come funziona la querela

Querela: cos’è, come funziona e quando può essere ritirata

La querela è uno degli istituti più importanti del diritto penale, ma anche uno dei più fraintesi.

Molte persone non sanno quando è necessaria, chi può presentarla, entro quale termine deve essere proposta o se possa essere successivamente ritirata.

In questa guida ti spiegherò come funziona la querela, quando costituisce una condizione di procedibilità e quali effetti produce la remissione.

Guarda il video tutorial sulla querela

Il tema della procedibilità dei reati: querela di parte contro procedibilità d’ufficio

Per comprendere a fondo che cosa è la querela e che cosa la differenzia dalla denuncia, è necessario fare un passo indietro e spendere qualche parola sul concetto di “condizione di procedibilità” nel nostro ordinamento giudiziario.

Il legislatore, nel lontano 1931, sotto il profilo della procedibilità, ha diviso i reati in due macro-categorie: reati procedibili d’ufficio e reati procedibili a querela di parte.

I reati procedibili a querela di parte sono quei reati per i quali è necessario che la vittima del reato porti all’attenzione dell’autorità giudiziaria la notizia di reato e chieda esplicitamente che l’autore del reato sia punito.

In mancanza di questo atto di impulso iniziale, per i soli reati procedibili a querela di parte, l’autorità giudiziaria non potrà fare nulla oppure, quand’anche dovesse partire il procedimento, quest’ultimo sarà destinato a estinguersi per mancanza della condizione di procedibilità.

I reati procedibili d’ufficio, invece, sono quei reati per i quali, a prescindere dalla querela della vittima del reato, l’autorità giudiziaria, una volta venuta a conoscenza del fatto-reato, sia in forma autonoma sia su istanza del cittadino, potrà aprire un procedimento penale e portare avanti l’azione penale.

Che cos’è la querela

Fatta questa preliminare distinzione, che approfondiremo successivamente, possiamo ora chiederci che cos’è la querela e come funziona.

La querela è quell’atto con cui la vittima del reato chiede allo Stato che sia punito il responsabile di un illecito penale1.

Tendenzialmente, con l’atto di querela, la vittima del reato, e solo quest’ultima, porta all’attenzione delle forze dell’ordine un fatto-reato in relazione al quale:

  1. il querelante è la vittima del reato;
  2. salvo imprevisti, il fatto narrato nella querela integra un reato procedibile a querela di parte.

Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il concetto.

Tizio usa abitualmente i social network, pubblicando foto dei suoi viaggi su Instagram al fine di pubblicizzare la propria agenzia.

Un giorno, un utente con un profilo riconducibile a un soggetto vero ed esistente, tale Sergio Rossi, commenta un post di Tizio dicendo:

“Non credere a questo stronzo ciarlatano, le foto sono finte e la sua agenzia di viaggi è tutta una truffa”.

Tale commento integra serenamente il reato di diffamazione aggravata, reato che per sua natura è procedibile a querela di parte2.

Questo vuol dire che solo ed esclusivamente Tizio potrà querelare Sergio Rossi.

Non potrà farlo un soggetto terzo, come, ad esempio, un altro utente che ha letto il commento.

Ma, allo stesso modo, non potrà farlo neanche un carabiniere, quale pubblico ufficiale, che abbia assistito alla diffamazione, in quanto, come detto prima, solo Tizio potrà:

  • querelare Sergio Rossi per diffamazione;
  • chiedere la punizione di quest’ultimo;
  • far aprire utilmente un procedimento penale contro il sig. Rossi.

La differenza tra la querela e la denuncia

A questo punto, con tali nozioni, possiamo capire qual è la differenza tra la denuncia e la querela.

Ancora prima di analizzare la nozione giuridica di “denuncia”, a mio avviso, per comprendere e fissare il concetto, è necessario conoscere il profondo significato della parola “denuncia”.

L’etimologia della parola denuncia deriva dal verbo latino “denuntiare“, che significa, in estrema sintesi, notificare o far sapere.

Da ciò consegue, ancora oggi, che con la denuncia il cittadino non fa altro che portare all’attenzione dell’autorità giudiziaria la notizia di un fatto-reato, a prescindere dalla volontà che sia punito il colpevole3.

