Riabilitazione penale

Riabilitazione penale: risolvi il problema della fedina penale sporca!

La riabilitazione penale è il migliore strumento che offre il nostro sistema giudiziario a chi vuole ripulire la propria fedina penale.

Grazie alla riabilitazione penale puoi eliminare gli effetti negativi di una condanna, tuttavia ottenere tale risultano necessità, spesso, di un importante impegno economico.

Leggi l’articolo per scoprire se hai i requisiti per neutralizzare definitivamente il tuo precedente penale.

Indice

Il video tutorial sulla riabilitazione penale

Che cosa si intende per precedente penale?

Innanzitutto, va precisato che la nozione di “precedente penale” è atecnica, poiché non troverai tale espressione né nel codice di procedura penale, né nel testo unico del casellario1.

Ad ogni modo, generalmente per precedente penale si intende quell’iscrizione presente nel casellario giudiziale avente ad oggetto una condanna penale passata in giudicato.

Ciò avverrà quando il processo penale a tuo carico si è concluso e la sentenza di condanna è divenuta definitiva.

Al contrario, se il processo è ancora in corso non ci sarà nessuna iscrizione nel casellario giudiziale, ma vi sarà un’annotazione nei carichi pendenti, ossia nel documento che elenca i procedimenti in corso (appunto pendenti) non ancora definitivi.

Voglio controllare il mio status giuridico, dove si richiede il casellario giudiziale?

Il casellario giudiziale lo puoi richiedere in qualsiasi Procura della Repubblica di ogni Tribunale di Italia.

L’archivio è unico e nazionale, pertanto, è indifferente in quale Procura tu chieda il casellario: il risultato sarà sempre lo stesso in tutto il territorio nazionale (al contrario dei carichi pendenti).

In parole più semplici, se sei stato condannato dal Tribunale di Milano e chiedi il certificato del casellario giudiziale a Roma, il risultato sarà sempre lo stesso, a prescindere dalla città in cui chiedi il casellario giudiziale.

Se ha necessità di un certificato del casellario giudiziale urgente, puoi ordinarlo cliccando qui.

Se hai, invece, bisogno del certificato dei carichi pendenti a Napoli, puoi richiederlo cliccando qui.

Come ti spiegherò tra poco, tuttavia, il casellario giudiziale, potrebbe, non rispecchiare la tua reale storia giudiziaria.

Ho ritirato il casellario ed è vuoto, vuol dire che sono incensurato?

Come accennato prima, il casellario giudiziale non è sempre attendibile, questo perché tale certificato nasconde alcune tipologie di iscrizioni, come il decreto penale di condanna, il patteggiamento ristretto, le condanne estinte, ecc…2

Ciò avviene perché il legislatore, cercando di agevolare il reinserimento nella società del condannato, ha previsto che determinati tipi di annotazioni non siano visibili sul casellario giudiziale chiesto dall’interessato.

In questo modo, ad esempio, il condannato potrà presentare al datore di lavoro privato un casellario giudiziale vuoto, ossia con la fedina penale apparentemente pulita.

Al contrario, se vuoi conoscere esattamente la tua storia giudiziaria, devi chiedere una visura del casellario3(non il casellario giudiziale, mi raccomando!).

Grazie a tale certificato, che non ha valore certificativo ed è rilasciato senza le indicazioni anagrafiche dell’interessato, potrai leggere TUTTE le iscrizioni annotate sul casellario giudiziale e tu (e soprattutto il tuo avvocato) potrai davvero comprendere la tua posizione giudiziaria.

Ho ritirato la visura, e sono presenti alcune iscrizioni, cosa posso fare?

Hai seguito il mio suggerimento ed hai chiesto la visura del casellario4.

Come puoi notare, pur avendo un casellario giudiziale pulito, nella visura è annotato un vecchio patteggiamento penale.

Questo vuole dire che hai un precedente penale e a ciò conseguono tutta una serie di inconvenienti, come ad esempio:

  1. sei un pregiudicato (lieve o grave che sia, tecnicamente sei un pregiudicato, fattene una ragione);
  2. presta sempre molta attenzione a cosa dichiari nelle autocertificazioni aventi ad oggetti i precedenti penali. Basta un errore e rischi di essere denunciato per aver dichiarato il falso;
  3. in un futuro processo penale ti potrebbe essere contestata la recidiva con un eventuale aumento di pena in caso di condanna;
  4. non puoi partecipare a determinati concorsi;
  5. avrai difficoltà per il rilascio del passaporto o della carta di identità valida per l’espatrio.

