Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?
In passato hai avuto un problema penale. Hai pagato il tuo debito con la giustizia e capito il tuo errore.
Oggi sei interessato a partecipare ad un concorso pubblico, tuttavia temi che quella vecchia condanna possa crearti dei problemi.
Leggi l’articolo per capire quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.
Indice
Guarda il video per scoprire quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione
La riforma del casellario giudiziale
La riforma del casellario giudiziale, detta anche riforma Orlando1, ha risolto il problema di quali precedenti penali dichiarare in un’autocertificazione.
Prima della riforma c’era molta confusione e le soluzioni trovate dalla giurisprudenza, non erano condivise da tutti gli operatori del diritto.
Dal 10.11.2019 è finalmente in vigore la riforma del casellario giudiziale che ha specificato quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.
Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?
Se stai compilando un’autocertificazione, la legge oggi ti offre la possibilità di NON INDICARE le condanne penali, i provvedimenti che ti applicano le misure di sicurezza o le misure di prevenzione quando2,3:
Le 11 ipotesi più frequenti
- hai patteggiato una pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato4;
- sei stato condannato con un decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
- hai ottenuto la riabilitazione penale5;
- il giudice ti ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale6;
- sei stato condannato per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
- hai ricevuto la pena sospesa ed hai ottenuto la successiva estinzione del reato7;
- è stata esclusa la tua punibilità poiché il fatto era di particolare tenuità8;
- sei stato condannato dal giudice di pace penale;
- l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l’inizio della messa alla prova per adulti9;
- le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova10;
- la sentenza che dichiara estinto il reato di guida in stato di ebbrezza11 a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.
Le ulteriori 5 ipotesi…meno frequenti
- sei stato condannato per bigamia e il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato12;
- alla condanna è stata applicata l’amnistia;
- il reato per cui ti hanno condannato non è più considerato tale dall’ordinamento;
- la misure di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata successivamente revocata;
- sei sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.
Ma sto dichiarando il falso?
No, non stai dichiarando il falso.
Quando stati compilando un’autocertificazione relativa all’esistenza nella fedina penale di iscrizioni a tuo carico, non sei tenuto a dichiarare determinate condanne o specifici provvedimenti.
Sul punto la norma è molto chiara “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 1”13.
Quindi, nessuno potrà contestarti il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ma semplicemente hai fatto buon uso della riforma del casellario giudiziale.
Per aver la certezza che la tua dichiarazione non sia un falso, ti consiglio di chiedere una visura del casellario giudiziale. Grazie alla visura potrai conoscere esattamente la tua situazione giudiziaria.
La visura del casellario giudiziale la puoi chiedere anche online cliccando qui.
Un caso pratico di chi ha non ha dichiarato una condanna
Un esempio di quanto appena spiegato lo puoi trovare in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione14 relativa ad una sentenza di patteggiamento inferiore ai due anni di reclusione.
I giudici di legittimità, in linea con quanto espressamente indicato dalla riforma del casellario giudiziale, hanno chiarito che “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (…) all’articolo 24 comma 1“.
Dunque, se devi compilare un’autocertificazione (come ad esempio la domanda di partecipazione ad un concorso) NON SEI TENUTO a indicare le iscrizioni che ti ho elencato prima, o più semplicemente se il tuo casellario giudiziale è vuoto, puoi dichiarare di non aver ricevuto condanne.
L’unica nota negativa di questo esempio è il calvario giudiziario che ha dovuto affrontare l’interessato, poiché ha trovato giustizia solo arrivando innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.
La pubblica amministrazione quali condanne può leggere?
Prima della riforma del casellario la pubblica amministrazione, come l’autorità giudiziaria, leggeva SEMPRE tutte le iscrizioni presenti nel tuo casellario.
Oggi, la riforma del casellario ha introdotto il certificato selettivo del casellario giudiziale15 grazie al quale la pubblica amministrazione dovrebbe leggere esclusivamente le condanne rilevanti ai fini del procedimento-concorso da intraprendere.