L’autorità giudiziaria recepirà la notizia e farà le proprie valutazioni e scelte.

Il caso pratico della denuncia

Caio passeggia per strada e nota che un soggetto con il volto coperto e in mano una pistola ha appena rapinato un ragazzo, prendendogli l’iPhone e lo scooter.

Caio, ancora prima della vittima della rapina, è libero di andare dalle forze dell’ordine e raccontare (rectius, denunciare) l’accaduto.

L’autorità giudiziaria, alla luce della descrizione dell’avvenimento, qualificherà il fatto come “rapina”, ossia un reato procedibile d’ufficio4.

Verrà aperto un fascicolo, ci saranno delle indagini e, si spera, un processo.

Tutto questo a prescindere dalla volontà della vittima della rapina.

Ovviamente, anche quest’ultima può denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine; tuttavia, la sua volontà di punire o meno il colpevole, una volta acquisita la notizia di reato, sarà del tutto irrilevante e il procedimento penale andrà avanti lo stesso.

Come funziona la querela

La querela, invece, come accennato sopra, ha una funzione totalmente diversa rispetto alla denuncia.

Entrambe portano all’attenzione dell’autorità giudiziaria una notizia di reato; tuttavia, con l’atto di querela il protagonista è la vittima del reato.

Quest’ultima non solo dà notizia di un fatto-reato alle forze dell’ordine, ma chiede che siano individuati e puniti gli autori del reato di cui è stata vittima.

Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il concetto.

Sempronio acquista online, su un noto sito di annunci, dei biglietti per un concerto.

Acquirente e venditore si mettono d’accordo, Sempronio paga e riceve il file PDF dei biglietti.

Peccato che il PDF si scopra essere un falso creato con l’intelligenza artificiale.

In tale scenario, solo ed esclusivamente Sempronio potrà chiedere la punizione del truffatore, poiché il fatto-reato integra il delitto di truffa semplice, procedibile a querela di parte.

In mancanza dell’atto di impulso di Sempronio, l’autorità giudiziaria non potrà agire contro il truffatore5.

Teoricamente, il fratello di Sempronio, che conosce tutti i fatti, potrebbe ugualmente andare dalle forze dell’ordine e denunciare l’accaduto, ma tale condotta impedirebbe all’autorità giudiziaria di intervenire, poiché, come accennato prima, la truffa subita da Sempronio è un reato procedibile a querela di parte.

Reati perseguibili a querela di parte e reati perseguibili d’ufficio

È impossibile elencare i reati procedibili d’ufficio e quelli a querela di parte.

Non è utile fare questo elenco, sia in termini di tempo (verrebbe fuori solo una noiosa lista della spesa), sia in termini di utilità.

Parlo di utilità perché, per molti reati, la procedibilità può cambiare a seconda che siano contestate determinate aggravanti oppure se il reato, originariamente procedibile a querela di parte, sia commesso insieme a un reato procedibile d’ufficio.

Quindi è inutile dirti che la truffa è procedibile a querela di parte, se poi basta una determinata aggravante per farla diventare procedibile d’ufficio.

Al contrario, posso darti delle linee guida per capire se un reato è procedibile d’ufficio o a querela di parte, per poi riscontrare sul codice l’effettiva procedibilità.

La regola della procedibilità d’ufficio

Innanzitutto, sotto il profilo terminologico, quando il codice penale descrive un reato e non parla di procedibilità a querela di parte, vuol dire che il reato è procedibile d’ufficio.

O, detto in parole più semplici, la procedibilità, di regola, è sempre d’ufficio e non serve che sia detto esplicitamente.

Al contrario, quando il reato è procedibile a querela di parte o lo diventa a seconda di determinate circostanze, il codice lo indicherà esplicitamente.

Il bene giuridico leso

Un altro criterio per scorgere la procedibilità è dato dal bene giuridico leso e dalla gravità del fatto-reato.

Tendenzialmente, quando il bene giuridico leso dal reato è un bene pubblico o di elevato rango sociale, il reato sarà sicuramente procedibile d’ufficio.

Ad esempio, tutti i reati contro la pubblica amministrazione sono reati procedibili d’ufficio.