Dunque, ho la fedina penale sporca, cosa posso fare?

Innanzitutto, puoi lasciare le cose come stanno ma devi sapere che il trascorrere del tempo non determinerà nessun effetto automatico.

Potranno trascorrere anche venti anni dalla tua condanna, ma l’iscrizione e tutti gli effetti negativi che ti ho prima accennato, ti terranno sempre compagnia: il tempo non cancella nulla in automatico!

Se, invece, vuoi migliorare la tua posizione giudiziaria, puoi iniziare un percorso finalizzato alla neutralizzazione della condanna penale.

Uso il termine “neutralizzazione” e non “eliminazione” poiché, anche a seguito della riabilitazione penale o dell’estinzione del reato e degli effetti penali, l’iscrizione (salvo rarissimi casi) sarà sempre annotata sul casellario.

Detto in parole più semplici, con la riabilitazione penale o l’estinzione del reato e degli effetti penali non si cancella la condanna, ma semplicemente si neutralizzano gli effetti negativi del precedente penali.

Gli strumenti per ripulire la fedina penale

Gli strumenti previsti dalla legge per neutralizzare una condanna penale sono tre:

  1. dichiarazione di estinzione del solo reato, utilizzabile esclusivamente in caso di condanna irrogata con il beneficio della pena sospesa5;
  2. dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali, da usare solo in caso di decreto penale di condanna o patteggiamento pari o inferiore ai due anni di reclusione6;
  3. riabilitazione penale, utilizzabile in tutti i casi7.

Delle tre opzioni, la riabilitazione penale è il meglio che offre il nostro sistema giudiziario, tuttavia presuppone il risarcimento dalla vittima del reato e il pagamento delle spese processuali.

Inoltre, la riabilitazione si può utilizzare per tutte le tipologie di condanne (anche il patteggiamento o il decreto penale di condanna).

La seconda opzione, invece, è utilizzabile solo in caso di patteggiamento ristretto o decreto penale di condanna. Il principale vantaggio è dato dal fatto che non occorre risarcire la vittima del reato né pagare le spese di giustizia.

Infine, la prima opzione, ossia la sola dichiarazione di estinzione del reato, necessità che la condanna sia stata emessa con il beneficio della pena sospesa8 ed è consigliabile solo in casi specifici che non tratteremo in questo articolo.

Sono stato condannato con un patteggiamento o con un decreto penale di condanna, come risolvo il problema?

Come accennato prima, in caso di condanna con patteggiamento con pena pari o inferiore ai due anni di reclusione o nell’ipotesi di decreto penale di condanna, puoi scegliere due strade per neutralizzare la condanna penale:

  1. dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali9;
  2. riabilitazione penale10.

Se hai non la disponibilità economica per risarcire il danno alla vittima del reato, allora puoi valutare la prima opzione: non è il meglio che offre il nostro sistema giudiziario, ma rappresenta un buon compromesso tra ciò che vorresti e ciò che puoi fare.

Al contrario, se hai la forza economica di risarcire il danno alla vittima del reato, allora ti consiglio sempre di puntare alla riabilitazione penale.

Spendendo qualcosa in più avrai il meglio di quanto offerto dal nostro sistema giudiziario a chi vuole ripulire la propria fedina penale.

Sono stato condannato con una sentenza ordinaria, come risolvo il problema?

Se, invece il tuo processo penale si è concluso con una sentenza ordinaria, ossia con un provvedimento diverso dal patteggiamento o dal decreto penale di condanna, l’unica opzione che hai per ripulire la fedina penale, è quella della riabilitazione penale11.

In poche parole, per le sentenze ordinarie non ci sono scorciatoie o corsie preferenziali, per tali provvedimenti l’unica strada è la riabilitazione penale, con i costi e i tempi di tale procedura.

Quali sono le condizioni per chiedere la riabilitazione?

