Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione

Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?

In passato hai avuto un problema penale. Hai pagato il tuo debito con la giustizia e capito il tuo errore.

Oggi sei interessato a partecipare ad un concorso pubblico, tuttavia temi che quella vecchia condanna possa crearti dei problemi.

Leggi l’articolo per capire quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.

Guarda il video per scoprire quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione

La riforma del casellario giudiziale

La riforma del casellario giudiziale, detta anche riforma Orlando1, ha risolto il problema di quali precedenti penali dichiarare in un’autocertificazione.

Prima della riforma c’era molta confusione e le soluzioni trovate dalla giurisprudenza, non erano condivise da tutti gli operatori del diritto.

Dal 10.11.2019 è finalmente in vigore la riforma del casellario giudiziale che ha specificato quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.

Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?

Se stai compilando un’autocertificazione, la legge oggi ti offre la possibilità di NON INDICARE le condanne penali, i provvedimenti che ti applicano le misure di sicurezza o le misure di prevenzione quando2,3:

Le 11 ipotesi più frequenti

  1. hai patteggiato una pena sotto i due anni di reclusione, a prescindere dalla successiva estinzione del reato4;
  2. sei stato condannato con un decreto penale di condanna, a prescindere dalla successiva estinzione del reato;
  3. hai ottenuto la riabilitazione penale5;
  4. il giudice ti ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale6;
  5. sei stato condannato per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
  6. hai ricevuto la pena sospesa ed hai ottenuto la successiva estinzione del reato7;
  7. è stata esclusa la tua punibilità poiché il fatto era di particolare tenuità8;
  8. sei stato condannato dal giudice di pace penale;
  9. l’ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l’inizio della messa alla prova per adulti9;
  10. le sentenze che dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova10;
  11. la sentenza che dichiara estinto il reato di guida in stato di ebbrezza11 a seguito del positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità.

Le ulteriori 5 ipotesi…meno frequenti

  1. sei stato condannato per bigamia e il primo matrimonio è stato dichiarato nullo o annullato12;
  2. alla condanna è stata applicata l’amnistia;
  3. il reato per cui ti hanno condannato non è più considerato tale dall’ordinamento;
  4. la misure di sicurezza emessa a seguito di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, è stata successivamente revocata;
  5. sei sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno.

Ma sto dichiarando il falso?

No, non stai dichiarando il falso.

Quando stati compilando un’autocertificazione relativa all’esistenza nella fedina penale di iscrizioni a tuo carico, non sei tenuto a dichiarare determinate condanne o specifici provvedimenti.

Sul punto la norma è molto chiara “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, rende dichiarazioni sostitutive relative all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui al comma 7, nonché di cui all’articolo 24, comma 113.

Quindi, nessuno potrà contestarti il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico, ma semplicemente hai fatto buon uso della riforma del casellario giudiziale.

Per aver la certezza che la tua dichiarazione non sia un falso, ti consiglio di chiedere una visura del casellario giudiziale. Grazie alla visura potrai conoscere esattamente la tua situazione giudiziaria.

La visura del casellario giudiziale la puoi chiedere anche online cliccando qui.

Un caso pratico di chi ha non ha dichiarato una condanna

Un esempio di quanto appena spiegato lo puoi trovare in una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione14 relativa ad una sentenza di patteggiamento inferiore ai due anni di reclusione.

I giudici di legittimità, in linea con quanto espressamente indicato dalla riforma del casellario giudiziale, hanno chiarito che “L’interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, rende dichiarazioni sostitutive all’esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico, non è tenuto a indicare la presenza di quelle di cui (…) all’articolo 24 comma 1“.

Dunque, se devi compilare un’autocertificazione (come ad esempio la domanda di partecipazione ad un concorso) NON SEI TENUTO a indicare le iscrizioni che ti ho elencato prima, o più semplicemente se il tuo casellario giudiziale è vuoto, puoi dichiarare di non aver ricevuto condanne.