Allo stesso modo, il reato di omicidio, il cui bene giuridico protetto è la persona, sarà un reato procedibile d’ufficio.

Analogo discorso è possibile farlo quando il fatto-reato è di grave allarme sociale, come, ad esempio, i reati di rapina ed estorsione6, i quali sono procedibili d’ufficio.

Al contrario, quando il bene giuridico leso è meno importante rispetto, ad esempio, alla persona o alla vita, il reato è spesso procedibile a querela di parte.

Ad esempio, la gran parte dei reati contro il patrimonio, come truffa, furto, ecc., nelle loro forme non aggravate, sono reati procedibili a querela di parte.

Allo stesso modo, alcuni reati contro la persona di scarso allarme sociale, come la minaccia, sono procedibili a querela di parte.

Ovviamente, come detto prima, questi sono solo criteri guida: occorre sempre valutare il caso concreto e verificare nel codice penale se il reato contestato è procedibile d’ufficio o a querela di parte.

Chi può presentare la querela?

La regola generale è semplice: ogni persona offesa da un reato procedibile a querela di parte ha il diritto di presentare la querela7.

Quando la vittima del reato è maggiorenne, non vi è alcun dubbio o perplessità: solo ed esclusivamente quest’ultima potrà decidere di presentare la querela.

Al contrario, quando la vittima del reato ha meno di quattordici anni, allora il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

Infine, quando la vittima del reato ha compiuto quattordici anni ma ancora non ne ha diciotto, può, unitamente ai genitori o al tutore, presentare la querela.

In caso di contrasto, prevale la volontà del genitore o del tutore.

O, ancora, in caso di contrasto tra i genitori del minore infraquattordicenne, prevale la volontà del genitore che vuole querelare.

In ultimo, nell’ipotesi di società o enti, il potere di presentare la querela è attribuito al legale rappresentante.

Come si presenta la querela

Presentare una querela è relativamente semplice ed economico8.

La vittima del reato si reca dalle forze dell’ordine, si siede e inizia a raccontare la vicenda. Il querelante ha la facoltà di allegare documenti o altri elementi utili a sostenere la propria tesi.

Gli agenti trascriveranno quanto detto dal querelante, ed ecco che la querela sarà pronta e depositata.

Una copia del verbale sarà rilasciata al querelante e un’altra copia verrà conservata dalle forze dell’ordine per dare vita al procedimento penale9.

In alternativa, il querelante può scrivere autonomamente la querela e poi recarsi dalle forze dell’ordine per il deposito: queste ultime redigeranno un verbale in cui daranno atto che il querelante ha depositato l’atto di querela.

esempio di querela senza avvocato

Quando occorre l’avvocato per scrivere la querela?

Tuttavia, presentare una querela non equivale a scrivere un buon atto di querela: le forze dell’ordine trascrivono semplicemente ciò che tu racconti.

Pertanto, se il tuo narrato è confusionario, ridondante o poco chiaro, verosimilmente il pubblico ministero capirà poco della tua vicenda e andrai incontro a una probabile richiesta di archiviazione.

Pertanto, quando il fatto-reato è complesso e necessita di essere illustrato correttamente, ecco che si rende necessario l’intervento dell’avvocato, il quale ha le competenze per redigere una querela idonea a far comprendere al pubblico ministero l’esatta dinamica dei fatti o quant’altro sia utile per arrivare al giudizio.

Ovviamente, l’intervento dell’avvocato non è gratuito e occorre valutare anche questo aspetto nella decisione di sporgere una querela.

Io consiglio di ricorrere all’avvocato solo quando il fatto-reato è complesso o necessita di un’allegazione documentale analitica e dettagliata.

Al contrario, quando il fatto-reato è semplice da esporre, non occorre, almeno in questa fase, l’intervento dell’avvocato.

Infine, va precisato che tutti possiamo querelare tutti, ma questo non vuol dire che la querela porterà necessariamente il querelato in giudizio: questo dipende dalla fondatezza della notizia di reato e dalle indagini che verranno svolte.

Entro quanto tempo si può presentare la querela?