  1. un determinato periodo di tempo trascorso a seguito della totale espiazione della condanna12;
  2. la buona condotta, costante ed effettiva successiva all’espiazione della condanna;
  3. aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Dopo quanto tempo posso chiedere la riabilitazione?

  1. se sei al primo reato, dopo tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita;
  2. in caso di recidiva aggravata, dopo otto anni dal giorno in cui la pena è stata eseguita;

Quando uso l’espressione “pena principale è stata eseguita” intendo dire che l’orologio della riabilitazione penale inizierà a correre solo dopo che il condannato avrà espiato il proprio debito di libertà (come la reclusione) e pagato l’eventuale sanzione pecuniaria.

Ad esempio, immaginiamo che Tizio sia stato condannato per rapina13 alle pena di anni 3 di reclusione ed euro 2.000 di multa (ti ricordo che questa somma non è il risarcimento alla vittima del reato, ma è la sanzione pecuniaria da pagare allo Stato).

Il timer della riabilitazione penale inizierà a decorrere solo dopo che Tizio avrà espiato la pena di 3 anni reclusione e pagato i 2.000 euro di multa allo Stato, prima di questo momento non inizierà a decorrere il tempo utile per chiedere la riabilitazione penale.

Pertanto, potrai anche aver fatto dieci anni di carcere ma sino a quando non avrai pagato l’eventuale sanzione penale pecuniaria, l’orologio della riabilitazione penale non partirà.

Infine, qualora tu fossi stato condannato con il beneficio della sospensione condizionale della pena14, il timer della riabilitazione inizierà a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza.

Cosa si intende per buona condotta?

Il secondo elemento per chiedere la riabilitazione è la buona condotta, dietro tale nozione si esprime un concetto molto semplice: durante i tre (o otto anni) sopra indicati, non devi aver avuto condanne o altri procedimenti penali.

Inoltre, è consigliabile non frequentare pregiudicati, cercarti un lavoro ed evitare situazioni al limite della legalità.

Tutto questo verrà accertato sia con l’acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti, ma soprattutto chiedendo informazioni alla forze dell’ordine operanti sul tuo territorio.

Cosa vuol dire aver adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato?

  • Devi aver pagato integralmente le eventuali sanzioni pecuniarie (tecnicamente non è un’obbligazione civile, ma semplificare il discorso la inserisco in questo elenco):

Ad esempio, come accennato prima, sei stato condannato a tre anni di reclusione ed euro 15.000,00 di multa da pagare allo Stato, devi pagare tale somma per ottenere la riabilitazione penale.

  • Devi aver pagato le spese di giustizia

I processi hanno un costo e, salvo le ipotesi di patteggiamento ristretto o decreto penale di condanna15, tale somma è pagata dal condannato.

  • Inoltre, devi aver pagato le spese processuali della controparte (solo in caso di costituzione di parte civile)

Se nel tuo processo la vittima del reato si è costituita parte civile, oltre al risarcimento del danno in favore di quest’ultima, il giudice indicherà la somma da pagare a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dalla persona offesa che si è costitutiva parte civile16.

  • Infine, anche senza la costituzione di parte civile, devi dare prova di aver risarcito la persona offesa del reato.

A prescindere dalla costituzione di parte civile da parte delle vittima del reato, dovrai provare a risarcire il danno alla vittima del reato e se quest’ultima, ad esempio, è morta dovrai contattare gli eredi17.

Se tali ricerche non vanno a buon fine, potrai, invece, contattare una associazione senza scopo di lucro (attinente al bene giuridico leso dal tuo reato) e proporre una donazione.

In merito all’entità del risarcimento, se il giudice ha quantificato il tutto nella sentenza di condanna sarà facile corrispondere alla vittima del reato quanto dovuto.

Al contrario, se manca tale quantificazione, dovrai valutare una congrua proposta tenendo conto della condotta delittuosa e del reato commesso.

Qualora la vittima del reato, invece, avesse pretese irragionevolmente alte, potrai lo stesso avanzare la tua proposta economica e sarà il tribunale di sorveglianza a valutare la congruità della tua offerta.

Reati senza vittima e riabilitazione penale?