Ad esempio, se sei stato condannato per un abuso edilizio e chiedi di partecipare ad un concorso per l’insegnamento, la pubblica amministrazione non leggerà tale condanna, poiché non rilevante per la docenza scolastica.
Se, invece, la condanna che hai ricevuto è relativa ad un delitto incompatibile con la figura dell’educatore scolastico (ad esempio il reato di rissa o “spaccio” di stupefacenti) tale condanna sarà visibile alla pubblica amministrazione e potrebbe causare dei problemi per la partecipazione al concorso o alla futura assunzione.
In ogni caso, la legge, in via subordinata, attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di leggere quasi tutte le iscrizioni presenti nel casellario, quando “non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti”16.
Grazie a questa “postilla”, la pubblica amministrazione può leggere quasi TUTTI i tuoi precedente penali, a prescindere dalla rilevanza con il procedimento amministrativo richiesto.
La prova di quello che ti ho appena detto la trovi in questo casellario chiesto dalla pubblica amministrazione (nel caso in esame un istituto omnicomprensivo – scuola superiore).
In questo caso, l’ente pubblico che chiesto e ottenuto un certificato integrale.
Le iscrizioni che la pubblica amministrazione non leggerà mai
A prescindere dal tipo di certificato richiesto dalla pubblica amministrazione (generale o selettivo), quest’ultima non leggerà mai la17:
- condanna irrogata con la pena sospesa per le quali hai ottenuto la successiva estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, comma I, c.p.p.18;
- sentenza che ti ha condannato per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
- ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l’inizio della messa alla prova per adulti19;
- sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova20.
Come avrai potuto capire, la pubblica amministrazione ha la facoltà di leggere gran parte delle tue condanne.
A mio avviso, così facendo, lo scopo della riforma è del tutto svilito, poiché basterà un niente per aggirare il limite del certificato selettivo e leggere quasi tutti i precedenti penali.
Ad ogni modo, a prescindere da ciò che legge o non legge la pubblica amministrazione, grazie alla riforma del casellario hai sempre la facoltà di non dichiarare le condanne indicate nei paragrafi precedenti e nessuno potrò accusarti di aver dichiarato il falso.
Che cosa devo indicare per partecipare a un concorso pubblico?
Il punto di partenza è leggere il bando di concorso con molta attenzione, poiché a seconda di cosa ti viene richiesto, cambierà ciò che dovrai dichiarare.
In linea generale, la maggior parte dei concorsi prevede autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quindi, in ossequio alla riforma del casellario, non hai il dovere di dichiarare le condanne che ti ho elencato sopra.
Ad esempio, secondo l’orientamento giurisprudenziale oggi dominante21, puoi NON DICHIARARE le condanne oggetto della riforma del casellario quando il bando ti chiede genericamente di:
“non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa”.
Ciò ti permetterà di partecipare al concorso pubblico, tuttavia, sappi che la pubblica amministrazione comunque leggerà quasi tutte le tue condanne, a prescindere da ciò che avrai dichiarato.
In quali casi devo, invece, dichiarare TUTTE le condanne?
Tuttavia, se il bando è dettagliato e specifico dovrai necessariamente dichiarare TUTTE le condanne, a prescindere dalla riforma del casellario.
Ad esempio, se il bando chiede di:
“indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato, e i procedimenti penali eventualmente pendenti in Italia o all’Estero”,
dovrai necessariamente dichiarare la condanna, come affermato in una recente sentenza del T.A.R. Lazio22.
Allo stesso modo, se il bando ti chiede di dichiarare le:
“eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero”,
dovrai dichiarare QUALSIASI condanna da te ricevuta, a prescindere dalla riforma del casellario.
Questo perché secondo il giudice “L’ampiezza della formula ed il riferimento anche alla concessione di amnistia, indulto o perdono giudiziale era tale da far agevolmente comprendere che era onere del dichiarante indicare tutti i precedenti penali riportati, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.“23.
Pertanto, ti consiglio sempre di leggere il bando del concorso con estrema attenzione prima di avvalerti della riforma del casellario giudiziale.