La querela, salvo espresse deroghe previste dalla legge, va presentata entro tre mesi (non 90 giorni: non sono la stessa cosa) dalla conoscenza del fatto che costituisce reato10.

Per alcuni reati, il termine è maggiore:

  • 6 mesi per il reato di atti persecutori e per il reato di “revenge porn”11;
  • 12 mesi per i reati aventi ad oggetto la violenza sessuale.

Tali termini, come accennato prima, decorrono da quando la vittima del reato ha avuto conoscenza del fatto.

Quando il fatto-reato è semplice, come, ad esempio, le lesioni volontarie, è evidente che il termine per presentare la querela parte da quando la vittima del reato è stata picchiata.

In questo esempio, la consumazione del reato e la conoscenza del fatto-reato coincidono perfettamente.

Al contrario, per altri reati non sempre vi è la perfetta coincidenza tra questi due momenti.

Ad esempio, nel caso di una diffamazione online, può accadere che oggi sia stato pubblicato un post o un commento diffamatorio, ma che solo dopo mesi la vittima del reato lo legga e si renda conto di essere stata diffamata. È solo da questo momento che inizieranno a decorrere i termini per presentare la querela.

Dunque, a seconda del tipo di reato e della concreta condotta delittuosa, sarà più o meno complesso capire il termine ultimo per proporre la querela.

Nel dubbio, consiglio di non ridursi mai all’ultimo giorno e di presentare la querela subito dopo aver avuto contezza di essere stati vittime di un reato.

Cosa accade se presento la querela dopo il termine?

Preliminarmente, va specificato che non è onere delle forze dell’ordine controllare la tempestività della querela.

Gli agenti hanno solo il compito di recepire la querela e trasmettere gli atti in Procura.

Sarà, invece, compito del pubblico ministero verificare se la querela è stata tempestivamente depositata.

Se il controllo ha esito positivo (nel senso che la querela è tardiva) e viene effettuato nella fase iniziale del procedimento, il pubblico ministero chiederà al giudice per le indagini preliminari l’archiviazione del procedimento.

Se, invece, la verifica avviene nel corso del processo, ad esempio su sollecitazione dell’avvocato dell’imputato (magari perché solo nel dibattimento è stato approfondito tale argomento), allora sarà il giudice a dichiarare estinto il procedimento in quanto la querela è tardiva.

La querela presentata contro uno vale anche per gli altri?

Sì, la querela presentata contro uno solo dei concorrenti nel reato (o anche contro ignoti) vale anche per gli altri: questo si chiama effetto estensivo della querela.

Mi spiego meglio con un esempio12.

Rapporto 1 a 1: un soggetto querelato, un singolo autore del reato

Tizio ha un acceso confronto verbale con Caio; quest’ultimo, accecato dalla rabbia, sferra un pugno a Tizio: Caio ha commesso il reato di lesioni volontarie13.

Tizio, entro i predetti tre mesi, querela Caio e lo schema della querela è semplice: rapporto 1 a 1, un soggetto querelato, un singolo autore del reato.

Tuttavia, non sempre è tutto così lineare.

Rapporto 1 a 2: un soggetto querelato, due o più autori del reato

Tizio ha un acceso confronto verbale con Caio; quest’ultimo gli sferra un pugno e, mentre Tizio è a terra, Sempronio, soggetto non conosciuto da Tizio, dà un calcio a Tizio: Caio e Sempronio hanno commesso il reato di lesioni volontarie in concorso tra loro.

Tizio querela esplicitamente Caio, in quanto conosce solo le generalità di quest’ultimo.

A seguito delle indagini penali, viene accertata anche la responsabilità di Sempronio. L’originaria querela sporta da Tizio solo contro Caio verrà automaticamente estesa anche nei confronti di Sempronio, soggetto non querelato da Tizio né citato nella querela di quest’ultimo.

O ancora.

Tizio è vittima di una truffa online. Quest’ultimo querela il soggetto intestatario del conto corrente, tale Mevio. A seguito delle indagini, si scopre che Mevio ha incassato i soldi, mentre Sempronio ha creato l’annuncio fasullo.