Il principio del risarcimento del danno alla vittima del reato è chiaro e facilmente applicabile quando c’è una persona offesa indicata nel capo di imputazione.

Ad esempio, se Tizio ha rubato in autogrill del cibo (ipotetico reato contestato furto aggravato18), la vittima del reato sarà chiaramente la società che gestisce l’autogrill.

Al contrario, per alcuni reati, non è così semplice individuare la vittima del reato e/o il soggetto da risarcire.

Ad esempio, nei reati attinenti agli stupefacenti, come la cessione di droga, non vi è una vittima del reato normativamente definita, e ciò crea problemi nella individuazione del soggetto da risarcire.

In una situazione del genere, puoi rischiare e chiedere la riabilitazione penale senza risarcire il danno alla vittima del reato (a volte mi è andata bene, come nell’esempio che leggi sotto).

Oppure, come ti consiglio, puoi individuare una onlus il cui scopo sociale è vicino al bene giuridico lese dal reato (nell’esempio degli stupefacenti va bene un’associazione il cui fine è la lotta alla dipendenze), e proporre una donazione.

In questo modo, andrai sul sicuro e il tribunale di sorveglianza non potrà rigettare per motivi economici la tua istanza di riabilitazione penale.

Cosa accade se non risarcisco il danno alla vittima del reato?

Il risarcimento del danno alla vittima del reato, oppure il tentativo di risarcimento, è un elemento imprescindibile della riabilitazione penale.

Se non risarcisci la persona offesa NON otterrai la riabilitazione: senza risarcimento, niente riabilitazione!

La dimostrazione di quanto appena detto la trovi in questa ordinanza di rigetto dove il condannato non ha risarcito il danno e la domanda di riabilitazione è state rifiutata.

riabilitazione rigetto senza risarcimento

Non ho i soldi posso ottenere lo stesso la riabilitazione?

Come avrai capito, il vero problema della riabilitazione penale sono i soldi, poiché dovrai pagare la sanzione pecuniaria, le spese di giustizia e risarcire il danno alla vittima del reato.

In merito alla sanzione pecuniaria, qualora non avessi i soldi per pagare la quota economica della tua condanna penale puoi valutare la conversione della pena pecuniaria in libertà controllata19.

Relativamente, invece, alle spese di giustizia grazie alla remissione del debito potrai chiedere al magistrato di sorveglianza che sia cancellato il tuo debito20.

Infine, per quanto concerne il risarcimento alla vittima del reato, potrai evitare il pagamento dimostrando la tua assoluta indigenza economica21.

Pertanto, in teoria anche senza soldi puoi ottenere la riabilitazione, tuttavia in pratica è molto difficile (quasi impossibile) e per tale motivo preferisco non approfondire questo aspetto.

Dove si presenta la domanda di riabilitazione?

La domanda di riabilitazione penale si presenta presso il Tribunale di sorveglianza territorialmente competente.

La competenza si individua in relazione al luogo in cui hai la residenza.

Pertanto, se ti ha condannato il Tribunale di Milano, ma oggi risiedi a Napoli, dovrà decidere il Tribunale di sorveglianza di Napoli.

La decisione del Tribunale di Sorveglianza non è rapida ed occorre attendere circa un anno (a volte anche due).

Per accelerare di qualche mese la procedura di riabilitazione penale è consigliabile allegare tutto ciò che occorre per agevolare l’istruttoria del tribunale di sorveglianza.

Infine, la decisione verrà presa in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti

Che cosa ottengo con la riabilitazione penale?

Se ricorrono tutti i requisiti, otterrai una dichiarazione nella quale il Tribunale di Sorveglianza ti concede la “riabilitazione” ed estingue le pene accessorie e di ogni altro effetto penale.

Il primo e più vistoso effetto della riabilitazione penale è quello di nascondere la condanna penale dal casellario giudiziale chiesto dai privati (sempre che la tua condanna non abbia già il beneficio della non menzione).

Ma, superando l’apparenza, grazie alla riabilitazione penale, non ti verrà contestata la recidiva in futuro problema penale, non avrai problemi con il rilascio o rinnovo del passaporto e potrai partecipare serenamente alla gran parte dei concorsi pubblici.