La cattiva prassi delle scuole e della pubblica amministrazione in tema di precedenti penali
Come accennato sopra, la pubblica amministrazione di fatto, se vuole, può comunque leggere le iscrizioni presenti nel casellario. Questo, grazie alla stessa riforma del casellario che ha previsto una “scorciatoia” per la pubblica amministrazione.
Tale aspetto, non dovrebbe essere un problema poiché la pubblica amministrazione, pur potendo vedere tutte le iscrizioni, non dovrebbe né contestare la mancata dichiarazione delle condanne che ti ho elencato sopra, né dovrebbe trasmettere gli atti in Procura, poiché è la legge che permette al candidato di non dichiarare determinate iscrizioni.
Tuttavia, si sta facendo strada una cattiva prassi, posta in essere in particolar modo dalle amministrazioni scolastiche, le quali, ignorando la riforma del casellario, contestano ai candidati l’omessa dichiarazione delle citate condanne.
Così facendo, la pubblica amministrazione arreca un danno ingiusto al candidato il quale si vedrà escluso dalle graduatorie e dovrà:
- spiegare alla pubblica amministrazione le ragioni (legittime) della mancata dichiarazione;
- affrontare un procedimento penale a causa di una ingiusta denuncia per dichiarazioni false.
Mi auguro che il tempo possa far conoscere a tutti gli operatori pubblici la riforma del casellario, così da comprendere correttamente quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione ed evitare inutili contenziosi penali, civili e amministrativi.
Di seguito, un esempio pratico di quello che ho appena detto.
Puoi leggere una visura del casellario nella quale il candidato ha beneficiato della non menzione e pertanto può, grazie alla riforma del casellario, non dichiarare le condanne.
Ciononostante, l’amministrazione scolastica (sbagliando) ha rilevato l’incongruenza tra quanto dichiarato dal candidato e il casellario, e ha dato inizio al procedimento disciplinare finalizzato all’esclusione delle graduatorie!
Se ti ritrovi in una situazione del genere, contattami cliccando qui e insieme troveremo la soluzione migliore al tu problema.
La buona prassi di alcune scuole e della pubblica amministrazione in tema di precedenti penali
Fortunatamente, al contrario di quanto sopra illustrato, alcuni uffici scolastici hanno recepito correttamente la riforma del casellario e si sono adeguati.
Ad esempio, l‘ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con la circolare n. 0009918 emessa in data 07.09.2020 ha definitivamente chiarito che:
“nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazioni da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate [n.d.r. quelle oggetto delle riforma del casellario] non è ascrivibile a dichiarazione mendace.“
Così facendo, tale ufficio scolastico ha correttamente recepito e applicato la riforma del casellario.
Spero vivamente che tutta la pubblica amministrazione italiana possa adeguarsi ed evitare inutili problemi giudiziari ai cittadini.
Posso essere escluso da un concorso a causa di una condanna penale estinta o non visibile sul casellario?
Sì, nonostante l’estinzione del reato, avvenuta con riabilitazione o incidente di esecuzione, potrai essere escluso da un concorso. Fortunatamente, questo avviene solo per i concorsi di alto profilo.
Come ti ho spiegato prima, la pubblica amministrazione a prescindere dalla non visibilità della condanna nel casellario, potrà comunque leggere quasi tutte le tue condanne.
Questo vuol dire che per alcuni concorsi avrai il diritto di partecipare, ma potresti essere successivamente escluso per mancanza dei requisiti morali o psicoattitudinali, a prescindere dalla eventuale riabilitazione o estinzione del reato.
Nel dettaglio, NON potrai sicuramente partecipare ai concorsi relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia (ad esempio forza dell’ordine, ministero della giustizia, ministero della difesa, ministero dell’interno, magistratura, notaio…).
Ad esempio, nel caso di riabilitazione, nonostante tale rimedio estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, la pubblica amministrazione ha la facoltà di valutare le condanne del candidato ai fini dell’assunzione in servizio24.
In questo caso, l’ultima spiaggia è presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, evidenziando, ad esempio, che
- hai ottenuto l’estinzione del reato e degli effetti penali;
- i fatti sono risalenti nel tempo;
- il fatto-reato per il quale sei stato condannato non è attinente al tipo di concorso che stai svolgendo.