L’unica nota negativa di questo esempio è il calvario giudiziario che ha dovuto affrontare l’interessato, poiché ha trovato giustizia solo arrivando innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

La pubblica amministrazione quali condanne può leggere?

Prima della riforma del casellario la pubblica amministrazione, come l’autorità giudiziaria, leggeva SEMPRE tutte le iscrizioni presenti nel tuo casellario.

Oggi, la riforma del casellario ha introdotto il certificato selettivo del casellario giudiziale15 grazie al quale la pubblica amministrazione dovrebbe leggere esclusivamente le condanne rilevanti ai fini del procedimento-concorso da intraprendere.

Ad esempio, se sei stato condannato per un abuso edilizio e chiedi di partecipare ad un concorso per l’insegnamento, la pubblica amministrazione non leggerà tale condanna, poiché non rilevante per la docenza scolastica.

Se, invece, la condanna che hai ricevuto è relativa ad un delitto incompatibile con la figura dell’educatore scolastico (ad esempio il reato di rissa o “spaccio” di stupefacenti) tale condanna sarà visibile alla pubblica amministrazione e potrebbe causare dei problemi per la partecipazione al concorso o alla futura assunzione.

In ogni caso, la legge, in via subordinata, attribuisce alla pubblica amministrazione la facoltà di leggere quasi tutte le iscrizioni presenti nel casellario, quando “non può procedersi alla selezione delle iscrizioni pertinenti e rilevanti16.

Grazie a questa “postilla”, la pubblica amministrazione può leggere  quasi TUTTI i tuoi precedente penali, a prescindere alla rilevanza con il procedimento amministrativo richiesto.

La prova di quello che ti ho appena detto la trovi in questo casellario chiesto dalla pubblica amministrazione (nel caso in esame un istituto onnicomprensivo – scuola superiore).

In questo caso, l’ente pubblico che chiesto e ottenuto un certificato integrale.

casellario per la pubblica amministrazione

Le iscrizioni che la pubblica amministrazione non leggerà mai

A prescindere dal tipo di certificato richiesto dalla pubblica amministrazione (generale o selettivo), quest’ultima non leggerà mai la17:

  1. condanna irrogata con la pena sospesa per le quali hai ottenuto la successiva estinzione del reato ai sensi dell’art. 167, comma I, c.p.p.18;
  2. sentenza che ti ha condannato per una contravvenzione penale punita con la sola ammenda;
  3. ordinanza che dispone la sospensione del procedimento penale e l’inizio della messa alla prova per adulti19;
  4. sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova20.

Come avrai potuto capire, la pubblica amministrazione ha la facoltà di leggere gran parte delle tue condanne.

A mio avviso, così facendo, lo scopo della riforma è del tutto svilito, poiché basterà un niente per aggirare il limite del certificato selettivo e leggere quasi tutti i precedenti penali.

Ad ogni modo, a prescindere da ciò che legge o non legge la pubblica amministrazione, grazie alla riforma del casellario hai sempre la facoltà di non dichiarare le condanne indicate nei paragrafi precedenti e nessuno potrò accusarti di aver dichiarato il falso.

Che cosa devo indicare per partecipare a un concorso pubblico?

Il punto di partenza è leggere il bando di concorso con molta attenzione, poiché a seconda di cosa ti viene richiesto, cambierà ciò che dovrai dichiarare.

In linea generale, la maggior parte dei concorsi prevede autocertificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quindi, in ossequio alla riforma del casellario, non hai il dovere di dichiarare le condanne che ti ho elencato sopra.

Ad esempio, secondo l’orientamento giurisprudenziale oggi dominante21, puoi NON DICHIARARE le condanne oggetto della riforma del casellario quando il bando ti chiede genericamente di:

non aver riportato condanne penale e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa”.

Ciò ti permetterà di partecipare al concorso pubblico, tuttavia, sappi che la pubblica amministrazione comunque leggerà quasi tutte le tue condanne, a prescindere da ciò che avrai dichiarato.

In quali casi devo, invece, dichiarare TUTTE le condanne?