Ecco a te un esempio di provvedimento con il quale il condannato ha ottenuto la riabilitazione penale (in questo caso anche senza risarcire il danno alla vittima del reato):

Riabilitazione penale fedina penale

Di seguito i principali effetti positivi della riabilitazione penale:

  • rimozione dell’interdizione dai pubblici uffici e da una professione o un’arte;
  • restituzione dell’esercizio della patria potestà;
  • reintegrazione del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso l’offeso, in relazione ai reati sessuali;
  • sarai reintegrato nel diritto ad ottenere l’amnistia e l’indulto la cui concessione sia condizionata alla mancanza di precedenti condanne;
  • la riabilitazione penale restituisce il diritto di elettorato attivo.

I vantaggi pratici della riabilitazione penale

Come accennato prima, la riabilitazione penale è il meglio che offre il nostro sistema giudiziario in tema di pulizia della fedina penale.

Non a caso, in diversi contesti, la riabilitazione spesso è l’unico strumento previsto dalla legge per superare determinati ostacoli.

Di seguito alcuni esempi pratici di quando la legge indica esclusivamente la riabilitazione penale come soluzione al problema dei precedenti penali.

Cittadinanza italiana per matrimonio negata a causa di precedenti penali

Uno dei motivi più frequenti di rigetto della richiesta di cittadinanza italiana per matrimonio, è la presenza di precedenti penali a carico dello straniero.

In tale scenario, l’unica strada per superare l’impedimento è la riabilitazione penale22: non va bene l’estinzione del reato e degli effetti penali, né è accettata l’estinzione del reato nei casi di pena sospesa.

Solo ed esclusivamente la riabilitazione penale potrà risolvere questo tipo di problema.

Riabilitazione penale per candidarsi in politica: il caso di Silvio Berlusconi

Un altro esempio pratico di quanto sia incisiva la riabilitazione penale lo puoi valutare leggendo la biografia di Silvio Berlusconi, il quale nel 2013 fu condannato per frode fiscale, decadendo dalla carica di parlamentare con conseguente impossibilità di ricandidarsi alle successivi elezioni.

Il cavaliere, per neutralizzare gli effetti negativi della condanna e ritornare alla vita politica, ha fatto ricorso alla riabilitazione penale, potendosi così candidare alle elezioni europee del 2019.

Supplenze per il personale docente ed educativo

Un altro ambito dove solo la riabilitazione penale risolvere il problema del condannato è quello delle graduatorie per il conferimento delle supplenze scolastiche.

In tale contesto, la norma di riferimento è l’ordinanza ministeriale n. 112 del 2022, la quale, richiamando la cosiddetta legge Severino in tema di incandidabilità politica23, esclude l’accesso alle graduatorie a coloro che sono stati condannati per determinati reati.

Ad esempio, al potenziale supplente che è stato condannato per spaccio di stupefacenti24 (anche di lieve entità) è precluso a monte l’accesso alle graduatorie scolastiche.

In tale scenario, l’unica modo che ha il condannato per partecipare alle graduatorie ed essere assunto dalla scuola è quello di ottenere la riabilitazione penale, poiché solo questo strumento neutralizza totalmente gli effetti negativi25.

supplenze e riabilitazione penale

Riabilitazione penale respinta, cosa posso fare?

La riabilitazione penale non è un diritto, ma un facoltà, pertanto il tribunale di sorveglianza potrebbe non ritenerti meritevole e rigettare la richiesta di riabilitazione penale.

Qualora la motivazione del rigetto dovesse essere l’assenza della cosiddetta buona condotta, allora dovrai attendere due anni prima avanzare una nuova richiesta di riabilitazione26

Se, invece, il motivo del rigetto riguarda l’assenza del risarcimento alla vittima del reato o il mancato pagamento delle spese di giustizia, allora potrai presentare una nuova domanda già il giorno successivo al rigetto, ovviamente dovrai aver pagato ciò che tiene viene chiesto, in caso contrario otterrai un nuovo rigetto.

Infine, se ritieni che il rigetto sia sbagliato e che il tribunale di sorveglianza abbia errato nel valutare la tua istanza di riabilitazione penale, in tale ipotesi potrai impugnare il rigetto con un’apposita opposizione27, e se anche questa dovesse andare male potrai valutare il ricorso per Cassazione.