Un esempio di quanto ti ho appena detto lo puoi trovare in questo rigetto all’assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Al candidato che ha superato il concorso è stata preclusa l’assunzione poiché nel lontano 1999 è stato condannato per truffa con un patteggiamento.
Nonostante la riabilitazione il candidato è stato escluso poiché PRIVO DEI REQUISITI MORALI e della condotta INCENSURABILE prevista per tali funzioni.
Il ricorso al tribunale amministrativo regionale: l’ultima spiaggia per ottenere l’assunzione
Hai vinto il concorso ma ti hanno bloccato l’assunzione a causa di un vecchio precedente penale.
Avevi ottenuto anche la riabilitazione e pensavi che fosse tutto cancellato.
Sfortunatamente, come indicato nell’esempio del paragrafo precedente, un vecchio precedente penale ti sta costando tantissimo.
In questi casi, l’unica possibilità che hai è il ricorso a tribunale amministrativo regionale.
Innanzi al tribunale amministrativo regionale potrai far valere le tue ragioni e sperare nell’assunzione.
Di seguito, un estratto di sentenza emessa dal tribunale amministrativo regionale (per la sentenza integrale clicca qui) che ha dato ragione al ricorrente e alla fine ha ottenuto l’assunzione:
Ma le condanne oggetto della riforma del casellario si intendono cancellate?
La facoltà di non dichiarare determinate condanne non vuol dire che queste non esistano.
La riforma del casellario non cancella i precedenti penali, né neutralizza gli effetti negativi della condanne.
Sino a quando non avrai ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali, tali condanne determineranno numerosi effetti negativi.
Ad esempio, grazie alla riforma Orlando del casellario, per i patteggiamenti sotto i due anni e per i decreti penali di condanna, il cittadino ha la possibilità di non dichiarare tali provvedimenti nella dichiarazioni sostitutive.
Tuttavia, la presenza di una condanna patteggiata sotto i due anni o di un decreto penale di condanna, offre la possibilità all’autorità giudiziaria di contestarti la recidiva in un futuro processo penale25.
Quindi, se sei stato condannato con un patteggiamento o con un decreto penale di condanna, non hai l’obbligo di dichiarare tali provvedimenti in una dichiarazione sostitutiva.
Ma se il tuo interesse è neutralizzare gli effetti negativi dei citati provvedimenti, dovrai necessariamente ottenere l’estinzione del reato e degli effetti penali, attraverso l’incidente di esecuzione o la riabilitazione penale.
Solo così, avrai la certezza che in un futuro processo penale non ti verrà contestata la recidiva.
Considerazioni personali
La riforma del casellario ha affrontato il tema delle dichiarazioni sostitutive.
Il legislatore ha risposto, finalmente, alla domanda “quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione”.
La riforma Orlando ha allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un’autocertificazione.
In parole povere, tutto quello che non vedi sul casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall’interessato in un’autocertificazione.
Resta il problema dei rapporti con la pubblica amministrazione, che potrà leggere quasi tutte le condanne (a prescindere dalla visibilità) vanificando, spesso, le procedure di estinzione del reato e degli effetti penali. Forse, tra molti anni, il legislatore affronterà anche questo problema.
Conclusioni
Con l’entrata in vigore della riforma del casellario, il legislatore ha chiarito quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.
Se la tua condanna è tra quella previste dalla riforma, potrai serenamente non dichiarare il tuo precedente penale senza rischiare un processo per falso.
Tuttavia, ricorda che la pubblica amministrazione può leggere quasi TUTTI i tuoi precedenti penali, l’unica strada che hai per neutralizzare una condanna penale è l’incidente di esecuzione o la riabilitazione penale.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122
- Art. 28, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 445 del Codice di Procedura Penale
- Art. 178 del Codice Penale
- Art. 175 del Codice Penale
- Art. 167, I comma, del Codice Penale
- Art. 131 bis del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Art. 186, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada)
- Art. 556 del Codice Penale
- Art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 37556 dell’11 settembre 2019
- Art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 28, commi 2, 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
- Art. 167, I comma, del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Art. 168 bis del Codice Penale
- Tribunale di Savona, sezione lavoro, sentenza n. 192/2022
- Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater – n. 11739/2021 REG.PROV.COLL. n. 04426/2021 REG.RIC.