La querela di Tizio, originariamente sporta solo nei confronti del primo e ipotetico autore del reato, Mevio, avrà effetto (o, meglio, sarà estesa) anche nei confronti di Sempronio, quale soggetto concorrente nel reato di truffa.

La querela viene notificata al querelato?

No, assolutamente no.

L’atto di querela non viene MAI notificato al querelato.

Come accennato prima, una volta che si presenta la querela, verrà aperto un procedimento penale ed eventualmente il querelato riceverà l’elezione di domicilio, ma mai la querela.

L’elezione di domicilio è l’avviso con il quale la Procura ti avverte che sei stato querelato e che ci sono indagini a tuo carico: non ci sono allegati e non ti verrà mai notificata la querela.

Se, invece, vuoi leggere la querela e scoprire chi ti ha querelato dovrai attendere la chiusura delle indagini14, solo in questo momento potrai accedere agli atti e leggere la querela.

Che cos’è la remissione di querela?

La remissione di querela è quell’atto con il quale la vittima del reato, il querelante, decide di “togliere” la querela15.

La remissione della querela non necessita di una motivazione o giustificazione: la vittima del reato può semplicemente andare dalle forze dell’ordine (o anche dinanzi al giudice) e manifestare la volontà di rimettere la querela.

Ovviamente, dietro la remissione di querela ci possono essere mille ragioni: risarcimento economico, scuse accettate, accordo tra le parti, ecc.

Tuttavia, queste informazioni e motivazioni non dovranno essere necessariamente portate all’attenzione dell’autorità giudiziaria e la remissione di querela potrà essere semplice e sintetica.

Ad ogni modo, se vi è una particolare necessità o interesse da tutelare, il querelante è libero di specificare le ragioni che hanno determinato la remissione di querela.

Una volta che la querela è rimessa, nei soli reati procedibili a querela di parte, ciò determina l’estinzione del reato, a patto che il querelato accetti la remissione di querela.

Detto in parole più semplici: affinché il procedimento penale si estingua, è utile ribadire che questo vale solo per i reati procedibili a querela di parte, è necessaria la remissione di querela da parte della vittima e l’accettazione della remissione da parte dell’autore del reato.

Come si rimette la querela?

Rimettere la querela è semplice e ci sono diverse opzioni a seconda della fase del procedimento penale in cui ci troviamo16.

La prima opzione, valida in tutti i casi, è quella di andare dalle forze dell’ordine e chiedere di voler rimettere la querela: remissione di querela extraprocessuale.

Non è necessario andare al commissariato o alla caserma dove è stata originariamente sporta la querela; tuttavia, per semplificare il lavoro all’autorità giudiziaria, è consigliabile recarsi nel luogo in cui è stata sporta originariamente la querela.

Qualora ciò non dovesse essere possibile, ti consiglio di portare con te l’originaria querela e, se presenti, anche i successivi atti con l’indicazione del procedimento penale o del processo in corso.

Una volta che avrai rimesso la querela, sarà onere delle forze dell’ordine trasmettere il tutto all’autorità giudiziaria competente.

Una seconda strada, definita remissione di querela processuale, è quella che si percorre quando è già avviato il processo penale e il querelante manifesta in udienza la volontà di rimettere la querela.

Anche in questo caso, tu, vittima del reato, non sarai tenuto a motivare al giudice il perché vuoi rimettere la querela.

esempio di remissione di querela

Remissione di querela tacita: quando il querelante non si presenta in udienza

Accanto alla remissione di querela espressa, ossia quando il querelante manifesta chiaramente la volontà di rimettere la querela, la legge disciplina anche la remissione di querela tacita.

Precisamente, per i soli reati procedibili a querela di parte, la legge prevede che, quando il querelante è citato come testimone in tribunale, se quest’ultimo non si presenta in udienza e non ha una giustificazione, tale assenza determinerà la remissione di querela17.

Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio il meccanismo.

Tizio è vittima di una truffa telematica (reato procedibile a querela di parte); quest’ultimo querela il truffatore e, dopo tre anni dal fatto-reato, inizia il processo.

Tizio non ha interesse a costituirsi parte civile e così non partecipa alla prima udienza.

La seconda udienza viene fissata dopo circa sei mesi dalla prima; in tale udienza Tizio dovrà presenziare e testimoniare.

