Pene sostitutive o misure alternative alla detenzione?
Il legislatore, nel lontano 1981, ha introdotto le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Questo microsistema sanzionatorio, tuttavia, non ha avuto il successo sperato ed è stato un totale fallimento.
Dopo circa quaranta anni, il legislatore, è tornato sul tema semplificando e potenziando le pene sostitutive, rendendole finalmente una valida opzione alle misure alternative alla detenzione disciplinate dall’ordinamento penitenziario.
Continua a leggere l’articolo per capire cosa sono e come funzionano le pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Indice
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Brevi cenni sul sistema sanzionatorio penale
Per comprendere i vantaggi delle pene sostitutive delle pene detentive brevi è necessario spendere qualche parola sul sistema sanzionatorio penale.
Innanzitutto, onde evitare fraintendimenti, è doveroso chiarire che quando si parla di esecuzione della pena o espiazione della condanna, si dà per scontato che la sentenza penale sia definitiva.
Sul punto, devi sapere che prima della chiusura definitiva del processo, l’imputato è tecnicamente innocente e può essere privato dalla libertà solo temporaneamente e in funzione delle esigenze cautelari.
Così, ad esempio, nell’immediatezza del fatto, l’autore del reato potrebbe essere sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, oppure potrebbe affrontare il processo a “piede libero”, questo poi dipende dal singolo caso.
Se vuoi saperne di più sulle misure cautelari puoi leggere questo mio articolo.
In entrambe le ipotesi, l’imputato sarà innocente e non ci sarà (per il momento) nessuna condanna o pena da espiare.
L’importante, dunque, è comprendere che in questa fase, ossia prima di una condanna definitiva, l’imputato non può, appunto, espiare la pena poiché non c’è ancora una condanna definitiva, e per tale motivo non ha senso parlare di esecuzione o espiazione della pena.
Al contrario, all’esito del processo, in caso di condanna e dopo che la sentenza sarà definitiva, ecco che l’imputato diverrà “condannato” e dovrà fare i conti con la pena irrogata dal giudice.
Ed è in questo momento che entra il gioco il tema della espiazione della pena e delle modalità e alternative con cui l’autore del reato deve pagare il proprio debito con lo Stato.
Le pene ordinarie previste dal codice penale
Il nostro codice penale distingue le sanzioni che può scegliere il giudice in pene principali e pene accessorie.
Le pene principali1 sono:
- l’ergastolo;
- la reclusione;
- la multa;
- l’arresto;
- l’ammenda.
Le pene accessorie, invece, sono delle sanzioni che seguono la pena principale e rendono maggiormente afflittiva la pena principale2.
Ad esempio, in caso di condanna alla reclusione per bancarotta fraudolenta3 seguirà la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale.
Le pene accessorie sono numerose e non è questa la sede dove trattarle.
A te basta sapere che il giudice penale, alla fine del processo, dovrà scegliere sempre una pena principale e dovrà farlo solo tra quelle che ti ho prima elencato.
Dove sono la detenzione domiciliare, l’affidamento al lavoro o l’obbligo di firma?
Mi aspettavo questa domanda e la risposta è relativamente semplice: non ci sono.
Mi spiego meglio, il sistema prevede che il giudice del merito (ossia il giudice che ti condanna) debba scegliere esclusivamente tra le sanzioni che ti ho prima illustrato.
Cambiando punto di vista, il giudice del merito non potrà condannarti alla detenzione domiciliare o all’affidamento ai servizi sociali, ma si limiterà, ad esempio a punirti con due anni di reclusione e 2.000 euro di multa penale.
Il lavoro del giudice del merito finisce qui: ti ha giudicato, dichiarato colpevole e punito con una determinata sanzione, tuttavia non sarà lui a occuparsi o verificare che tale pena venga eseguita.
Mettendomi nei panni dell’imputato, arrivato a questo momento (nel caso di condanna irrogata senza il beneficio della pena sospesa), vorrà dire che prima o poi lo Stato si ricorderà di me e dovrò fare i conti con l’esecuzione della pena.
L’esecuzione della pena: quando lo Stato chiede il conto
Se il reato oggetto della mia condanna è un reato ostativo, vorrà dire che all’esito del processo verrò sicuramente portato in carcere e dall’istituto penitenziario dovrò chiedere le misure alternative alla detenzione.
Se, invece, il reato che mi è contestato è un reato comune, alla fine del processo non verrò portato in carcere ma da uomo libero potrò chiedere le misure alternative alla detenzione e, soprattutto, nell’attesa di tale decisione continuerò ad essere libero.
In entrambi i casi, gli organi che si occupano dell’esecuzione della pena sono il pubblico ministero4 e la magistratura di sorveglianza5, e sarà onere di quest’ultima valutare le richieste del condannato finalizzate ad espiare la pena in un modo diverso e meno afflittivo rispetto al carcere.