- Tribunale di Savona, sezione lavoro, sentenza n. 192/2022
- Cons. St., sezione sesta, 17 ottobre 1988, n. 1136; sezione quinta, 21 febbraio 1987, n. 124; sezione terza, 20 ottobre 1987, n. 1074
- Art. 99 del Codice Penale
Gentile Avvocato
Domando per favore se quanto previsto in DPR 313/2002 all’art. 28 bis c. 1-bis è comunque in subordine all’art. 28 c. 7, in altre parole, se aventi ad esempio una condanna estinta ai sensi dell’art. 167 c.p. essa non figura nemmeno nel “Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione”, corretto?
Grazie.
Domando scusa, ma quanto stabilito dall’art.2, comma 7, capoverso 2 del D.P.R. 487/1994 (recentemente modificato dal D.P.R. 82/2023) non è incompatibile con l’art.28 comma 8 del D.P.R. 313/2002? A quale norma bisogna fare riferimento? Grazie.
Buongiorno, se nel bando è riportato: non aver riportato condanne penali, ancorche’ non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; poi l’autocertificazione chiede: di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti; di aver riportato la seguente condanna penale (e poi piccolo spazio); di avere il seguente procedimento penale pendente (e poi piccolo spazio). Cè qualcosa che non mi torna rispetto a quanto indicato nel bando. Cioè, mi spiego meglio: se a seguito del bando un ente pubblico sottopone il modello dell’autocertificazione da sottoscrivere non ad… Leggi il resto »
Buonasera avvocato,
Ho ricevuto una sentenza definitiva di condanna. A distanza di molti mesi ho richiesto la visura del casellario giudiziale ma risulta NULLA. Date le premesse, in caso di autocertificazione per un lavoro con azienda privata, devo dichiarare la condanna anche se la visura del casellario risulta ancora nulla?
PS: sembra strano che non sia ancora trascritto nulla sulla visura.
Grazie Mille
Le consiglio di andare in cancelleria è verificare quando è passata in giudicato la sentenza. Dopodiché potrà valutare cosa dichiarare.
Salve avvocato,
un anno fa sono stato condannato con sospensione condizionale della pena. In fase di sottoscrizione di un contratto di lavoro (con azienda privata), mi è stata richiesta l’autocertificazione per i carichi pendenti e per le condanne penali. L’azienda può venire a conoscenza della condanna o deve fare affidamento sulla mia autocertificazione? Inoltre, qualora venisse fuori tale condanna, eventualmente non dichiarata in fase di assunzione, si rischia un processo penale solo se è il datore di lavoro a fare la denuncia (domanda abbastanza scontata)?
Grazie per l’attenzione
Salve,
per rispondere alla Sua domanda devo leggere:
1) la dichiarazione che ha sottoscritto;
2) leggere una visura del casellario (https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/)
3) conoscere il datore di lavoro per capire se pubblico, privato o partecipato.
Qualora volesse approfondire la questione può scrivermi al seguente indirizzo:
giuseppepappa@hotmail.com
Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Pappa
Salve Avvocato, grazie per il suo articolo ma ho un dubbio che è il seguente: sono stato condannato a otto mesi con pena sospesa e non menzione sul casellario giudiziale e vorrei fare domanda alle Poste come consulente; alla fine della domanda stessa sul sito delle Poste mi viene detto la seguente cosa ovvero “indicare, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità”: -di non aver riportato condanne penali -di aver riportato condanne penali cosa devo mettere in base alla mia condizione e… Leggi il resto »
Salve,
la legge Le offre la possibilità di non dichiarare la condanna, tuttavia a causa di una pessima interpretazione della riforma e del mancato aggiornamento di chi deve controllare, a malincuore le consiglio di dichiarare la condanna.
