ripulire la fedina penale decreto penale di condanna o patteggiamento

Ripulire la fedina penale in caso di decreto penale di condanna o patteggiamento

 

Considerato il grande successo riscosso dall’articolo “ripulire la fedina penale: dove, quando e perché”, ecco una guida passo-passo su come ripulire la fedina penale in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna.

Guarda il video-articolo su come ripulire la fedina penale in caso di decreto penale o patteggiamento

Aggiornamento novembre 2018

Con il decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, il legislatore ha riformato il casellario giudiziale.

Le informazioni del presente articolo vanno, pertanto, integrate con quanto introdotto dalla riforma.

Ti consiglio di leggere questi due articoli:

che evidenziano le principali novità della riforma del casellario e le recenti sentenze aventi ad oggetto casi concreti.

Per dubbi i domande non esitare a contattarmi (prima di scrivermi procurati una visura del casellario giudiziale)

Tempo fa sono stato condannato, ricordo di una carta ricevuta….cosa posso fare?

Un avvocato serio lavora con i documenti e non con i ricordi del cliente, dunque, anche se hai una memoria di ferro, a me serve una visura del casellario giudiziale1.

Pertanto, il primo passo per ripulire la fedina penale è procurarsi una “visura del casellario giudiziale, non il casellario o i carichi pendenti, ma una visura del casellario giudiziale.

Clicca qui per ordinare una visura del casellario giudiziale online e conoscere tutti i tuoi precedenti penali.

Ho ritirato la visura, come mai il casellario è vuoto mentre nella visura è presente una iscrizione?

Una volta ottenuta la visura, avrai un quadro completo della tua “fedina penale”.

Nella visura leggerai tutti i tuoi precedenti, anche quelli che non risultano nel casellario giudiziale.

Per essere più chiari, ecco la differenza “visiva” tra la visura e il casellario giudiziale.

Puoi leggere questo articolo “Qual è la differenza tra il casellario giudiziale e la visura del casellario?“per capire meglio la differenza tra i due certificati.

Visura del casellario giudiziale con iscrizione di un precedente penale

Visura con iscrizione/precedente penale

Casellario giudiziale nullo-vuoto

Casellario nullo/vuoto

Il soggetto richiedente, che chiameremo Mario, dalla sola lettura del casellario, risulta non avere precedenti e crede di essere “pulito”.

Ma Mario, in realtà, ha un precedente penale e può scoprire e leggere tale iscrizione solo chiedendo una visura del casellario giudiziale.

Così facendo, scopriamo che Mario è stato condannato con un decreto penale di condanna.

Ma con il casellario vuoto a cosa mi serve cancellare i precedenti, considerato che non si leggono sul casellario?

Ritornando all’esempio di Mario, questi, avendo il casellario vuoto, quest’ultimo potrebbe anche accontentarsi di tale risultato.

Pur non comparendo il decreto penale di condanna nel casellario, tuttavia, Mario risulterà comunque avere un precedente penale, che sarà visibile dalle forze dell’ordine, dal giudice in caso di processo e dalle pubbliche amministrazioni.

Soprattutto, in tale condizione, Mario non potrà dichiarare di non avere precedenti, poiché pur essendo vuoto il casellario è presente una condanna.

Aggiornamento del novembre 2019: grazie alla riforma del casellario, Mario non sarà obbligato a dichiarare il patteggiamento sotto i due anni o il decreto penale di condanna. Per approfondire l’argomento ti consiglio leggere questo mio articolo: Quali precedenti penali vanno dichiarati in un’autocertificazione?

Come ripulire la fedina penale in caso di decreto penale o patteggiamento? Con l’incidente di esecuzione!

Nel caso di decreto penale di condanna2e patteggiamento3la soluzione è ottenere la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali.

Ciò avviene all’esito di una procedura chiamata “incidente di esecuzione4” che è azionabile al ricorrere di determinate condizioni.

All’esito di tale procedura, il casellario giudiziale risulterà sempre vuoto, mentre la visura del casellario conterrà un’ulteriore annotazione ove sarà precisato “reato estinto”.

Esempio di visura del casellario con annotazione dell’estinzione del reato

visura con estinzione ripulire fedina penale

Mario, dunque, alla fine della procedura di estinzione del reato con incidente di esecuzione, potrà dichiararsi incensurato, di non avere precedenti penali e in caso di un nuovo processo, non sarà contestata la recidiva.

Non credere a chi ti promette di eliminare/cancellare l’iscrizione, la legge, salvo ipotesi particolari, non prevede l’eliminazione della iscrizione, ma dà la possibilità al condannato di neutralizzare gli effetti della condanna attraverso l’estinzione del reato o della riabilitazione penale.

Aggiornamento della banche dati delle forze dell’ordine.

Per completare il lavoro, una volta ottenuta la dichiarazione di estinzione del reato, è possibile recarsi presso la Questura, presentare l’ordinanza di estinzione del reato e chiedere al Centro Elaborazione Dati interforze l’aggiornamento della propria posizione.

In alternativa, puoi chiedere online, cliccando qui, l’aggiornamento della tua posizione nella banca dati delle forze dell’ordine.

Esempio di risposta C.E.D. interforze a seguito della richiesta di aggiornamento

risposta CED interforze ripulire fedina penale

Con quest’ultimo passaggio l’operazione di “pulizia” è completata.

Se vuoi sapere se il tuo nome è presente nel Centro Elaborazione Dati interforze, puoi chiedere un’interrogazione al C.E.D. cliccando qui.