Ed è qui che appaiono le misure alternative alla detenzione, come ad esempio la detenzione domiciliare o l’affidamento al lavoro o ai servizi sociali.
A tal proposito, è opportuno evidenziare, che non esiste un diritto all’ottenimento della misura alternativa alla detenzione, ma sarà la magistratura di sorveglianza che deciderà in che modo dovrai espiare la pena.
Se tutto va bene, ad esempio, anziché andare in carcere potrai espiare la pena a casa (detenzione domiciliare), se le cose vanno male, invece, potrai andare in carcere anche per un solo mese.
Se credi che io stia esagerando, leggi questo mio articolo, nel quale racconto la storia di un mio assistito, il quale a causa della sua negligenza, si è fatto un mese di carcere, nonostante avesse tutte le carte in regola per ottenere le misure alternative alla detenzione.
Infine, tornando alla domanda iniziale, come avrai notato non ho parlato dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria6, comunemente detto “obbligo di firma”, e la ragione è semplice: l’obbligo di firma è una misura cautelare e non una misura alternativa alla detenzione.
Pertanto, la tua condanna penale non potrà mai essere espiata attraverso il cosiddetto l’obbligo di firma.
Le criticità dell’ordinario sistema di esecuzione penale
Il sistema ordinario di esecuzione della pena presenta, a mio avviso, due grandi criticità.
L’incertezza: nessuno mi garantisce che non andrò in carcere
Io che sono stato condannato ad 1 anno e 4 mesi di reclusione, pur essendo questa una condanna bassa per un reato non ostativo, non ho la garanzia che non andrò in carcere.
Certamente ho ottime possibilità di evitare la detenzione in carcere, ma la legge non garantisce questo risultato, del resto, un avvocato serio non ti darà mai la certezza che non andrai in carcere.
La magistratura di sorveglianza valuterà, come spiegato prima, la tua istanza e deciderà in che modo dovrai espiare la pena.
Il tempo: rischio di espiare la pena troppo tardi
Il sistema di esecuzione della pena è lentissimo: realisticamente può accadere che oggi commetti il reato e tra dieci anni sarai chiamato ad espiare la pena.
Ti faccio un esempio concreto di un mio assistito per farti toccare con mano il problema.
Tizio, nel 2014, commette il reato di bancarotta fraudolenta, reato non ostativo per il quale non è previsto l’immediato ingresso in carcere a seguito della condanna definitiva.
Il mio assistito, nell’aprile del 2019, patteggia e chiude la propria vicenda processuale con una pena pari ad anni 2 e mesi 8 di reclusione.
Tizio ha affrontato il processo da uomo libero e pertanto è libero in attesa dell’espiazione della pena, nel gergo tale posizione giuridica prende il nome di “libero sospeso”7.
Dopo che la condanna è diventata definitiva, lo Stato si ricorda di Tizio nell’ottobre del 2019 notificandogli l’ordine di esecuzione, al quale Tizio risponde chiedendo la misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali.
Nell’attesa della decisione del tribunale di sorveglianza, Tizio è libero e la sua vita va avanti, condizionata, ovviamente dal fatto che prima o poi dovrà espiare la pena.
Ad ogni modo, nel aprile del 2025, lo Stato si ricorda nuovamente di Tizio e gli fissa l’udienza innanzi al tribunale di sorveglianza per il 10 luglio 2025.
All’esito dell’udienza il tribunale di sorveglianza accoglie l’istanza di Tizio e quest’ultimo, dopo oltre dieci anni dalla commissione del fatto, inizia ad espiare la pena.
Come potrai immaginare, espiare la pena dopo oltre cinque anni dalla fine del processo, e dopo oltre dieci anni dalla commissione del fatto, non agevola il reinserimento sociale del condannato, anzi la pena verrà sicuramente percepita come vendetta da parte dello Stato e non come espressione di una sanzione giusta e proporzionata.
Oppure, usando concetti meno nobili, sarai d’accordo con me che per programma la propria vita a seguito di una condanna penale sarebbe meglio un’esecuzione rapida e vicina alla fine del processo, anziché attendere oltre 5 anni, nel frattempo costruire una famiglia o un lavoro, e poi vedersi tutto stravolto o rovinato a causa di una vecchia condanna penale da espiare.
Le pene sostitutive delle pene detentive brevi
Accanto al sistema ordinario delle pene, il legislatore ha introdotto, nel 19818, e potenziato, nel 2022 con la riforma Cartabia, il sistema delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi.
Dietro questo nome così lungo si nasconde un concetto semplice: quando la pena detentiva è inferiore ai quattro anni, la legge offre la possibilità al condannato di convertire l’originaria pena detentiva (ossia il carcere) in una sanzione meno afflittiva.