Dopo aver ottenuto la riabilitazione penale, il precedente viene cancellato?

No, il precedente penale non si cancella, stai attento se qualcuno ti prometto il contrario.

Le condanne penali, salvo rarissime eccezioni, non si cancellano ma si neutralizzano con la riabilitazione penale.

A tal fine occorre fare una precisazione, distinguendo ciò che avviene nel casellario ad uso dei privati, e nella visura del casellario giudiziale.

Che cosa accade nel casellario ad uso dei privati dopo la riabilitazione penale?

A seguito della riabilitazione penale, nel casellario giudiziale richiesto dai privati non sarà più presente l’iscrizione del reato.

In altri termini, il casellario che richiedi tu, come soggetto privato, non sarà presente nessuna iscrizione.

Pertanto, potrai presentare un casellario giudiziale pulito al datore di lavoro privato e quest’ultimo, non potrà mai conoscere i tuoi trascorsi giudiziari.

Che cosa accade nella visura del casellario giudiziale dopo la riabilitazione penale?

A seguito della riabilitazione penale, nella visura del casellario, cioè il casellario che legge la pubblica amministrazione o l’autorità giudiziaria, sarà presente un’annotazione che indica l’avvenuta riabilitazione.

Tale iscrizione, seppur presente e visibile agli occhi della pubblica amministrazione, non rappresenterà (nella maggior parte dei casi) un pregiudizio per in concorsi pubblici.

Ecco a te un esempio di visura del casellario con l’annotazione della riabilitazione penale:

visura con riabilitazione penale

Una volta ottenuta la riabilitazione penale, posso non dichiarare la condanna?

Forse sì, forse no.

Lo so, non ti piace questa risposta ma non è colpa mia, il legislatore insieme alle recenti sentenze hanno complicato tutto.

Il punto di partenza è sempre la legge, la quale attribuisce la facoltà al condannato di non dichiarare nelle autocertificazioni determinati tipi di condanna, come ad esempio quelle per quali è intervenuta la riabilitazione penale28.

Ciononostante, a seguita di questa gradita novità legislativa, sono intervenute numerose sentenze che hanno mortificato la ratio della legge, andando ad creare eccezioni, sbarramenti e condizioni non previste dal legislatore.

La novità del luglio 2023 – il D.P.R. del 6 giugno 2023 n. 82

Infine, nel luglio 2023 è arrivata un’ulteriore novità29, secondo cui, per i concorsi pubblici il candidato deve dichiarare tutti i provvedimenti iscrivibili sul casellario, a prescindere dal tipo di provvedimento o dalla successiva riabilitazione penale.

Dunque, ad oggi, qualora dovessi sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva al di fuori dei concorsi pubblici, ti consiglio di leggere sempre attentamente ciò che firmi e forse potrai non dichiarare la tua condanna penale oggetto di riabilitazione.

Al contrario, in caso di concorsi pubblici, dovrai dichiarare sempre tutto, a prescindere dal tipo di condanna o dalla riabilitazione penale ottenuta, in caso contrario rischi un procedimento penale e l’esclusione dal concorso o dal lavoro.

Ad ogni modo, in questo scenario dove il candidato per un concorso pubblico deve sempre dichiarare tutto, acquista ancora più l’importanza della riabilitazione penale, poiché il candidato “giocando a carte scoperte” e dichiarando tutto, solo grazie alla riabilitazione (o anche la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali) potrà differenziarsi da chi non ha ottenuto tale provvedimento.

In altra parole, in assenza della riabilitazione penale il candidato offre la possibilità alla pubblica amministrazione di escluderlo per mancanza dei requisiti morali, al contrario la riabilitazione penale, neutralizzando gli effetti negativi, impedisci alla p.a. di motivare in tal modo la tua esclusione, oppure, se proprio dovesse farlo, grazie alla riabilitazione penale avrai valide argomentazioni giuridiche per opporti all’esclusione.

L’esempio del vigile del fuoco: quando la riabilitazione penale ha salvato il lavoro

La dimostrazione di quanto appena detto la puoi leggere nella vicenda di Mario, aspirante vigile del fuoco.

