del reo.

Inoltre, come noterai, le condotte delittuose sono diverse tra loro (chi offende, chi minaccia o chi percuote), mentre l’unico elemento che le accomuna tutte è la reiterazione nel tempo dell’attività offensiva.

esempio di imputazione per maltrattamenti in famiglia maltrattamenti in famiglia maltrattamenti in famiglia maltrattamenti in famiglia

Maltrattamenti in famiglia: il rischio del carcere è alto!

Come detto nell’introduzione, il legislatore punisce severamente il reato di maltrattamenti in famiglia, ma soprattutto, nelle ipotesi aggravate, è molto difficile evitare il carcere.

Al fine di evitare incomprensioni, tuttavia, è necessario distinguere il rischio carcere in base alla fase in cui si trova il procedimento penale.

Rischio carcere come misura cautelare

Se per “rischio carcere” intendi la privazione della libertà nell’immediatezza della denuncia o durante il processo, allora vuol dire che stiamo parlando di misure cautelari, ossia provvedimenti eccezionali con i quali un soggetto innocente (prima di una condanna definitiva siamo tutti innocenti7) è privato della libertà.

In tale fase del procedimento penale, in assenza di una condanna definitiva, non c’è nessun automatismo tra reato contestato e carcere, ma occorrerà valutare il singolo caso e comprendere se c’è il rischio che l’indagato/imputato, nell’attesa del provvedimento che chiude il processo possa8:

  • reiterare il reato (o essere socialmente pericoloso);
  • inquinare le prove;
  • fuggire.

Se ricorrono uno o più di queste esigenze cautelari, il giudice per le indagini preliminari potrà limitare la libertà dell’indagato/imputato con una misura cautelare, che potrà tanto essere il carcere oppure una misura meno afflittiva come gli arresti domiciliari, l’obbligo di firma o un’altra misura idonea a tutelare le predette esigenze cautelari9.

Se vuoi saperne di più sulle misure cautelare ti consiglio di leggere questo mio articolo: Misure cautelari: dove, come quando e perché – istruzioni per l’uso.

Carcere a seguito di una condanna definitiva

Il discorso cambia, invece, quando l’imputato è stato dichiarato colpevole e la sentenza è diventata irrevocabile. In tale scenario, come accennato prima, è altissimo il rischio per l’autore del reato di entrare in carcere o, comunque, di dover espiare la pena.

Questo perché, per ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena ed evitare l’espiazione della pena, è necessario che il condannato partecipi a specifici percorsi di recupero10, in caso contrario, la condanna, anche bassa, dovrà essere prima o poi pagata.

Inoltre, nelle ipotesi aggravate, come ad esempio i maltrattamenti commessi in presenza di persone minorenni (come i figli), il reato diverrà “ostativo” determinando l’immediata carcerazione in caso di condanna definitiva11.

In parole più semplici, immaginiamo che i maltrattamenti in famiglia siano stati commessi in presenza dei figli minorenni, l’autore del reato in caso di condanna definitiva (anche bassa, come anni uno di reclusione) verrà portato direttamente in carcere.

Per tutte queste ragioni, mettendomi nei panni del difensore dell’imputato, quando gli atti di indagine sono oggettivamente insuperabili e negativi oppure non c’è spazio per puntare all’assoluzione, consiglio subito di intraprendere una strategia difensiva finalizzata all’ottenimento della pena sospesa.

In tale scenario all’imputato potrà essere utile ammettere gli addebiti, manifestare il proprio pentimento e risarcire la vittima del reato.

Se vuoi saperne di più sui reati ostativi ti consiglio di leggere questo mio articolo: Quali sono i reati ostativi? Cosa significa avere un reato ostativo?

Il caso concreto: pena sospesa e maltrattamenti in famiglia

La dimostrazione di quanto appena detto la puoi leggere in questa sentenza dove l’imputato, in primo grado, è stato condannato ad anni due mesi quattro di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati.

La presenza dell’aggravante, come meglio spiegato sopra, fa sì che all’esito del processo, il condannato venga portato direttamente in carcere, senza beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione.

In tale contesto, preso atto dell’impossibilità di puntare all’assoluzione, l’unico modo per evitare il carcere era quello di ottenere la sospensione condizionale della pena.