Nel dettaglio, la legge prevede che le sanzioni principali dell’arresto e della reclusione, possono essere sostituite con9:
- la semilibertà sostitutiva;
- la detenzione domiciliare sostitutiva;
- il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- la pena pecuniaria sostitutiva.
Come avrai notato, i nomi di queste sanzioni sostitutive sono simili alle definizioni delle misure alternative alla detenzione, disciplinate dall’ordinamento penitenziario10, ma oltre al nome simile, non ha nulla in comune con quest’ultime.
Innanzitutto, come ti spiegherò tra poco, la pene sostitutive delle pene detentive brevi, a parità di tipologia, sono meno afflittive delle misure alternative alla detenzione e più facilmente ottenibili in relazione al quantum di pena originariamente irrogato.
Inoltre, a differenza dell’ordinario sistema di esecuzione penale, la decisione sulla pena sostitutiva sarà presa direttamente dal giudice del merito, ossia il giudice che dichiara la tua colpevolezza, senza attendere i lunghi tempi della magistratura di sorveglianza.
Le pene sostitutive sono migliori delle misure alternative alle detenzione
Come accennato poc’anzi, le pene sostitutive sono globalmente migliori della misure alternative alla detenzione e, mio avviso, andrebbero sempre preferite a quest’ultime quando non c’è spazio per la sospensione condizionale della pena.
Per comprendere questa mia convinzione, ti faccio un esempio pratico.
Tizio è indagato a piede libero per ricettazione11, verrà realisticamente condannato e non può ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Tizio, all’esito del processo viene condannato ad anni 2 e mesi 4 di reclusione e, pertanto, prima o poi dovrà espiare la pena.
In questo scenario, Tizio prima della chiusura definitiva del processo, deve scegliere se affidarsi all’ordinario sistema di espiazione della pena, oppure se chiedere le pene sostitutive della pene detentive brevi.
Sistema ordinario di espiazione pena
Tizio all’esito del processo non chiede le pene sostitutive e, dunque, si affida al normale sistema di esecuzione della condanna.
Questo vuol dire che dopo circa un anno dalla definizione del processo, riceve l’ordine di esecuzione e chiede le misure alternative alla detenzione.
Essendo la pena irrogata superiore ai due anni di reclusione, Tizio potrà chiedere solo la semilibertà (di giorno a lavoro e la sera in carcere), oppure l’affidamento ai servizi sociali (di giorno ai servizi sociali, di pomeriggio-sera in detenzione domiciliare).
In altre parole, se Tizio non ha un lavoro o un ente presso il quale svolgere l’affidamento, andrà in carcere, non potendo ottenere la detenzione domiciliare a causa della quantità di pena irrogata.
Inoltre, come spiegato ampiamente prima, nessuno potrà garantire a Tizio l’ottenimento della misura alternativa, altresì, i tempi per ricevere una risposta saranno lunghissimi.
Tizio, dunque, che dopo il processo ha trovato lavoro e costruito una famiglia, si ritrova dopo tanti anni a fare i conti con l’espiazione di una vecchia condanna, dovendo stravolgere la propria vita e rischiando, astrattamente, il carcere.
Sistema delle pene sostitutive
Tizio, prima della chiusura del processo (poi dopo ti spiegherò meglio la procedura) chiede al giudice del merito che l’eventuale condanna sia sostituita con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità o della detenzione domiciliare sostitutiva.
All’esito dell’ultima udienza, il giudice dichiara Tizio responsabilità del reato contestato, lo condanna alle pena di anni 2 e mesi 4 di reclusione.
Il giudice del merito, ritenendo Tizio meritevole, accetta la richiesta di sostituzione pena e sostituisce la pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Dopo circa un mese dal passaggio in giudicato della sentenza, Tizio inizia l’espiazione attraverso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
I vantaggi di questa scelta sono evidenti:
- pur essendo la pena superiore ai due anni di reclusione, Tizio poteva ottenere la detenzione domiciliare sostitutiva, obiettivo che non avrebbe potuto raggiungere con la misure alternative alla detenzione (il cui limite è due anni di reclusione);
- a Tizio è andata anche meglio, poiché anziché ottenere la detenzione domiciliare sostitutiva, il giudice ha accordato la richiesta principale di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, il quale è meno afflittivo (come ti farò vedere dopo) rispetto alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali;
- Tizio all’esito del processo ha subito saputo la modalità con cui espiare la pena, senza dover attendere anni come nel caso della procedura di esecuzione ordinaria;
- l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo è curata direttamente dal giudice del merito ed è iniziata in tempo ragionevoli, senza stravolgere la vita del condannato.