Tuttavia, se il bando è dettagliato e specifico dovrai necessariamente dichiarare TUTTE le condanne, a prescindere dalla riforma del casellario.

Ad esempio, se il bando chiede di:

“indicare ogni condanna, compresi i casi di patteggiamento, estinzione del reato, non menzione della condanna nel casellario giudiziale e ogni altro beneficio come sopra riportato, e i procedimenti penali eventualmente pendenti in Italia o all’Estero”,

dovrai necessariamente dichiarare la condanna, come affermato in una recente sentenza del T.A.R. Lazio22.

Allo stesso modo, se il bando ti chiede di dichiarare le:

“eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero”,

dovrai dichiarare QUALSIASI condanna da te ricevuta, a prescindere dalla riforma del casellario.

Questo perché secondo il giudice “L’ampiezza della formula ed il riferimento anche alla concessione di amnistia, indulto o perdono giudiziale era tale da far agevolmente comprendere che era onere del dichiarante indicare tutti i precedenti penali riportati, indipendentemente dalla loro inclusione nel certificato del casellario giudiziale.23.

Pertanto, ti consiglio sempre di leggere il bando del concorso con estrema attenzione prima di avvalerti della riforma del casellario giudiziale.

La cattiva prassi delle scuole e della pubblica amministrazione in tema di precedenti penali

Come accennato sopra, la pubblica amministrazione di fatto, se vuole, può comunque leggere le iscrizioni presenti nel casellario. Questo, grazie alla stessa riforma del casellario che ha previsto una “scorciatoia” per la pubblica amministrazione.

Tale aspetto, non dovrebbe essere un problema poiché la pubblica amministrazione, pur potendo vedere tutte le iscrizioni, non dovrebbe né contestare la mancata dichiarazione delle condanne che ti ho elencato sopra, né dovrebbe trasmettere gli atti in Procura, poiché è la legge che permette al candidato di non dichiarare determinate iscrizioni.

Tuttavia, si sta facendo strada una cattiva prassi, posta in essere in particolar modo dalle amministrazioni scolastiche, le quali, ignorando la riforma del casellario, contestano ai candidati l’omessa dichiarazione delle citate condanne.

Così facendo, la pubblica amministrazione arreca un danno ingiusto al candidato il quale si vedrà escluso dalle graduatorie e dovrà:

  • spiegare alla pubblica amministrazione le ragioni (legittime) della mancata dichiarazione;
  • affrontare un procedimento penale a causa di una ingiusta denuncia per dichiarazioni false.

Mi auguro che il tempo possa far conoscere a tutti gli operatori pubblici la riforma del casellario, così da comprendere correttamente quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione ed evitare inutili contenziosi penali, civili e amministrativi.

Di seguito, un esempio pratico di quello che ho appena detto.

Puoi leggere una visura del casellario nella quale il candidato ha beneficiato della non menzione e pertanto può, grazie alla riforma del casellario, non dichiarare le condanne.

Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione

 

Ciononostante, l’amministrazione scolastica (sbagliando) ha rilevato l’incongruenza tra quanto dichiarato dal candidato e il casellario, e ha dato inizio al procedimento disciplinare finalizzato all’esclusione delle graduatorie!

Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione

Se ti ritrovi in una situazione del genere, contattami cliccando qui e insieme troveremo la soluzione migliore al tu problema.

La buona prassi di alcune scuole e della pubblica amministrazione in tema di precedenti penali

Fortunatamente, al contrario di quanto sopra illustrato, alcuni uffici scolastici hanno recepito correttamente la riforma del casellario e si sono adeguati.

Ad esempio, lufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, con la circolare n. 0009918 emessa in data 07.09.2020 ha definitivamente chiarito che:

nell’ipotesi di discordanza tra l’autodichiarazione resa dall’interessato e il certificato del casellario acquisito dall’amministrazione, l’eventuale omissione di dichiarazioni da parte degli interessati di procedimenti rientranti nelle ipotesi sopra menzionate [n.d.r. quelle oggetto delle riforma del casellario] non è ascrivibile a dichiarazione mendace.