Così, in appello, l’imputato ha confesso la propria condotta delittuosa, ha chiesto scusa e risarcito le vittime del reato e così facendo ha ottenuto la riduzione di pena e, soprattutto, il beneficio della sospensione condizionale.

Grazie a tale strategia processuale l’imputato condannato per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravati ha evitato il carcere.

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Il caso concreto di maltrattamenti in famiglia: quando la vittima è l’uomo

Dopo aver analizzato sommariamente il delitto di maltrattamenti in famiglia, ora possiamo finalmente andare sul caso concreto che mi ha spinto a scrivere questo articolo.

Come accennato nell’incipit, la peculiarità di questa vicenda processuale è data dalla vittima del reato, la quale non è la donna ma è l’uomo.

L’uomo, in questa triste storia, ha avuto la forza di denunciare e portare avanti la sua battaglia giudiziaria, sino alla condanna della sua ex compagna.

La denuncia dell’uomo vittima della donna

Nel dettaglio, Mario (nome di fantasia) per anni aveva subito vessazioni fisiche e morali, molte delle quali in presenza della figlia minorenne e solo dopo tanto tempo ha avuto il coraggio di denunciare la compagna, che chiameremo Tizia.

A seguito della denuncia, dopo una iniziale diffidenza delle forze dell’ordine, è partita tutta una serie di attività investigativa finalizzata a riscontrare le pesanti accuse mosse da Mario alla sua convivente.

Fortunatamente per Mario, la gran parte delle aggressioni fisiche era stata prontamente refertata in ospedale oppure le numerose vessazioni verbali erano avvenute in presenza di testimoni.

Grazie a tali riscontri poco dopo la presentazione della denuncia-querela, Tizia è stata allontanata dalla casa familiare per poi essere rinviata a giudizio con la grave accusa di maltrattamenti in famiglia aggravanti dall’essere stati commessi in presenza di un minorenne.

Il processo per maltrattamenti in famiglia

Dopo circa un anno dalla presentazione della denuncia, iniziava il processo per maltrattamenti in famiglia a carico di Tizia, dove le vittime del reato erano l’ex compagno, Mario, e la loro figlia, qualificata anche ella come vittima poiché ha assistito alle condotte delittuose prima descritte.

Nella fase iniziale del processo Mario decideva di costituirsi parte civile in proprio e per la figlia.

Tizia, invece, sceglieva di affrontare il giudizio con la forma del rito abbreviato12, così da avere la garanzia di una riduzione di pena in caso di condanna.

Dopo poche udienze, il tribunale giungeva all’udienza conclusiva e dichiarava Tizia…

La decisione del tribunale

Colpevole del reato, condannandola ad anni due di reclusione, senza il beneficio della sospensione condizionale della pena, oltre al pagamento delle spese processuali.

Altresì, condannava Tizia al risarcimento del danno in favore dell’ex compagno, per la somma simbolica di 1 euro (così come esplicitamente richiesto da Mario).

Allo stesso modo, il tribunale condannava Tizia al pagamento di euro 3.000 quale provvisionale, in favore della figlia minorenne che aveva assistito ai maltrattamenti e sofferto a causa di tali condotte.

Infine, Tizia, veniva condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall’ex compagno, quantificate dal giudice penale in euro 2.880, oltre gli accessori di legge.

La particolarità di tale condanna è data dal fatto che, innanzitutto, a dispetto di quello che molti pensano, non è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale pur essendo l’imputata al su primo reato. Con questo voglio semplicemente evidenziare che non esiste nessun automatismo tra l’essere incensurati ed aver il beneficio della pena sospesa.

Dall’assenza di tale beneficio consegue che la condanna, una volta che la sentenza diverrà definitiva, dovrà essere espiata da Tizia.

Inoltre, essendo il reato ostativo, poiché commesso in presenza di minori, Tizia a seguito della irrevocabilità della sentenza, verrà portata direttamente in carcere.

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Una storia di falsi abusi familiari

Restando sempre sul tema dei maltrattamenti in famiglia, colgo l’occasione per raccontare una vicenda di natura civile che mi ha particolarmente colpito.

Anche in questa storia, la vittima è l’uomo che è stato ingiustamente portato in tribunale dalla moglie con la pesante accusa di aver commesso abusi familiari!