Pene sostitutive VS misure alternative alla detenzione ordinamento penitenziario
Ora che hai capito sommariamente i vantaggi delle pene sostitutive, analizziamo le singole pene sostitutive e confrontiamole con il corrispettivo previsto dall’ordinamento penitenziario.
In questo modo, oltre ai vantaggi procedurali prima accennati, capirai perché le pene sostitutive sono meno afflittiva rispetto alle ordinarie misure alternative alla detenzione.
La semilibertà sostitutiva
La semilibertà sostitutiva è la prima pena sostitutiva prevista dalla legge12.
Può essere ottenuta dal condannato quando l’originaria pena detentiva (arresto o multa) è pari o inferiore ai quattro anni.
Il condannato alla semilibertà sostitutiva deve trascorrere almeno otto ore al giorno in un istituto di pena.
La rimanente parte della giornata, invece, deve essere dedicata al lavoro, studio o formazione, secondo il programma predisposto dall’U.E.P.E. e approvato dal giudice.
In buona sostanza di giorno si lavora e la sera si torna in carcere per dormire.
La semilibertà quale misura alternativa alla detenzione
La semilibertà, intesa quale misura alternativa alla detenzione, sotto il profilo operativo, è simile alla citata pena sostitutiva poiché prevede per il condannato l’obbligo di compiere un’attività fuori dal carcere per una parte della giornata, tornando nell’istituto penitenziario quando non si svolge tale attività13.
Tuttavia, ed ecco una prima differenza rispetto alla semilibertà sostitutiva, la legge non prevede a monte le ore che il condannato deve trascorre nell’istituto di pena ed è lasciata al magistrato di sorveglianza tale decisione.
Al contrario, per la semilibertà sostitutiva, la legge dispone che il condannato debba trascorre in carcere, come minimo, otto ore al giorno.
Ma la vera differenza la si nota osservando i limiti di pena per ottenere tale misura alternativa, che per quanto concerne il tema di questo articolo, può essere chiesta quando la pena (o il residuo pena) è pari o inferiore ai tre anni di reclusione.
Per essere precisi ci sono anche altri scaglioni e ipotesi, ma al fine del confronto tra le pena sostitutiva e le misura alternativa, in questa sede, è sufficiente notare che il limite della semilibertà sostitutiva è quattro anni di reclusione, mentre il limite della semilibertà prevista dall’ordinamento penitenziario è di tre anni.
La detenzione domiciliare sostitutiva
La seconda pena sostitutiva prevista dalla legge è la detenzione domiciliare sostitutiva.
Anche in questo caso, tale pena sostitutiva può essere ottenuta dal condannato quando l’originaria pena detentiva (arresto o multa) è pari o inferiore ai quattro anni14.
Il condannato alla detenzione domiciliare sostitutiva deve trascorrere minimo dodici ore al giorno a casa e può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno (anche non continuative) per le primarie esigenze di vita.
A differenza della misura alternativa della detenzione domiciliare, con la pena sostitutiva della detenzione domiciliare il legislatore ha previsto di default la concessione delle ore per le esigenze di vita quotidiane e indicato il minimo di ore da trascorre a casa.
Le restanti ore del giorno, dove il condannato a pena sostitutiva è astrattamente libero, sono regolate dal giudice il quale tanto potrà dare delle prescrizioni (seguire il programma di trattamento finalizzato, ad esempio al lavoro o studio), oppure lasciare il condannato alle solo prescrizioni comuni di tutte le pene sostitutive.
In buona sostanza, per la gran parte del giorno resti a casa e per quella residua hai la facoltà di lavorare/studiare e far fronte alle primarie esigenze della vita quotidiana.
La detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione
La misura alternativa della detenzione domiciliare è decisamente diversa dalla pena sostitutiva della detenzione domiciliare.
La prima grande differenza riguarda i limiti di pena, poiché, la misura alternativa della detenzione domiciliare (salve eccezioni specifiche) può essere concessa solo quando la pena (o il residuo pena) è pari o inferire ai due anni di reclusione15.
Al contrario, la detenzione domiciliare sostitutiva, come visto poc’anzi, può essere concessa per pene detentive pari o inferiori ai quattro anni di reclusione.
L’ulteriore e importantissima differenza riguarda le modalità con cui viene eseguita la misura alternativa della detenzione domiciliare: la regola è restare a casa tutto il giorno, ossia 24 ore su 24, tutto il resto (ore giornaliere, permessi, ecc…) è l’eccezione.
Pertanto, sarà la magistratura di sorveglianza a concederti o meno le ore di permesso giornaliere e, soprattutto, non sarà un diritto ottenerle.