Aggiornamento novembre 2018

Con il decreto legislativo del 2 ottobre 2018, n. 122, il legislatore ha riformato il casellario giudiziale.

Le informazioni del presente articolo vanno, pertanto, integrate con quanto introdotto dalla riforma.

Ti consiglio di leggere il mio articolo “La riforma del casellario giudiziale: meglio tardi che mai” che evidenzia le principali novità della riforma. Per dubbi i domande non esitate a contattarmi (prima di scrivermi procuratevi una visura)

Conclusioni

Ripulire la fedina penale in caso di decreto penale o patteggiamento è possibile attraverso una procedura chiamata “incidente di esecuzione”.

All’esito di questo percorso otterrai la dichiarazione di estinzione del reato e degli effetti penali.

Grazie a tale risultato potrai dichiararti incensurato e lasciarti alle spalle il tuo vecchio problema giudiziario.


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Note

  1. Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 14 novembre 2002 – Testo Unico sul Casellario
  2. Art. 460 del Codice di Procedura Penale
  3. Art. 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale
  4. Art. 666 del Codice di Procedura Penale
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CARMELA LEONE

Gentile Avvocato. Complimenti per il suo articolo. Un dubbio. C’è una mia parente che nel 2015 è stata condannata con decreto penale di condanna alla multa di € 15.000,00. Alla stessa è stata riconosciuta, essendo incensurata, la sospensione condizionale della pena. Ora insegna e vorrebbe presentare stanza di estinzione del reato. Ha provato con l’istanza di riabilitazione, ma le è stata rigettata, perchè non è stato ottemperato il requisito dell’adempimento delle obbligazioni civili. Faccio bene a presentare istanza di estinzione di reato?. O qual’è la strada percorribile per vedermi annotata nella visura del casellario l’estinzione del reato ? Sono passati… Leggi il resto »

Cosimo

Sei stato molto esaustivo, e di facile consultazione.. grazie

Mairio

Sono Mario che avevo commesso reato p.e p. Art.81 e Art 660 c.p e condannato con decreto penale ad un’ammenda.E’ stato cancellato come precedente. Come devo fare per fare in modo che al C.E.D. interforze, se mi fermassero per un controllo, non risulti piu’ nulla su di me nel senso giudiziario come un precedente di polizia, ma rimanga un dato interno come in forma anonima. Che pocedure devo fare e cosa mi verra ‘ risposto prima dell’aggiornamento e dopo. ? Grazie, Mario

M.

Gentile avvocato, dopo l’estinzione del reato per l’Aggiornamento della banche dati delle forze dell’ordine, si deve presentare una istanza con l’assistenza dell’avvocato?
La ringrazio in anticipo del supporto

Maurizio

Salve Avvocato, ho pagato una ammenda per una contravvenzione come da Decreto Penale <( ex art. 53 l 689/81)emesso nei miei confronti art. 459 cpp,con attenuanti genereiche la mia domanda è : se chiedo il certificato del Casellario Giudiziale me lo ritrovo? Posso autocertificare di non aver subito nessuna Condanna Penale o incorro nel reato Falso ideologico? Devo presentare questo certificato per un lavoro e non vorrei fosse di impedimento.Grazie di cuore

Vincenzo

Salve avvocato , complimenti per il suo articolo, tra i migliori reperibili in rete, avrei una domanda , se un reato viene dichiarato estinto per intervenuta prescrizione a seguito di apposizione a decreto penale di condanna per guida in stato di ebbrezza , esso risulterà nella visura ? I reati estinti per prescrizione vengono inscritti in qualche registro ?

Vincenzo

Grazie avvocato per la risposta .
Quindi neanche nella “visura penale” sarà presente una qualche inscrizione, come nel caso riportato nel suo articolo ?

Paola Belardinelli

Sono una collega del foro di Milano e ho trovato molto interessante il tuo articolo. Una domanda:le osservazioni fatte valgono anche nel caso di pronuncia di estinzione del reato per esito positivo della Map (mi riferisco a maggiorenne)? Grazie per la risposta, Paola Belardinelli

Cristiano

Salve avvocato, a seguito di incidente di esecuzione (in caso di decreto penale di condanna con successiva annotazione dell’estinzione del reato). Quando fosse necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la seguente formulazione: “di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.” Come è necessario comportarsi ? Dichiarare di non aver riportato condanne oppure dichiarare le condanne estinte ? Grazie..

Stefano

Gentile Avvocato,
Ho ricevuto una condanna a 7 mesi per resistenza e lesioni in continuazione, la condanna epassata in giudicato a febbraio 2018 dope che il ricorso in cassazione e stato dichiarato inammissibile, mi estata concessa la sospensione condizionale della pena ma non la non menzione (non e stata richiesta), la condanna risulta ora nel casellario, oltre ai procedimenti di estinzione o riabilitazione, esiste un modo per richiedere la non menzione senza dover aspettare il decorso dei 3 o 5 anni?

Fabrizio A.

Buongiorno, se non li trovo nella visura e non trovo nulla nel certificato ex art. 335 (non ci sono informazioni suscettibili di comunicazione, escludo ci possano essere indagini in corso, visto che dall’ultima notizia che ho sono trascorsi sette anni, e nella richiesta del certificato avevo espressamente chiesto la menzione di eventuali procedimenti di archiviazione, trasferimenti etc.), dove trovo traccia di eventuali procedimenti avviati ed il loro esito? nella visura SDI? Grazie mille, saluti. PS ovviamente recensione più che positiva! :-)