Mario nel lontano 1999 è stato condannato per truffa e nel 2014 ha chiesto e ottenuto la riabilitazione penale.

Mario nel 2018 partecipa (dichiarando la condanna e la riabilitazione) e vince il concorso nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tuttavia l’assunzione viene bloccata dal Ministero dell’Interno a causa della condanna penale del 1999.

Precisamente, il Ministero dell’Interno  ritiene Mario PRIVO DEI REQUISITI MORALI e della condotta INCENSURABILE, nonostante la riabilitazione penale.

esclusione concorso per precedenti penali

esclusione concorso per precedenti penali

Il ricorso al tribunale amministrativo regionale: l’ultima spiaggia per ottenere l’assunzione

Di fronte all’ostacolo creato dal ministero dell’interno, Mario aveva solo una possibilità: ricorso al tribunale amministrativo regionale.

Solo innanzi al tale organo Mario ha potuto far valere le proprie ragioni e soprattutto evidenziare la riabilitazione penale ottenuta.

Fortunatamente il tribunale amministrativo regionale del Lazio (per la sentenza integrale clicca qui) gli ha dato ragione e Mario è stato finalmente assunto nei vigili del fuoco, coronando il sogno della sua vita.

Tutto questo non sarebbe stato possibile in assenza della riabilitazione penale, essendo tale strumento l’unico in grado di neutralizzare totalmente un precedente penale e rappresentare una valida e forte argomentazione giuridica innanzi all’autorità giudiziaria.

Di seguito l’estratto della sentenza nel quale puoi leggere come il T.A.R. Lazio abbia dato la giusta importanza alla riabilitazione penale.

sentenza tar lazio precedenti penali

Aggiornamento C.E.D. interforze dopo la riabilitazione penale

Una volta ottenuta la riabilitazione penale, in teoria dovrebbe aggiornarsi anche la tua scheda personale presente nel Centro Elaborazioni Dati interforze.

Il C.E.D. interforze, che non è il casellario giudiziale, è un archivio specifico delle forze dell’ordine il quale riporta annotazioni diverse rispetto al casellario giudiziale30.

In questa sede, a te basta sapere che le annotazioni presenti nel C.E.D. non rappresentano un pregiudizio per un concorso pubblico o un procedimento penale, al massimo possono creare qualche momento di imbarazzo durante un controllo stradale o all’aeroporto.

Ad ogni modo, qualora all’esito della riabilitazione penale non dovesse seguire un rapido aggiornamento del Centro Elaborazione Dati interforze, potrai chiedere che venga correttamente annotato il tutto presentando il provvedimento che dichiara la riabilitazione penale.

Per verificare, se la tua scheda C.E.D. interforze è correttamente aggiornata, puoi chiedere un’interrogazione specifica al Ministero dell’Interno cliccando qui.

interrogazione ced con riabilitazione penale precedente polizia

Perché scegliere riabilitazione penale rispetto ad altre procedure

Come accennato nell’introduzione, la procedura migliore in termini di “pulizia” della fedina è la riabilitazione penale.

La riabilitazione penale, come ampiamente dimostrato, è lo strumento più incisivo poiché presuppone un attento vaglio sulla buona condotta del condannato e necessità del risarcimento alla vittima del reato, nonché del pagamento delle spese di giustizia31.

Inoltre, a decidere sulla richiesta di riabilitazione penale non sarà il giudice che ti ha condannato, ma sarà un tribunale specifico che prende il nome di Tribunale di Sorveglianza32.

A mio avviso, qualora tu avessi la forza economica e il tempo per attendere la decisione del Tribunale di Sorveglianza, è sempre preferibile la riabilitazione penale rispetto alla dichiarazione alla dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali.

Conclusioni in tema di riabilitazione penale e fedina penale

La riabilitazione penale è la scelta migliore per chi vuole ripulire la propria fedina penale.

Grazie alla riabilitazione penale il precedente penale sarà neutralizzato (non cancellato) e saranno dichiarati estinti tutti gli altri effetti negativi della condanna.

In parole più semplici, con la riabilitazione penale, la tua fedina penale torna (quasi) pulita.