E’ evidente come la misura alternativa della detenzione domiciliare sia più afflittiva rispetto alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare:
- niente ore giornaliere prestabilite;
- impossibilità di lavorare fuori casa;
- potenzialmente resti a casa 24 ore su 24 (i permessi non sono un diritto, ma una facoltà).
Se vuoi saperne di più sulla detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione ti consiglio di leggere questo mio articolo.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo
La terza pena sostitutiva prevista dalla legge è il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, abbreviato in L.P.U. sostitutivo.
Tale pena sostitutiva può essere ottenuta dal condannato quando l’originaria pena detentiva (arresto o multa) è pari o inferiore ai tre anni16.
Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo si concretizza nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività, da svolgere, ad esempio presso enti, o.n.l.u.s. o associazioni e di volontariato.
Il lavoro di pubblica utilità sostituivo hai i seguenti limiti temporali:
- non può superare le otto ore giornaliere;
- per ogni settimana le ore di L.P.U. dovranno essere non meno di sei e non più di quindici.
Nelle ore di L.P.U. il condannato dovrà svolgere le attività oggetto del programma di lavoro concordato con l’ente assegnatario.
Una volta svolte le ore di lavoro di pubblica utilità il condannato sarà, invece, libero: sì hai capito bene, una volta finite le ore di L.P.U. non dovrai restare a casa, ma sarai sottoposto alle sole prescrizioni generali delle pene sostitutive (che tra poco ti illustrerò).
Questa aspetto rappresenta un forte incentivo a scegliere tale pena sostitutiva poiché il condannato eviterà non solo il carcere ma anche la detenzione casalinga.
In merito, invece, al criterio di ragguaglio tra pena detentiva e L.P.U. sostitutivo, due ore di lavoro equivalgono ad 1 giorno di reclusione.
Affidamento in prova al servizio sociale quale misura alternativa alla detenzione
La misura alternativa della detenzione che più si avvicina alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità è l’affidamento in prova al servizio sociale/lavoro17.
Con l’affidamento in prova al servizio sociale il condannato anziché espiare la pena in carcere, in estrema sintesi, di giorno lavora o svolge attività di volontariato e la restante parte della giornata resta a casa in detenzione domiciliare.
Relativamente al limiti di pena, l’affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso per pene pari o inferiori ai quattro anni di reclusione.
Infine, in merito al confronto con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non c’è paragone, poiché con il tale pena sostitutiva il condannato dopo le ore di lavoro è libero, al contrario il condannato in affidamento al servizio sociale, dopo le ore di lavoro deve tornare a casa e resta in detenzione domiciliare.
Pena pecuniaria sostitutiva
L’ultima pena sostitutiva da analizzare la pena pecuniaria sostitutiva.
Tale pena sostitutiva può essere chiesta quando la pena detentiva è pari o inferiore ad un anno di reclusione18.
In questo scenario, il condannato economicamente facoltoso, può chiedere al giudice che la pena detentiva sia convertita in euro.
In merito al valore di economico di un singolo giorno di pena detentiva, sarà il giudice a decidere tra un minimo di 5 euro e un massimo di 2.500 euro, il tutto in base alle condizioni economiche del condannato.
Ritengo che la pena pecuniaria sostitutiva sia un’ottima alternativa per chi ha la forza economica per sostenere la conversione e ha necessità di risolvere il proprio problema penale senza stravolgersi la vita.
Prescrizioni comuni delle pene sostitutive
Le pene sostitutive, ad eccezione della pena pecuniaria sostitutiva, hanno in comune le prescrizioni generali, che si affiancano a quelle specifiche della singola pena sostitutiva.
Ad esempio, l’imputato condannato alla pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità dovrà, ovviamente, svolgere le ore di lavoro pubblico concordate, nonché (anche nelle restanti ore in cui non è sottoposto al lavoro di pubblica utilità) dovrà sottostare alla seguenti prescrizioni19:
- divieto di detenzione e porto – a qualsiasi titolo – di armi, munizioni, esplosivi, anche in presenza della relativa autorizzazione di polizia (porto/licenza);
- divieto di frequentare abitualmente, senza giustificato motivo, pregiudicati o persone sottoposte a misure (di sicurezza o di prevenzione) o comunque persone che espongano il condannato, in maniera concreta, al rischio di commettere altri reati, salvo si tratti di familiari o di conviventi stabilmente;
- obbligo di permanere nell’ambito territoriale (di solito regionale);
- ritiro del passaporto e sospensione della validità ai fini dell’espatrio di ogni altro documento (ad esempio la carta d’identità, pertanto niente viaggi all’estero)
- obbligo di conservare, portare con sé e presentare ad ogni richiesta degli organi di polizia il provvedimento che applica/dà esecuzione alla pena sostitutiva nonché gli eventuali provvedimenti di modifica delle modalità di esecuzione della pena.