Così facendo, tale ufficio scolastico ha correttamente recepito e applicato la riforma del casellario.

Spero vivamente che tutta la pubblica amministrazione italiana possa adeguarsi ed evitare inutili problemi giudiziari ai cittadini.

Posso essere escluso da un concorso a causa di una condanna penale estinta o non visibile sul casellario?

Sì, nonostante l’estinzione del reato, avvenuta con riabilitazione o incidente di esecuzione, potrai essere escluso da un concorso. Fortunatamente, questo avviene solo per i concorsi di alto profilo.

Come ti ho spiegato prima, la pubblica amministrazione a prescindere dalla non visibilità della condanna nel casellario, potrà comunque leggere quasi tutte le tue condanne.

Questo vuol dire che per alcuni concorsi avrai il diritto di partecipare, ma potresti essere successivamente escluso per mancanza dei requisiti morali o psicoattitudinali, a prescindere dalla eventuale riabilitazione o estinzione del reato.

Nel dettaglio, NON potrai sicuramente partecipare ai concorsi relativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia (ad esempio forza dell’ordine, ministero della giustizia, ministero della difesa, ministero dell’interno, magistratura, notaio…).

Ad esempio, nel caso di riabilitazione, nonostante tale rimedio estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, la pubblica amministrazione ha la facoltà di valutare le condanne del candidato ai fini dell’assunzione in servizio24.

In questo caso, l’ultima spiaggia è presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, evidenziando, ad esempio, che

  • hai ottenuto l’estinzione del reato e degli effetti penali;
  • i fatti sono risalenti nel tempo;
  • il fatto-reato per il quale sei stato condannato non è attinente al tipo di concorso che stai svolgendo.

Un esempio di quanto ti ho appena detto lo puoi trovare in questo rigetto all’assunzione nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Al candidato che ha superato il concorso è stata preclusa l’assunzione poiché nel lontano 1999 è stato condannato per truffa con un patteggiamento.

Nonostante la riabilitazione il candidato è stato escluso poiché PRIVO DEI REQUISITI MORALI e della condotta INCENSURABILE prevista per tali funzioni.

esclusione concorso per precedenti penali esclusione concorso per precedenti penali

Il ricorso al tribunale amministrativo regionale: l’ultima spiaggia per ottenere l’assunzione

Hai vinto il concorso ma ti hanno bloccato l’assunzione a causa di un vecchio precedente penale.

Avevi ottenuto anche la riabilitazione e pensavi che fosse tutto cancellato.

Sfortunatamente, come indicato nell’esempio del paragrafo precedente, un vecchio precedente penale ti sta costando tantissimo.

In questi casi, l’unica possibilità che hai è il ricorso a tribunale amministrativo regionale.

Innanzi al tribunale amministrativo regionale potrai far valere le tue ragioni e sperare nell’assunzione.

Di seguito, un estratto di sentenza emessa dal tribunale amministrativo regionale (per la sentenza integrale clicca qui) che ha dato ragione al ricorrente e alla fine ha ottenuto l’assunzione:

sentenza tar lazio precedenti penali

sentenza tar lazio precedenti penali

sentenza tar lazio precedenti penali pqm

Ma le condanne oggetto della riforma del casellario si intendono cancellate?

La facoltà di non dichiarare determinate condanne non vuol dire che queste non esistano.

La riforma del casellario non cancella i precedenti penali, né neutralizza gli effetti negativi della condanne.

Sino a quando non avrai ottenuto la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali, tali condanne determineranno numerosi effetti negativi.

Ad esempio, grazie alla riforma Orlando del casellario, per i patteggiamenti sotto i due anni e per i decreti penali di condanna, il cittadino ha la possibilità di non dichiarare tali provvedimenti nella dichiarazioni sostitutive.

Tuttavia, la presenza di una condanna patteggiata sotto i due anni o di un decreto penale di condanna, offre la possibilità all’autorità giudiziaria di contestarti la recidiva in un futuro processo penale25.

Quindi, se sei stato condannato con un patteggiamento o con un decreto penale di condanna, non hai l’obbligo di dichiarare tali provvedimenti in una dichiarazione sostitutiva.