Tizio riceve la notifica del tribunale, con la quale viene avvertito che dovrà testimoniare e che la sua assenza, senza un giustificato motivo, determinerà la remissione di querela tacita.

Tizio, nonostante gli avvisi, non partecipa all’udienza e non invia alcuna giustificazione: il giudice, preso atto dell’assenza ingiustificata del querelante-testimone, attribuirà a tale comportamento la volontà di rimettere la querela.

In caso di accettazione da parte dell’imputato, il procedimento verrà dichiarato estinto.

Sul punto, è doveroso precisare, che questo meccanismo di remissione tacita non si applica alle ipotesi di atti persecutori18 e quando la querela è proposta dai cosiddetti “soggetti vulnerabili”19.

La remissione di querela del minorenne

Il minore di quattordici anni, come accennato prima, non può presentare la querela e tale diritto è esercitato dai genitori. Allo stesso modo, non ha il potere di rimettere la querela.

Il minorenne che ha compiuto 14 anni, invece, ha il potere, unitamente ai genitori o al tutore, di presentare la querela. In caso di contrasto, prevale la volontà del genitore o del tutore20.

Da tale diritto consegue il potere per il minore che ha compiuto 14 anni di rimettere la querela, anche quando questa è stata proposta dai genitori; in ogni caso, la remissione sarà sempre subordinata all’approvazione dei genitori o del tutore.

Il genitore o tutore, allo stesso modo, ha il potere di rimettere la querela proposta dal minore che ha compiuto 14 anni; tuttavia, la remissione del genitore o tutore non avrà effetto se il minore manifesta la volontà contraria.

Entro quando è possibile rimettere la querela?

La remissione di querela deve intervenire prima che la sentenza penale o il decreto penale di condanna, diventino definitivi.

Dopo questo momento, sarà inutile rimettere la querela, poiché la vicenda penale sarà definitivamente chiusa e del tutto intoccabile.

Pertanto, il querelante può rimettere la querela in qualsiasi momento del procedimento o processo:

  • durante le indagini preliminari;
  • nel corso del processo;
  • a seguito della condanna di primo grado e nell’attesa del giudizio di appello (ovviamente, dovrà essere stato fatto l’appello);
  • a seguito della condanna di secondo grado e nell’attesa del giudizio in Cassazione (ovviamente, dovrà essere stato proposto il ricorso per cassazione).

Al contrario, una volta che la vicenda penale sarà definitivamente chiusa con un provvedimento irrevocabile, non si potrà più rimettere la querela.

Che cos’è la querela irrevocabile

Si parla, invece, di querela irrevocabile quando l’atto di querela, che nell’ipotesi generale è sempre revocabile, non può essere successivamente ritirato.

Lo scopo di questa deroga al regime generale è quello di proteggere la vittima del reato da possibili pressioni, minacce o ricatti finalizzati alla remissione di querela.

In tale scenario, il processo penale andrà avanti a prescindere dalla volontà o dal ripensamento della vittima del reato.

Questo sistema è previsto nei casi di:

  • violenza sessuale21;
  • atti persecutori (stalking) commessi con minacce reiterate e gravi (ad esempio, poste in essere con armi, persone travisate, più persone, ecc.)22.

Pertanto, per tali reati, resta la procedibilità a querela di parte, ma, una volta sporta la querela, non si può più fermare il procedimento penale.

Effetto estensivo della remissione di querela

Un particolare aspetto da tenere in considerazione quando si valuta la remissione di querela è il cosiddetto effetto estensivo della remissione di querela.

Dietro questa terminologia tecnica si nasconde un concetto molto semplice, che è meglio spiegare con un esempio pratico23.

Immaginiamo che una compagnia assicurativa, vittima del reato di frode assicurativa, quereli Tizio, presunto autore del reato.

A seguito delle indagini della Procura, si scopre che la truffa assicurativa (reato procedibile a querela di parte) è stata commessa da Tizio, Caio e Sempronio, in concorso tra loro.

Caio, che vuole evitare in tutti i modi una condanna penale, decide di risarcire il danno alla compagnia assicurativa, così da convincere quest’ultima a rimettere la querela.