Il giudice, inoltre, può prescrivere il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, al fine di prevenire la commissione di ulteriori reati da parte del condannato.
Nel momento in cui violi una di queste prescrizioni c’è il concreto rischio che ti venga revocata la pena sostitutiva20.
Pene sostitutive e reati ostativi: come evitare il carcere
Un ulteriore incentivo alla scelta delle pene sostitutive delle pene detentive brevi è dato, a mio avviso, dalla possibilità di “aggirare” l’obbligo del carcere previsto per i reati ostativi.
Per comprendere questo importante vantaggio è necessario spiegare, sinteticamente, cosa sono sono e come funzionano i reati ostativi.
Oppure puoi leggere questo mio articolo per approfondire il tema dei reati ostativi.
Brevi cenni al sistema dei reati ostativi
Devi sapere che di regola, per i reati comuni, in caso di condanna pari o inferiore ai quattro anni di reclusione, il condannato, all’esito del processo, anziché essere portato direttamente in carcere, ha la possibilità di chiedere da uomo libero, le misure alternative alla detenzione21.
Così ad esempio, se Tizio viene condannato a “piede libero” per ricettazione alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione, quando la condanna sarà definitiva, potrà chiedere che tale pena sia espiata con una misura alternativa alla detenzione.
Tizio, in primis, non sarà portato in carcere, ma soprattutto, nell’attesa della futura decisione della magistratura di sorveglianza sarà libero e continuerà la sua vita.
Tutto questo cambia nel momento in cui a Tizio è contestato un reato ostativo, poiché per una determinata serie di reati, lo Stato dispone che a prescindere dall’entità della pena, il condannato in via definitiva, venga direttamente portato in carcere.
Così, ad esempio, se Tizio viene condannato a “piede libero” per rapina aggravata alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, quando la condanna sarà definitiva, nonostante una pena mite, verrà direttamente portato in carcere e dal penitenziario potrà chiedere le misure alternative alla detenzione e, infine, attenderà il carcere la decisione della magistratura di sorveglianza.
La tipologia dei reati ostativi
Fatta la premessa generale sul sistema dei reati ostativi, andiamo ora al passaggio successivo.
E’ possibile dividere i reati ostativi in due grandi categorie:
- i reati ostativi indicati dall’art. 4 bis ordinamento penitenziario, che possiamo definire “molto ostativi“22
- i reati ostativi elencati dall’art. 656, comma IX, del codice di procedura penale, che possiamo qualificare come “meno ostativi“.
Entrambe le categorie di reati ostativi determinano, come spiegato prima, l’immediato ingresso in carcere del condannato, a prescindere dall’entità della pena.
Tuttavia, per i reati “meno ostativi” è possibile evitare il carcere poiché la pena irrogata per tali reati può essere sostituita con una pena sostitutiva, evitando così l’ingresso in carcere al condannato.
I reati “meno ostativi” sono:
- incendio boschivo23
- maltrattamenti in famiglia aggravati24
- atti persecutori aggravati25;
- furto in abitazione26;
Al contrario, per i reati “molto ostativi” la legge prescrive l’assoluta incompatibilità con la pene sostitutive, pertanto si entra in carcere e dal carcere si chiedono le misure alternative alla detenzione27.
Esempio pratico di carcere evitato, grazie alle pene sostitutive, nonostante un reato ostativo
Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il concetto e i vantaggi delle pene sostitutive in funzione dei reati “meno ostativi”.
Tizio è imputato per il grave reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni.
Tale aggravante rende il reato ostativo, facendolo rientrare nella categoria dei reati “meno ostativi” ai sensi dell’art. 656, comma IX, del codice di procedura penale.
All’esito del processo Tizio viene dichiarato colpevole e condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione.
Essendo il reato ostativo, Tizio, nell’ordinario sistema di esecuzione penale, sarà portato in carcere e dall’istituto penitenziario potrà chiedere le misure alternative alla detenzione.
Ciononostante, grazie al sistema delle pene sostitutive, il condannato può evitare l’ingresso in carcere poiché ha la possibilità di chiedere, sia in primo grado che in appello, la sostituzione della pena detentiva con una delle pene sostitutive.
Così, nel caso concreto, è avvenuto che Tizio ha proposto appello avverso la condanna di primo grado e ha chiesto alla Corte d’Appello la sostituzione dell’origina pena detentiva ostativa, con una pena sostitutiva (sia detenzione domiciliare sostitutiva che lavoro di pubblica utilità sostitutivo).
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto la richiesta di Tizio e quest’ultimo ha:
- evitato l’ingresso in carcere, nonostante il reato contestato fosse ostativo;
- espiato la pena in regime di detenzione domiciliare sostitutiva, nonostante la pena fosse superiore ai due anni di reclusione.