Se, invece, vuole rischiare e non la dichiara metta in preventivo di dover spiegare successivamente il perché non ha dichiarato la condanna.
Qualora volesse approfondire la questione può contattarmi in privato facendomi leggere la visura del casellario (non il casellario giudiziale) e la dichiarazione sostitutiva che deve sottoscrivere.
Cordiali saluti
Avv. Giuseppe Pappa
Avvocato grazie mille per la sua risposta ma le faccio presente che apparte sbarrare il fatto di aver riportato condanne penali o meno, non devo fare nessuna dichiarazione sostitutiva. Mi sono informato e le Poste chiedono poi il casellario giudiziale dove grazie ai benefici concessi non dovrebbe comparire nulla. grazie ancora
Non avrà problemi poiché la guida in stato di ebbrezza è una contravvenzione penale, ossia un reato colposo. A prescindere da questo bando, è sempre consigliabile ottenere l’estinzione del reato.
Non dovrebbe essere letta, tuttavia ancora non tutti si sono adeguati alla riforma e a volte viene letta. Di fatto avviene che la p.a. chiede il certificato selettivo ma viene inviato quello integrale.
Gentile Avvocato, leggendo larticolo e poi le risposte che da ai commenti, mi sento un po’ confuso. Da quanto letto nell’articolo, mi pare di capire che in ogni caso la p.a. Non vedrà mai, anche qualora richiedesse il certificato generale, le condanne estinte secondo art. 167. Infatti questo è quello che è scritto nel art 28 comma 7 DPR 313 del 2002: “Nei certificati di cui ai commi 2 (selettivo n.d.r.) e 3 (generale n.d.r.) non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti… Leggi il resto »
Salve, la mia risposta è tratta da un caso concreto dove la p.a. aveva chiesto all’autorità giudiziaria il certificato selettivo, ma l’autorità giudiziaria ha inviato quello completo, dicendo che non era in grado di selezionare le condanne.
La legge, in ogni caso, è dalla Sua parte ed è tutelato, come confermato anche dal Suo avvocato.
Spero, che prima o poi, venga correttamente applicata questa riforma del casellario.
Non capisco la sua replica: anche nel casellario generale non devono comparire alcune iscrizioni, come del resto ricorda nel video e in precedenti post. Peraltro,cosa significa che la PA richiede il certificato all’autorità giudiziaria?
Nell’articolo, come anche indicato nel video, mostro un esempio di casellario chiesto dalla p.a. (la p.a. lo chieda a sua volta alla Procura, ossia l’autorità giudiziaria) nel quale si leggono TUTTE le iscrizioni, grazie alla clausola di riserva prevista dal testo unico del casellario.
Avvocato, nell’esempio che ha riportato, lei stesso ha sottolineato che il certificato generale è stato richiesto in virtù del comma 3 dell’articolo 28 del DPR 313. Ma pur richiedendo il certificato avvalendosi del comma 3, alcune iscrizioni non verranno MAI trasmesse alla PA, come per esempio quelle relative ai reati estinti ai sensi dell’articolo 167 cp. E ciò è riportato in maniera inequivocabile nel comma 7 dell’articolo 28 del dpr 313. I reati del caso che lei ha preso in esame, che sono stati trasmessi alla PA, sono tutti reati non elencati nel suddetto comma 7 e dunque non esclusi… Leggi il resto »
Salve, il mio articolo e le mie risposte sono tratte da casi concreti, In questa ipotesi, il caso pratico riguardava p.a. che aveva chiesto all’autorità giudiziaria il certificato selettivo, ma l’autorità giudiziaria ha inviato quello completo, dicendo che non era in grado di selezionare le condanne (anche quelle che non dovrebbe mai essere lette dalla P.A). La legge, in ogni caso, è dalla Sua parte ed è tutelato, potrebbe, pertanto valutare un azione contro la p.a. che ha preso provvedimenti sulla scorta di iscrizioni che non avrebbe dovuto leggere. Spero, che prima o poi, venga correttamente applicata questa riforma del… Leggi il resto »
Salve Avvocato, devo partecipare ad un concorso. Ho ottenuto l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova senza ricevere condanna. Questa dicitura è presente nella visura. Il bando indica di dichiarare qualsiasi sentenza di condanna inclusa amnistia, indulto ecc (non menziona però ne estinzione del reato ne messa alla prova). Posso evitare di dichiarare questo fatto? Se non dichiaro la messa alla prova, leggeranno comunque l’iscrizione oppure devo far fede alle nuove norme riguardo il certificato generale richiesto dalla Pa dove tale iscrizione non è visibile? Grazie
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario.
