casellario giudiziale e la visura del casellario

Qual è la differenza tra il casellario giudiziale e la visura del casellario?

Hai un problema penale e il tuo avvocato ti ha chiesto la visura del casellario giudiziale.

Il datore di lavoro, prima di assumerti, ha detto che vuole leggere il tuo casellario giudiziale.

Due richieste apparentemente simili ma in realtà molto diverse.

Continua a leggere l’articolo per scoprire qual è la differenza tra il casellario giudiziale e la visura del casellario.

Guarda il video per scoprire la differenza tra casellario giudiziale e la visura del casellario

Che cosa è il casellario giudiziale?

Il casellario giudiziale, detto anche certificato penale o fedina penale, è un archivio informatico in cui è conservata la tua storia giudiziaria.

Nel casellario giudiziale, pertanto, saranno iscritte le condanne penali definitive, alcune tipologie di provvedimenti civili, nonché ulteriori annotazioni di natura amministrativa.

L’elenco completo di tutti i provvedimenti iscrivibili sul casellario lo puoi trovare cliccando qui1.

Che cosa è il certificato del casellario giudiziale?

Il certificato del casellario giudiziale è quel documento in cui sono indicati ALCUNI dei provvedimenti presenti nell’archivio del casellario giudiziale.

In altre parole, nel certificato del casellario giudiziale NON SONO VISIBILI tutte le iscrizioni presenti.

Dunque, dalla lettura del certificato del casellario giudiziale deriva una visione parziale della situazione giudiziaria del richiedente.

Il certificato del casellario giudiziale:

  • ha valore certificativo,
  • sono apposte marche da bollo,
  • sul documento che ti verrà rilasciato sono indicati i tuoi dati anagrafici.

Come e dove si chiede il certificato del casellario giudiziale?

Il certificato del casellario giudiziale si chiede presso l’ufficio del casellario presente nella Procura della Repubblica presso il tribunale a te più vicino.

L’archivio del casellario giudiziale è nazionale.

Pertanto il risultato della richiesta sarà il medesimo, a prescindere dal luogo in cui sei stato condannato.

Se sei stato condannato a Roma e chiedi il certificato del casellario a Milano, il risultato sarà uguale.

Se non hai tempo o voglia di chiederlo personalmente, puoi acquistare il servizio sul mio sito, cliccando qui. In appena 48 ore riceverai via email il certificato del casellario giudiziale.

Perché nel certificato del casellario giudiziale non sono visibili tutti i provvedimenti?

Lo scopo della parziale visibilità del casellario giudiziale è quella di favorire il cittadino che ha ricevuto condanne penali per fatti di lieve entità o che ha scelto opzioni procedurali con particolari benefici.

Grazie a queste scelte, determinati provvedimenti penali non saranno visibili nel certificato del casellario giudiziale.

Quali provvedimenti penali non sono visibili nel certificato del casellario giudiziale?

Come appena detto, alcuni provvedimenti presenti nell’archivio del casellario giudiziale, NON SONO VISIBILI nel certificato del casellario giudiziale2.

Ad esempio, nel certificato del casellario giudiziale non troverai i patteggiamenti con pena concordata sotto i due anni, i decreti penali di condanna, i provvedimenti relativi alla messa alla prova e tante altri “scheletri” che saranno celati in questo armadio.

Inoltre, qualora tu avessi ricevuto uno di questi provvedimenti sappi che hai la possibilità di non dichiararli nelle autocertificazione3.

Se vuoi approfondire l’argomento ti consiglio di leggere questo articolo, così da capire quali precedenti penali devono essere dichiarati in un’autocertificazione.

Di seguito l’elenco completo delle iscrizioni NON VISIBILI nel certificato del casellario giudiziale, ossia le iscrizioni relative:

  • a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell’articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
  • b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti a norma dell’articolo 167, primo comma, del codice penale;
  • c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall’articolo 556 del codice penale;
  • d) alle condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l’amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
  • e) ai provvedimenti previsti dall’articolo 445 del codice di procedura penale, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, e ai decreti penali;
  • f) alle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell’articolo 131-bis del codice penale, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;
  • g) ai provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
  • h) ai provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
  • i) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
  • l) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
  • m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi all’amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
  • m-bis) ai provvedimenti che ai sensi dell’articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
  • m-ter) alle sentenze che ai sensi dell’articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Come posso conoscere tutte le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale?

Per conoscere TUTTE le iscrizioni presenti nel casellario giudiziale devi chiedere una visura del casellario giudiziale4.

Grazie alla visura potrai leggere tutte le iscrizioni presenti nell’archivio del casellario giudiziale.

Solo dalla lettura della visura del casellario giudiziale potrai avere un quadro chiaro e completo della tua situazione giudiziaria.