La dimostrazione di quanto appena raccontato la puoi leggere in questa sentenza.
Un secondo esempio di carcere evitato, grazie alle pene sostitutive, nonostante un reato ostativo
Caio è imputato, come Tizio, per il reato di maltrattamenti in famiglia, aggravato dall’aver commesso il fatto in presenza dei figli minorenni.
Caio, resosi conto di non aver elementi utili per il processo ordinario, decide di patteggiare e concorda con il pubblico ministero la pena finale di anni 3 di reclusione.
Anche in questo caso, nell’ordinario sistema di esecuzione della pena, Caio dovrebbe entrare in carcere e dal carcere chiedere le misure alternative alla detenzione, dalle quali è esclusa la detenzione domiciliare, poiché la pena irrogata è superiore ai due anni di reclusione.
Caio, invece, oltre a concordare l’entità della pena, chiede anche la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo.
Il pubblico ministero presta il consenso, il giudice ritiene la pena congrua e così Caio viene condannato allo svolgimenti di 1.095 giorni di lavori di pubblica utilità sostitutivo, pari a 2.190 ore.
Così facendo Caio ha evitato il carcere e la detenzione domiciliare e ha potuto espiare la pena in regime di lavoro di pubblica utilità sostitutivo, la cui esecuzione, come visto prima, è decisamente meno afflittiva rispetto alle ordinare sanzioni penali.
La dimostrazione di quanto appena raccontato la puoi leggere in questa sentenza.
Come chiedere le pene sostitutive
La sostituzione della pena detentiva può essere chiesta solo dall’imputato oppure dal proprio avvocato munito di procura speciale.
Da ciò consegue che il giudice senza il consenso dell’imputato (prestato personalmente o tramite avvocato con procura speciale) non può fare nulla.
La dimostrazione di quanto appena detto la leggi in questo estratto di sentenza dove il giudice era ben propenso alla concessione della pena sostitutiva, ma in assenza dell’imputato o dell’avvocato munito di procura speciale, il magistrato non ha potuto fare nulla.
Relativamente alle condizioni processuali, è necessario che l’imputato sia condannato senza il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Nel momento in cui ricorrono queste condizioni, ecco che ha senso parlare di pene sostitutive.
Sotto il profilo procedurale, la pena sostitutiva può essere chiesta sia in primo grado, che in appello.
Al contrario, non potrai chiedere le pene sostitutive quando la condanna è definitiva (salvo rarissime eccezioni), pertanto programma e valuta attentamente la richiesta di pene sostitutive.
Pene sostitutive in primo grado
Come accennato, il primo momento importante per chiedere le pene sostitutive è il giudizio di primo grado28.
Se vuoi fare le cose per bene, ti consiglio, prima dell’udienza finale ti produrre al giudice tutti quei documenti utili affinché possa valutare la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.
Ad esempio, consegnerai la documentazione relativa alla presenza di un immobile (utile per la detenzione domiciliare sostitutiva) o il programma di lavoro di una o.n.l.u.s. (indispensabile per il lavoro di pubblica utilità sostitutivo), oppure gli atti relativi alla tua situazione patrimoniale (necessari per la pena pecuniaria sostitutiva).
Ad ogni modo, in relazione al caso concreto dovrai produrre tutti i documenti utili in modo da permettere al giudice di decidere, senza rinviare l’udienza, in merito alla sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.
Se hai fatto tutto bene e il giudice ritiene di avere tutti gli elementi utili, all’esito della discussione finale, nella quale il tuo avvocato chiederà anche la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva, il giudice, in caso di condanna, deciderà anche sulla tua richiesta di pene sostitutive.
In alternativa, invece, potrebbe accadere che, nonostante il tuo deposito documentale tempestivo, il giudice non sia in grado di decidere sulla pena sostitutiva e così, anziché pronunciarsi subito, emetterà il dispositivo ma rinvierà ad una successiva udienza per la richiesta di pene sostitutive.
Accanto alla procedura che ti ho consigliato, ossia produrre tutti i documenti prima della discussione finale, nulla vieta che tu o il tuo avvocato munito di procura speciale, senza aver prodotto nulla a supporto della richiesta di pene sostitutive, nella discussione finale venga comunque chiesta la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva.
In questo caso, il giudice pronuncerà il dispositivo e in caso di condanna, rinvierà ad una successiva udienza per decidere in merito alle pene sostitutive. Nel lasso temporale tra le due udienza, il giudice e tu, dovrete adoperarvi per raccogliere la documentazione utile per l’ottenimento della pena sostitutiva.