In questo caso, l’eventuale remissione di querela nei confronti di Caio avrà effetto anche nei confronti di Tizio e Sempronio, nonostante questi ultimi non abbiano risarcito il danno.

Pertanto, grazie all’effetto estensivo della remissione di querela, accade che la remissione di querela opera a vantaggio, ovviamente, del soggetto destinatario della remissione, ma anche degli altri concorrenti nel reato, per i quali, invece, il querelante non ha manifestato la volontà di rimettere la querela.

Cosa accade quando muore il querelante?

Se la vittima del reato muore prima che quest’ultima abbia sporto la querela, il diritto di querela si estingue e nessuno potrà mai avviare un procedimento penale per il reato patito dalla vittima (ovviamente, parliamo sempre di reati procedibili a querela di parte)24.

Se, invece, la vittima del reato sporge la querela e successivamente muore, tale evento non avrà alcun effetto sul procedimento penale, in quanto il procedimento proseguirà normalmente.

In tale scenario, saranno gli eredi del defunto ad avere la facoltà di rimettere la querela, a patto che siano tutti d’accordo tra loro.

L’accettazione della remissione di querela

Affinché il procedimento penale si estingua a seguito della remissione di querela, è necessario25:

  • o che il querelato accetti espressamente la remissione di querela;
  • oppure che il querelato non abbia rifiutato espressamente o tacitamente l’accettazione della remissione.

Pertanto, non è indispensabile un’esplicita e formale accettazione, ma è sufficiente che non ci sia un rifiuto espresso o tacito.

L’accettazione della remissione di querela sarà “espressa” quando il querelato manifesta chiaramente la volontà di accettare la remissione di querela.

Questo potrà avvenire, ad esempio, con una dichiarazione resa dinanzi alle forze dell’ordine oppure con la formale accettazione della remissione durante il processo.

In caso di remissione e accettazione della remissione di querela, il procedimento si estinguerà, non verrà emessa alcuna sentenza di condanna e il casellario giudiziale del querelato sarà “pulito”.

Di seguito un esempio di decreto di archiviazione

In questa esempio, la remissione e accettazione di querela è intervenuta prima dell’inizio del processo.

Pertanto, il procedimento si è concluso con il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari.

decreto archiviazione per remissione di querela

Di seguito un esempio di sentenza di non doversi procedere

In quest’altro esempio, invece, la remissione e accettazione di querela è intervenuta durante il processo.

Per tale motivo, il giudice ha dichiarato con sentenza di non doversi procedere perché i reati sono estini per l’intervenuta remissione di querela.

sentenza remissione di querela

Tuttavia, è importante precisare che tale esito, sentenza di non doversi procedere oppure “notizia di reato senza seguito giudiziario”, verrà, invece, annotato nella banca dati delle forze dell’ordine (il cosiddetto C.E.D. interforze).

annotazione ced con remissione di querela

Infine, in caso di accettazione e remissione di querela, salvo che le parti non decidano diversamente, le spese di giustizia (il costo che ha sostenuto lo Stato per avviare il procedimento) sono sempre a carico del querelato.

L’accettazione della remissione di querela del minorenne

Il minore di anni 14, come accennato prima, non ha alcun potere in merito all’accettazione e alla remissione di querela: decidono per lui i genitori o il tutore.

Al contrario, il minorenne che ha compiuto 14 anni (ipotetico autore del reato) ha il potere di accettare o meno la remissione di querela, a patto che il genitore abbia approvato l’atto.

Se, invece, il genitore o tutore del minorenne querelato che ha compiuto 14 anni (ipotetico autore del reato) autonomamente decide di accettare o meno la remissione di querela, tale decisione non avrà effetto qualora il minorenne ultraquattordicenne dovesse manifestare una volontà contraria.

Cosa accade quando il querelato non accetta la remissione di querela

La legge, come accennato prima, dà la possibilità al querelato di non accettare la remissione di querela.

Questo dovrà avvenire in modo esplicito, ad esempio con una dichiarazione in udienza oppure attraverso il proprio avvocato con poteri di procuratore speciale.

Le ragioni poste alla base della non accettazione possono essere molteplici.