Per ottenere questo importante risultato sarà necessario aver espiato la pena, aver avuto una buona condotta e, soprattutto, aver pagato le spese di giustizia e risarcito il danno alla vittima del reato.

All’esito di questo lungo percorso, il tuo casellario giudiziale sarà pulito, mentre nella visura del casellario l’iscrizione della tua condanna verrà aggiornata con l’annotazione della riabilitazione penale.


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Note

  1. D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – Testo Unico del Casellario
  2. Art. 28, comma VIII, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – Testo Unico del Casellario
  3. Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  4. Art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – Testo Unico del Casellario
  5. Art. 167 del Codice penale
  6. Artt. 445 e 460 del Codice di Procedura Penale
  7. Art. 178 del Codice penale
  8. Art. 163 del Codice penale
  9. Artt. 445 e 460 del Codice di Procedura Penale
  10. Art. 178 del Codice penale
  11. Art. 178 e seguenti del Codice Penale
  12. Art. 179 del Codice penale
  13. Art. 628 del Codice penale
  14. Art. 163 del Codice penale
  15. Artt. 445 e 460 del Codice di Procedura Penale
  16. Art. 538 del Codice di Procedura Penale
  17. Art. 178, comma VI, del Codice Penale
  18. Art. 624 del Codice penale
  19. Art. 56 della legge n. 689 del 1981
  20. Art. 6 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
  21. Art. 178, comma VI, del Codice Penale
  22. Art. 6 della legge n. 91 del 5 febbraio 1992 – Nuove norme sulla cittadinanza
  23. Decreto Legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235
  24. Art. 73 del D.P.R. 309/1990
  25. Art. 15 del decreto Legislativo del 31 dicembre 2012, n. 235
  26. Art. 683, comma III, del Codice di Procedura Penale
  27. Art. 667, comma IV, del Codice di Procedura Penale
  28. Art. 28, comma VIII, del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 – Testo Unico del Casellario
  29. D.P.R. 6 giugno 2023 n. 82 – Norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
  30. Art. 10, comma 3, legge n. 121 del 1981
  31. Art. 179 del Codice Penale
  32. Art. 683 del Codice di Procedura Penale
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Sergio

Gentile Avvocato, desidererei ricevere un chiarimento in merito alla mia situazione. Sono iscritto nelle GPS da alcuni anni e, in passato, ho riportato una condanna per un reato ostativo per il quale ho però ottenuto la riabilitazione. In virtù di quanto previsto dall’art. 178 c.p., non ho mai dichiarato tale condanna nelle autocertificazioni presentate alle scuole. Tuttavia, con l’introduzione del nuovo sistema di consultazione CERPA da parte delle segreterie scolastiche, mi sorge un dubbio: è possibile che le amministrazioni visualizzino solo il casellario ‘selettivo’ (come previsto dalla Riforma Orlando del 2018) e che quindi la condanna riabilitata resti non visibile?… Leggi il resto »

marco

letto anche questo articolo! lei e’ molto serio e preparato da quello che leggo!! pero l obbligo di dichiarare le condanne anche in caso di riabilityazione e’ circoscritta ai concorsi o come le ha chiesto un utente anche in caso di inserimento in graduatorie scolastiche? conosco diverse persone che non hanno mai dichiarato condanne riabilitate per entrare nelle graduatorie provinciali d istituto:..con la nuova legge di luglio 2023 le cose cambiano o vale solo per i concorsi? e poi anche qui vi e’ una contraddizione con la nuovo riforma del casellario… grazie se vorra’ chiarirmi questa curiosita

Antonio

Buon giorno avvocato,
ho un dubbio in merito alla mia situazione
ho ottenuto una riabilitazione per furto militare e questo anno ho presentato domanda come collaboratore amministrativo e collaboratore scolastico e non ho dichiarato tale riabilitazione ma potrei essere escluso successivamente ad un assunzione?

fathi

ottimo spiegazione grazie aav.

Nicola

Gentile Avvocato,
Io sono riabilitato penalmente e vorrei iscrivermi all’albo degli ingegneri civili. Alla voce:

“di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;”

mi sorgono comunque diversi dubbi se dichiarare o meno la riabilitazione, essendo pubblica amministrazione. Cosa ne pensa?