E’ utile precisare che, nonostante la tempestiva ed esaustiva produzione documentale a sostegno della richiesta di pena sostitutiva, non esiste nessun diritto all’ottenimento di tale beneficio, ma sarà sempre il giudice a valutare il caso concreto.
Pene sostitutive in appello
Il secondo momento per chiedere le pene sostitutive è il giudizio di secondo grado29.
Innanzitutto, la richiesta di pene sostitutive può essere contenuta nell’atto di appello e il giudice del gravame dovrà pronunciarsi su tale istanza. Potrà farlo all’esito della prima udienza d’appello, oppure potrà rinviare ad una successiva udienza, qualora non ci siano gli elementi per decidere allo stato degli atti.
In alternativa a questa prima opzione, qualora tu non avessi chiesto le pene sostitutive nell’atto di appello, potrai integrare il tuo atto e depositare, sino a quindici giorni prima dell’udienza cartolare, il consenso e gli atti a sostegno della richiesta.
La corte d’appello potrà sia decidere il tutto all’esito dell’udienza cartolare prefissata, oppure rinviare ad una successiva udienza per raccogliere atti e informazioni utili per decidere sulla tua richiesta di pene sostitutive.
Infine, qualora l’udienza in appello dovesse essere in presenza, il consenso e gli atti a sostegno della richiesta di pena sostitutiva possono essere prodotti fino alla data dell’udienza.
E’ utile ricordare, anche per il giudizio di appello, nonostante la tempestiva ed esaustiva produzione documentale a sostegno della richiesta di pena sostitutiva, non esiste nessun diritto all’ottenimento di tale beneficio, ma sarà sempre il giudice a valutare il caso concreto.
Conclusioni sulle pene sostitutive
Quando il tuo processo si mette male e già sai che non potrai ottenere il beneficio della sospensione condizionale della pena, valuta le pene sostitutive delle pene detentive brevi.
Grazie a questo microsistema sanzionatorio potrai espiare la tua pena in tempi relativamente rapidi e, soprattutto, avendo la garanzia di non entrare in carcere.
Inoltre, le modalità esecutive delle pene sostitutive, in particolar modo il lavoro di pubblica utilità sostitutivo, ti permetteranno di non stravolgere eccessivamente la tua vita, essendo tali sanzioni meno afflittive rispetto alle misure alternative alla detenzione previste dall’ordinamento penitenziario.
Infine, qualora ti venisse contestato un reato ostativo previsto dall’art. 656 del codice di procedura penale, tieni in seria considerazione le pene sostitutive poiché rappresentano l’unica strada sicura per evitare l’immediato ingresso in carcere, in caso di condanna, all’esito del tuo processo penale.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Art. 17 del codice penale – Pene principali
- Art. 19 del codice penale – Pene accessorie – specie
- Art. 216 della Legge Fallimentare – R.D. 16 marzo 1942, n. 267
- Art. 655 del Codice di Procedura Penale – Funzioni del pubblico ministero
- Art. 677 del Codice di Procedura Penale
- Art. 287 del Codice di Procedura Penale – Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Legge del 24 novembre 1981, n. 689
- Art. 20 bis del codice penale – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Legge del 26 luglio 1975, n. 354 – Legge sull’ordinamento penitenziario
- Art. 648 del codice penale – Ricettazione
- Art. 55 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – semilibertà sostitutiva
- Art. 48 Legge del 26 luglio 1975, n. 354- Legge sull’ordinamento penitenziario – Regime di semilibertà
- Art. 56 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – detenzione domiciliare sostitutiva
- Art. 47 ter Legge del 26 luglio 1975, n. 354- Legge sull’ordinamento penitenziario – Detenzione domiciliare
- Art. 56 bis della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – lavoro di pubblica utilità sostitutivo
- Art. 47 Legge del 26 luglio 1975, n. 354- Legge sull’ordinamento penitenziario – Affidamento in prova al servizio sociale
- Art. 56 quater della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – Pena pecuniaria sostitutiva
- Art. 56 ter della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – prescrizioni comuni
- Art. 66 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – revoca per inosservanza delle prescrizioni
- Art. 656, comma V, del Codice di Procedura Penale – Esecuzione delle pene detentive
- Art. 4 bis della legge del 26 luglio 1975, n. 354- Legge sull’ordinamento penitenziario
- Art. 423 del Codice Penale – incendio boschivo
- Art. 572, comma II, del Codice Penale – Maltrattamenti contro familiari o conviventi
- Art. 612 bis, comma III, del Codice Penale – Atti persecutori
- Art. 624 bis – Furto in abitazione
- Art. 59 della legge del 24 novembre 1981, n. 689 – condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva
- Art. 545 bis del Codice di Procedura Penale – Condanna a pena sostitutiva
- Art. 598 bis del Codice di Procedura Penale

















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