Ad esempio, l’imputato-querelato confida di essere assolto nel merito per poi agire legalmente contro chi l’ha ingiustamente querelato.

O, ancora, il querelato accetta il rischio del processo perché esige che ci sia un accertamento nel merito, ossia che il giudice, approfondendo il tutto, lo dichiari innocente, così da poter affermare che l’accusa era ingiusta e che lui è innocente.

Ad ogni modo, vi possono essere tante ragioni, di principio o di sostanza: l’importante è ricordare che il querelato ha il diritto di non accettare la remissione di querela.

La remissione della querela estingue anche il risarcimento del danno?

No, la remissione della querela non estingue il diritto al risarcimento del danno in favore della vittima del reato.

Con la remissione di querela si chiude la partita penale.

Al contrario, la questione civile attinente al risarcimento del danno resta aperta ed è del tutto autonoma rispetto al contezioso penale.

L’unico modo che ha il querelato per evitare il risarcimento del danno è raggiungere un accordo con la vittima del reato, nel quale quest’ultima dichiara che non agirà civilmente in relazione a quel determinato fatto-reato oggetto della querela.

Ti faccio un esempio

Tizio dà un pugno a Caio. Quest’ultimo ha una prognosi di 10 giorni e querela Tizio.

Dopo circa un anno inizia il processo per il reato di lesioni personali volontarie a carico di Tizio.

Caio, passata la rabbia per l’aggressione patita, decide di rimettere la querela, poiché si rende conto che una condanna penale, anche lieve, avrebbe determinato il licenziamento di Tizio.

Caio, dunque, ritenendo troppo gravi le conseguenze per Tizio, decide di rimettere la querela.

Tuttavia, la remissione di querela salva Tizio dalla condanna penale, ma non dal diritto al risarcimento del danno in favore di Caio.

Caio, infatti, potrà agire civilmente per ottenere il risarcimento del danno.

L’unico modo sicuro che ha Tizio per evitare il risarcimento del danno è quello di raggiungere un accordo con Caio, formalizzato in una scrittura privata, nella quale quest’ultimo afferma esplicitamente di non avere nulla a pretendere da Tizio in ragione dell’aggressione patita.

Conclusioni

La querela è uno strumento fondamentale per chi subisce un reato procedibile a querela di parte, ma deve essere utilizzata con attenzione.

Come abbiamo visto, è importante sapere chi può presentarla, entro quale termine, quali effetti produce e quando può essere rimessa.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alle ipotesi di querela irrevocabile e alle regole applicabili quando sono coinvolti minorenni.

Infine, è bene ricordare che la remissione della querela estingue il procedimento penale, ma non necessariamente anche le conseguenze civili legate al risarcimento del danno.

Per questo, soprattutto nei casi più complessi, è opportuno valutare preventivamente la situazione con un avvocato penalista, così da conoscere tutte le conseguenze della scelta di presentare — o di rimettere — una querela.


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Note

  1. Art. 120 del Codice Penale
  2. Art. 595 del Codice Penale
  3. Art. 333 del Codice di Procedura Penale
  4. Art. 628 del Codice Penale
  5. Art. 640 del Codice Penale
  6. Art. 629 del Codice Penale
  7. Art. 120 del Codice Penale
  8. Art. 336 del Codice di Procedura Penale
  9. Art. 337 del Codice di Procedura Penale
  10. Art. 124 del Codice Penale
  11. Art. 612 ter del Codice Penale
  12. Art. 123 del Codice Penale
  13. Art. 582 del Codice Penale
  14. Art. 415 bis del Codice di Procedura Penale
  15. Art. 152 del Codice Penale
  16. Art. 340 del Codice di Procedura Penale
  17. Art. 152, comma III, n. 1, del Codice Penale
  18. Cass. pen., Sez. V, n. 31583/2026, depositata il 19 agosto 2026
  19. Art. 152, comma IV del Codice Penale
  20. Art. 153 del Codice Penale
  21. Art. 609 speties del Codice Penale
  22. Art. 612 bis, comma V, del Codice Penale
  23. Art. 155 del Codice Penale
  24. Art. 126 del Codice Penale
  25. Art. 155 del Codice Penale
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