Ma se il tuo interesse è neutralizzare gli effetti negativi dei citati provvedimenti, dovrai necessariamente ottenere l’estinzione del reato e degli effetti penali, attraverso l’incidente di esecuzione o la riabilitazione penale.

Solo così, avrai la certezza che in un futuro processo penale non ti verrà contestata la recidiva.

Considerazioni personali

La riforma del casellario ha affrontato il tema delle dichiarazioni sostitutive.

Il legislatore ha risposto, finalmente, alla domanda “quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione”.

La riforma Orlando ha allineato ciò che è visibile sul casellario richiesto dai privati, con ciò che il privato deve dichiarare in un’autocertificazione.

In parole povere, tutto quello che non vedi sul casellario richiesto dal privato, non dovrà essere dichiarato dall’interessato in un’autocertificazione.

Resta il problema dei rapporti con la pubblica amministrazione, che potrà leggere quasi tutte le condanne (a prescindere dalla visibilità) vanificando, spesso, le procedure di estinzione del reato e degli effetti penali. Forse, tra molti anni, il legislatore affrontare anche questo problema.

Conclusioni

Con l’entrata in vigore della riforma del casellario, il legislatore ha chiarito quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione.

Se la tua condanna è tra quella previste dalla riforma, potrai serenamente non dichiarare il tuo precedente penale senza rischiare un processo per falso.

Tuttavia, ricorda che la pubblica amministrazione può leggere quasi TUTTI i tuoi precedenti penali, l’unica strada che hai per neutralizzare una condanna penale è l’incidente di esecuzione o la riabilitazione penale.


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Note

  1. Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122
  2. Art. 28, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  3. Art. 24, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  4. Art. 445 del Codice di Procedura Penale
  5. Art. 178 del Codice Penale
  6. Art. 175 del Codice Penale
  7. Art. 167, I comma, del Codice Penale
  8. Art. 131 bis del Codice Penale
  9. Art. 168 bis del Codice Penale
  10. Art. 168 bis del Codice Penale
  11. Art. 186, comma 9 bis, del decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo Codice della strada)
  12. Art. 556 del Codice Penale
  13. Art. 28, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  14. Corte di Cassazione, sezione II penale, sentenza n. 37556 dell’11 settembre 2019
  15. Art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  16. Art. 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  17. Art. 28, commi 2, 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  18. Art. 167, I comma, del Codice Penale
  19. Art. 168 bis del Codice Penale
  20. Art. 168 bis del Codice Penale
  21. Tribunale di Savona, sezione lavoro, sentenza n. 192/2022
  22. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza Quater – n. 11739/2021 REG.PROV.COLL. n. 04426/2021 REG.RIC.
  23. Tribunale di Savona, sezione lavoro, sentenza n. 192/2022
  24. Cons. St., sezione sesta, 17 ottobre 1988, n. 1136; sezione quinta, 21 febbraio 1987, n. 124; sezione terza, 20 ottobre 1987, n. 1074
  25. Art. 99 del Codice Penale
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Armando

Salve avvocato,
un anno fa sono stato condannato con sospensione condizionale della pena. In fase di sottoscrizione di un contratto di lavoro (con azienda privata), mi è stata richiesta l’autocertificazione per i carichi pendenti e per le condanne penali. L’azienda può venire a conoscenza della condanna o deve fare affidamento sulla mia autocertificazione? Inoltre, qualora venisse fuori tale condanna, eventualmente non dichiarata in fase di assunzione, si rischia un processo penale solo se è il datore di lavoro a fare la denuncia (domanda abbastanza scontata)?