Tuttavia, la visura del casellario giudiziale:

  • NON ha valore certificativo,
  • è rilasciata in forma anonima, cioè priva dei tuoi dati anagrafici.

Come e dove si chiede la visura del casellario giudiziale?

La visura del casellario giudiziale si chiede presso l’ufficio del casellario presente nella Procura della Repubblica presso il tribunale a te più vicino.

L’archivio del casellario giudiziale è nazionale.

Questo vuol dire che il risultato della richiesta sarà il medesimo, a prescindere dal luogo in cui sei stato condannato.

Se sei stato condannato a Roma e chiedi la visura del casellario a Milano, il risultato sarà uguale.

Se non hai tempo o voglia di chiederla personalmente, puoi acquistare il servizio sul mio sito, cliccando qui. In appena 48 ore riceverai via email la visura del casellario giudiziale.

Qual è la differenza tra il casellario giudiziale e la visura del casellario?

Il certificato del casellario giudiziale:

  • NON riporta tutte le condanne ricevute;
  • indica i tuoi dati anagrafici;
  • ha valore certificativo;
  • è rilasciato in bollo.

La visura del casellario giudiziale:

  • riporta TUTTE le condanne ricevute, senza censure;
  • è rilasciata in forma anonima (non sono indicati i tuoi dati anagrafici);
  • non ha valore certificativo.
  • Visura del casellario
  • Sono indicati TUTTI i precedenti penali.
  • Non sono indicati i tuoi dati anagrafici: è rilasciato in forma anonima.
  • Non ha valore certificativo.
  • 50,00 Spese generali e C.P.A. incluse
  • Certificato del casellario giudiziale
  • NON sono indicati tutti i precedenti penali.
  • Sono indicati i tuoi dati anagrafici.
  • Ha valore certificativo.
  • 75,00 Spese generali e C.P.A. incluse

Mi fai vedere qual è la differenza tra il casellario giudiziale e la visura del casellario?

Ecco a confronto un certificato del casellario giudiziale ed una visura del casellario della medesima persona.

casellario giudiziale e la visura del casellario

Visura del casellario.

casellario giudiziale e la visura del casellario

Certificato del casellario giudiziale.

Conclusioni

Se vuoi conoscere tutta la tua storia giudiziaria, allora devi chiedere una visura del casellario giudiziale.

Se, invece, hai necessità di certificare o esibire la tua fedina penale, allora dovrai chiedere un certificato del casellario giudiziale.


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Note

  1. Art. 3 del Testo Unico del Casellario Giudiziale – D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
  2. Art. 24 del Testo Unico del Casellario Giudiziale – D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
  3. Art. 28 del Testo Unico del Casellario Giudiziale – D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
  4. Art. 33 del Testo Unico del Casellario Giudiziale – D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313
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Mario F.

Buongiorno, ho una condanna a sei mesi del 2014, pena sospesa art. 163 c. P. Vorrei sapere se a distanza di quasi 10 anni questa condanna risulta ancora nel certificato penale oppure no, perchè ho bisogno del certificato per lavoro. È meglio chiedere il certificato per conto del datore di lavoro?

Laura delmiglio

Buongiorno io o un reato fatto 22 anni fa o richiesto la visura e mi esce o cercato la riabilitazione ed è stata accolta o riuscito la visura ed esce pena estinta il casellario giudiziario e vuoto vorrei sapere se linps fa i controlli con il ministero quale aggancia la visura o il casellario giudiziario. Grazie

Giorgio

Finalmente una spiegazione piuttosto chiara.

Ho però un piccolo dubbio: se un minorenne ha ricevuto una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ciò compare nella visura a distanza di parecchi anni oppure no (non so se ai 18 anni viene eliminata l’iscrizione o addirittura se è mai stata iscritta).

La ringrazio se mi vorrà rispondere

ettore

spiegazione chiara !!! ma a questo punto sorge un dubbio …la PA in questo specifico cosa da lei trattato cosa vede? se io ho un unico reato e questo mi e’ stato cancellato (per avvenuta riabilitazione per esempio) dal certificato penale , questo ,come spiega lei, sara visibile solo tramite una visura… (io non sono tenuto a dichiararlo) …. ma La PA cosa vede il certificato con scritta NULLO o l’iscrizione presente nella visura?
Grazie mille se mi vorra rispondere

mario

Scusi avvocato io nel 2008 sono stato condannato a 2 anni art. 73 ..penna estinta attraverso l’istituto affidamento in prova…e successivamente riabilitato.. da quello che leggo posso avere dei problemi in caso io venga chiamato presso una scuola per delle supplenze ..in quanto la mia condanna (ostativa ai fini di contrarre un rapporto lavorativo con la PA) anche se riabilitata può essere vista dalla segreteria al momento del controllo dei certificati…la cosa mi sembra un pò strana ..perche non colgo ,allora, a cosa serva la riabilitazione..ma forse ho capito male io..