Reddito di cittadinanza e residenza falsa: come evitare la condanna
Hai chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza dichiarando di essere residente in Italia da più di dieci anni.
Dopo qualche mese hai ricevuto una notifica penale e ti accusano di aver dichiarato il falso.
Fai molta attenzione perché rischi una condanna penale e di dover restituire tutte le somme percepite.
Continua a leggere l’articolo per capire come affrontare il problema del reddito di cittadinanza e residenza falsa.
Indice
Guarda il video per capire come risolvere il problema della residenza decennale in Italia
Che cosa è (era) il reddito di cittadinanza?
Il reddito di cittadinanza è un aiuto economico introdotto dal legislatore nel 20191modificato e poi abrogato nel 2023.
Il reddito di cittadinanza era un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.
Lo scopo di tale aiuto era indirizzare il beneficiario del reddito di cittadinanza verso un lavoro dignitoso.
Quali sono (erano) i requisiti per ottenere il reddito di cittadinanza?
Per chiedere e ottenere il reddito di cittadinanza era necessario avere determinati presupposti.
Nel caso in esame, la mia attenzione in questo articolo va sul requisito della cittadinanza e permanenza decennale in Italia.
In particolar modo, in merito alla cittadinanza e permanenza in Italia era necessario2
- essere cittadino Italiano;
- o essere cittadino europeo;
- oppure soggiornare o risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
Il requisito della residenza in Italia: un problema per gli stranieri
Come accennato poc’anzi, anche i cittadini extracomunitari potevano ottenere il reddito di cittadinanza, ma a patto di soggiornare o risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 in via continuativa.
In questo modo, il legislatore ha permesso a tali soggetti di beneficiare del reddito di cittadinanza.
Tale requisito, tuttavia, ha creato problemi sin da subito poiché il legislatore non ha specificato la nozione di residenza, lasciando all’interprete la scelta tra:
- residenza effettiva (da poter provare con ogni elemento);
- e residenza anagrafica (certificata unicamente attraverso l’anagrafe tributaria o altro registro pubblico).
In altre parole, per molti cittadini extracomunitari non è semplice dimostrare il permanenza in Italia da almeno dieci anni, poiché spesso, soprattutto quando sono appena giunti in Italia non vi è una traccia anagrafica sicura, pubblica e certificata del loro ingresso e della successiva permanenza.
Così facendo, come tra poco leggerai, numerosi cittadini extracomunitari sono stati accusati di aver dichiarato il falso in tema di soggiorno e permanenza in Italia, pur essendo di fatto presenti sul nostro paese da oltre dieci anni.
La dichiarazione di residenza decennale per il reddito di cittadinanza
Alla luce dei requisiti chiesti per ottenere il reddito di cittadinanza, dunque, molti cittadini extracomunitari hanno ritenuto di poter domandare utilmente tale beneficio.
Tali soggetti, in buona fede, hanno così dichiarato di risiedere in Italia da almeno dieci anni e gli ultimi due in via continuativa, a prescindere dalla residenza anagrafica, aderendo così al concetto di residenza effettiva.
A fronte di questa dichiarazione, l’I.N.P.S. ha correttamente erogato il reddito di cittadinanza per poi posticipare le verifiche nei mesi o anni successivi, effettuando controlli a campione sui percettori.
I controlli sulla dichiarazione di residenza per il reddito di cittadinanza
I controlli, demandati nella gran parte dei casi alla Guardi di Finanza, relativi dichiarazione di residenza ai fini del reddito di cittadinanza, si basano sui dati presenti negli archivi dell’anagrafe tributaria oppure sulle segnalazioni di ingresso da parte della Polizia di Stato.
Tale traccia certa della presenza dello cittadino extracomunitario nel nostro paese, tuttavia, spesso è cronologicamente successiva al reale ingresso poiché solo dopo molto tempo il cittadino extracomunitario riesce a stabilizzarsi e avere una residenza anagrafica certa e dichiarata.
Tale tipologia di verifica, basata sui soli dati formati, ha determinato la paradossale situazione dove numerosi cittadini extracomunitari si sono visti revocare il beneficio del reddito di cittadinanza.
Questi ultimi, nonostante una permanenza ultradecennale nel nostro paese, sono stati accusati di aver dichiarato il falso poiché non sono stati in grado di dimostrare la loro pregressa presenza decennale in Italia.
Reddito di cittadinanza e residenza falsa – il caso concreto da me affrontato
L’esempio concreto di quanto appena descritto lo puoi leggere in questo avviso di conclusione delle indagini preliminari3, dove all’indagato, che chiameremo Tizio, è stato accusato di aver dichiarato il falso in tema di reddito di cittadinanza e residenza decennale4, poiché,
“con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di percepire indebitamente il c.d. Reddito di Cittadinanza, nelle domande presentate in data 06.06.2019 e 22.01.2021 attestava cose non vere, ed in specie dichiarava falsamente di essere residente in Italia da più di dieci anni, mentre dalla banca dati AT, la prima residenza in Italia risulta al 15.04.2015”.
Tale reato è punito con:
- la reclusione da due a sei anni,
- nonché con l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente percepite
- e l’immediata revoca della reddito di cittadinanza in corso.
In poche parole, nell’attesa che l’indagato, nel nostro caso Tizio, possa dimostrare la propria innocenza il reddito di cittadinanza viene sospeso e, in caso di condanna, dovrà restituire quanto percepito in passato, pari ad euro 21.046,84!