Attenzione, la visura è un documento diverso rispetto al casellario.
La visura può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura potrò aiutarla.
Ecco a lei il contenuto della visura del casellario:
1) Data – Ordinanza del G.I.P.
1• reato – Circostanza Art 186 comma 2 sexies C.P.
Dispositivo: disposta la sospensione del processo per messa alla prova (ART 464 quater C.P.P.)
Provvedimento successivo emesso durante l’esecuzione del provvedimento
>> Data – Con sentenza del G.I.P. Dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (ART 464 Septies C.P.P.)
Totale provvedimenti: 1
Mentre sul certificato del casellario risulta: NULLA.
La PA leggerà questa iscrizione? Potrò evitare di dichiararlo senza problemi in quanto il bando menziona l’autocertificazione secondo il DPR 445/2000? Grazie
Perfetto. La risposta rapida e gratuita è la seguente: può non dichiarare la messa alla prova poiché non è una condanna, tuttavia metta in preventivo di dover spiegare alla p.a. le ragioni della mancata indicazione.
Questo perché la p.a. ancora non ha recepito correttamente la riforma del casellario.
In merito a ciò che legge la p.a., quest’ultima leggerà cmq l’iscrizione nel casellario ma non potrà sollevare eccezioni poiché grazie alla messa alla prova non c’è stata condanna.
Qualora volesse approfondire la questione può valutare l’acquisto di una consulenza legale personalizzata.
A presto
Avv. Giusepppe Pappa
Grazie mille per la disponibilità.
Qualora avessi bisogno di una consulenza senz’altro la contatterò.
Buona giornata.
Buongiorno avvocato, nel 2010 ho patteggiato una pena di € 900,00( multa) per ricettazione. Da allora non ho commesso più nessun reato. La mia domanda è questa : volendo svolgere un concorso pubblico (esso prevede la semplice dicitura” non essere stato condannato”), anche se non devo autodichiarare il mio precedente a seguito della riforma Orlando, può la Pubblica Amm. visionare il mio precedente? Devo chiedere un incidente di esecuzione? Dopo l’accoglimento, il precedente non è più visibile dalla Pubblica Amm.?Grazie per le info
Per rispondere al Suo quesito ho necessità di leggere una visura del casellario e il bando/dichiarazione da sottoscrivere.
Attenzione, la visura è un documento diverso rispetto al casellario.
La visura può chiedere Lei in tribunale o la può acquistare sul mio sito al seguente link:
https://studiolegalepappa.com/visura-del-casellario-giudiziale-online-come-conoscere-tutti-i-precedenti-penali/
Dopo aver letto la visura e il bando/dichiarazione potrò aiutarla.
Buongiorno avvocato, allego entrambi
Questo è il bando.
Può non dichiararlo in virtù della riforma Orlando, tuttavia la p.a. lo leggerà lo stesso e dovrà, molto probabilmente, specificare il perché non ha dichiarato la condanna. Questo avviene perché la P.A. ancora non si è aggiornata sul tema.
Le consiglio caldamente di chiedere l’estinzione del reato. Grazie all’estinzione del reato la P.A. vedrà sempre il reato ma non potrà sollevare eccezioni poiché il reato sarà estinto unitamente agli effetti penali.
Grazie sempre per le gentili risposte. Potrei iscrivermi all’Albo degli avvocati con questo precedente? Grazie in anticipo
Meglio se ottiene l’estinzione. Le consiglio di parlare con un consigliere dell’ordine e poi valutare cosa fare.