Alla fine di tutto la verità è emersa grazie, soprattutto, al grande lavoro svolto dall’avvocato Giovanna Ziello, ma non è stato facile per Sempronio affrontare tale battaglia giudiziaria e non escludo che ancora oggi sia segnato da questa triste vicenda.

L’infondata richiesta di ordine di protezione contro gli abusi familiari

Sempronio e Mevia sono sposati e dalla loro unione nasce la piccola Bianca, poco dopo la nascita della figlia il nucleo familiare si trasferisce in una nuova e più spaziosa abitazione, di proprietà esclusiva di Sempronio.

L’affetto coniugale, tuttavia, non regge ai numerosi cambiamenti e dopo qualche mese Sempronio e Mevia decidono di separarsi e nell’attesa della futura separazione restano sotto lo stesso tetto.

A seguito dell’ennesimo litigio, Mevia va via dalla casa coniugale e si trasferisce nell’abitazione della madre, portando con se la piccola Bianca.

Sempronio, a malincuore, accetta tale condizione e concorda con Mevia le modalità con cui vedere la figlia.

Mevia, tuttavia, poco dopo il trasferimento dalla madre adisce il tribunale civile chiedendo che Sempronio13:

  • si allontani immediatamente dalla casa coniugale (di sua esclusiva proprietà!);
  • possa far visita alla figlia minore in modalità protetta (cioè solo in presenza della madre o di altro familiare di sua fiducia);
  • corrisponda un assegno mensile per il mantenimento della figlia pari ad euro 1.000,00.

Tutto questo motivato, secondo Mevia, dagli abusi familiari commessi da Sempronio.

Fortunatamente per Sempronio, all’esito di un’accesa battaglia giudiziaria, il giudice civile ha rigettato la richiesta di Mevia, evidenziando che dall’istruttoria non è emerso nessun pregiudizio, fisico o morale, posto in essere dal marito verso la moglie.

Detto in parole più chiare: Sempronio non ha mai commesso abusi, violenze o altre condotte illecite nei confronti della moglie.

Mevia, così, non ha ottenuto nulla di quanto aveva chiesto:

  • non ha ottenuto l’uso esclusivo della casa coniugale con allontanamento del marito;
  • non ho ottenuto l’assegno di mantenimento in favore della figlia;
  • non ha ottenuto le visite protette del padre con la figlia.

Al contrario, Mevia con la sua spregiudicata azione giudiziaria ha solo ottenuto una salata condanna al pagamento delle spese di lite.

 

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Conclusioni

Il reato di maltrattamenti in famiglia è punito severamente nel nostro ordinamento e grazie ai recenti interventi normativi vi è concreto rischio del carcere per chi commette tale reato.

Nell’ipotesi aggravate, come ad esempio quando ai maltrattamenti in famiglia assiste il figlio minorenne, la legge qualifica tale delitto come ostativo e rende quasi certa la reclusione in carcere per il colpevole.

Qualora tu fossi accusato di questo grave reato valuta attentamente la strategia processuale da adottare poiché il rischio del carcere è molto elevato!

Con questo intendo dire che qualora tu non avessi la possibilità di contrastare l’accusa che ti viene mossa, sarà inutile e rischioso puntare all’assoluzione, ma sarà più proficuo intraprendere un percorso difensivo finalizzato all’ottenimento del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Se, invece, sei la vittima del reato, ricorda che la norma sui maltrattamenti in famiglia tutela tutti senza fare distinzioni di genere, come ti ho dimostrato in questo articolo.


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Note

  1. Art. 572 del Codice Penale
  2. Art. 572, comma II, del Codice Penale
  3. Art. 572, comma IV, del Codice Penale
  4. Art. 50 del Codice di Procedura Penale
  5. Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 30129 del 19 maggio 2021
  6. Cassazione penale, Sez. III, sentenza n. 35997 del 10 novembre 2020
  7. Art. 27 della Costituzione
  8. Art. 274 del Codice di Procedura Penale
  9. Art. 274 del Codice di Procedura Penale
  10. Art. 165, comma V, del Codice Penale
  11. Art. 656, comma IX, del Codice Penale
  12. Art. 438 del Codice di Procedura Penale
  13. Art. 342 bis del Codice Civile
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