Grazie per l’attenzione

Marco

Salve Avvocato, grazie per il suo articolo ma ho un dubbio che è il seguente: sono stato condannato a otto mesi con pena sospesa e non menzione sul casellario giudiziale e vorrei fare domanda alle Poste come consulente; alla fine della domanda stessa sul sito delle Poste mi viene detto la seguente cosa ovvero “indicare, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità”: -di non aver riportato condanne penali -di aver riportato condanne penali cosa devo mettere in base alla mia condizione e… Leggi il resto »

Marco

Avvocato grazie mille per la sua risposta ma le faccio presente che apparte sbarrare il fatto di aver riportato condanne penali o meno, non devo fare nessuna dichiarazione sostitutiva. Mi sono informato e le Poste chiedono poi il casellario giudiziale dove grazie ai benefici concessi non dovrebbe comparire nulla. grazie ancora

Bruno Longeri

Gentile Avvocato, leggendo larticolo e poi le risposte che da ai commenti, mi sento un po’ confuso. Da quanto letto nell’articolo, mi pare di capire che in ogni caso la p.a. Non vedrà mai, anche qualora richiedesse il certificato generale, le condanne estinte secondo art. 167. Infatti questo è quello che è scritto nel art 28 comma 7 DPR 313 del 2002: “Nei certificati di cui ai commi 2 (selettivo n.d.r.) e 3 (generale n.d.r.) non sono, in ogni caso, riportate le iscrizioni relative: a) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e alle condanne per reati estinti… Leggi il resto »

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Mirko F.

Salve Avvocato, devo partecipare ad un concorso. Ho ottenuto l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova senza ricevere condanna. Questa dicitura è presente nella visura. Il bando indica di dichiarare qualsiasi sentenza di condanna inclusa amnistia, indulto ecc (non menziona però ne estinzione del reato ne messa alla prova). Posso evitare di dichiarare questo fatto? Se non dichiaro la messa alla prova, leggeranno comunque l’iscrizione oppure devo far fede alle nuove norme riguardo il certificato generale richiesto dalla Pa dove tale iscrizione non è visibile? Grazie

Mirko F.

Ecco a lei il contenuto della visura del casellario:

1) Data – Ordinanza del G.I.P.
1• reato – Circostanza Art 186 comma 2 sexies C.P.
Dispositivo: disposta la sospensione del processo per messa alla prova (ART 464 quater C.P.P.)
Provvedimento successivo emesso durante l’esecuzione del provvedimento
>> Data – Con sentenza del G.I.P. Dichiarata l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova (ART 464 Septies C.P.P.)
Totale provvedimenti: 1

Mentre sul certificato del casellario risulta: NULLA.

La PA leggerà questa iscrizione? Potrò evitare di dichiararlo senza problemi in quanto il bando menziona l’autocertificazione secondo il DPR 445/2000? Grazie

Mirko F.

Grazie mille per la disponibilità.
Qualora avessi bisogno di una consulenza senz’altro la contatterò.
Buona giornata.

Silvio P

Buongiorno avvocato, nel 2010 ho patteggiato una pena di € 900,00( multa) per ricettazione. Da allora non ho commesso più nessun reato. La mia domanda è questa : volendo svolgere un concorso pubblico (esso prevede la semplice dicitura” non essere stato condannato”), anche se non devo autodichiarare il mio precedente a seguito della riforma Orlando, può la Pubblica Amm. visionare il mio precedente? Devo chiedere un incidente di esecuzione? Dopo l’accoglimento, il precedente non è più visibile dalla Pubblica Amm.?Grazie per le info

Silvio P

Buongiorno avvocato, allego entrambi

CamScanner 02-16-2023 10.26.jpg
Silvio P

Questo è il bando.

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Silvio P

Grazie sempre per le gentili risposte. Potrei iscrivermi all’Albo degli avvocati con questo precedente? Grazie in anticipo

Nonso

Salve avvocato avrei informazioni nel 2021 ho ricevuto una denuncia ma fino ad oggi non ho ricevuto nessuna carta,ho fatto 335 risulta nullo,carico perdente nullo è cassellario (tutto questo 8 mesi fa),non vorrei che adesso mi arrivi qualcosa,intanto sono stata chiamata per un concorso per autotrasporti,è devo compilare all autocertificazione,devo segnalare qualcosa?