Nel caso in esame, secondo gli inquirenti, Tizio aveva dichiarato falsamente di essere residente in Italia dal giugno 2009, questo perché dall’anagrafe tributaria la prima residenza italiana era datata datata aprile 03_circolari_ministero_2020_compressed2015, lasciando “scoperti” circa sei anni.
La strategia difensiva scelta per il caso di reddito di cittadinanza e residenza falsa
A questo punto, Tizio è venuto nel mio studio, mi ha fatto leggere gli atti e raccontato la sua storia.
Tizio giunge in Italia nel febbraio 2009 con un visto turistico, sin da subito decide di stabilirsi nel nostro paese e di integrarsi, tanto da iscriversi e partecipare tra il maggio 2009 e il gennaio 2014 a numerosi corsi di lingua italiana, tutti documenti con attestati e ricevute di pagamento.
Sfortunatamente per Tizio, prima del dicembre 2014, non vi è traccia in un registro pubblico della sua permanenza in Italia, poiché solo il 20 dicembre 2014 viene ufficialmente identificato dalla Polizia di Stato come profugo richiedente asilo.
Pertanto, Tizio era di fatto presente in Italia da febbraio 2009, tuttavia solo dal 2014 vi era una traccia pubblica e certa di tale permanenza.
In parole più semplici, si è creato un contrasto tra residenza-permanenza effettiva e residenza-permanenza anagrafica: facendo riferimento alla residenza effettiva, il mio assistito non ha dichiarato il falso, al contrario secondo la residenza anagrafica, il mio cliente ha commesso il reato di false dichiarazioni in tema di reddito di cittadinanza e residenza decennale5.
La memoria difensiva redatta per risolvere il caso di reddito di cittadinanza e residenza falsa
Essendo il procedimento in una fase preliminare, appunto quella delle indagini, ho deciso di scrivere una memoria difensiva evidenziando la discrasia tra il concetto di residenza anagrafica e quello di residenza fattuale.
In questo modo ho illustrato al pubblico ministero l’errore in cui sono caduti gli agenti di polizia giudiziaria, i quali si sono soffermati sul dato anagrafico senza valutare quello fattuale (i cui atti erano già in loro possesso), ossia la permanenza in Italia provata attraverso elementi diversi dalle banche dati pubbliche.
In questo caso, grazie agli attestati di partecipazione ai corsi di lingua italiana, ho dimostrato che Tizio dal 2009 sino al 2013 era fisicamente in Italia ma non aveva ancora una residenza effettiva, e pertanto non aveva dichiarato il falso al momento della dichiarazione di permanenza decennale in Italia.
La circolare attuativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La mia linea difensiva, fortunatamente, ha trovato il supporto anche dello stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali6, l’ente che ha creato il reddito di cittadinanza, il quale ha chiarito che:
“i servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di R.d.C. di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuatività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l’effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell’ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all’inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.”
Dunque, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha superato la nozione formale di residenza, attribuendo la facoltà al percettore del reddito di cittadinanza di dimostrare il predetto requisito, qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle sole verifiche anagrafiche, attraverso elementi oggettivi e univoci di riscontro, come ad esempio attestazioni indirette comprovanti la permanenza sul territorio italiano (ricevute di pagamento, attestati di frequenza, ecc…).
La decisione della Procura della Repubblica di Firenze – richiesta di archiviazione
Dopo aver depositato la memoria difensiva dove illustravo le ragioni giuridiche e fattuali della mia tesi, ossia la permanenza in Italia dimostrata con elementi diversi dalle sole verifiche anagrafiche, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione.
Il pubblico ministero, con mia grande soddisfazione, ha aderito alla mia linea difensiva osservando che
“dall’esame degli atti depositati dalla difesa in sede di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. risulta che la persona sottoposta a indagine ha offerto prova, giudicata sufficiente dagli uffici della Direzione servizi sociali del Comune di Firenze, della residenza dal 2009″.
La richiesta di archiviazione del pubblico ministero è stata, poi, accolta dal giudice per le indagini preliminari che ha condiviso le argomentazioni del p.m. e chiuso il caso con il decreto di archiviazione7.
Reddito di cittadinanza e residenza falsa – conclusione a liete fine
Alla fine di questa vicenda giudiziaria il mio assistito ha vinto e ha avuto ragione nel sostenere la propria innocenza.
Il suo procedimento penale è stato archiviato, non ha dovuto restituire le somme percepite (pari ad euro 21.064,84) e il beneficio del reddito di cittadinanza è stato riattivato.
Se anche tu sei accusato di aver dichiarato falsamente la residenza in Italia per ottenere il reddito di cittadinanza, non disperati che forse c’è una soluzione anche per te.
Grazie alla nozione fattuale di residenza e permanenza in Italia, forse, puoi dimostrare la tua innocenza.
Reddito di cittadinanza e lavoro nero
Se invece il tuo problema è attinente al rapporto tra reddito di cittadinanza e lavoro in nero, allora ti consiglio di leggere questo mio articolo, dove ti spiego cosa si rischia a percepire il reddito di cittadinanza e a lavorare in nero.
Iscritto dal gennaio 2015 all’ordine degli avvocati di napoli.
Appassionato di nuove tecnologie e di tutto ciò che gravita intorno al diritto penale.
Note
- Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019
- Art. 2, comma 1, lett. A), punto 2) della legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019
- Art. 415 bis del Codice di Procedura Penale
- Art. 7, comma I, Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019
- Art. 7, comma I, Legge n. 26 del 28 marzo 2019 di conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019
- Circolare attuativa dell’ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 14.04.2020 in tema di residenza effettiva e residenza anagrafica
- Art. 409 bis del Codice di Procedura Penale