Stalking – atti persecutori (art. 612 bis c.p.)
L’imputazione a carico del cliente
Del delitto previsto dall’art. 612 bis, I, II e IV comma, c.p., perché ponendo in essere ripetuti atti persecutori ai danni della ex fidanzata a seguito della conclusione del loro rapporto affettivo, in modo da porla in un perdurante e grave stato di ansia e da ingenerare nella stessa un fondato timore per l’incolumità propria, in particolare minacciandola di morte più volte tramite messaggi telefonici e di posta elettronica, dicendole che l’avrebbe ammazzata se non avesse ripreso il rapporto affettivo, telefonandole più volte a ripetizione ed effettuando altresì appostamenti sotto casa della donna, nonché dando fuoco all’automobile del padre di costei. Infine, la seguiva presso la discoteca dove la lavorava e commetteva in suo danno i reati indicati nei capi seguenti. Con l’aggravante del pregresso rapporto affettivo con la vittima.