Roberto

Buongiorno Avvocato, In un bando di concorso si richiede “di non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell’istituto”. Nello specifico devo dichiarare, secondo le modalità previste nel D.P.R. n. 445/2000, l’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti (Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione, nonché i procedimenti penali pendenti). Non è espressamente previsto il requisito della condotta incensurabile.… Leggi il resto »

S.Accorsi

Avv. Buongiorno Ho ricevuto un decreto penale di condanna nel 2010 ed ho vinto il concorso per docenti nel 2022. Tuttavia, durante la compilazione della domanda non ho dichiarato tale reato, poichè nel bando era scritto di dichiarare le condanne anche se fossero stati concessi amnistia, indulto o condono, mentre erroneamente ho ritenuto che il mio reato, gia estinto, potesse essere omesso. Questa errata interpretazione mi ha gettatato nello sconforto, con la paura di essere dispensato da un momento all’altro dell’incarico a tempo indeterminato che mi sono guadagnato con tanta fatica. Ad ogni modo , sono parzialmente rincuorato da quanto… Leggi il resto »

S.Accorsi

Allego lo stralcio della visura

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S.Accorsi

Grazie per la risposta ma non ho ancora compreso questo passaggio: se è espressamente scritto nel comma 7 dell’art 28 del dpr 313 che i certificati richiesti dalla pubblica amministrazione, anche quelli generali, non contengono in ogni caso le condanne relative ai reati estinti, come farebbero a leggere lo stesso l’iscrizione?

Paolucci S

Salve, per estinguere il reato ha chiesto l’incidente di esecuzione? Anche io non riesco a capire…ho lo stesso problema! Grazie per le info.

Paolucci S

Mi scusi avvocato, ma a quel punto che finalità ha l’estinzione del reato se la P.A. comunque legge tutte le iscrizioni? A quel punto non c’è più interesse a chiedere l’estinzione….non ha senso. Grazie per le info

Paolucci S

Per me c’è una contraddizione in oggetto: io chiedo l’estinzione per non far apparire delle iscrizioni nel casellario generale che la P.A. potrebbe leggere, lei li legge lo stesso e comunque potrebbe decidere di non assumere un soggetto che, pur avendo un reato ormai estinto, comunque continua ad avere un precedente che può e potrebbe influire negativamente sulla “vita lavorativa ” della persona. Grazie per le gradite osservazioni

Bruno Longeri

Ma infatti è espressamente indicato nell’articolo 28 comma 7 del dpr 313 che la PA non può leggere in nessun caso (anche chiedendo il certificato generale in virtù del comma 3 del medesimo articolo) reati estinti ai sensi dell’articolo 167. E in effetti questo è scritto anche in un passaggio di questo blog del quale allego screen

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Stefania

Buongiorno, l’aggiornamento di questo articolo mi ha gettato nel panico. Mio figlio nel 2012 è stato condannato per un reato (non ostativo all’insegnamento) con un decreto penale a pagare 350 euro, ritenuta la non particolare gravità del fatto, e nel 2017 ha ottenuto l’estinzione del reato. Nel 2020 e nel 2022, rispettivamente in sede di istanza di partecipazione al concorso ordinario per docenti e di istanza di inserimento nelle graduatorie provinciali, ha dichiarato di non avere condanne penali avvalendosi proprio della riforma Orlando, anche alla luce della circolare dell’USR Piemonte citata nel suo articolo. In entrambe le istanze era richiesto… Leggi il resto »

Stefania

Avvocato la ringrazio veramente di cuore per queste rassicurazioni. Mi auguro che in futuro voglia continuare ad aggiornare questo articolo con la giurisprudenza che si formerà, anche con riferimento al caso di Savona. A tale ultimo riguardo, mi permetto di osservare (anche se ovviamente non ho le sue conoscenze) che la legge consente di non dichiarare determinate condanne, a prescindere se siano state estinte o meno: quindi non comprendo quale differenza avrebbe potuto fare l’estinzione nel caso della docente di Savona, che secondo me ha ragionato secondo la legge, proprio come mio figlio. Le chiedo infine conferma del fatto che… Leggi il resto »